Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 01221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2024, proposto dalla signora SU MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Attilio Toni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio scolastico regionale per la TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 141 del 14 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito dell’Ufficio scolastico regionale per la TO;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato è stato accertato e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 22.10.2024.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, ma non ha formulato deduzioni sul merito della pretesa di parte ricorrente, salvo documentare il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, come da verbale, il collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. la possibile inammissibilità del ricorso considerato per mancanza della prova della notifica della sentenza ottemperanda presso la sede reale dell’Amministrazione resistente. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
L’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, ai sensi del quale «[ l ] e amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto » è pacificamente applicabile anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo.
L’applicabilità della succitata disposizione al giudizio di ottemperanza comporta che anche in tale sede deve essere data la prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, pena altrimenti l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, risulta depositata in atti la prova della notifica di un titolo giudiziale diverso da quello di cui si chiede l’ottemperanza.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Rimane impregiudicata la riproponibilità dell’azione, sussistendone i presupposti sostanziali e processuali.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della difesa di mero stile svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO