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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4608/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
02.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4608/2018
TRA
, in proprio e quale titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE Parte_1
EN IG, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Adamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, alla Via Capo di Lucca, n. 19, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Michele Chianese e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Meo, in Nola (NA), alla Piazza Sant'Antonio Abate n. 13, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
Oggetto: contratto di franchising.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.11.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
conveniva in giudizio la (oggi , innanzi all'intestato Controparte_2 Controparte_1
Tribunale, onde sentir dichiarare la nullità dei contratti di franchising stipulati con quest'ultima, a causa di molteplici aspetti patologici degli stessi, evidenziati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la ricostruzione attorea della vicenda, chiedendo il rigetto della domanda, nonché spiegando domanda riconvenzionale.
Istruita la causa mediante concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate delle parti (cfr. ordinanza del 09.7.2019, che qui si conferma), la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 06.11.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. - è giunta alla decisione.
Va, preliminarmente, evidenziato che, alla luce della inammissibile ampiezza degli scritti introduttivi depositati dalle parti (129 pagine per l'attrice e 87 pagine per la convenuta), stante la palese violazione dei principi – normativi e giurisprudenziali – in tema di chiarezza e sinteticità degli atti, la scrivente (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2018) invitava le parti a sintetizzare il contenuto degli atti introduttivi.
Adempimento al quale le parti hanno provveduto nel termine assegnato.
Ciò nondimeno, la tecnica redazionale sovrabbondante ha continuato a caratterizzare gli scritti difensivi di ambo le parti nel corso del processo, con l'effetto di aver reso l'esposizione dei fatti confusa, poco intelligibile, apparendo la stessa densa di questioni spesso inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
In altri termini, le difese di entrambe le parti, in fatto e in diritto, risultano esposte in modo non organico e lineare, rendendo oltremodo difficoltoso il loro esame da parte del Tribunale.
Per quanto sopra premesso, e per una esigenza di chiarezza e sistematicità, oltre che per l'irrilevanza nel presente giudizio, non verranno in alcun modo valutate le presunte “azioni trasversali” intraprese dalla convenuta nei confronti del procuratore attoreo, nonché di altri affiliati e dei loro familiari;
oltre a
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doversi tener conto dell'ingiustificato appesantimento processuale cagionato dalla reiterata sovrabbondanza e prolissità, sia degli scritti difensivi che della documentazione – in gran parte irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio – prodotta dalle parti.
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa la deduzione attorea relativa alla presunta portata confessoria delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi redatti per la convenuta in altri giudizi (cfr. pag. 2 ss. dell'atto di citazione).
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, infatti, «Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli articoli 228 e 229 del Cpc, qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute» (Cass. civ. sez. I, 05.5.2021, n. 11793), ciò che non risulta avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, va qui fatta applicazione del principio pretorio, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui «Poiché la confessione, intesa nei termini di cui all'art. 2730 c.c., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale, le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito» (Cass. civ. sez. III, 07.5.2024, n.
9864).
Sgomberato il campo da tali questioni preliminari e metodologiche e passando al merito della controversia, occorre partire dalla premessa che il presente giudizio, come anticipato, trae origine da tre contratti di franchising stipulati dalle parti a partire dal mese di febbraio 2011.
In termini di inquadramento giuridico, il contratto di franchising è una fattispecie tipizzata dalla legge 6 maggio 2004, n. 129, che ne detta la compiuta disciplina.
L'art. 1 della richiamata legge stabilisce che: “L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la
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disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;
per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile;
per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che
l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante”.
Anche la giurisprudenza ha fornito un contributo a tracciare gli elementi costitutivi di tale figura contrattuale, definendo il contratto di franchising come quel contratto con cui «un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali - concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore (franchisee), che, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del
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suo prestigio ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio»
(Cassazione civile sez. III, 15.01.2007, n. 647).
La natura di tale tipologia di contratto a prestazioni corrispettive comporta che l'affiliante - verso il pagamento di un determinato corrispettivo - assicuri all'affiliato di entrare a far parte di una rete di distribuzione collaudata e pienamente operativa alla data di stipula del contratto (Corte appello Milano sez. I, 03.6.2022, n. 1916).
Fatta tale premessa sistematica, vanno scrutinate le doglianze oggetto dell'atto introduttivo del giudizio.
In primo luogo, l'attrice invoca la declaratoria di nullità dei contratti stipulati con la convenuta per la mancata descrizione specifica, al loro interno, del know how, in violazione di quanto previsto dall'art. 3, co. 4, lett. d), legge 6 maggio 2004, n. 129, a norma del quale il contratto deve indicare “la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato”, ovvero il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato (…)” (art. 1, comma
3, legge n. 129/2004, cit.).
Da tale asserita mancata indicazione, l'attrice fa discendere quale conseguenza, la nullità dei contratti, in virtù di quanto disposto dall'art. 1418 c.c., ed in subordine dall'art. 1346 c.c.
Tale censura è infondata e, pertanto, va rigettata.
Anzitutto, va evidenziato che il requisito in esame non integra un requisito necessario ed indefettibile del contratto di franchising: come condivisibilmente evidenziato dalla Suprema Corte, il contratto di affiliazione commerciale ha ad oggetto la concessione all'affiliato di un insieme di diritti di proprietà, industriale o intellettuale, relativi, ad esempio, a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, ma
«non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa – nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di
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franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee» e quindi
«In forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto di “franchising” è integrato dalla concessione al
“franchisee” della disponibilità di uno o più diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, quindi, quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del “know how”, non potendosi argomentare in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge - alla cui stregua il contratto deve espressamente indicare “la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato” -, norma quest'ultima che si limita
a disciplinare il contenuto della relativa clausola, laddove prevista nel contratto» (Cassazione civile sez. III,
10.5.2018,n.11256).
Ad ogni modo, la convenuta ha documentalmente dimostrato (all. n. 59) che il contratto intercorrente tra le parti menzionasse il know how, sia in premessa che, fornendone una descrizione, nell'art. 6 dello stesso accordo.
Ebbene, l'attrice, né nell'atto introduttivo, né nelle memorie istruttorie deputate alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” (art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., ratione temporis vigente) ha allegato la circostanza secondo cui il know how sarebbe stato, nelle intenzioni delle parti (art. 1362 ss. c.c.), elemento necessario del contratto.
A ciò aggiungasi che, addirittura, sia nella sintesi dell'atto introduttivo sia nei successivi scritti difensivi, il riferimento al know how addirittura scompare, potendosi tale omissione considerare una rinuncia alla domanda di nullità per “indeterminatezza dell'oggetto e conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.” (cfr. pag. 83 dell'atto di citazione).
Per tutte le esposte ragioni, in ogni caso, la domanda di nullità per difetto di know how va senz'altro rigettata.
L'attrice ha chiesto, poi, dichiararsi la nullità per difetto di autonomia economica, in virtù del combinato disposto legge n. 129/2004 e art. 1418 c.c.
Più specificamente, l'attrice deduce che non sarebbe stato riservato all'affiliato alcun margine di autonomia in ordine alle scelte imprenditoriali.
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Anche tale censura va disattesa, essendo la stessa estremamente generica e non suffragata da elementi probatori idonei.
Di contro, il contratto concluso tra le parti e prodotto in giudizio dalla convenuta è sufficientemente esauriente nell'esposizione, nell'art. 8, dell'obbligo di acquisto in capo all'attrice. In particolare, dalla citata pattuizione si desume che il franchisor si obbligava a presentare, per ogni stagione, quattro campionari, rispetto ai quali il franchisee si obbligava, a sua volta, all'acquisto di una “quantità minima di
Prodotti in base all'assortimento standard”, nonché all'acquisto di taluni capi (cd. best seller), “il cui acquisto è obbligatorio per motivi di uniformità della Rete di Punti Vendita, perchè questi prodotti saranno rappresentati all'interno del catalogo pubblicitario e saranno oggetto di campagne pubblicitarie” (art. 8.1), con l'ulteriore precisazione che
“La quantità minima di cui al comma che precede verrà valutata di volta in volta dalle parti di comune accordo, anche alla stregua dell'esperienza di altri Punti Vendita aventi analoghe caratteristiche, delle potenzialità di assorbimento del mercato e delle specifiche capacità aziendali del Franchisee” (art. 8.2).
Ne consegue che la scheda d'ordine (contenente l'indicazione della quantità acquistata nella stagione precedente, della quantità di capi venduti a prezzo pieno, della quantità “suggerita” all'affiliato per l'anno in corso) non vincolava il franchisee all'acquisto dei beni della tipologia e nelle quantità ivi indicate ma, piuttosto, suggeriva la quantità da acquistare, spettando poi all'affiliato decidere se raccogliere tale suggerimento o determinarsi in autonomia, ovviamente nel rispetto delle condizioni contrattuale minime, accettate alla stipula del contratto.
Quanto, poi, ai contestati vincoli imposti per i riassortimenti e per le promozioni, come condivisibilmente affermato in plurimi precedenti di questo Tribunale su cause speculari alla presente
(cfr. Tribunale di Nola sent. n. 4/2020, Pres. Tribunale di Nola sent. n. 3136/2025, dr. Per_1
Tufano; Tribunale di Nola sent. n. 91/2024, dr.ssa Paura), in linea di principio può affermarsi che il franchisor, nel delineare tali programmi di riassortimento e promozionali, seguisse una propria organizzazione unitaria nella gestione e sponsorizzazione del prodotto, con conseguente necessità di assicurare una (almeno parziale) uniformità di comportamento da parte degli affiliati, tuttavia ciò non consente di concludere per l'esclusione di ogni autonomia imprenditoriale in capo all'affiliato.
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In conclusione, è pur vero – come sostiene parte attrice – che l'affiliato deve avere la possibilità di effettuare le proprie scelte imprenditoriali in autonomia, assumendosi il rischio di impresa, ma è altrettanto vero che non può negarsi l'esistenza, nei rapporti tra affiliante ed affiliato, di un'esigenza di coordinamento, insita nella stessa nozione di franchising, come dettata dalla legge n. 129/2004, ferma restando la libertà imprenditoriale di entrambe le parti.
Nel caso in esame, dall'esame complessivo delle prospettazioni attoree e delle difese esplicate sul punto dalla convenuta, nonché dall'analisi del testo contrattuale in atti, emerge la sussistenza tra le parti di un coordinamento, del tutto fisiologico, ma non anche di un controllo - da parte dell'affiliante - così invasivo e penetrante da far venir meno l'autonomia dell'affiliato.
E del resto, da una parte, la convenuta ha specificamente negato l'addebito di ingerenza totalitaria e totalizzante, mosso nei suoi confronti dall'affiliata; dall'altra, l'attrice non ha sollevato contestazioni specifiche sul punto al franchisor, essendosi piuttosto limitata, apoditticamente, a formulare affermazioni che paiono mere petizioni di principio, non adeguatamente calate nella realtà negoziale concreta.
Un analogo vulnus in punto sia di prova che, prima ancora, di allegazione si delinea in ordine al – invero, solo accennato - sistematico abuso di dipendenza economica, cui sarebbe stata costretta l'affiliata, da parte della “Casa Madre”, finalizzato alla accettazione di condizioni contrattuali vessatorie e discriminatorie.
Parte attrice si duole, infatti, dell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie, ma anche in questo caso si è limitata ad articolare mere asserzioni generiche, totalmente sfornite di prova.
Parimenti, va rigettata la richiesta di declaratoria di nullità del contratto “per difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti, e comunque per difetto di causa” (cfr. conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 15.6.2023 e richiamate nelle note depositate per la partecipazione all'udienza del 06.11.2025).
A motivo della domanda in analisi, l'attrice, richiamate le pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito che individuano la causa del contratto di franchising nel sinallagma tra l'inserimento in una rete
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di affiliati e la riduzione del rischio d'impresa dell'affiliato, si duole del fatto che, nel caso di specie, la gestione del rapporto contrattuale da parte del franchisor abbia comportato l'aumento esponenziale del rischio di impresa del franchisee, ciò mediante “un raffinato meccanismo attraverso il quale il franchisor trasferisce il rischio dell'invenduto direttamente sugli affiliati, svuotando il magazzino del primo e riempendo all'inverosimile i magazzini dei secondi” (cfr. atto di citazione). In tal modo, il rapporto intercorso tra le parti costituirebbe una deviazione rispetto allo schema negoziale delineato dalla legge n. 129/2004.
Questo Giudice condivide a pieno i plurimi precedenti di questo Tribunale, che, nell'analizzare analoghe fattispecie (il giudizio in analisi, come già innanzi accennato, vanta molteplice azioni similari proposte da altrettanti affiliati nei confronti del medesimo affiliante, già , Controparte_1 CP_2
hanno evidenziato come, partendo dal presupposto che l'esistenza di un rapporto di coordinamento e collegamento tra affiliante ed affiliato non elide l'autonomia di quest'ultimo, le ragioni poste a sostegno della domanda di nullità proposta dall'affiliato si fondino su mere supposizioni, specificamente contestate da parte convenuta, e rimaste prive di ogni riscontro documentale, idoneo a farne desumere grave deviazione dallo tipologia contrattuale oggetto di causa.
Proprio la natura ipotetica delle suddette contestazioni, che le pone ai limiti delle mere suggestioni, le rende insuscettibili di essere oggetto di prova orale, come richiesta dall'attrice in corso di causa e per la cui ammissione la ha continuato ad insistere anche in sede di precisazione delle conclusioni, il Parte_1
cui rigetto qui si conferma, anche in considerazione della genericità ed irrilevanza dei capi articolati.
Infondata è altresì la censura sollevata in relazione al rischio di impresa ed alla riduzione del margine di guadagno dell'affiliato; ciò, in quanto, l'attrice non può far ricadere sull'affiliante gli esiti negativi dell'attività commerciale dalla stessa espletata - lo si ribadisce, con piena autonomia imprenditoriale e finanche con facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale con l'affiliante -, anche in considerazione del fatto che l'attrice non ha provato che l'affiliante si sia reso inadempiente nei suoi confronti, compromettendone la stabilità economica.
In parte inconferente con l'oggetto di questo giudizio ed in parte infondata è, poi, la denuncia di illiceità della condotta dell'affiliante, qualificata pomposamente come “esercizio abusivo del credito”, ma in
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realtà concretizzatasi, di fatto, nella concessione di mere dilazioni di pagamento dei Ri.ba. in scadenza in favore dell'affiliata, e peraltro con indubbio vantaggio di quest'ultima, il che denota anche una carenza di interesse dell'attrice in merito all'analisi di tale condotta.
Ed infatti, le asserzioni in oggetto si sono rivelate delle mere illazioni, avendo la convenuta adeguatamente argomentato la tesi secondo cui tale prassi era finalizzata esclusivamente a dilazionare dei pagamenti, altrimenti non dilazionabili, a tutto vantaggio, lo si ribadisce, della stessa affiliata, che, dal canto suo, nulla ha dimostrato a sostegno della propria denuncia di illiceità di siffatti comportamenti dell'affiliante.
Vanno, altresì, annoverate tra le illazioni anche le censure relative alla cosiddetta “Cassa 2”, quale meccanismo asseritamente messo in piedi dalla convenuta per consentire degli incassi “a nero”.
In sostanza, nella ricostruzione di parte attrice, la convenuta, attraverso il citato sistema, avrebbe istituzionalizzato la possibilità per gli affiliati di “fare del nero”, mediante la creazione di un sistema informatico, denominato appunto “Cassa 2”, attraverso il quale l'affiliato avrebbe potuto scaricare la merce dal magazzino senza emissione dello scontrino.
Tale censura, oltre ad essere anch'essa inconferente con il giudizio che ci occupa, è stata oggetto di adeguata spiegazione (anche supportata a livello probatorio: cfr. all. n. 21 del fascicolo telematico di parte convenuta) da parte dell'affiliante nei propri scritti difensivi, laddove è stata chiarita l'operatività di tale sistema gestionale di cassa (in uso a molteplici operatori del settore) e per il quale le operazioni di cosiddetta “Cassa 2” vengono poste in essere allorquando, in carenza di collegamento tra misuratore fiscale e computer oppure a causa di un guasto del misuratore fiscale, non è possibile l'emissione dello scontrino fiscale, ma la merce in uscita va in ogni caso scaricata dal magazzino mediante un'operazione che consente di bypassare l'invio dei dati al misuratore fiscale, così evitando il blocco del computer, ferma la necessità, poi, per l'operatore di annotare manualmente la vendita nel cd. registro di emergenza.
A tali argomentazioni nulla ha replicato, né tanto meno contrapposto a livello probatorio, parte attrice, con la conseguenza che anche tale domanda va rigettata.
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Priva di fondamento è, a parere del Tribunale, altresì la censura di nullità del contratto per difetto di sperimentazione della formula commerciale, in spregio al dettato dell'art. 3, co. 2, legge n. 129/2004.
Ed infatti, di segno esattamente contrario a tale astratta asserzione, depone la circostanza notoria che il marchio pubblicizzato dal franchisor (“ ) è da tempo consolidato nel mercato Controparte_1
dell'abbigliamento. Del resto, la diffusione del franchising gestito dalla convenuta risulta ampiamente confermata dalle stesse allegazioni dell'attrice, che riferisce in atti della capillare estensione della società convenuta su tutto il territorio nazionale, avendo essa conseguito nel corso degli anni una vasta rete di affiliati.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda subordinata di risoluzione del contratto di franchising, per violazione degli artt. 1175, 1176, 1218 e ss., 1337 e 1338 c.c., poiché del tutto generica e non provata, essendosi l'attrice limitata ad un vago richiamo dei principi in materia di buona fede e di concorrenza, invero nemmeno adeguatamente calati nella realtà contrattuale in esame.
Occorre adesso passare ad analizzare la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta – incredibilmente, in meno di mezza pagina di una comparsa di ben 87 pagine complessive, e nemmeno ulteriormente specificata nel termine a ciò deputato: cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. depositata dalla convenuta - ed avente ad oggetto l'accertamento del credito asseritamente vantato nei confronti dell'affiliata.
La stessa deve essere rigettata per assoluto difetto di allegazione e mancanza di prova, avendo la società franchisor esclusivamente asserito di essere creditrice, nei confronti dell'attrice, dell'importo di €
178.195,38 a saldo dei reciproci rapporti di dare-avere, producendo, a supporto probatorio, un mero
“riepilogo contabile” (all. n. 61 della produzione della convenuta), integrante un documento di difficile intellegibilità e di formazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene, come tale irrilevante e dal quale, in ogni caso, non è possibile evincere dati certi, né una chiara situazione contabile che permetta di ricostruire l'esatto dare-avere tra le parti.
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In conclusione, sia la domanda principale che la riconvenzionale devono essere rigettate in assenza di prova e di indizi rilevanti e specifici, che non potrebbero trovare conforto nella CTU contabile invocata da parte attrice, la cui finalità, se concessa, sarebbe stata meramente esplorativa.
Va, infine, evidenziato che neppure possono essere invocati da entrambe le parti, a supporto delle rispettive domande, i documenti versati da ultimo in atti, in allegato alle rispettive note per la partecipazione all'udienza del 06.11.2025, poiché trattasi di deposito del tutto irrituale, in quanto in parte tardivo e in parte, quanto ai documenti di recente formazione, perché avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice e, quindi, senza il rispetto delle forme processuali atte a garantire il contraddittorio tra le parti.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
Le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca, letto l'art. 92
c.p.c., vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, il 02.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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