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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1937 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1937 /2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CAFARO Parte_1 C.F._1
RENATO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
CH EL e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23/05/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in CAVA DE' TIRRENI, SA, il Controparte_1
06.07.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 2002 parte II, serie A, n. 155), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole : , nata a [...] Controparte_2 il 23.06.2003, e , nato a [...] il [...] ed alle questioni Controparte_3 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato, dopo ampia e diffusa discussione con le parti, su concorde richiesta, ha differito il procedimento, stante la necessità di formalizzare l'accordo per cui vi è causa.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 5406/2016, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di mancata proposizione di appello) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di pagina 2 di 5 separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori ed inviato telematicamente il 28.11.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il
Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 5, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 in CAVA DE' TIRRENI, SA, il 06.07.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2002 parte II, serie A, n. 155), autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 5
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati:
1. confermare il collocamento dei due figli e , maggiorenni, ma ancora CP_3 CP_2 non autonomi in quanto studenti universitari, presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa familiare sita in AV DE RE, alla via Oreste Di Benedetto, 27;
2. assegnare in godimento alla Sig.ra ed ai due figli la casa familiare di via Oreste Di CP_1
Benedetto, 27, in AV DE RE, di proprietà di entrambi i coniugi, in funzione dei due figli
e fino a quando questi ultimi non saranno economicamente autonomi;
3. disporre che il Sig. versi mensilmente alla Sig.ra un assegno di Parte_1 CP_1
€ 550,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli, quindi € 275,00 cadauno, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, precisando che tale importo verrà versato già a partire da dicembre 2025 e tiene conto della cessazione del mutuo cointestato relativo all'acquisto della casa familiare che avverrà a luglio 2026;
4. disporre a carico di entrambi i genitori al 50% cadauno la contribuzione a tutte le spese straordinarie per i figli, così come specificate nelle linee guida del CNF alle quali si riportano ed a cui faranno riferimento, da corrispondersi, anche queste a mezzo bonifico bancario, unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo alla loro effettuazione:
6. le spese del presente giudizio restano interamente compensate fra le parti con rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati: segue punto n. n. 4
”…con conferma delle rimesse che il Sig. fa direttamente ai figli a titolo di paghetta Pt_1
e ricariche cellulari;
5. prendere atto che le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile”
Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1937 /2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CAFARO Parte_1 C.F._1
RENATO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
CH EL e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23/05/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in CAVA DE' TIRRENI, SA, il Controparte_1
06.07.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 2002 parte II, serie A, n. 155), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole : , nata a [...] Controparte_2 il 23.06.2003, e , nato a [...] il [...] ed alle questioni Controparte_3 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato, dopo ampia e diffusa discussione con le parti, su concorde richiesta, ha differito il procedimento, stante la necessità di formalizzare l'accordo per cui vi è causa.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 5406/2016, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di mancata proposizione di appello) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di pagina 2 di 5 separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori ed inviato telematicamente il 28.11.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il
Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 5, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 in CAVA DE' TIRRENI, SA, il 06.07.2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2002 parte II, serie A, n. 155), autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 5
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati:
1. confermare il collocamento dei due figli e , maggiorenni, ma ancora CP_3 CP_2 non autonomi in quanto studenti universitari, presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa familiare sita in AV DE RE, alla via Oreste Di Benedetto, 27;
2. assegnare in godimento alla Sig.ra ed ai due figli la casa familiare di via Oreste Di CP_1
Benedetto, 27, in AV DE RE, di proprietà di entrambi i coniugi, in funzione dei due figli
e fino a quando questi ultimi non saranno economicamente autonomi;
3. disporre che il Sig. versi mensilmente alla Sig.ra un assegno di Parte_1 CP_1
€ 550,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli, quindi € 275,00 cadauno, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, precisando che tale importo verrà versato già a partire da dicembre 2025 e tiene conto della cessazione del mutuo cointestato relativo all'acquisto della casa familiare che avverrà a luglio 2026;
4. disporre a carico di entrambi i genitori al 50% cadauno la contribuzione a tutte le spese straordinarie per i figli, così come specificate nelle linee guida del CNF alle quali si riportano ed a cui faranno riferimento, da corrispondersi, anche queste a mezzo bonifico bancario, unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo alla loro effettuazione:
6. le spese del presente giudizio restano interamente compensate fra le parti con rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati: segue punto n. n. 4
”…con conferma delle rimesse che il Sig. fa direttamente ai figli a titolo di paghetta Pt_1
e ricariche cellulari;
5. prendere atto che le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile”
Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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