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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Ilaria Grimaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18038/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “diritto d'autore”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
nella qualità di titolare dell'omonima impresa
[...] C.F._1
individuale - P.IVA -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROSA P.IVA_1
PISCITELLI e MICHELA IZZO;
E con sede in Roma al viale Controparte_1
Giuseppe Mazzini 14, COD. FISC. in persona del Direttore P.IVA_2
della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. , in virtù Controparte_2
dei poteri conferiti con procura del 3.12.2018 per atto del Notaio Per_1
di Roma - Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, rappresentata e difesa dall'Avv.
CARMINE PUNZI;
1 NONCHÉ
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO DELL'AVERSANA.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per , l'Avv. IZZO MICHELA;
per Parte_1 [...]
l'Avv. Pasquale Acone per delega Controparte_1
dell'Avv. PUNZI CARMINE;
per le parti intervenute, e Controparte_3
l'Avv. Paola Calvano per delega dell'Avv. DELL'AVERSANA Parte_3
FABIO. Ai fini della pratica forense, si dà atto della presenza del dott. Pietro
Graziano. L'Avv. Izzo conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. Si riporta alla documentazione prodotta. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze. In particolare, reitera ancora una volta tutte le proprie richieste di natura istruttoria così come articolate in atti e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Pasquale Acone conclude affinché vengano dichiarate inammissibili e/o infondate e di conseguenza rigettate le domande tutte proposte dalla Parte_4
nei confronti della con
[...] Controparte_1
atto di citazione in data 11 luglio 2022. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. L'Avv. Calvano conclude chiedendo preliminarmente l'accoglimento di tutte le proprie richieste istruttorie. Nel merito si oppone alle avverse istanze ed insiste per il rigetto della domanda 2 attorea, con vittoria di spesa. Tutti i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ LA DOMANDA ATTOREA
Con citazione notificata il 19 luglio 2022, ha convenuto Parte_1
in giudizio la premettendo di Controparte_1
essere titolare dell'omonima impresa individuale con marchio CP_4
operante da anni nel settore del commercio al dettaglio e on-line di oggettistica in ceramica, articoli da arredamento e da regalo, con particolare riferimento a piastrelle e pannelli murali in ceramica vietrese decorata a mano.
In particolare, nell'atto introduttivo della lite, l'attore afferma di operare professionalmente da anni nel commercio on-line, producendo quelle che definisce "opere uniche" pubblicate in Italia e all'estero, anche con autorevoli recensioni, a tale scopo utilizzando i siti web “vietri- ceramiche.it”, “ .it” e “ceramiche-vietri.it”. Riferisce di aver Parte_5
riscontrato nell'anno 2021 l'utilizzo di due fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico nelle trasmissioni televisive "Guarda e Stupisci" (edizione 2018) e "Guarda e
Stupisci - Special Selection 2020”.
Le fotografie in questione sono quelle che qui vengono descritte e riprodotte:
- la prima, raffigurante un pannello murale a mosaico 60x60 cm con decorazione a mano raffigurante un vaso centrale con limoni, foglie e fiorellini in celeste su campo bianco, contornato 3 da una cornice barocca di colore giallo su fondo turchese, composto da 9 piastrelle murali 20x20cm;
- la seconda, riproducente una composizione a mosaico 40x40 cm di 5 limoni con foglie e 4 margherite con una cornice barocca di colore giallo su fondo blu, decorata a mano su 4 piastrelle murali in ceramica 20x20 cm.
afferma di essere il titolare di tali fotografie digitali, Parte_1
scattate con specifiche macchine fotografiche digitali, una Sony cyber-shot
3.2 Megapixels DSC-P52 e una fotocamera da 16 megapixel marca
[...]
(modello LG-H840). CP_5
Si duole del fatto che le immagini riprodotte nelle fotografie siano state illegittimamente utilizzate, senza il suo consenso, come elemento compositivo dello sfondo scenografico delle trasmissioni televisive "Guarda
e Stupisci", andata in onda in prima serata su Rai 2 nel mese di dicembre
2018, e Guarda e Stupisci - special Selection”, andata in onda nel mese di dicembre 2020.
Dalla relazione peritale prodotta dall'attore, si evince, poi, che le fotografie di cui si chiede tutela sono riprodotte in diverse aree dello studio televisivo, sia come elementi decorativi integri o parziali, sia con l'utilizzo separato di parti come la cornice per decorare scale e la pedana centrale, come da immagini che qui si ripropongono.
4 In punto di diritto, l'attore afferma che le fotografie in oggetto, per l'alto grado di livello tecnico e per la loro originalità e creatività (date dalla scelta del soggetto, dalla posizione, dall'ambientazione, dall'inquadratura, dalla prospettiva, dalle luci e dalle fonti di luce utilizzate), devono considerarsi
"opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/41.
Tali immagini presenterebbero un innegabile valore artistico e connotati di originalità, e in quanto tali godrebbero di piena protezione, comprendendo sia il diritto morale che il diritto patrimoniale.
Sulla base di tali premesse, l'attore deduce la violazione del suo diritto d'autore nonché l'uso abusivo dello stesso attraverso i media informatici.
Egli denuncia la violazione del diritto morale d'autore di cui all'art. 20 della legge n. 633/41, asserendo che la convenuta lo avrebbe leso utilizzando le fotografie per fini pubblicitari e con impaginazione e coloritura che egli non avrebbe mai autorizzato, nonché manipolando le immagini con tagli, sovrapposizioni e rotazioni.
Viene altresì eccepita la violazione del diritto patrimoniale d'autore, ossia il 5 diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore
(art. 12 L. 633/41 e art. 2576 c.c.). La convenuta avrebbe utilizzato le opere
(riproduzione e comunicazione al pubblico) senza autorizzazione e senza la
"dovuta corresponsione" economica per aver sfruttato le sue creazioni, conseguendo un risultato economicamente apprezzabile. L'uso abusivo delle fotografie, in quanto opere artistiche, avrebbe violato sia il diritto morale che quello patrimoniale dell'autore.
Infine, denuncia la violazione del copyright dei propri siti web, in quanto la avrebbe prelevato le suddette due fotografie digitali proprio dai siti web della ditta " per poi utilizzarle come Parte_6
elemento compositivo e per l'allestimento scenografico delle trasmissioni televisive contestate.
Pertanto, alla luce dei fatti che precedono, vengono rassegnate in citazione le seguenti conclusioni:
- A) “In via preliminare, accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle due fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera della società convenuta P. Iva Controparte_1
con sede legale al Viale Mazzini Giuseppe, 146, - 00195 Roma P.IVA_2
(RM) e conseguentemente riconoscere violato il diritto d'autore sulle opere del Senatore, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali e morali, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data dell'abusiva utilizzazione (da dicembre 2018 a dicembre 2020 e tutt'ora visibile) con riproduzione parziale e totale delle n. 2 immagini fotografiche digitali dell'istante per la somma di euro 120.000,00 tenendo 6 conto che il materiale televisivo relativo alla trasmissione “Guarda e Stupisci”
e per gli anni indicati 2018 e 2020 è tutt'oggi ancora fruibile, rilevando
l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate per la trasmissione su tutti i media televisivi, audiovisivi ed informatici. Pertanto, essendo che le fotografie utilizzate, n. due, violano il diritto d'autore, si quantifica la somma totale in € 120.000,00”;
- B) “ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese”;
- c) “condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione agli sottoscriventi procuratori in funzione anticipatoria”.
A supporto della sua pretesa, l'attore ha prodotto una perizia di parte
(redatta dall'Ing. che, attraverso un'analisi tecnico- Persona_2
visiva e comparativa tra screenshots della scenografia e le fotografie originali, identificherebbe elementi di corrispondenza inequivocabile, tra cui parte di un watermark leggibile come "..iche.it" (terminale di vietri- ceramiche.it), la posizione delle linee di giunzione delle piastrelle, la disposizione e forma dei soggetti pittorici (limoni, margherite, vaso) e dettagli delle pennellate, nonostante le manipolazioni.
Al fine di dare prova dei fatti da lui affermati, l'attore ha articolato numerose richieste istruttorie, in particolare una prova per testi, con testimone principale lo stesso CTP, Ing. su capitoli che Per_2
riprendono le conclusioni della perizia, e altri testi per dimostrare 7 l'acquisto di ceramiche, la visibilità della trasmissione, l'estrapolazione delle foto dai suoi siti, la conoscenza della protezione autoriale da parte di chi ha curato la scenografia, il valore artistico delle foto, l'identicità percepita dalle sue opere e le foto in TV, e la perdita di ordini. Ha inoltre richiesto una CTU tecnica per accertare la paternità delle foto utilizzate nella scenografia rispetto alle sue originali e per valutare la misura e l'incidenza della commercializzazione sull'attività e sul "buon nome" del
. Pt_1
Le istanze istruttorie, in quanto non ammesse, sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
⧫ LA POSIZIONE DELLA RAI
Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato in fatto e in diritto ogni avversa affermazione.
In particolare, per ciò che concerne l'origine delle immagini impiegate nella realizzazione delle scenografie, la convenuta ha negato l'assunto attoreo secondo cui le due fotografie digitali oggetto di causa sarebbero state prelevate direttamente dal sito della ditta attrice. Ha sostenuto, al contrario, che lo scenografo incaricato ha tratto spunto, ripreso e ricostruito immagini e disegni ritenuti assolutamente comuni, attingendo a risorse e materiali provenienti da fonti diverse. In particolare, ha indicato l'utilizzo di archivi redazionali interni della RAI, archivi di aziende esterne con cui la RAI intrattiene convenzioni (quali Agenzia di Stampa Italpress, Olicom SRL,
Getty Images International), per i quali i diritti di utilizzo sarebbero stati legittimamente acquisiti, o direttamente da immagini libere presenti nel web. Le immagini utilizzate costituirebbero, pertanto, il frutto di una libera ispirazione e rielaborazione di motivi tratti dalla tradizione. 8 A supporto di tale ricostruzione, la difesa ha evidenziato come le immagini utilizzate per i programmi televisivi provengano solitamente da tali tipologie di archivi o da immagini reperite in rete. Ha aggiunto che, nel caso di immagini attinte dal web, sulle stesse non era impressa alcuna dicitura relativa all'indicazione del fotografo o altri elementi di privativa, circostanza che avrebbe indotto lo scenografo ad agire in piena buona fede, ritenendo di utilizzare materiale da cui si potesse liberamente prendere spunto.
Passando alle argomentazioni in diritto, la convenuta ha posto al centro della propria difesa la contestazione della qualificazione giuridica delle fotografie azionate dall'attore. Ha escluso che tali scatti possano essere considerati "opere dell'ingegno fotografico" tutelate ai sensi dell'art. 2 n. 7 della Legge sul Diritto d'Autore (L.d.A.). In particolare, la difesa ha argomentato che le fotografie contestate ritraggono "meri oggetti"
(maioliche), ripresi con tecnica professionale ma senza l'impronta personale peculiare del fotografo, che si sarebbe limitato a rappresentare un prodotto statico in modo neutro, principalmente per fini commerciali o pubblicitari. Ha evidenziato come tali immagini siano intrinsecamente simili ad altre fotografie di oggetti destinati alla vendita e come manchino gli elementi di originalità e creatività necessari per la tutela ai sensi dell'art. 2 L.d.A.
Trattasi, dunque, ad avviso della convenuta, di "semplici fotografie", tutelabili, semmai, ai sensi degli artt. 87 e seguenti L.d.A., rispetto alle quali ha eccepito la mancanza sull'esemplare della fotografia delle indicazioni richieste dall'art. 90 della citata legge sul diritto d'autore. In particolare, la società convenuta ha affermato che le fotografie in questione erano presenti 9 su numerosi siti web totalmente prive delle indicazioni di cui all'art. 90
L.d.A. Ha dedotto, pertanto, che lo scenografo, agendo in buona fede, ha preso spunto da fotografie che non vi era ragione di ritenere non liberamente utilizzabili. Ha escluso la possibilità di una condotta in malafede da parte della considerata l'esiguità del costo di un eventuale equo compenso (quantificato in circa un centinaio di euro) rispetto alla spropositata richiesta avversaria e la possibilità di utilizzare fotografie alternative.
⧫ L'INTERVENTO DEGLI SCENOGRAFI
Sono volontariamente intervenuti gli autori della scenografia oggetto di contestazione, e per contrastare le ragioni Controparte_3 Parte_3
dell'attore e sostenere la posizione della convenuta
L'intervento è stato giustificato in forza della clausola di manleva pattuita in favore della per effetto della quale essi si sono impegnati a tenere indenne la Società convenuta da eventuali perdite o danni derivanti da azioni legali o richieste di risarcimento da parte di terzi per la loro attività.
Gli intervenuti hanno rassegnato conclusioni volte al rigetto delle domande attoree, articolando la propria difesa su eccezioni preliminari (la carenza di legittimazione attiva di , in quanto costituitosi "quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale") e contestazioni nel merito, volte a confutare le domande dell'attore, tra cui l'asserita violazione del diritto d'autore.
⧫ LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Le questioni preliminari sollevate dalle controparti in merito alla legittimazione attiva di , costituitosi in giudizio quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, non sono fondate e devono pertanto 10 essere respinte. Non sussiste infatti alcuna dualità di soggetti giuridici, posto che l'impresa individuale è, nel nostro ordinamento, una forma di esercizio di attività economica da parte della persona fisica stessa, e non configura un ente dotato di una distinta soggettività giuridica rispetto al suo titolare.
, agendo in qualità di titolare della ditta individuale, ha Parte_1
inteso esercitare diritti che, qualora fondati, sono riconducibili alla sua persona fisica, autore dell'opera dell'ingegno. La qualificazione formale utilizzata dall'attore ("titolare dell'omonima impresa individuale") trova giustificazione nella volontà di evidenziare la finalità commerciale delle fotografie e l'impatto della condotta contestata sull'attività d'impresa, ma ciò non incide sulla riconducibilità sostanziale dei diritti, in particolare quelli morali della persona fisica dell'autore.
⧫ LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE FOTOGRAFIE
Il sistema giuridico italiano, ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore (L.d.A.), opera una distinzione fondamentale ai fini della tutela delle immagini fotografiche.
Come già evidenziato negli scritti difensivi di parte, non tutte le fotografie godono del medesimo livello di protezione.
Occorre distinguere tra:
- a) le "opere fotografiche" in senso stretto, che sono quelle dotate di carattere creativo e che rientrano nell'elencazione delle opere protette di cui all'art. 2, n. 7, L.d.A., e che godono della piena tutela del diritto d'autore, inclusi i diritti morali e patrimoniali;
- b) le "fotografie semplici", definite dall'art. 87, comma 1, L.d.A. come immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e 11 sociale, ottenute con processo fotografico o analogo, che tuttavia sono prive del carattere creativo. Queste ultime beneficiano di una tutela più limitata, rientrando nella categoria dei diritti connessi al diritto d'autore, disciplinati dagli artt. 87 e seguenti L.d.A.;
- c) le fotografie escluse da qualsiasi forma di tutela, in particolare ai sensi dell'art. 87, comma 2, L.d.A., che ricomprende le riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, quando si tratti di mera riproduzione meccanica priva di qualsiasi apprezzabile impegno tecnico-professionale e inventiva.
La distinzione fondamentale tra le prime due categorie risiede nel
"carattere creativo".
La creatività, nel diritto d'autore, non coincide necessariamente con un elevato valore artistico o con la novità assoluta, ma si manifesta attraverso l'impronta personale dell'autore, le sue scelte espressive che vanno oltre la mera riproduzione oggettiva della realtà. Queste scelte possono riguardare l'inquadratura, la prospettiva, la luce, la composizione, l'ambientazione, o interventi in post-produzione, che riflettano la personalità del fotografo.
Quando una fotografia ritrae un'opera d'arte figurativa, come nel caso delle maioliche oggetto del presente giudizio, è di cruciale importanza distinguere la creatività insita nell'atto fotografico da quella propria dell'opera d'arte riprodotta. Invero, una fotografia non acquisisce automaticamente il carattere creativo o artistico per il solo fatto di riprodurre un'opera d'arte. La tutela della fotografia, se presente, discende da propri e autonomi elementi creativi o dalla sua specifica funzione, distinti da quelli dell'oggetto ripreso.
⧫ LE FOTOGRAFIE OGGETTO DI CONTESTAZIONE 12 La questione fondamentale che questo Tribunale è chiamato a dirimere riguarda la corretta qualificazione giuridica delle due fotografie digitali che l'attore asserisce essere state illecitamente utilizzate nella scenografia
Dall'esame degli atti e delle fotografie prodotte, emerge che le immagini in oggetto ritraggono pannelli e composizioni di piastrelle decorate in maiolica, realizzate artigianalmente. Queste fotografie sono state pubblicate dall'attore sui propri siti web, primariamente dedicati alla commercializzazione online delle ceramiche. Le difese della società convenuta e degli interventori hanno sostenuto che tali immagini non possiedano il carattere creativo necessario per essere considerate "opere fotografiche", argomentando che si tratterebbe di mere riproduzioni di oggetti a fini commerciali.
Questo Tribunale concorda con l'impostazione delle difese in merito alla mancanza di un sufficiente carattere creativo nelle fotografie oggetto di causa. Le immagini appaiono prevalentemente finalizzate a documentare fedelmente l'aspetto dei manufatti in ceramica per scopi di presentazione e vendita online. Sebbene la realizzazione di fotografie di prodotti richieda indubbiamente competenza tecnica e cura nella composizione, nell'inquadratura e nell'illuminazione, gli scatti in esame non manifestano quel "quid pluris" interpretativo o artistico, quell'impronta personale dell'autore che trascenda la funzione documentale e commerciale. La mera professionalità tecnica, pur elevata, non è sufficiente a conferire il carattere creativo necessario per la tutela piena come opera. Le fotografie, come osservato dalle difese, sembrano piuttosto finalizzate a mostrare il prodotto
(la maiolica) nel modo più neutro e realistico possibile, come richiesto tipicamente nella fotografia commerciale. 13 In realtà, l'autore – come pure ha rilevato la convenuta nelle proprie memorie difensive – sembra confondere l'eventuale valore artistico della maiolica con la fotografia che la riproduce, tant'è che la stessa consulenza tecnica di parte, pur tentando di valorizzare alcuni elementi di creatività fotografica, stabilisce un legame diretto e indissolubile tra l'unicità del manufatto artigianale in ceramica (derivante dalle variazioni nell'intensità dei colori, nella distribuzione delle pennellate, nella forma e disposizione dei decori) e l'unicità dello scatto fotografico. La CTP utilizza ampiamente i dettagli intrinseci della pittura sulle piastrelle ("disposizione degli elementi, forma, colore, orientamento delle pennellate, intensità della filettatura", "il bordo rosso della bocca del vaso, il numero e la posizione dei limoni",
"pennellate di un blu più intenso") come elementi distintivi e prove inequivocabili dell'identità delle fotografie. Questo approccio, sebbene utile per identificare l'oggetto ripreso, conferma indirettamente che l'attenzione
è focalizzata sull'unicità dell'oggetto, non sulla creatività della fotografia come autonoma espressione intellettuale del fotografo. In definitiva, la CTP, pur valorizzando alcuni aspetti tecnici dello scatto, non riesce a dimostrare la presenza di quel carattere creativo autonomo e preponderante rispetto alla mera riproduzione dell'oggetto.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le fotografie oggetto di contestazione non presentino quel carattere creativo necessario per essere considerate "opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2, n. 7
L.d.A.
Una volta esclusa la piena tutela autoriale riservata alle "opere fotografiche" creative, occorre considerare l'alternativa prospettata dalla Legge sul
Diritto d'Autore per le immagini fotografiche prive di tale carattere: le 14 "fotografie semplici", disciplinate dagli articoli 87 e seguenti L.d.A., tra le quali rientrano certamente quelle oggetto di causa, giacchè, essendo pubblicate sui siti web dell'attore per la vendita online delle maioliche, hanno chiaramente una funzione commerciale e non una mera finalità documentale o di riproduzione meccanica priva di scopo ulteriore. Il secondo comma del citato art. 87 esclude sì dalla tutela le fotografie di
"oggetti materiali", ma la giurisprudenza ha mitigato il rigore letterale di tale esclusione, interpretando tale disposizione nel senso che esso nega la tutela solo alle fotografie di oggetti che abbiano una mera finalità riproduttivo-documentale, mentre possono beneficiare della tutela dei diritti connessi le fotografie di oggetti materiali che abbiano anche una
"funzione aggiuntiva" di carattere editoriale o commerciale, volte a rendere commercialmente appetibile il prodotto.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che le fotografie oggetto di contestazione debbano essere qualificate come "semplici fotografie" ai sensi dell'art. 87, comma 1, L.d.A., beneficiando così della tutela limitata prevista per i diritti connessi.
Tuttavia, è dirimente considerare che l'attore ha basato l'intera sua pretesa risarcitoria, quantificata in € 120.000,00, sull'asserita violazione del diritto d'autore pieno sulle fotografie, qualificandole espressamente come "opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2 L.d.A.
Avendo l'attore fondato la propria domanda esclusivamente sul presupposto della natura di "opera fotografica" e avendo chiesto il risarcimento del danno su tale base, senza formulare in via subordinata alcuna domanda di pagamento con riguardo ai diritti connessi previsti con riguardo alle "semplici fotografie", questo Tribunale non può concedere 15 d'ufficio una tutela diversa da quella richiesta, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto né a titolo di compenso, né a titolo di risarcimento del danno per violazione di diritti connessi, non essendo stata avanzata una domanda specifica.
Per ciò che concerne le spese, le stesse seguono la soccombenza rispetto alla posizione dell'attore mentre devono essere compensate con riguardo agli interventori, in considerazione del fatto che questi ultimi hanno assunto una posizione di "partecipazione strumentale" o "accessoria", che sebbene abbia arricchito il dibattito processuale, non è stato dirimente ai fini della decisione di merito, avendo peraltro introdotto questioni pregiudiziali infondate e argomentazioni ridondanti rispetto a quelle già svolte dalla parte adiuvata. In ragione di tanto, caricare sull'attore soccombente anche le spese dell'intervento adesivo è eccessivo e non del tutto coerente con l'effettivo contributo causale dell'intervento all'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
della convenuta , che si liquidano Controparte_1
complessivamente in euro 8.000,00 (ottomila/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
16 - compensa le spese di lite tra l'attore, , e gli interventori, Parte_1
e Controparte_3 Parte_3
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
17
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Francesca Reale Giudice
Ilaria Grimaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18038/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “diritto d'autore”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
nella qualità di titolare dell'omonima impresa
[...] C.F._1
individuale - P.IVA -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROSA P.IVA_1
PISCITELLI e MICHELA IZZO;
E con sede in Roma al viale Controparte_1
Giuseppe Mazzini 14, COD. FISC. in persona del Direttore P.IVA_2
della Direzione Affari Legali e Societari, Avv. , in virtù Controparte_2
dei poteri conferiti con procura del 3.12.2018 per atto del Notaio Per_1
di Roma - Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, rappresentata e difesa dall'Avv.
CARMINE PUNZI;
1 NONCHÉ
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FABIO DELL'AVERSANA.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per , l'Avv. IZZO MICHELA;
per Parte_1 [...]
l'Avv. Pasquale Acone per delega Controparte_1
dell'Avv. PUNZI CARMINE;
per le parti intervenute, e Controparte_3
l'Avv. Paola Calvano per delega dell'Avv. DELL'AVERSANA Parte_3
FABIO. Ai fini della pratica forense, si dà atto della presenza del dott. Pietro
Graziano. L'Avv. Izzo conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. Si riporta alla documentazione prodotta. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze. In particolare, reitera ancora una volta tutte le proprie richieste di natura istruttoria così come articolate in atti e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Pasquale Acone conclude affinché vengano dichiarate inammissibili e/o infondate e di conseguenza rigettate le domande tutte proposte dalla Parte_4
nei confronti della con
[...] Controparte_1
atto di citazione in data 11 luglio 2022. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. L'Avv. Calvano conclude chiedendo preliminarmente l'accoglimento di tutte le proprie richieste istruttorie. Nel merito si oppone alle avverse istanze ed insiste per il rigetto della domanda 2 attorea, con vittoria di spesa. Tutti i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ LA DOMANDA ATTOREA
Con citazione notificata il 19 luglio 2022, ha convenuto Parte_1
in giudizio la premettendo di Controparte_1
essere titolare dell'omonima impresa individuale con marchio CP_4
operante da anni nel settore del commercio al dettaglio e on-line di oggettistica in ceramica, articoli da arredamento e da regalo, con particolare riferimento a piastrelle e pannelli murali in ceramica vietrese decorata a mano.
In particolare, nell'atto introduttivo della lite, l'attore afferma di operare professionalmente da anni nel commercio on-line, producendo quelle che definisce "opere uniche" pubblicate in Italia e all'estero, anche con autorevoli recensioni, a tale scopo utilizzando i siti web “vietri- ceramiche.it”, “ .it” e “ceramiche-vietri.it”. Riferisce di aver Parte_5
riscontrato nell'anno 2021 l'utilizzo di due fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico nelle trasmissioni televisive "Guarda e Stupisci" (edizione 2018) e "Guarda e
Stupisci - Special Selection 2020”.
Le fotografie in questione sono quelle che qui vengono descritte e riprodotte:
- la prima, raffigurante un pannello murale a mosaico 60x60 cm con decorazione a mano raffigurante un vaso centrale con limoni, foglie e fiorellini in celeste su campo bianco, contornato 3 da una cornice barocca di colore giallo su fondo turchese, composto da 9 piastrelle murali 20x20cm;
- la seconda, riproducente una composizione a mosaico 40x40 cm di 5 limoni con foglie e 4 margherite con una cornice barocca di colore giallo su fondo blu, decorata a mano su 4 piastrelle murali in ceramica 20x20 cm.
afferma di essere il titolare di tali fotografie digitali, Parte_1
scattate con specifiche macchine fotografiche digitali, una Sony cyber-shot
3.2 Megapixels DSC-P52 e una fotocamera da 16 megapixel marca
[...]
(modello LG-H840). CP_5
Si duole del fatto che le immagini riprodotte nelle fotografie siano state illegittimamente utilizzate, senza il suo consenso, come elemento compositivo dello sfondo scenografico delle trasmissioni televisive "Guarda
e Stupisci", andata in onda in prima serata su Rai 2 nel mese di dicembre
2018, e Guarda e Stupisci - special Selection”, andata in onda nel mese di dicembre 2020.
Dalla relazione peritale prodotta dall'attore, si evince, poi, che le fotografie di cui si chiede tutela sono riprodotte in diverse aree dello studio televisivo, sia come elementi decorativi integri o parziali, sia con l'utilizzo separato di parti come la cornice per decorare scale e la pedana centrale, come da immagini che qui si ripropongono.
4 In punto di diritto, l'attore afferma che le fotografie in oggetto, per l'alto grado di livello tecnico e per la loro originalità e creatività (date dalla scelta del soggetto, dalla posizione, dall'ambientazione, dall'inquadratura, dalla prospettiva, dalle luci e dalle fonti di luce utilizzate), devono considerarsi
"opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/41.
Tali immagini presenterebbero un innegabile valore artistico e connotati di originalità, e in quanto tali godrebbero di piena protezione, comprendendo sia il diritto morale che il diritto patrimoniale.
Sulla base di tali premesse, l'attore deduce la violazione del suo diritto d'autore nonché l'uso abusivo dello stesso attraverso i media informatici.
Egli denuncia la violazione del diritto morale d'autore di cui all'art. 20 della legge n. 633/41, asserendo che la convenuta lo avrebbe leso utilizzando le fotografie per fini pubblicitari e con impaginazione e coloritura che egli non avrebbe mai autorizzato, nonché manipolando le immagini con tagli, sovrapposizioni e rotazioni.
Viene altresì eccepita la violazione del diritto patrimoniale d'autore, ossia il 5 diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore
(art. 12 L. 633/41 e art. 2576 c.c.). La convenuta avrebbe utilizzato le opere
(riproduzione e comunicazione al pubblico) senza autorizzazione e senza la
"dovuta corresponsione" economica per aver sfruttato le sue creazioni, conseguendo un risultato economicamente apprezzabile. L'uso abusivo delle fotografie, in quanto opere artistiche, avrebbe violato sia il diritto morale che quello patrimoniale dell'autore.
Infine, denuncia la violazione del copyright dei propri siti web, in quanto la avrebbe prelevato le suddette due fotografie digitali proprio dai siti web della ditta " per poi utilizzarle come Parte_6
elemento compositivo e per l'allestimento scenografico delle trasmissioni televisive contestate.
Pertanto, alla luce dei fatti che precedono, vengono rassegnate in citazione le seguenti conclusioni:
- A) “In via preliminare, accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle due fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera della società convenuta P. Iva Controparte_1
con sede legale al Viale Mazzini Giuseppe, 146, - 00195 Roma P.IVA_2
(RM) e conseguentemente riconoscere violato il diritto d'autore sulle opere del Senatore, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali e morali, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data dell'abusiva utilizzazione (da dicembre 2018 a dicembre 2020 e tutt'ora visibile) con riproduzione parziale e totale delle n. 2 immagini fotografiche digitali dell'istante per la somma di euro 120.000,00 tenendo 6 conto che il materiale televisivo relativo alla trasmissione “Guarda e Stupisci”
e per gli anni indicati 2018 e 2020 è tutt'oggi ancora fruibile, rilevando
l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate per la trasmissione su tutti i media televisivi, audiovisivi ed informatici. Pertanto, essendo che le fotografie utilizzate, n. due, violano il diritto d'autore, si quantifica la somma totale in € 120.000,00”;
- B) “ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese”;
- c) “condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione agli sottoscriventi procuratori in funzione anticipatoria”.
A supporto della sua pretesa, l'attore ha prodotto una perizia di parte
(redatta dall'Ing. che, attraverso un'analisi tecnico- Persona_2
visiva e comparativa tra screenshots della scenografia e le fotografie originali, identificherebbe elementi di corrispondenza inequivocabile, tra cui parte di un watermark leggibile come "..iche.it" (terminale di vietri- ceramiche.it), la posizione delle linee di giunzione delle piastrelle, la disposizione e forma dei soggetti pittorici (limoni, margherite, vaso) e dettagli delle pennellate, nonostante le manipolazioni.
Al fine di dare prova dei fatti da lui affermati, l'attore ha articolato numerose richieste istruttorie, in particolare una prova per testi, con testimone principale lo stesso CTP, Ing. su capitoli che Per_2
riprendono le conclusioni della perizia, e altri testi per dimostrare 7 l'acquisto di ceramiche, la visibilità della trasmissione, l'estrapolazione delle foto dai suoi siti, la conoscenza della protezione autoriale da parte di chi ha curato la scenografia, il valore artistico delle foto, l'identicità percepita dalle sue opere e le foto in TV, e la perdita di ordini. Ha inoltre richiesto una CTU tecnica per accertare la paternità delle foto utilizzate nella scenografia rispetto alle sue originali e per valutare la misura e l'incidenza della commercializzazione sull'attività e sul "buon nome" del
. Pt_1
Le istanze istruttorie, in quanto non ammesse, sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
⧫ LA POSIZIONE DELLA RAI
Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato in fatto e in diritto ogni avversa affermazione.
In particolare, per ciò che concerne l'origine delle immagini impiegate nella realizzazione delle scenografie, la convenuta ha negato l'assunto attoreo secondo cui le due fotografie digitali oggetto di causa sarebbero state prelevate direttamente dal sito della ditta attrice. Ha sostenuto, al contrario, che lo scenografo incaricato ha tratto spunto, ripreso e ricostruito immagini e disegni ritenuti assolutamente comuni, attingendo a risorse e materiali provenienti da fonti diverse. In particolare, ha indicato l'utilizzo di archivi redazionali interni della RAI, archivi di aziende esterne con cui la RAI intrattiene convenzioni (quali Agenzia di Stampa Italpress, Olicom SRL,
Getty Images International), per i quali i diritti di utilizzo sarebbero stati legittimamente acquisiti, o direttamente da immagini libere presenti nel web. Le immagini utilizzate costituirebbero, pertanto, il frutto di una libera ispirazione e rielaborazione di motivi tratti dalla tradizione. 8 A supporto di tale ricostruzione, la difesa ha evidenziato come le immagini utilizzate per i programmi televisivi provengano solitamente da tali tipologie di archivi o da immagini reperite in rete. Ha aggiunto che, nel caso di immagini attinte dal web, sulle stesse non era impressa alcuna dicitura relativa all'indicazione del fotografo o altri elementi di privativa, circostanza che avrebbe indotto lo scenografo ad agire in piena buona fede, ritenendo di utilizzare materiale da cui si potesse liberamente prendere spunto.
Passando alle argomentazioni in diritto, la convenuta ha posto al centro della propria difesa la contestazione della qualificazione giuridica delle fotografie azionate dall'attore. Ha escluso che tali scatti possano essere considerati "opere dell'ingegno fotografico" tutelate ai sensi dell'art. 2 n. 7 della Legge sul Diritto d'Autore (L.d.A.). In particolare, la difesa ha argomentato che le fotografie contestate ritraggono "meri oggetti"
(maioliche), ripresi con tecnica professionale ma senza l'impronta personale peculiare del fotografo, che si sarebbe limitato a rappresentare un prodotto statico in modo neutro, principalmente per fini commerciali o pubblicitari. Ha evidenziato come tali immagini siano intrinsecamente simili ad altre fotografie di oggetti destinati alla vendita e come manchino gli elementi di originalità e creatività necessari per la tutela ai sensi dell'art. 2 L.d.A.
Trattasi, dunque, ad avviso della convenuta, di "semplici fotografie", tutelabili, semmai, ai sensi degli artt. 87 e seguenti L.d.A., rispetto alle quali ha eccepito la mancanza sull'esemplare della fotografia delle indicazioni richieste dall'art. 90 della citata legge sul diritto d'autore. In particolare, la società convenuta ha affermato che le fotografie in questione erano presenti 9 su numerosi siti web totalmente prive delle indicazioni di cui all'art. 90
L.d.A. Ha dedotto, pertanto, che lo scenografo, agendo in buona fede, ha preso spunto da fotografie che non vi era ragione di ritenere non liberamente utilizzabili. Ha escluso la possibilità di una condotta in malafede da parte della considerata l'esiguità del costo di un eventuale equo compenso (quantificato in circa un centinaio di euro) rispetto alla spropositata richiesta avversaria e la possibilità di utilizzare fotografie alternative.
⧫ L'INTERVENTO DEGLI SCENOGRAFI
Sono volontariamente intervenuti gli autori della scenografia oggetto di contestazione, e per contrastare le ragioni Controparte_3 Parte_3
dell'attore e sostenere la posizione della convenuta
L'intervento è stato giustificato in forza della clausola di manleva pattuita in favore della per effetto della quale essi si sono impegnati a tenere indenne la Società convenuta da eventuali perdite o danni derivanti da azioni legali o richieste di risarcimento da parte di terzi per la loro attività.
Gli intervenuti hanno rassegnato conclusioni volte al rigetto delle domande attoree, articolando la propria difesa su eccezioni preliminari (la carenza di legittimazione attiva di , in quanto costituitosi "quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale") e contestazioni nel merito, volte a confutare le domande dell'attore, tra cui l'asserita violazione del diritto d'autore.
⧫ LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Le questioni preliminari sollevate dalle controparti in merito alla legittimazione attiva di , costituitosi in giudizio quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, non sono fondate e devono pertanto 10 essere respinte. Non sussiste infatti alcuna dualità di soggetti giuridici, posto che l'impresa individuale è, nel nostro ordinamento, una forma di esercizio di attività economica da parte della persona fisica stessa, e non configura un ente dotato di una distinta soggettività giuridica rispetto al suo titolare.
, agendo in qualità di titolare della ditta individuale, ha Parte_1
inteso esercitare diritti che, qualora fondati, sono riconducibili alla sua persona fisica, autore dell'opera dell'ingegno. La qualificazione formale utilizzata dall'attore ("titolare dell'omonima impresa individuale") trova giustificazione nella volontà di evidenziare la finalità commerciale delle fotografie e l'impatto della condotta contestata sull'attività d'impresa, ma ciò non incide sulla riconducibilità sostanziale dei diritti, in particolare quelli morali della persona fisica dell'autore.
⧫ LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE FOTOGRAFIE
Il sistema giuridico italiano, ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore (L.d.A.), opera una distinzione fondamentale ai fini della tutela delle immagini fotografiche.
Come già evidenziato negli scritti difensivi di parte, non tutte le fotografie godono del medesimo livello di protezione.
Occorre distinguere tra:
- a) le "opere fotografiche" in senso stretto, che sono quelle dotate di carattere creativo e che rientrano nell'elencazione delle opere protette di cui all'art. 2, n. 7, L.d.A., e che godono della piena tutela del diritto d'autore, inclusi i diritti morali e patrimoniali;
- b) le "fotografie semplici", definite dall'art. 87, comma 1, L.d.A. come immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e 11 sociale, ottenute con processo fotografico o analogo, che tuttavia sono prive del carattere creativo. Queste ultime beneficiano di una tutela più limitata, rientrando nella categoria dei diritti connessi al diritto d'autore, disciplinati dagli artt. 87 e seguenti L.d.A.;
- c) le fotografie escluse da qualsiasi forma di tutela, in particolare ai sensi dell'art. 87, comma 2, L.d.A., che ricomprende le riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, quando si tratti di mera riproduzione meccanica priva di qualsiasi apprezzabile impegno tecnico-professionale e inventiva.
La distinzione fondamentale tra le prime due categorie risiede nel
"carattere creativo".
La creatività, nel diritto d'autore, non coincide necessariamente con un elevato valore artistico o con la novità assoluta, ma si manifesta attraverso l'impronta personale dell'autore, le sue scelte espressive che vanno oltre la mera riproduzione oggettiva della realtà. Queste scelte possono riguardare l'inquadratura, la prospettiva, la luce, la composizione, l'ambientazione, o interventi in post-produzione, che riflettano la personalità del fotografo.
Quando una fotografia ritrae un'opera d'arte figurativa, come nel caso delle maioliche oggetto del presente giudizio, è di cruciale importanza distinguere la creatività insita nell'atto fotografico da quella propria dell'opera d'arte riprodotta. Invero, una fotografia non acquisisce automaticamente il carattere creativo o artistico per il solo fatto di riprodurre un'opera d'arte. La tutela della fotografia, se presente, discende da propri e autonomi elementi creativi o dalla sua specifica funzione, distinti da quelli dell'oggetto ripreso.
⧫ LE FOTOGRAFIE OGGETTO DI CONTESTAZIONE 12 La questione fondamentale che questo Tribunale è chiamato a dirimere riguarda la corretta qualificazione giuridica delle due fotografie digitali che l'attore asserisce essere state illecitamente utilizzate nella scenografia
Dall'esame degli atti e delle fotografie prodotte, emerge che le immagini in oggetto ritraggono pannelli e composizioni di piastrelle decorate in maiolica, realizzate artigianalmente. Queste fotografie sono state pubblicate dall'attore sui propri siti web, primariamente dedicati alla commercializzazione online delle ceramiche. Le difese della società convenuta e degli interventori hanno sostenuto che tali immagini non possiedano il carattere creativo necessario per essere considerate "opere fotografiche", argomentando che si tratterebbe di mere riproduzioni di oggetti a fini commerciali.
Questo Tribunale concorda con l'impostazione delle difese in merito alla mancanza di un sufficiente carattere creativo nelle fotografie oggetto di causa. Le immagini appaiono prevalentemente finalizzate a documentare fedelmente l'aspetto dei manufatti in ceramica per scopi di presentazione e vendita online. Sebbene la realizzazione di fotografie di prodotti richieda indubbiamente competenza tecnica e cura nella composizione, nell'inquadratura e nell'illuminazione, gli scatti in esame non manifestano quel "quid pluris" interpretativo o artistico, quell'impronta personale dell'autore che trascenda la funzione documentale e commerciale. La mera professionalità tecnica, pur elevata, non è sufficiente a conferire il carattere creativo necessario per la tutela piena come opera. Le fotografie, come osservato dalle difese, sembrano piuttosto finalizzate a mostrare il prodotto
(la maiolica) nel modo più neutro e realistico possibile, come richiesto tipicamente nella fotografia commerciale. 13 In realtà, l'autore – come pure ha rilevato la convenuta nelle proprie memorie difensive – sembra confondere l'eventuale valore artistico della maiolica con la fotografia che la riproduce, tant'è che la stessa consulenza tecnica di parte, pur tentando di valorizzare alcuni elementi di creatività fotografica, stabilisce un legame diretto e indissolubile tra l'unicità del manufatto artigianale in ceramica (derivante dalle variazioni nell'intensità dei colori, nella distribuzione delle pennellate, nella forma e disposizione dei decori) e l'unicità dello scatto fotografico. La CTP utilizza ampiamente i dettagli intrinseci della pittura sulle piastrelle ("disposizione degli elementi, forma, colore, orientamento delle pennellate, intensità della filettatura", "il bordo rosso della bocca del vaso, il numero e la posizione dei limoni",
"pennellate di un blu più intenso") come elementi distintivi e prove inequivocabili dell'identità delle fotografie. Questo approccio, sebbene utile per identificare l'oggetto ripreso, conferma indirettamente che l'attenzione
è focalizzata sull'unicità dell'oggetto, non sulla creatività della fotografia come autonoma espressione intellettuale del fotografo. In definitiva, la CTP, pur valorizzando alcuni aspetti tecnici dello scatto, non riesce a dimostrare la presenza di quel carattere creativo autonomo e preponderante rispetto alla mera riproduzione dell'oggetto.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le fotografie oggetto di contestazione non presentino quel carattere creativo necessario per essere considerate "opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2, n. 7
L.d.A.
Una volta esclusa la piena tutela autoriale riservata alle "opere fotografiche" creative, occorre considerare l'alternativa prospettata dalla Legge sul
Diritto d'Autore per le immagini fotografiche prive di tale carattere: le 14 "fotografie semplici", disciplinate dagli articoli 87 e seguenti L.d.A., tra le quali rientrano certamente quelle oggetto di causa, giacchè, essendo pubblicate sui siti web dell'attore per la vendita online delle maioliche, hanno chiaramente una funzione commerciale e non una mera finalità documentale o di riproduzione meccanica priva di scopo ulteriore. Il secondo comma del citato art. 87 esclude sì dalla tutela le fotografie di
"oggetti materiali", ma la giurisprudenza ha mitigato il rigore letterale di tale esclusione, interpretando tale disposizione nel senso che esso nega la tutela solo alle fotografie di oggetti che abbiano una mera finalità riproduttivo-documentale, mentre possono beneficiare della tutela dei diritti connessi le fotografie di oggetti materiali che abbiano anche una
"funzione aggiuntiva" di carattere editoriale o commerciale, volte a rendere commercialmente appetibile il prodotto.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che le fotografie oggetto di contestazione debbano essere qualificate come "semplici fotografie" ai sensi dell'art. 87, comma 1, L.d.A., beneficiando così della tutela limitata prevista per i diritti connessi.
Tuttavia, è dirimente considerare che l'attore ha basato l'intera sua pretesa risarcitoria, quantificata in € 120.000,00, sull'asserita violazione del diritto d'autore pieno sulle fotografie, qualificandole espressamente come "opere dell'ingegno fotografico" ai sensi dell'art. 2 L.d.A.
Avendo l'attore fondato la propria domanda esclusivamente sul presupposto della natura di "opera fotografica" e avendo chiesto il risarcimento del danno su tale base, senza formulare in via subordinata alcuna domanda di pagamento con riguardo ai diritti connessi previsti con riguardo alle "semplici fotografie", questo Tribunale non può concedere 15 d'ufficio una tutela diversa da quella richiesta, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto né a titolo di compenso, né a titolo di risarcimento del danno per violazione di diritti connessi, non essendo stata avanzata una domanda specifica.
Per ciò che concerne le spese, le stesse seguono la soccombenza rispetto alla posizione dell'attore mentre devono essere compensate con riguardo agli interventori, in considerazione del fatto che questi ultimi hanno assunto una posizione di "partecipazione strumentale" o "accessoria", che sebbene abbia arricchito il dibattito processuale, non è stato dirimente ai fini della decisione di merito, avendo peraltro introdotto questioni pregiudiziali infondate e argomentazioni ridondanti rispetto a quelle già svolte dalla parte adiuvata. In ragione di tanto, caricare sull'attore soccombente anche le spese dell'intervento adesivo è eccessivo e non del tutto coerente con l'effettivo contributo causale dell'intervento all'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
della convenuta , che si liquidano Controparte_1
complessivamente in euro 8.000,00 (ottomila/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
16 - compensa le spese di lite tra l'attore, , e gli interventori, Parte_1
e Controparte_3 Parte_3
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
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