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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.88/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 197/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
e rappresentati e difesi dallo Avv. Cosimo Parte_1 Parte_2
Parco;
appellanti e
, rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.; Controparte_1
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 7.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 61.694,54 per l'attività professionale prestata quale difensore in svariati giudizi dinanzi a diverse autorità giudiziarie,
l'Avv. introduceva, dinanzi al Tribunale di Taranto, due distinti giudizi: Controparte_1
quello iscritto al n. 2976/2020 R.G., nel quale chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ex art.2901 c.c., dell'atto per notaio di cessione con obblighi del Per_1
13.06.2019, con cui in cambio dell'assistenza “vita sua natural durante, di Parte_2
vitto, alloggio, vestiario, assistenza, cure mediche e farmaceutiche ed ogni altra forma di accudimento e cura”, cedeva alla figlia la piena proprietà della casa di Parte_1
abitazione a piano terra sita in Sava alla contrada Silea s.n.c. e del locale commerciale posto su tre livelli (piano cantinato, piano terra e primo piano), della superfice complessiva di mq 50, sito in Sava alla Via Margherita di Savoia n. 16; il giudizio iscritto al n. 7394/2020 R.G., nel quale chiedeva al Tribunale la declaratoria di inefficacia, ex art.2901 c.c. dell'atto per notaio del 13.06.2019 con cui cedeva alla figlia al prezzo di € Per_1 Parte_2 Pt_1
10.000,00, la sua intera quota di partecipazione nell'Azienda del valore Parte_3 nominale di € 10.000,00. Deduceva il professionista che il consapevole della propria Parte_2
ingente esposizione debitoria, al solo fine di evitare il pagamento delle somme, si era spogliato dei propri averi con l'intento di danneggiare le ragioni del creditore del professionista.
Costituitisi in entrambi i giudizi, chiedeva il rigetto delle domande Parte_2
rappresentando, in primis, che aveva corrisposto al professionista, nel corso degli anni, numerosi acconti, sia mediante assegni circolari, sia in contanti, senza, tuttavia ricevere, in alcun tempo, fattura o quietanza delle somme pagate e che il proprio debito, “a tutto concedere, ammonta ad € 15.000,00”; che molti dei giudizi erano allo stato pendenti e che, in ogni caso, per ognuno di essi, l'avv. non aveva fornito prova della sua qualità di creditore. CP_1
Chiedeva, quindi, il rigetto della spiegata azione revocatoria, difettandone anche il requisito soggettivo, non essendo a suo dire le cessioni preordinate a ledere le ragioni creditorie ma effettuate al solo fine di anticipare la divisione ereditaria tra le figlie, “preservando l'unità familiare” dei propri cari.
Si costituiva in entrambi i giudizi anche assumendo l'inesistenza del credito Parte_1 paventato dall'Avv. avendo il padre onorato le proprie obbligazioni, deducendo, al CP_1
contempo, di non essere a conoscenza di eventuali situazioni creditorie e/o debitorie del genitore. La convenuta deduceva pertanto l'inesistenza della scientia MN, rilevando che gli atti di cessione, avvenuti a titolo oneroso, avevano il solo fine di anticipare la futura spartizione ereditaria e di assicurare al genitore una dignitosa assistenza materiale e spirituale.
Istruiti e riuniti di due giudizi, con la sentenza n. 197/2023 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta dall'Avv. e per l'effetto dichiarava l'inefficacia, nei Controparte_1
suoi confronti, degli atti di cessione del 13.06.2019, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite. Con due distinti atti di citazione, notificati entrambi il 1°.03.2023,
e proponevano appello. In entrambi i giudizi di appello si Parte_1 Parte_2
costituiva l'Avv. , contestando la fondatezza degli avversi gravami. Rigettata Controparte_1 con ordinanza del 19.05.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e riuniti i due appelli, all'udienza del 7.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Per ragioni di pregiudizialità va esaminato il primo motivo di appello proposto da Parte_2
con il quale costui allega la violazione dell'art. 16 bis c. 1 bis e 9 bis D.L. 18.10.2012
[...]
n. 179 in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando che l'avv. si era costituito CP_1 producendo una copia dell'atto di citazione privo dell'attestazione di conformità previsto dalle norme suddette e dall'art.19 ter (introdotto con decreto del 28.12.2015) del decreto dirigenziale
16.04.2014 di approvazione delle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 34 D.M. 21.02.2011 n.44.
Stessa violazione il tribunale non avrebbe rilevato in ordine anche alla produzione in giudizio dei ricorsi ex art.702 bis c.p.c. relativi alle cause per compensi professionali intraprese dell'avv. , nonché dell'atto di pignoramento e degli atti dell'esecuzione pur intrapresa dall'avv. CP_1
, tutti prodotti in copie prive dell'attestato di conformità. L'attestazione di conformità CP_1 degli atti suddetti, secondo l'appellante, sarebbe condizione di procedibilità la cui mancanza sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (v. appello di alla pag. Parte_2
20).
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che in effetti l'art.16 bis c. 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 imponeva al difensore di attestare (come oggi impone tale attestazione l'art.196 novies disp. att. c.p.c.) la conformità della copia della citazione utilizzata per l'iscrizione a ruolo, posto tuttavia che la costituzione dell'appellante con il deposito della copia della citazione in luogo dell'originale integra una mera nullità (e non una condizione di procedibilità) sanabile dal deposito dell'atto di citazione originale o dalla costituzione del convenuto che non contesti la conformità della copia all'originale (in tal senso Cass. civ. sez. II 30.03.2023 n. 8951, Cass. civ. sez. VI
21.09.2022 n. 27754, Cass. civ. sez. un.
5.08.2016 n. 16598), si rileva che nel caso in esame la nullità è stata sanata poiché i si sono costituiti non contestando la conformità della Parte_2 copia della citazione utilizzata per l'iscrizione a ruolo con l'atto originale.
Nessuna attestazione era invece prescritta per l'allegazione dei ricorsi ex art.702 bis c.p.c. proposti con autonomi giudizi dall'avv. e degli atti dell'esecuzione dallo stesso CP_1
intrapresa nei confronti di poiché meri “documenti allegati” nel giudizio Parte_2
revocatorio ex art. 2901 c.c. ed in quanto tali non soggetti ad attestazione di conformità secondo la normativa su citata. L'obbligo e il potere di attestazione riguardano infatti gli atti processuali dello stesso processo da cui le copie sono estratte e depositate, non gli atti processuali di diversi giudizi che vengano prodotti come documenti comprovanti i fatti di causa (nel caso in esame,
l'esistenza dei crediti dell'avv. ). CP_1
Ciò chiarito in rito, si rileva che con il primo motivo di appello allega l'errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere “certa l'esistenza del credito vantato dall'Avv. ”. A suo dire, la documentazione prodotta in CP_1 primo grado avrebbe dimostrato la corresponsione dei compensi professionali all'avv. . CP_1
A tale asseriti pagamenti fa richiamo anche con il suo secondo motivo di Parte_2
appello.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che in tema di revocatoria ordinaria l'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito comprensiva anche di una mera aspettativa purché non sia prima facie pretestuosa, comprensiva pure di un credito non certo, non liquido e non esigibile, di credito anche non definitivamente accertato in giudizio e pure condizionato (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 15.05.2018 n. 11755, Cass. civ. sez. II 18.07.2008 n. 20002, Cass. civ. sez.
III 17.10.2021 n. 12678, Cass. civ. sez. sez. III 15.11.2016 n. 23208, Cass. civ. sez. I 2.04.2004
n. 6511), si rileva che il credito del professionista deriva dall'attività dallo stesso espletata nello interesse del giammai disconosciuta da quest'ultimo, che anzi ha dato atto Parte_2 dell'esistenza di un “rapporto fiduciario protrattosi per ben quindici anni” con l'Avv. CP_1
(cfr. comparsa di risposta di primo grado), si è anche riconosciuto debitore del professionista per circa € 15.000,00 e ha dedotto di aver regolarmente corrisposto i compensi all'avv. , CP_1
a mezzo di numerosi acconti che lo stesso non è stato tuttavia in grado di precisare nel Parte_2
loro esatto ammontare. A suo dire, gli acconti sarebbero stati dimostrati dai prelevi bancari e dalle “pagine di agenda” allegate in atti, documenti che per la loro genericità (i prelievi, poiché non idonei a provare la destinazione del relativo denaro) e provenienza (le “pagine di agenda”, poiché provenienti dallo stesso non sono certo idonei a dimostrare l'estinzione di tutti Parte_2
i debiti del verso l'avv. . Essi, anzi, dimostrano solo l'effettività della Parte_2 CP_1 prestazione dell'avv. e il suo diritto ai compensi della propria attività professionale. CP_1
Con il secondo ed il terzo motivo di appello allega la violazione dell'art.112 Parte_1
c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare la natura simulata dei due atti del
13.06.2019 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere l'esistenza dei requisiti (US MN, scientia MN o participatio fraudis) richiesti per l'accoglimento della revocatoria.
Con tutti gli altri motivi di impugnazione (dal secondo al sesto motivo di appello) anche allega l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso Parte_2
il tribunale nel ritenere l'esistenza dei requisiti richiesti per lo accoglimento della revocatoria.
Tutti i motivi di appello non sono condivisibili.
Innanzitutto, va escluso il vizio di extrapetizione allegato da in quanto dallo Parte_1
esame della sentenza appellata non risulta (v. motivazione e conclusioni) che il tribunale abbia dichiarato la simulazione degli atti del 13.06.2019.
Le risultanze istruttorie, inoltre, come ritenuto dal tribunale, consentono di affermare l'esistenza di tutti i requisiti previsti per l'accoglimento della revocatoria.
Sussiste innanzitutto l'US MN.
Posto infatti che, come ribadito e chiarito dalla Suprema Corte, “l'US MN ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 18.06.2019 n.16221, Cass. civ. sez. III 19.07.2018 n. 19207, Cass. civ. sez. III
28.06.2023 n. 18513), che non è dunque richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. civ. sez. I 1°.08.2007 n. 16986, Cass. civ. sez. III 17.10.2001 n. 12678) e l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe (si ribadisce) sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'US MN (in tal senso sentenze su citate), si rileva che nel caso in esame con le due cessioni del 13.06.2019 si è spogliato di parte consistente del suo patrimonio, senza provare di avere Parte_2
altre disponibilità patrimoniali tali da garantire il soddisfacimento, senza incertezze e difficoltà, delle pretese dell'avv. . CP_1
Né tale prova è stata fornita dalle sentenze di primo grado di altri giudizi e dalla transazione con istituto bancario con cui il ha ottenuto le condanne e l'impegno di terzi a pagargli Parte_2
somme di denaro, in quanto la variazione qualitativa del suo patrimonio, da quote sociali ed immobili (oggetto degli atti dispositivi) facilmente aggredibili a denaro (asseritamente dovutogli per le citate sentenze e la citata transazione) facilmente distraibile, già di per sé rende più incerto e difficile il soddisfacimento delle pretese dell'avv. . Peraltro, delle somme CP_1
derivanti da crediti del verso terzi riconosciuti dalle sentenze o dalla transazione con Parte_2
terzi non si sa allo stato la loro sorte.
L'US MN neppure è escluso dalla circostanza che i beni immobili oggetto del contratto di vitalizio oneroso fossero già ipotecati a favore di terzi.
L'esistenza di un'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto dell'atto dispositivo, infatti, non esclude la dannosità dell'atto dispositivo, atteso che la valutazione tanto dell'idoneità lesiva dello stesso quanto della possibile incidenza sul valore del bene della prelazione costituita a favore di terzi, nel caso come quello in esame in cui l'esecuzione non sia iniziata, va effettuata con riferimento non alla data dell'atto dispositivo ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cass. civ. sez. III 3.07.2024 n. 18213, Cass. civ. sez. III 27.02.2023 n. 5815, Cass. civ. sez. III 26.112019 n. 30736, Cass. civ. sez. III 10.06.2016 n. 11892). L'esistenza dell'ipoteca a favore di altro creditore, cioè, non esclude che il creditore HI (nel caso in esame, l'avv. ) possa soddisfarsi dei beni ipotecati al momento dell'esecuzione, a CP_1
seguito di riduzione o di estinzione dell'ipoteca. Sussiste anche la scientia MN, se non addirittura il consilium e la participatio fraudis dei
Parte_2
Premesso infatti in generale che la prova dell'elemento soggettivo (scientia MN, consilium fraudis o partecipatio fraudis) può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 5.03.2009 n. 5359, Cass. civ. sez. III 10.10.2008 n. 25016), si ritiene che gli elementi indiziari acquisiti in primo grado dimostrino non solo la consapevolezza di ledere l'interesse dei creditori ma addirittura l'intento fraudolento in danno dei creditori che i hanno perseguito con gli atti del 13.06.2019. Parte_2
In tal senso depongono la tempistica degli atti in quanto compiuti quando già da anni (secondo quanto ammesso dagli stessi in primo grado) l'avv. assisteva Parte_2 CP_1 Parte_2
nei vari giudizi e aveva dunque maturato crediti professionali, la contestualità dei due
[...]
atti con cui si è spogliato di gran parte del suo patrimonio (non avendo Parte_2
provato di aver altri beni immobili e di altri beni in genere) e lo stretto rapporto di parentela tra il cedente e la cessionaria dei beni.
Tali elementi inducono a ritenere che ben sapesse di recar pregiudizio Parte_2 all'avv. e che, anzi, questo fosse il suo intento disponendo in un solo giorno di quasi CP_1
tutto il suo patrimonio. E lo ha fatto con cessioni verso la figlia, sulla cui compiacenza sapeva di poter contare per lo stretto rapporto familiare.
E era consapevole dell'intento fraudolento del padre avendo ammesso di sapere Parte_1 del rapporto professionale pluriennale del padre con l'avv. e potendo in ogni caso CP_1
“sospettare” dell'intento paterno, dato che il padre in un solo giorno si è disfatto di parte rilevante del suo patrimonio. Questi elementi erano tali da indurre il sospetto anche un acquirente estraneo alla cerchia familiare. A maggior ragione erano tali da indurre al sospetto dell'intento fraudolento uno stretto familiare come la figlia acquirente, poiché è da presumere che sapesse della situazione patrimoniale del padre, per lo stretto legame con il medesimo.
Bene ha valutato il tribunale anche il fatto che la dimori con la sua famiglia a Roma e Parte_2
lavori ad Aprilia, fatti non contestati dai Tali circostanze rendono infatti quanto meno Parte_2
difficile che la potesse e possa occuparsi, anche con l'aiuto di terzi, delle esigenze Parte_2
assistenziali del padre, vista la distanza da percorrere e gli impegni di lavoro dipendente svolto in Aprilia.
Parimenti, non essendo risultata la concreta partecipazione della all'attività della Parte_2
Azienda Agricola Cicella s.r.l. (il marito , escusso all'udienza del Testimone_1
10.03.2022, non è stato in grado di riferire alcunché sulla partecipazione societaria della moglie, dichiarando di non conoscere quale tipo di attività svolga l'azienda, né se vi fossero utili dalla stessa provenienti) e vista la residenza della in Roma, nei cui pressi svolge attività di Parte_2 lavoro dipendente, non si comprenderebbe l'interesse all'acquisto del capitale sociale della detta società, se non con l'intento di evitare che il capitale societario di spettanza del padre potesse essere oggetto di esecuzione coattiva ad opera del creditore.
Appare chiaro, quindi, che i richiamati atti di disposizione patrimoniale siano stati posti in essere solo per pregiudicare le ragioni del creditore, non solo perché coinvolgono l'intero patrimonio immobiliare del debitore ma anche per la devoluzione degli stessi in favore di un soggetto legato allo stesso da stretto vincolo di parentela.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna degli appellanti al rimborso in solido in favore dell'Avv. delle spese del secondo Controparte_1
grado di giudizio, da liquidarsi nella misura media del DM 10.03.2014 n.55.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo di ciascun appellante di pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti avverso la sentenza n.197/2023 del Tribunale di Taranto proposti da Parte_1
e nei confronti di con atti di citazione notificati il
[...] Parte_2 Controparte_1
1°.03.2023, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna e al rimborso in solido in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in € 9.991,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Ricorrono i presupposti perché ciascun appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater
D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.88/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 197/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
e rappresentati e difesi dallo Avv. Cosimo Parte_1 Parte_2
Parco;
appellanti e
, rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.; Controparte_1
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 7.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 61.694,54 per l'attività professionale prestata quale difensore in svariati giudizi dinanzi a diverse autorità giudiziarie,
l'Avv. introduceva, dinanzi al Tribunale di Taranto, due distinti giudizi: Controparte_1
quello iscritto al n. 2976/2020 R.G., nel quale chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ex art.2901 c.c., dell'atto per notaio di cessione con obblighi del Per_1
13.06.2019, con cui in cambio dell'assistenza “vita sua natural durante, di Parte_2
vitto, alloggio, vestiario, assistenza, cure mediche e farmaceutiche ed ogni altra forma di accudimento e cura”, cedeva alla figlia la piena proprietà della casa di Parte_1
abitazione a piano terra sita in Sava alla contrada Silea s.n.c. e del locale commerciale posto su tre livelli (piano cantinato, piano terra e primo piano), della superfice complessiva di mq 50, sito in Sava alla Via Margherita di Savoia n. 16; il giudizio iscritto al n. 7394/2020 R.G., nel quale chiedeva al Tribunale la declaratoria di inefficacia, ex art.2901 c.c. dell'atto per notaio del 13.06.2019 con cui cedeva alla figlia al prezzo di € Per_1 Parte_2 Pt_1
10.000,00, la sua intera quota di partecipazione nell'Azienda del valore Parte_3 nominale di € 10.000,00. Deduceva il professionista che il consapevole della propria Parte_2
ingente esposizione debitoria, al solo fine di evitare il pagamento delle somme, si era spogliato dei propri averi con l'intento di danneggiare le ragioni del creditore del professionista.
Costituitisi in entrambi i giudizi, chiedeva il rigetto delle domande Parte_2
rappresentando, in primis, che aveva corrisposto al professionista, nel corso degli anni, numerosi acconti, sia mediante assegni circolari, sia in contanti, senza, tuttavia ricevere, in alcun tempo, fattura o quietanza delle somme pagate e che il proprio debito, “a tutto concedere, ammonta ad € 15.000,00”; che molti dei giudizi erano allo stato pendenti e che, in ogni caso, per ognuno di essi, l'avv. non aveva fornito prova della sua qualità di creditore. CP_1
Chiedeva, quindi, il rigetto della spiegata azione revocatoria, difettandone anche il requisito soggettivo, non essendo a suo dire le cessioni preordinate a ledere le ragioni creditorie ma effettuate al solo fine di anticipare la divisione ereditaria tra le figlie, “preservando l'unità familiare” dei propri cari.
Si costituiva in entrambi i giudizi anche assumendo l'inesistenza del credito Parte_1 paventato dall'Avv. avendo il padre onorato le proprie obbligazioni, deducendo, al CP_1
contempo, di non essere a conoscenza di eventuali situazioni creditorie e/o debitorie del genitore. La convenuta deduceva pertanto l'inesistenza della scientia MN, rilevando che gli atti di cessione, avvenuti a titolo oneroso, avevano il solo fine di anticipare la futura spartizione ereditaria e di assicurare al genitore una dignitosa assistenza materiale e spirituale.
Istruiti e riuniti di due giudizi, con la sentenza n. 197/2023 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta dall'Avv. e per l'effetto dichiarava l'inefficacia, nei Controparte_1
suoi confronti, degli atti di cessione del 13.06.2019, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite. Con due distinti atti di citazione, notificati entrambi il 1°.03.2023,
e proponevano appello. In entrambi i giudizi di appello si Parte_1 Parte_2
costituiva l'Avv. , contestando la fondatezza degli avversi gravami. Rigettata Controparte_1 con ordinanza del 19.05.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e riuniti i due appelli, all'udienza del 7.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Per ragioni di pregiudizialità va esaminato il primo motivo di appello proposto da Parte_2
con il quale costui allega la violazione dell'art. 16 bis c. 1 bis e 9 bis D.L. 18.10.2012
[...]
n. 179 in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando che l'avv. si era costituito CP_1 producendo una copia dell'atto di citazione privo dell'attestazione di conformità previsto dalle norme suddette e dall'art.19 ter (introdotto con decreto del 28.12.2015) del decreto dirigenziale
16.04.2014 di approvazione delle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 34 D.M. 21.02.2011 n.44.
Stessa violazione il tribunale non avrebbe rilevato in ordine anche alla produzione in giudizio dei ricorsi ex art.702 bis c.p.c. relativi alle cause per compensi professionali intraprese dell'avv. , nonché dell'atto di pignoramento e degli atti dell'esecuzione pur intrapresa dall'avv. CP_1
, tutti prodotti in copie prive dell'attestato di conformità. L'attestazione di conformità CP_1 degli atti suddetti, secondo l'appellante, sarebbe condizione di procedibilità la cui mancanza sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (v. appello di alla pag. Parte_2
20).
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che in effetti l'art.16 bis c. 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 imponeva al difensore di attestare (come oggi impone tale attestazione l'art.196 novies disp. att. c.p.c.) la conformità della copia della citazione utilizzata per l'iscrizione a ruolo, posto tuttavia che la costituzione dell'appellante con il deposito della copia della citazione in luogo dell'originale integra una mera nullità (e non una condizione di procedibilità) sanabile dal deposito dell'atto di citazione originale o dalla costituzione del convenuto che non contesti la conformità della copia all'originale (in tal senso Cass. civ. sez. II 30.03.2023 n. 8951, Cass. civ. sez. VI
21.09.2022 n. 27754, Cass. civ. sez. un.
5.08.2016 n. 16598), si rileva che nel caso in esame la nullità è stata sanata poiché i si sono costituiti non contestando la conformità della Parte_2 copia della citazione utilizzata per l'iscrizione a ruolo con l'atto originale.
Nessuna attestazione era invece prescritta per l'allegazione dei ricorsi ex art.702 bis c.p.c. proposti con autonomi giudizi dall'avv. e degli atti dell'esecuzione dallo stesso CP_1
intrapresa nei confronti di poiché meri “documenti allegati” nel giudizio Parte_2
revocatorio ex art. 2901 c.c. ed in quanto tali non soggetti ad attestazione di conformità secondo la normativa su citata. L'obbligo e il potere di attestazione riguardano infatti gli atti processuali dello stesso processo da cui le copie sono estratte e depositate, non gli atti processuali di diversi giudizi che vengano prodotti come documenti comprovanti i fatti di causa (nel caso in esame,
l'esistenza dei crediti dell'avv. ). CP_1
Ciò chiarito in rito, si rileva che con il primo motivo di appello allega l'errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere “certa l'esistenza del credito vantato dall'Avv. ”. A suo dire, la documentazione prodotta in CP_1 primo grado avrebbe dimostrato la corresponsione dei compensi professionali all'avv. . CP_1
A tale asseriti pagamenti fa richiamo anche con il suo secondo motivo di Parte_2
appello.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che in tema di revocatoria ordinaria l'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito comprensiva anche di una mera aspettativa purché non sia prima facie pretestuosa, comprensiva pure di un credito non certo, non liquido e non esigibile, di credito anche non definitivamente accertato in giudizio e pure condizionato (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 15.05.2018 n. 11755, Cass. civ. sez. II 18.07.2008 n. 20002, Cass. civ. sez.
III 17.10.2021 n. 12678, Cass. civ. sez. sez. III 15.11.2016 n. 23208, Cass. civ. sez. I 2.04.2004
n. 6511), si rileva che il credito del professionista deriva dall'attività dallo stesso espletata nello interesse del giammai disconosciuta da quest'ultimo, che anzi ha dato atto Parte_2 dell'esistenza di un “rapporto fiduciario protrattosi per ben quindici anni” con l'Avv. CP_1
(cfr. comparsa di risposta di primo grado), si è anche riconosciuto debitore del professionista per circa € 15.000,00 e ha dedotto di aver regolarmente corrisposto i compensi all'avv. , CP_1
a mezzo di numerosi acconti che lo stesso non è stato tuttavia in grado di precisare nel Parte_2
loro esatto ammontare. A suo dire, gli acconti sarebbero stati dimostrati dai prelevi bancari e dalle “pagine di agenda” allegate in atti, documenti che per la loro genericità (i prelievi, poiché non idonei a provare la destinazione del relativo denaro) e provenienza (le “pagine di agenda”, poiché provenienti dallo stesso non sono certo idonei a dimostrare l'estinzione di tutti Parte_2
i debiti del verso l'avv. . Essi, anzi, dimostrano solo l'effettività della Parte_2 CP_1 prestazione dell'avv. e il suo diritto ai compensi della propria attività professionale. CP_1
Con il secondo ed il terzo motivo di appello allega la violazione dell'art.112 Parte_1
c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare la natura simulata dei due atti del
13.06.2019 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere l'esistenza dei requisiti (US MN, scientia MN o participatio fraudis) richiesti per l'accoglimento della revocatoria.
Con tutti gli altri motivi di impugnazione (dal secondo al sesto motivo di appello) anche allega l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso Parte_2
il tribunale nel ritenere l'esistenza dei requisiti richiesti per lo accoglimento della revocatoria.
Tutti i motivi di appello non sono condivisibili.
Innanzitutto, va escluso il vizio di extrapetizione allegato da in quanto dallo Parte_1
esame della sentenza appellata non risulta (v. motivazione e conclusioni) che il tribunale abbia dichiarato la simulazione degli atti del 13.06.2019.
Le risultanze istruttorie, inoltre, come ritenuto dal tribunale, consentono di affermare l'esistenza di tutti i requisiti previsti per l'accoglimento della revocatoria.
Sussiste innanzitutto l'US MN.
Posto infatti che, come ribadito e chiarito dalla Suprema Corte, “l'US MN ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. VI 18.06.2019 n.16221, Cass. civ. sez. III 19.07.2018 n. 19207, Cass. civ. sez. III
28.06.2023 n. 18513), che non è dunque richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. civ. sez. I 1°.08.2007 n. 16986, Cass. civ. sez. III 17.10.2001 n. 12678) e l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe (si ribadisce) sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'US MN (in tal senso sentenze su citate), si rileva che nel caso in esame con le due cessioni del 13.06.2019 si è spogliato di parte consistente del suo patrimonio, senza provare di avere Parte_2
altre disponibilità patrimoniali tali da garantire il soddisfacimento, senza incertezze e difficoltà, delle pretese dell'avv. . CP_1
Né tale prova è stata fornita dalle sentenze di primo grado di altri giudizi e dalla transazione con istituto bancario con cui il ha ottenuto le condanne e l'impegno di terzi a pagargli Parte_2
somme di denaro, in quanto la variazione qualitativa del suo patrimonio, da quote sociali ed immobili (oggetto degli atti dispositivi) facilmente aggredibili a denaro (asseritamente dovutogli per le citate sentenze e la citata transazione) facilmente distraibile, già di per sé rende più incerto e difficile il soddisfacimento delle pretese dell'avv. . Peraltro, delle somme CP_1
derivanti da crediti del verso terzi riconosciuti dalle sentenze o dalla transazione con Parte_2
terzi non si sa allo stato la loro sorte.
L'US MN neppure è escluso dalla circostanza che i beni immobili oggetto del contratto di vitalizio oneroso fossero già ipotecati a favore di terzi.
L'esistenza di un'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto dell'atto dispositivo, infatti, non esclude la dannosità dell'atto dispositivo, atteso che la valutazione tanto dell'idoneità lesiva dello stesso quanto della possibile incidenza sul valore del bene della prelazione costituita a favore di terzi, nel caso come quello in esame in cui l'esecuzione non sia iniziata, va effettuata con riferimento non alla data dell'atto dispositivo ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cass. civ. sez. III 3.07.2024 n. 18213, Cass. civ. sez. III 27.02.2023 n. 5815, Cass. civ. sez. III 26.112019 n. 30736, Cass. civ. sez. III 10.06.2016 n. 11892). L'esistenza dell'ipoteca a favore di altro creditore, cioè, non esclude che il creditore HI (nel caso in esame, l'avv. ) possa soddisfarsi dei beni ipotecati al momento dell'esecuzione, a CP_1
seguito di riduzione o di estinzione dell'ipoteca. Sussiste anche la scientia MN, se non addirittura il consilium e la participatio fraudis dei
Parte_2
Premesso infatti in generale che la prova dell'elemento soggettivo (scientia MN, consilium fraudis o partecipatio fraudis) può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 5.03.2009 n. 5359, Cass. civ. sez. III 10.10.2008 n. 25016), si ritiene che gli elementi indiziari acquisiti in primo grado dimostrino non solo la consapevolezza di ledere l'interesse dei creditori ma addirittura l'intento fraudolento in danno dei creditori che i hanno perseguito con gli atti del 13.06.2019. Parte_2
In tal senso depongono la tempistica degli atti in quanto compiuti quando già da anni (secondo quanto ammesso dagli stessi in primo grado) l'avv. assisteva Parte_2 CP_1 Parte_2
nei vari giudizi e aveva dunque maturato crediti professionali, la contestualità dei due
[...]
atti con cui si è spogliato di gran parte del suo patrimonio (non avendo Parte_2
provato di aver altri beni immobili e di altri beni in genere) e lo stretto rapporto di parentela tra il cedente e la cessionaria dei beni.
Tali elementi inducono a ritenere che ben sapesse di recar pregiudizio Parte_2 all'avv. e che, anzi, questo fosse il suo intento disponendo in un solo giorno di quasi CP_1
tutto il suo patrimonio. E lo ha fatto con cessioni verso la figlia, sulla cui compiacenza sapeva di poter contare per lo stretto rapporto familiare.
E era consapevole dell'intento fraudolento del padre avendo ammesso di sapere Parte_1 del rapporto professionale pluriennale del padre con l'avv. e potendo in ogni caso CP_1
“sospettare” dell'intento paterno, dato che il padre in un solo giorno si è disfatto di parte rilevante del suo patrimonio. Questi elementi erano tali da indurre il sospetto anche un acquirente estraneo alla cerchia familiare. A maggior ragione erano tali da indurre al sospetto dell'intento fraudolento uno stretto familiare come la figlia acquirente, poiché è da presumere che sapesse della situazione patrimoniale del padre, per lo stretto legame con il medesimo.
Bene ha valutato il tribunale anche il fatto che la dimori con la sua famiglia a Roma e Parte_2
lavori ad Aprilia, fatti non contestati dai Tali circostanze rendono infatti quanto meno Parte_2
difficile che la potesse e possa occuparsi, anche con l'aiuto di terzi, delle esigenze Parte_2
assistenziali del padre, vista la distanza da percorrere e gli impegni di lavoro dipendente svolto in Aprilia.
Parimenti, non essendo risultata la concreta partecipazione della all'attività della Parte_2
Azienda Agricola Cicella s.r.l. (il marito , escusso all'udienza del Testimone_1
10.03.2022, non è stato in grado di riferire alcunché sulla partecipazione societaria della moglie, dichiarando di non conoscere quale tipo di attività svolga l'azienda, né se vi fossero utili dalla stessa provenienti) e vista la residenza della in Roma, nei cui pressi svolge attività di Parte_2 lavoro dipendente, non si comprenderebbe l'interesse all'acquisto del capitale sociale della detta società, se non con l'intento di evitare che il capitale societario di spettanza del padre potesse essere oggetto di esecuzione coattiva ad opera del creditore.
Appare chiaro, quindi, che i richiamati atti di disposizione patrimoniale siano stati posti in essere solo per pregiudicare le ragioni del creditore, non solo perché coinvolgono l'intero patrimonio immobiliare del debitore ma anche per la devoluzione degli stessi in favore di un soggetto legato allo stesso da stretto vincolo di parentela.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito dell'appello comporta, secondo soccombenza (art.91 c.p.c.), la condanna degli appellanti al rimborso in solido in favore dell'Avv. delle spese del secondo Controparte_1
grado di giudizio, da liquidarsi nella misura media del DM 10.03.2014 n.55.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo di ciascun appellante di pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti avverso la sentenza n.197/2023 del Tribunale di Taranto proposti da Parte_1
e nei confronti di con atti di citazione notificati il
[...] Parte_2 Controparte_1
1°.03.2023, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna e al rimborso in solido in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in € 9.991,00 Controparte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Ricorrono i presupposti perché ciascun appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater
D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)