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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°1934/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1934 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa da giudice monocratico in materia di “risarcimento danni da responsabilità professionale”, vertente T R A
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Francesco Napolitano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al V.le Augusto n°162, giusta procura ad litem prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente, (con la seguente casella di posta elettronica: ; Email_1
APPELLANTE C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per il primo grado di giudizio dagli Avv.ti Giuseppe De Liguori e Giuseppe Molaro e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Ottaviano alla via S. Giovanni n°1,
(casella di PEC: ; Email_2
APPELLATA CONTUMACE A V V E R S O la sentenza n°3088/2025 emessa in composizione monocratica dal G. U. presso il Tribunale di Napoli in data 27.3.25, comunicata a cura della Cancelleria in data 27.3.2025 e notificata a mezzo p.e.c. dal legale di parte attrice il 28.3.2025, con cui il Giudice così disponeva: “Accoglie la
1 Proc. n°1934/2025 R.G.
domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto Dott. per le causali indicate al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice , della Parte_2 somma complessiva di € 258.000,00 oltre interessi e rivalutazione sulle singole voci nei modi e nei termini specificati in parte motiva. - Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese Parte_1 processuali di giudizio in favore dell'attrice che liquida nella complessiva somma di € 23.7l6,06, di cui € 1.259,06 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali oltre 15% S.G., CPA ed IVA se dovuta, come per legge con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe De Liguori”. CONCLUSIONI Il solo difensore di parte appellante concludeva come da depositate note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con le note di trattazione scritta depositate in occasione della odierna udienza, dalle stesse sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante difesa presentava rinuncia agli atti del giudizio nei termini seguenti: “… Nel corso del presente giudizio le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla definizione bonaria della controversia, le quali si sono concluse con la sottoscrizione di un accordo transattivo che ha integralmente regolato le rispettive posizioni di diritto e di fatto oggetto del presente appello. In ragione di ciò, l'appellante ha provveduto a rinunciare formalmente all'appello, come da atto di rinuncia sottoscritto e notificato alla controparte che, allo stato, non risulta ancora costituita nel presente grado di giudizio. Pertanto, la difesa dell'appellante rappresenta alla Corte l'intervenuta rinuncia e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello con compensazione integrale delle spese”. La procura ad litem versata nell'incarto in allegato all'atto di citazione in appello aveva autorizzato il difensore, tra l'altro, a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare rinunce. La parte appellata ha disertato il giudizio, malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., fra allegati alla citazione, ricevuta di
2 Proc. n°1934/2025 R.G.
avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c.), e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Né in contrario potrebbe rilevare la sua intervenuta costituzione nel subprocedimento incardinatosi a seguito della istanza di sospensiva proposta dallo stresso appellante ex art. 351 c.p.c., atteso che “… con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza – non - può valere per la fase di merito” (Cassazione civile, sez. III, 11/03/2020, n°7020, Giustizia Civile Massimario 2020, rv 657156 – 01). La mancata costituzione dell'appellata rende, come è noto, ultronea l'accettazione stessa della rinuncia. “In tema di rinuncia agli atti del giudizio, l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 c.p.c., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia” [Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019; nello stesso senso, tra le molte altre, Tribunale Roma, 25/01/2005, Giur. it. 2006, 4, 813: “Ai fini della declaratoria di estinzione di cui all'art. 306, comma 3, c.p.c., non è richiesto dalla legge processuale che la rinuncia agli atti del processo sia notificata alla parte costituita (non rientrando l'atto fra quelli che l'art. 292 c.p.c. impone di notificare al contumace: cfr., sul punto, Cass., 3 aprile 1995, n°3905), né che quest'ultima accetti la rinuncia ad essa comunque notificata dagli attori (c.f.r. Cass., 5 dicembre 1974, n°4022); non è necessario neanche convocare le parti costituite per discutere in ordine a tale istanza, risultando dal relativo comportamento la volontà di porre termine alla lite senza pronuncia sul merito delle pretese azionate”]. La rinuncia in tal modo operata, non sottoposta a riserve o condizioni,
3 Proc. n°1934/2025 R.G.
ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.. Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla relativa declaratoria. Nella contumacia della parte appellata le spese di lite restano necessariamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...] notificata a mezzo p.e.c. in data 28.4.25, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.11.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1934 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa da giudice monocratico in materia di “risarcimento danni da responsabilità professionale”, vertente T R A
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Francesco Napolitano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al V.le Augusto n°162, giusta procura ad litem prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente, (con la seguente casella di posta elettronica: ; Email_1
APPELLANTE C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per il primo grado di giudizio dagli Avv.ti Giuseppe De Liguori e Giuseppe Molaro e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Ottaviano alla via S. Giovanni n°1,
(casella di PEC: ; Email_2
APPELLATA CONTUMACE A V V E R S O la sentenza n°3088/2025 emessa in composizione monocratica dal G. U. presso il Tribunale di Napoli in data 27.3.25, comunicata a cura della Cancelleria in data 27.3.2025 e notificata a mezzo p.e.c. dal legale di parte attrice il 28.3.2025, con cui il Giudice così disponeva: “Accoglie la
1 Proc. n°1934/2025 R.G.
domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto Dott. per le causali indicate al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice , della Parte_2 somma complessiva di € 258.000,00 oltre interessi e rivalutazione sulle singole voci nei modi e nei termini specificati in parte motiva. - Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese Parte_1 processuali di giudizio in favore dell'attrice che liquida nella complessiva somma di € 23.7l6,06, di cui € 1.259,06 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali oltre 15% S.G., CPA ed IVA se dovuta, come per legge con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe De Liguori”. CONCLUSIONI Il solo difensore di parte appellante concludeva come da depositate note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con le note di trattazione scritta depositate in occasione della odierna udienza, dalle stesse sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante difesa presentava rinuncia agli atti del giudizio nei termini seguenti: “… Nel corso del presente giudizio le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla definizione bonaria della controversia, le quali si sono concluse con la sottoscrizione di un accordo transattivo che ha integralmente regolato le rispettive posizioni di diritto e di fatto oggetto del presente appello. In ragione di ciò, l'appellante ha provveduto a rinunciare formalmente all'appello, come da atto di rinuncia sottoscritto e notificato alla controparte che, allo stato, non risulta ancora costituita nel presente grado di giudizio. Pertanto, la difesa dell'appellante rappresenta alla Corte l'intervenuta rinuncia e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello con compensazione integrale delle spese”. La procura ad litem versata nell'incarto in allegato all'atto di citazione in appello aveva autorizzato il difensore, tra l'altro, a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare rinunce. La parte appellata ha disertato il giudizio, malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., fra allegati alla citazione, ricevuta di
2 Proc. n°1934/2025 R.G.
avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c.), e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Né in contrario potrebbe rilevare la sua intervenuta costituzione nel subprocedimento incardinatosi a seguito della istanza di sospensiva proposta dallo stresso appellante ex art. 351 c.p.c., atteso che “… con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza – non - può valere per la fase di merito” (Cassazione civile, sez. III, 11/03/2020, n°7020, Giustizia Civile Massimario 2020, rv 657156 – 01). La mancata costituzione dell'appellata rende, come è noto, ultronea l'accettazione stessa della rinuncia. “In tema di rinuncia agli atti del giudizio, l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 c.p.c., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia” [Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019; nello stesso senso, tra le molte altre, Tribunale Roma, 25/01/2005, Giur. it. 2006, 4, 813: “Ai fini della declaratoria di estinzione di cui all'art. 306, comma 3, c.p.c., non è richiesto dalla legge processuale che la rinuncia agli atti del processo sia notificata alla parte costituita (non rientrando l'atto fra quelli che l'art. 292 c.p.c. impone di notificare al contumace: cfr., sul punto, Cass., 3 aprile 1995, n°3905), né che quest'ultima accetti la rinuncia ad essa comunque notificata dagli attori (c.f.r. Cass., 5 dicembre 1974, n°4022); non è necessario neanche convocare le parti costituite per discutere in ordine a tale istanza, risultando dal relativo comportamento la volontà di porre termine alla lite senza pronuncia sul merito delle pretese azionate”]. La rinuncia in tal modo operata, non sottoposta a riserve o condizioni,
3 Proc. n°1934/2025 R.G.
ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.. Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla relativa declaratoria. Nella contumacia della parte appellata le spese di lite restano necessariamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...] notificata a mezzo p.e.c. in data 28.4.25, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.11.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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