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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa AR IN LI Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg. 1984/2024, promossa in grado d'appello,
da
(P.IVA e C.F. in persona dei suoi procuratori dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mordà e Parte_2 Parte_3 dall'avv. Eleonora Cangemi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI),
Sala dei Longobardi 2 (ora in Milano, via Borgogna n. 3) in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
3 (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Zwingauer
e RE AS ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del primo
(pec: , in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
APPELLATA
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 13 della sentenza n. 5811/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, e pubblicata in data
06.06.2024.
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 8 luglio 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in totale accoglimento del presente atto di citazione in appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, con decreto, di comparizione delle parti innanzi a sé, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con o senza cauzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i motivi;
Nel merito, in accoglimento del presente atto di citazione in appello svolto da , Parte_1 rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA 3 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
= in tesi, respingere l'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore in carica, poiché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5811/2024
(rep. 4995/2024 del 6.6.2024) emessa a conclusione del procedimento R.G. 6313/2022 dal
Tribunale di Milano, Dott. Vincenzo Barbuto, in data 6.6.2024, pubblicata in pari data e notificata in data 26.6.2024;
= in ipotesi denegata e salvo gravame di riforma, anche solo nelle motivazioni, della decisione impugnata, in accoglimento parziale delle conclusioni rassegnate in primo grado, accertare e dichiarare che in ragione della risoluzione del rapporto di agenzia in atti, per fatto CP_2
e colpa di ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella Parte_1 misura di euro 184.882,38 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà in corso
pagina 2 di 13 di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., a pagare a in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 la somma di euro 184.882,38 e/o la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
= in ogni caso, con vittoria integrale delle spese del giudizio di entrambi i gradi.
In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'accoglimento delle eccezioni, opposizioni ed istanze ritualmente formulate e non ammesse in primo grado da intendersi qui come integralmente trascritte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 17.02.2022, conveniva in giudizio CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare che la ricorrente, in ragione dell'intervenuta Parte_1 risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa di aveva diritto al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 184.882,38 e dell'indennità suppletiva di clientela nella misura pari ad euro 45.003,38; pertanto domandava la condanna della resistente al versamento a suo favore della somma complessiva di euro 229.885,76.
In particolare deduceva di aver stipulato con la convenuta, in data 4 dicembre 2009, un contratto di agenzia a tempo indeterminato, avente ad oggetto la promozione e la conclusione di affari per i servizi di telecomunicazione resi da e per prodotti commercializzati dalla stessa. Pt_1
A seguito dell'inadempimento della preponente, l'agente aveva proposto domanda di CP_3 risoluzione del contratto per fatto e colpa di , che era stata accolta dal Tribunale di Milano con Pt_1 sentenza n. 8755/2017, a far data dalla domanda dell'8.05.2012; la sentenza era stata confermata in appello con sentenza n. 1674/2019, passata in giudicato.
Tanto premesso, l'agente chiedeva in via stragiudiziale alla preponente il pagamento dell'indennità di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro positivo;
pertanto, introduceva il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che eccepiva, in via Parte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati, nonché l'intervenuta decadenza annuale ex art. 1751, 5 comma, c.c. con riferimento all'indennità di fine rapporto;
chiedeva, in ogni caso, anche nel merito il rigetto delle domande ex adverso proposte, in quanto il contratto di agenzia era stato risolto giudizialmente ex art. 1453 c.c. e non era, invece, intervenuto un recesso dell'agente per giusta causa ex art. 2119 c.c. e solo in quest'ultima ipotesi vi era il diritto all'indennità pagina 3 di 13 sostitutiva del preavviso.
Il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza del 16.6.2022 e la causa veniva trattenuta in decisione, senza istruttoria, sulle conclusioni precisate con note scritte, depositate ex art. 127 c.p.c., in data 13.03.2024.
Rispetto alle domande svolte in atto di citazione l'attore rinunciava, con le note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2022, all'indennità di risoluzione del rapporto pari ad euro 12.854,37, prendendo atto “dell'avvenuto versamento dei relativi contributi all'Ente Previdenziale competente
(ENASARCO)”.
La domanda attorea, dunque, aveva ad oggetto:
1) l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Economico
Collettivo (AEC) del 20 marzo 2002, disciplinante i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nelle aziende industriali quantificata in euro 184.882,38, corrispondente a 3/12 del fatturato provvigionale imponibile prodotto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
2) l'indennità suppletiva di clientela, ai sensi dell'art. 10, punto II, lettere A e B, del medesimo AEC, determinata in complessivi euro 45.003,38.
Con sentenza n. 5911/2024 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condannava al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 CP_3
184.882,38, quale indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c., nonché a rimborsare le spese di lite.
Il Tribunale, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, evidenziava che, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c., risultava interrotta dalla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del rapporto per colpa di e che tale interruzione si Pt_1 estendeva altresì ai diritti che si trovavano in relazione di causalità subordinata con la domanda principale. Il primo giudice rilevava che, nel caso de quo, il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato in data 17 febbraio 2022, mentre la data di scioglimento del rapporto di agenzia era l'8 maggio
2012, come accertato e dichiarato con la sentenza n. 8755/2017. L'agente, inoltre, risultava aver richiesto alla preponente il pagamento degli importi oggetto di causa sia mediante missiva PEC del 5 dicembre
2017, inviata in data 22 dicembre 2017, sia tramite PEC del 16 dicembre 2019, inviata in pari data;
in dette comunicazioni venivano espressamente richiamate, rispettivamente, le sentenze di primo e secondo grado, come presupposto del diritto fatto valere.
Pertanto, secondo il Tribunale, considerato che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., in pagina 4 di 13 relazione al disposto dell'art. 2943, primo comma, c.c., la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza, il termine quinquennale di prescrizione doveva ritenersi non ancora maturato per le indennità oggetto della domanda.
Tuttavia, secondo il primo giudice, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso era riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1750 c.c., l'indennità suppletiva di clientela trovava invece fondamento, per espressa previsione dell'art. 10 dell'AEC invocato dall'agente, nel disposto dell'art. 1751 c.c.; quindi con riferimento a quest'ultima doveva applicarsi il termine di decadenza annuale previsto dal quinto comma dell'art. 1751 c.c., con la conseguenza che l'agente era decaduto dal relativo diritto, avendola espressamente richiesta, per la prima volta, solo con missiva del dicembre 2017, ossia ben oltre un anno dalla data di scioglimento del rapporto.
Secondo il Tribunale la sentenza n. 8755/2017 passata in giudicato -che aveva accertato la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa del preponente, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dall'8 maggio 2012- costituiva il presupposto per l'attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 2119 c.c. alla risoluzione del contratto di agenzia, nel senso che l'indennità in discussione non era esclusa dal risarcimento del danno.
Rilevata la mancata contestazione da parte di sull'entità dell'importo di euro 184.882,38, Pt_1 chiesto da 3 AR come indennità sostitutiva del preavviso, il primo giudice condanna la convenuta al pagamento di tale somma e stabiliva che sulla stessa decorrevano gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., mentre escludeva la rivalutazione monetaria, dovendosi ritenere satisfattivo, anche alla luce dell'art. 1224, secondo comma, c.c., il saggio degli interessi applicato nel caso di specie.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo di rigettare le domande Parte_1 avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_3 impugnata.
All'esito della prima udienza del 12 novembre 2024, il consigliere istruttore rimetteva al Collegio la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza in data 12.11.2024 il Collegio accoglieva la richiesta di sospensione e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza dell'11 febbraio 2025 -poi rinviata d'ufficio all'8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati pagina 5 di 13 a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 8 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione , pur condividendo il principio espresso dal Tribunale Pt_1 in base al quale l'art. 2119 c.c. è applicabile analogicamente al contratto di agenzia, censura la decisione di primo grado affermando che il suddetto principio non può essere applicato al caso di specie, in cui non sussiste e non è mai stata invocata una giusta causa di recesso.
Rileva che la disciplina di cui all'art. 2119 c.c. trova applicazione in caso di esercizio del recesso per giusta causa da parte dell'agente, mentre non sussistono casi in cui -a fronte all'intervenuta risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.- sia stata applicata la disciplina della giusta causa.
Evidenzia che la giusta causa rilevante ex art. 2119 c.c. e la risoluzione per inadempimento ex art-
1453 c.c. non coincidono. La prima presuppone un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, mentre la seconda un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse delle parti.
Deduce che, esclusivamente nell'ipotesi di giusta causa, il soggetto che recede, oltre a non dover rispettare alcun termine di preavviso, ha diritto all'indennità sostitutiva, mentre, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, non è previsto dagli artt. 1453 e ss. c.c. il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ma solo quello al risarcimento del danno secondo i principi generali.
Nel caso di specie la sentenza n. 8755/2017 del Tribunale di Milano aveva pronunciato la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre mai era stato chiesto l'accertamento di una giusta causa di recesso.
Il Tribunale di Milano, dunque, avrebbe erroneamente ricondotto la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa del preponente alla disciplina della giusta causa, ignorando l'esito del precedente giudizio intercorso tra le parti ovvero che, nel caso di specie, il contratto di agenzia era stato risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e che detta risoluzione ha una disciplina propria, non sostituibile con quella dell'art. 2119 c.c..
L'appellante sostiene, altresì, che l'art. 9 AEC Industria del 2002 non prevede, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso a carico della parte cui è pagina 6 di 13 imputabile la risoluzione del rapporto e che neppure l'art. 1750 c.c. contempla un simile obbligo. Il suddetto art. 9 regola esclusivamente l'obbligo di preavviso posto in capo alla parte recedente, la quale, qualora non rispetti i termini dell'accordo, è tenuta a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
conclude che chi agisce per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ha diritto al Pt_1 risarcimento dei danni patiti, ma non all'indennità di mancato preavviso, contemplata invece nella diversa ipotesi prevista dall'art. 2119 c.c..
Il motivo è fondato.
L'art. 1750 c.c. stabilisce che, se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il recesso è una dichiarazione unilaterale recettizia che fa cessare il rapporto senza necessità di accettazione e costituisce esercizio di un diritto potestativo.
Detta dichiarazione produce effetto immediatamente nel momento in cui è ricevuta dalla controparte, senza bisogno di una pronuncia giudiziale o di un assenso dell'altro contraente.
Ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c., ciascuna parte del rapporto di agenzia può recedere liberamente e senza giustificazione dal contratto a tempo indeterminato, salvo l'obbligo del preavviso.
Prima del d.lgs n. 303/1991 il recesso per giusta causa non era contemplato dalle norme dettate in tema di contratto di agenzia, ma già la Suprema Corte aveva prospettato l'applicazione al medesimo dell'art. 2119 c.c., dettato per il recesso “in tronco” dal contratto di lavoro subordinato.
Quest'ultima disposizione stabilisce che ciascuna delle parti può recedere senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il d.lgs 303/1991, modificando l'art. 1751, comma 2, c.c., ha previsto che l'indennità di cessazione del rapporto prevista da detta disposizione non è dovuta allorquando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Dal momento che la nuova formulazione dell'art. 1751, comma 2, c.c. è molto simile a quella dell'art. 2119 c.c., la giurisprudenza ha ritenuto definitivamente convalidata la tesi dell'applicazione analogica di quest'ultima disposizione al contratto di agenzia.
Oggi è, pertanto, pacifico che l'art. 2119 c.c. si applica sia al recesso dell'agente, che a quello del preponente e che, in entrambi i casi, in presenza di giusta causa, il recedente ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n. 23455 del 16.12.2004; Cass. n. 11728 del 26.5.2014; Cass. n. 29290 del 12.11.2019).
In materia di agenzia la contrattazione collettiva ha stabilito i termini di preavviso e i criteri di determinazione della relativa indennità sostitutiva. pagina 7 di 13 Va evidenziato che, se una delle parti recede senza preavviso e il giudice adito dalla controparte ritiene effettivamente non sussistente la giusta causa, il recesso effettuato invocando quest'ultima si converte in recesso ad nutum, per cui il contratto di agenzia rimane sciolto per effetto della dichiarazione unilaterale di recesso già manifestata, ma è dovuta alla controparte l'indennità sostitutiva del preavviso
(Cass. n 19579 del 30.9.2016).
Pertanto anche l'eventuale insussistenza della giusta causa di recesso non fa venir meno lo scioglimento del contratto già avvenuto per effetto della dichiarazione di recesso: quest'ultima produce comunque i suoi effetti non appena la dichiarazione unilaterale del recedente perviene alla controparte.
Il recesso unilaterale non è l'unica ipotesi in cui il contratto di agenzia si scioglie.
La Suprema Corte ha evidenziato che detto contratto può venir meno per recesso di una delle parti, con o senza preavviso, per mutuo consenso o mediante pronuncia di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. 10852/1997; Cass. n. 8110 del 25.7.1995).
In sostanza, la specifica disciplina del recesso non preclude la possibilità per la parte adempiente - secondo i principi generali -di agire in giudizio per ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, oltre il risarcimento dei danni subiti.
In tal caso l'effetto risolutivo discenderà da una sentenza costitutiva di risoluzione e il giudice valuterà la sussistenza di un inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovrà essere di non scarsa importanza.
Dalle considerazioni che precedono emergono evidenti diversità tra il recesso unilaterale dal contratto di agenzia e la risoluzione del medesimo per inadempimento di una delle parti ex artt. 1453 e ss. c.c..
Nel caso di recesso, il contratto è sciolto nel momento in cui la dichiarazione unilaterale di recesso giunge a conoscenza della controparte e ciò anche se dovesse essere insussistente la giusta causa invocata dal recedente per evitare il preavviso. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sussistenza della giusta non impedisce al recesso di produrre comunque i suoi effetti e quindi di far venir meno il contratto, per cui la sentenza emessa dal giudice sul punto sarà di mero accertamento.
Nel caso di risoluzione giudiziale, invece, deve intervenire una sentenza costitutiva affinché si verifichi l'effetto risolutivo ex art. 1453 c.c..
Inoltre diverso nei due casi è il presupposto.
Ove venga invocato il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., deve sussistere un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto;
si è in presenza in tal caso di un recesso “in tronco” dal rapporto ed è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso al recedente. pagina 8 di 13 Qualora, invece, si scelga di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c., il giudice valuterà la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse delle parti, in applicazione dell'art. 1455 c.c..
Pertanto, nelle due ipotesi, l'effetto risolutivo del contratto presuppone strutturalmente un meccanismo diverso e presupposti altrettanto differenti.
Nel caso di specie l'agente nel 2013 aveva agito in giudizio contro chiedendo al Tribunale Pt_4 di Milano di dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia ex artt. 1453 e ss c.c., per fatto e colpa della convenuta, sulla scorta di due inadempimenti: a) il mancato pagamento da parte della preponente della somma di € 118.714,56, dovute all'agente per provvigioni maturate dal 30.09.2011 in poi, illegittimamente compensate da con penali di cui l'agente aveva negato la debenza;
b) la Pt_1 commissione da parte di del fatto illecito di cui all'art. 2598, co. 3, cc, con conseguente Pt_1 inadempimento del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, per avere stornato tre sub- Cont agenti di 3 AR, con detrimento della forza vendita di . Nel medesimo giudizio l'agente aveva anche chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza n. 8755/2017 il Tribunale, ritenendo che il mancato pagamento delle provvigioni per euro 34.014,56 costituisse un inadempimento oggettivamente grave, accertava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1453 c.c. per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione per fatto e colpa della preponente e quindi pronunciava la risoluzione del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 4.12.2009, per fatto e colpa di , a far data dalla domanda, ossia dall' 8.5.2012. Il Pt_1
Tribunale, invece, rigettava la domanda di di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo CP_3 storno da parte di di tre suoi sub agenti per mancanza di allegazione e di prova del fatto dello Pt_1 storno, dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi, del lamentato danno e del nesso causale tra illecito e danno.
Detta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1674/2019, non impugnata. Cont Pertanto, è pacifico che, nel caso di specie, il contratto di agenzia tra e del 4.12.2009 Pt_1
è venuto meno non per recesso dell'una o dell'altra parte, ma per pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento emessa ex art. 1453 c.c..
In tale giudizio non sono stati mai invocati né un recesso dell'agente, né la sussistenza di una giusta causa di recesso, per cui il giudice ha risolto il contratto sulla scorta di un inadempimento di non scarsa importanza, mentre non vi è mai stato un accertamento sulla sussistenza di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, ex art. 2119 c.c..
pagina 9 di 13 Come ci è visto, l'agente, di fronte all'inadempimento del preponente, può scegliere se recedere, eventualmente invocando una giusta causa, o agire secondo i principi generali, per ottenere una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della controparte, oltre al risarcimento del danno.
Si tratta di due strade entrambe legittimante percorribili, ma diverse nei presupposti, nella produzione dell'effetto di scioglimento del contratto e nelle conseguenze.
Dei primi due aspetti si è già detto, mentre, quanto ai relativi effetti, deve evidenziarsi che solo nel caso di recesso per giusta causa, il recedente ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 2118
– 2119 c.c. e secondo la contrattazione collettiva. Nel caso in cui la parte agisca per la risoluzione ex art. 1453 c.c., sarà suo onere provare i danni subiti, in applicazione dei principi generali.
Nel caso di specie la domanda di risarcimento danni era stata proposta da 3 AR unitamente alla domanda di risoluzione, ma era stata rigettata per carenza di allegazioni e di prova.
L'appellata assume che dall' art. 2119 c.c. e dall'art. 9 AEC potrebbe desumersi che CP_4
l'indennità sostitutiva di preavviso è dovuta ogni qual volta una parte del contratto di agenzia a tempo indeterminato subisca la cessazione del rapporto per inadempimento o libera scelta imputabile all'altra; in particolare l'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe dovuta sia che si tratti di recesso per giusta causa, sia che intervenga una pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento. Nel caso di specie l'agente aveva subito la fine del contratto per inadempimento della preponente, per cui avrebbe diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In sostanza, la difesa di sostiene che tutte le volte in cui CP_3
l'agente subisca in modo incolpevole la perdita delle provvigioni, lo stesso avrebbe diritto ad essere risarcito mediante il pagamento dell'indennità commisurata a una frazione del fatturato provvigionale dell'anno solare precedente. La funzione dell'indennità sostitutiva del preavviso consisterebbe nella predeterminazione automatica e preventiva del danno da perdita di emolumenti a titolo risarcitorio, cumulabile con l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Tale assunto non può essere condiviso.
Sul piano letterale l'art. 2119 c.c. si riferisce precisamente all'ipotesi del recesso unilaterale di una delle parti e prevede la possibilità di recesso senza preavviso solo nell'ipotesi di giusta causa, stabilendo in tal caso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., pure dedicato al recesso dal contratto. Parimenti l'art. 9 AEC Industria 2002 fa espresso riferimento al recesso dal contratto di agenzia e non a qualunque ipotesi di cessazione del contratto per causa imputabile alla controparte.
Sotto il profilo sistematico, poi, si è già evidenziato che la giurisprudenza ammette che il contratto di agenzia possa cessare sia per recesso di una delle parti, con o senza giusta causa, sia per pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c., con meccanismi, presupposti ed effetti diversi.
pagina 10 di 13 A riprova di quanto qui esposto, si evidenzia che non risultano precedenti giurisprudenziali in cui
è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso a fronte di una risoluzione giudiziale ex art. 1453
c.c. del contratto di agenzia. Le sentenze citate dal Tribunale in motivazione e quella citata dall'appellata nelle sue difese sono, infatti, tutte relative a casi in cui una od entrambe le parti del contratto di agenzia avevano esercitato il diritto di recesso.
Avendo nel caso di specie 3 AR scelto di agire per la risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c., era suo onere dedurre e provare i danni subiti per inadempimento della controparte, senza possibilità di invocare l'indennità sostitutiva del preavviso, prevista invece per la diversa ipotesi di recesso e in caso di sussistenza di una giusta causa alla base dello stesso, giusta causa mai oggetto di accertamento nel giudizio già definito con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti.
Del resto anche in altri ambiti si è riconosciuto che la parte non inadempiente può scegliere tra il recesso e la proposizione della domanda di risoluzione, con effetti sensibilmente diversi;
ad esempio nell'ipotesi di pattuizione di una caparra confirmatoria, è pacifico che la parte adempiente può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta
(o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ. (Cass. n. 18850 del 20.9.2004; Cass. n.
9091 del 13.5.2004; Cass. n. 13828 del 19.10.2000). In detta materia la Suprema Corte ha più volte affermato che va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale- e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia ricevuto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni, che vanno dedotti e provati
(Cass. n. 32727/2023).
Più in generale, la giurisprudenza ha stabilito che, nei contratti a prestazione continuata o periodica, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell'esercizio legittimo del diritto di recesso, essendo diversi petitum e causa petendi; è stato altresì precisato che la prima mira ad una pronuncia costitutiva che preclude l'esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale (Cass. n. 7878 del 6.4.2011, in tema di contratto di appalto;
Cass. n. 13079 del 14.7.2004, in una fattispecie di contratto atipico di concessione di vendita).
Analogamente, in materia di agenzia, all'esercizio del diritto di recesso consegue in presenza di giusta causa -che deve essere allegata e dimostrata- il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, che pagina 11 di 13 costituisce, come evidenzia l'appellata, una quantificazione predeterminata ed automatica del danno.
Qualora, tuttavia, la parte scelga di agire per la risoluzione giudiziale per inadempimento, sarà suo onere dedurre e provare i danni subiti, in applicazione dei principi generali in materia.
La domanda di 3 AR di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso deve, pertanto, essere rigettata, con riforma integrale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello di . Pt_1
Col secondo motivo di gravame, formulato in subordine, censura la sentenza impugnata Pt_1 anche per essere stata condannata ex art. 1284 c.c. al pagamento degli interessi moratori, che, non sarebbero dovuti. Deduce, infatti, che l'art. 1284, comma 4, c.c. opera esclusivamente per le fattispecie per le quali gli interessi moratori risultano applicabili sulla base della disciplina del d.lgs. n. 231/2002, che tuttavia andrebbe esclusa per l'indennità di mancato preavviso. Rileva che gli interessi moratori riguarderebbero unicamente il ritardo nel pagamento del corrispettivo per la vendita di una merce o per la prestazione di un servizio.
Il motivo in esame è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado per effetto dell'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede l'appellante vittoriosa, posto che sono integralmente rigettate le domande di CP_3
pagina 12 di 13 Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, Pt_1 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione, euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Pt_5 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro
5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, rimborso contributo unificato, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5811/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 6 giugno 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello di e in riforma della predetta Parte_1 sentenza, così provvede:
1. rigetta le domande formulate in primo grado da CP_3
2. condanna 3 a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_3 Parte_1 di primo grado, la somma di euro 14.103,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna 3 a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_3 Parte_1 del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, contributo unificato, accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
AR IN LI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa AR IN LI Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg. 1984/2024, promossa in grado d'appello,
da
(P.IVA e C.F. in persona dei suoi procuratori dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mordà e Parte_2 Parte_3 dall'avv. Eleonora Cangemi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI),
Sala dei Longobardi 2 (ora in Milano, via Borgogna n. 3) in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
3 (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Zwingauer
e RE AS ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del primo
(pec: , in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
APPELLATA
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 13 della sentenza n. 5811/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, e pubblicata in data
06.06.2024.
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 8 luglio 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in totale accoglimento del presente atto di citazione in appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, con decreto, di comparizione delle parti innanzi a sé, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con o senza cauzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i motivi;
Nel merito, in accoglimento del presente atto di citazione in appello svolto da , Parte_1 rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA 3 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
= in tesi, respingere l'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore in carica, poiché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5811/2024
(rep. 4995/2024 del 6.6.2024) emessa a conclusione del procedimento R.G. 6313/2022 dal
Tribunale di Milano, Dott. Vincenzo Barbuto, in data 6.6.2024, pubblicata in pari data e notificata in data 26.6.2024;
= in ipotesi denegata e salvo gravame di riforma, anche solo nelle motivazioni, della decisione impugnata, in accoglimento parziale delle conclusioni rassegnate in primo grado, accertare e dichiarare che in ragione della risoluzione del rapporto di agenzia in atti, per fatto CP_2
e colpa di ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella Parte_1 misura di euro 184.882,38 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà in corso
pagina 2 di 13 di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., a pagare a in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 la somma di euro 184.882,38 e/o la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
= in ogni caso, con vittoria integrale delle spese del giudizio di entrambi i gradi.
In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'accoglimento delle eccezioni, opposizioni ed istanze ritualmente formulate e non ammesse in primo grado da intendersi qui come integralmente trascritte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 17.02.2022, conveniva in giudizio CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare che la ricorrente, in ragione dell'intervenuta Parte_1 risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa di aveva diritto al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 184.882,38 e dell'indennità suppletiva di clientela nella misura pari ad euro 45.003,38; pertanto domandava la condanna della resistente al versamento a suo favore della somma complessiva di euro 229.885,76.
In particolare deduceva di aver stipulato con la convenuta, in data 4 dicembre 2009, un contratto di agenzia a tempo indeterminato, avente ad oggetto la promozione e la conclusione di affari per i servizi di telecomunicazione resi da e per prodotti commercializzati dalla stessa. Pt_1
A seguito dell'inadempimento della preponente, l'agente aveva proposto domanda di CP_3 risoluzione del contratto per fatto e colpa di , che era stata accolta dal Tribunale di Milano con Pt_1 sentenza n. 8755/2017, a far data dalla domanda dell'8.05.2012; la sentenza era stata confermata in appello con sentenza n. 1674/2019, passata in giudicato.
Tanto premesso, l'agente chiedeva in via stragiudiziale alla preponente il pagamento dell'indennità di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro positivo;
pertanto, introduceva il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che eccepiva, in via Parte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati, nonché l'intervenuta decadenza annuale ex art. 1751, 5 comma, c.c. con riferimento all'indennità di fine rapporto;
chiedeva, in ogni caso, anche nel merito il rigetto delle domande ex adverso proposte, in quanto il contratto di agenzia era stato risolto giudizialmente ex art. 1453 c.c. e non era, invece, intervenuto un recesso dell'agente per giusta causa ex art. 2119 c.c. e solo in quest'ultima ipotesi vi era il diritto all'indennità pagina 3 di 13 sostitutiva del preavviso.
Il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza del 16.6.2022 e la causa veniva trattenuta in decisione, senza istruttoria, sulle conclusioni precisate con note scritte, depositate ex art. 127 c.p.c., in data 13.03.2024.
Rispetto alle domande svolte in atto di citazione l'attore rinunciava, con le note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2022, all'indennità di risoluzione del rapporto pari ad euro 12.854,37, prendendo atto “dell'avvenuto versamento dei relativi contributi all'Ente Previdenziale competente
(ENASARCO)”.
La domanda attorea, dunque, aveva ad oggetto:
1) l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Economico
Collettivo (AEC) del 20 marzo 2002, disciplinante i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nelle aziende industriali quantificata in euro 184.882,38, corrispondente a 3/12 del fatturato provvigionale imponibile prodotto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
2) l'indennità suppletiva di clientela, ai sensi dell'art. 10, punto II, lettere A e B, del medesimo AEC, determinata in complessivi euro 45.003,38.
Con sentenza n. 5911/2024 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condannava al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 CP_3
184.882,38, quale indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c., nonché a rimborsare le spese di lite.
Il Tribunale, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, evidenziava che, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c., risultava interrotta dalla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del rapporto per colpa di e che tale interruzione si Pt_1 estendeva altresì ai diritti che si trovavano in relazione di causalità subordinata con la domanda principale. Il primo giudice rilevava che, nel caso de quo, il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato in data 17 febbraio 2022, mentre la data di scioglimento del rapporto di agenzia era l'8 maggio
2012, come accertato e dichiarato con la sentenza n. 8755/2017. L'agente, inoltre, risultava aver richiesto alla preponente il pagamento degli importi oggetto di causa sia mediante missiva PEC del 5 dicembre
2017, inviata in data 22 dicembre 2017, sia tramite PEC del 16 dicembre 2019, inviata in pari data;
in dette comunicazioni venivano espressamente richiamate, rispettivamente, le sentenze di primo e secondo grado, come presupposto del diritto fatto valere.
Pertanto, secondo il Tribunale, considerato che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., in pagina 4 di 13 relazione al disposto dell'art. 2943, primo comma, c.c., la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza, il termine quinquennale di prescrizione doveva ritenersi non ancora maturato per le indennità oggetto della domanda.
Tuttavia, secondo il primo giudice, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso era riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1750 c.c., l'indennità suppletiva di clientela trovava invece fondamento, per espressa previsione dell'art. 10 dell'AEC invocato dall'agente, nel disposto dell'art. 1751 c.c.; quindi con riferimento a quest'ultima doveva applicarsi il termine di decadenza annuale previsto dal quinto comma dell'art. 1751 c.c., con la conseguenza che l'agente era decaduto dal relativo diritto, avendola espressamente richiesta, per la prima volta, solo con missiva del dicembre 2017, ossia ben oltre un anno dalla data di scioglimento del rapporto.
Secondo il Tribunale la sentenza n. 8755/2017 passata in giudicato -che aveva accertato la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa del preponente, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dall'8 maggio 2012- costituiva il presupposto per l'attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 2119 c.c. alla risoluzione del contratto di agenzia, nel senso che l'indennità in discussione non era esclusa dal risarcimento del danno.
Rilevata la mancata contestazione da parte di sull'entità dell'importo di euro 184.882,38, Pt_1 chiesto da 3 AR come indennità sostitutiva del preavviso, il primo giudice condanna la convenuta al pagamento di tale somma e stabiliva che sulla stessa decorrevano gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., mentre escludeva la rivalutazione monetaria, dovendosi ritenere satisfattivo, anche alla luce dell'art. 1224, secondo comma, c.c., il saggio degli interessi applicato nel caso di specie.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo di rigettare le domande Parte_1 avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_3 impugnata.
All'esito della prima udienza del 12 novembre 2024, il consigliere istruttore rimetteva al Collegio la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza in data 12.11.2024 il Collegio accoglieva la richiesta di sospensione e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza dell'11 febbraio 2025 -poi rinviata d'ufficio all'8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati pagina 5 di 13 a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 8 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione , pur condividendo il principio espresso dal Tribunale Pt_1 in base al quale l'art. 2119 c.c. è applicabile analogicamente al contratto di agenzia, censura la decisione di primo grado affermando che il suddetto principio non può essere applicato al caso di specie, in cui non sussiste e non è mai stata invocata una giusta causa di recesso.
Rileva che la disciplina di cui all'art. 2119 c.c. trova applicazione in caso di esercizio del recesso per giusta causa da parte dell'agente, mentre non sussistono casi in cui -a fronte all'intervenuta risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.- sia stata applicata la disciplina della giusta causa.
Evidenzia che la giusta causa rilevante ex art. 2119 c.c. e la risoluzione per inadempimento ex art-
1453 c.c. non coincidono. La prima presuppone un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, mentre la seconda un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse delle parti.
Deduce che, esclusivamente nell'ipotesi di giusta causa, il soggetto che recede, oltre a non dover rispettare alcun termine di preavviso, ha diritto all'indennità sostitutiva, mentre, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, non è previsto dagli artt. 1453 e ss. c.c. il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ma solo quello al risarcimento del danno secondo i principi generali.
Nel caso di specie la sentenza n. 8755/2017 del Tribunale di Milano aveva pronunciato la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre mai era stato chiesto l'accertamento di una giusta causa di recesso.
Il Tribunale di Milano, dunque, avrebbe erroneamente ricondotto la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa del preponente alla disciplina della giusta causa, ignorando l'esito del precedente giudizio intercorso tra le parti ovvero che, nel caso di specie, il contratto di agenzia era stato risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e che detta risoluzione ha una disciplina propria, non sostituibile con quella dell'art. 2119 c.c..
L'appellante sostiene, altresì, che l'art. 9 AEC Industria del 2002 non prevede, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso a carico della parte cui è pagina 6 di 13 imputabile la risoluzione del rapporto e che neppure l'art. 1750 c.c. contempla un simile obbligo. Il suddetto art. 9 regola esclusivamente l'obbligo di preavviso posto in capo alla parte recedente, la quale, qualora non rispetti i termini dell'accordo, è tenuta a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
conclude che chi agisce per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ha diritto al Pt_1 risarcimento dei danni patiti, ma non all'indennità di mancato preavviso, contemplata invece nella diversa ipotesi prevista dall'art. 2119 c.c..
Il motivo è fondato.
L'art. 1750 c.c. stabilisce che, se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il recesso è una dichiarazione unilaterale recettizia che fa cessare il rapporto senza necessità di accettazione e costituisce esercizio di un diritto potestativo.
Detta dichiarazione produce effetto immediatamente nel momento in cui è ricevuta dalla controparte, senza bisogno di una pronuncia giudiziale o di un assenso dell'altro contraente.
Ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c., ciascuna parte del rapporto di agenzia può recedere liberamente e senza giustificazione dal contratto a tempo indeterminato, salvo l'obbligo del preavviso.
Prima del d.lgs n. 303/1991 il recesso per giusta causa non era contemplato dalle norme dettate in tema di contratto di agenzia, ma già la Suprema Corte aveva prospettato l'applicazione al medesimo dell'art. 2119 c.c., dettato per il recesso “in tronco” dal contratto di lavoro subordinato.
Quest'ultima disposizione stabilisce che ciascuna delle parti può recedere senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il d.lgs 303/1991, modificando l'art. 1751, comma 2, c.c., ha previsto che l'indennità di cessazione del rapporto prevista da detta disposizione non è dovuta allorquando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Dal momento che la nuova formulazione dell'art. 1751, comma 2, c.c. è molto simile a quella dell'art. 2119 c.c., la giurisprudenza ha ritenuto definitivamente convalidata la tesi dell'applicazione analogica di quest'ultima disposizione al contratto di agenzia.
Oggi è, pertanto, pacifico che l'art. 2119 c.c. si applica sia al recesso dell'agente, che a quello del preponente e che, in entrambi i casi, in presenza di giusta causa, il recedente ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n. 23455 del 16.12.2004; Cass. n. 11728 del 26.5.2014; Cass. n. 29290 del 12.11.2019).
In materia di agenzia la contrattazione collettiva ha stabilito i termini di preavviso e i criteri di determinazione della relativa indennità sostitutiva. pagina 7 di 13 Va evidenziato che, se una delle parti recede senza preavviso e il giudice adito dalla controparte ritiene effettivamente non sussistente la giusta causa, il recesso effettuato invocando quest'ultima si converte in recesso ad nutum, per cui il contratto di agenzia rimane sciolto per effetto della dichiarazione unilaterale di recesso già manifestata, ma è dovuta alla controparte l'indennità sostitutiva del preavviso
(Cass. n 19579 del 30.9.2016).
Pertanto anche l'eventuale insussistenza della giusta causa di recesso non fa venir meno lo scioglimento del contratto già avvenuto per effetto della dichiarazione di recesso: quest'ultima produce comunque i suoi effetti non appena la dichiarazione unilaterale del recedente perviene alla controparte.
Il recesso unilaterale non è l'unica ipotesi in cui il contratto di agenzia si scioglie.
La Suprema Corte ha evidenziato che detto contratto può venir meno per recesso di una delle parti, con o senza preavviso, per mutuo consenso o mediante pronuncia di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. 10852/1997; Cass. n. 8110 del 25.7.1995).
In sostanza, la specifica disciplina del recesso non preclude la possibilità per la parte adempiente - secondo i principi generali -di agire in giudizio per ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, oltre il risarcimento dei danni subiti.
In tal caso l'effetto risolutivo discenderà da una sentenza costitutiva di risoluzione e il giudice valuterà la sussistenza di un inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovrà essere di non scarsa importanza.
Dalle considerazioni che precedono emergono evidenti diversità tra il recesso unilaterale dal contratto di agenzia e la risoluzione del medesimo per inadempimento di una delle parti ex artt. 1453 e ss. c.c..
Nel caso di recesso, il contratto è sciolto nel momento in cui la dichiarazione unilaterale di recesso giunge a conoscenza della controparte e ciò anche se dovesse essere insussistente la giusta causa invocata dal recedente per evitare il preavviso. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sussistenza della giusta non impedisce al recesso di produrre comunque i suoi effetti e quindi di far venir meno il contratto, per cui la sentenza emessa dal giudice sul punto sarà di mero accertamento.
Nel caso di risoluzione giudiziale, invece, deve intervenire una sentenza costitutiva affinché si verifichi l'effetto risolutivo ex art. 1453 c.c..
Inoltre diverso nei due casi è il presupposto.
Ove venga invocato il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., deve sussistere un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto;
si è in presenza in tal caso di un recesso “in tronco” dal rapporto ed è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso al recedente. pagina 8 di 13 Qualora, invece, si scelga di agire per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c., il giudice valuterà la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse delle parti, in applicazione dell'art. 1455 c.c..
Pertanto, nelle due ipotesi, l'effetto risolutivo del contratto presuppone strutturalmente un meccanismo diverso e presupposti altrettanto differenti.
Nel caso di specie l'agente nel 2013 aveva agito in giudizio contro chiedendo al Tribunale Pt_4 di Milano di dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia ex artt. 1453 e ss c.c., per fatto e colpa della convenuta, sulla scorta di due inadempimenti: a) il mancato pagamento da parte della preponente della somma di € 118.714,56, dovute all'agente per provvigioni maturate dal 30.09.2011 in poi, illegittimamente compensate da con penali di cui l'agente aveva negato la debenza;
b) la Pt_1 commissione da parte di del fatto illecito di cui all'art. 2598, co. 3, cc, con conseguente Pt_1 inadempimento del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, per avere stornato tre sub- Cont agenti di 3 AR, con detrimento della forza vendita di . Nel medesimo giudizio l'agente aveva anche chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza n. 8755/2017 il Tribunale, ritenendo che il mancato pagamento delle provvigioni per euro 34.014,56 costituisse un inadempimento oggettivamente grave, accertava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1453 c.c. per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione per fatto e colpa della preponente e quindi pronunciava la risoluzione del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 4.12.2009, per fatto e colpa di , a far data dalla domanda, ossia dall' 8.5.2012. Il Pt_1
Tribunale, invece, rigettava la domanda di di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo CP_3 storno da parte di di tre suoi sub agenti per mancanza di allegazione e di prova del fatto dello Pt_1 storno, dell'elemento soggettivo dell'animus nocendi, del lamentato danno e del nesso causale tra illecito e danno.
Detta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1674/2019, non impugnata. Cont Pertanto, è pacifico che, nel caso di specie, il contratto di agenzia tra e del 4.12.2009 Pt_1
è venuto meno non per recesso dell'una o dell'altra parte, ma per pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento emessa ex art. 1453 c.c..
In tale giudizio non sono stati mai invocati né un recesso dell'agente, né la sussistenza di una giusta causa di recesso, per cui il giudice ha risolto il contratto sulla scorta di un inadempimento di non scarsa importanza, mentre non vi è mai stato un accertamento sulla sussistenza di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, ex art. 2119 c.c..
pagina 9 di 13 Come ci è visto, l'agente, di fronte all'inadempimento del preponente, può scegliere se recedere, eventualmente invocando una giusta causa, o agire secondo i principi generali, per ottenere una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della controparte, oltre al risarcimento del danno.
Si tratta di due strade entrambe legittimante percorribili, ma diverse nei presupposti, nella produzione dell'effetto di scioglimento del contratto e nelle conseguenze.
Dei primi due aspetti si è già detto, mentre, quanto ai relativi effetti, deve evidenziarsi che solo nel caso di recesso per giusta causa, il recedente ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 2118
– 2119 c.c. e secondo la contrattazione collettiva. Nel caso in cui la parte agisca per la risoluzione ex art. 1453 c.c., sarà suo onere provare i danni subiti, in applicazione dei principi generali.
Nel caso di specie la domanda di risarcimento danni era stata proposta da 3 AR unitamente alla domanda di risoluzione, ma era stata rigettata per carenza di allegazioni e di prova.
L'appellata assume che dall' art. 2119 c.c. e dall'art. 9 AEC potrebbe desumersi che CP_4
l'indennità sostitutiva di preavviso è dovuta ogni qual volta una parte del contratto di agenzia a tempo indeterminato subisca la cessazione del rapporto per inadempimento o libera scelta imputabile all'altra; in particolare l'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe dovuta sia che si tratti di recesso per giusta causa, sia che intervenga una pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento. Nel caso di specie l'agente aveva subito la fine del contratto per inadempimento della preponente, per cui avrebbe diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In sostanza, la difesa di sostiene che tutte le volte in cui CP_3
l'agente subisca in modo incolpevole la perdita delle provvigioni, lo stesso avrebbe diritto ad essere risarcito mediante il pagamento dell'indennità commisurata a una frazione del fatturato provvigionale dell'anno solare precedente. La funzione dell'indennità sostitutiva del preavviso consisterebbe nella predeterminazione automatica e preventiva del danno da perdita di emolumenti a titolo risarcitorio, cumulabile con l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Tale assunto non può essere condiviso.
Sul piano letterale l'art. 2119 c.c. si riferisce precisamente all'ipotesi del recesso unilaterale di una delle parti e prevede la possibilità di recesso senza preavviso solo nell'ipotesi di giusta causa, stabilendo in tal caso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., pure dedicato al recesso dal contratto. Parimenti l'art. 9 AEC Industria 2002 fa espresso riferimento al recesso dal contratto di agenzia e non a qualunque ipotesi di cessazione del contratto per causa imputabile alla controparte.
Sotto il profilo sistematico, poi, si è già evidenziato che la giurisprudenza ammette che il contratto di agenzia possa cessare sia per recesso di una delle parti, con o senza giusta causa, sia per pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c., con meccanismi, presupposti ed effetti diversi.
pagina 10 di 13 A riprova di quanto qui esposto, si evidenzia che non risultano precedenti giurisprudenziali in cui
è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso a fronte di una risoluzione giudiziale ex art. 1453
c.c. del contratto di agenzia. Le sentenze citate dal Tribunale in motivazione e quella citata dall'appellata nelle sue difese sono, infatti, tutte relative a casi in cui una od entrambe le parti del contratto di agenzia avevano esercitato il diritto di recesso.
Avendo nel caso di specie 3 AR scelto di agire per la risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c., era suo onere dedurre e provare i danni subiti per inadempimento della controparte, senza possibilità di invocare l'indennità sostitutiva del preavviso, prevista invece per la diversa ipotesi di recesso e in caso di sussistenza di una giusta causa alla base dello stesso, giusta causa mai oggetto di accertamento nel giudizio già definito con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti.
Del resto anche in altri ambiti si è riconosciuto che la parte non inadempiente può scegliere tra il recesso e la proposizione della domanda di risoluzione, con effetti sensibilmente diversi;
ad esempio nell'ipotesi di pattuizione di una caparra confirmatoria, è pacifico che la parte adempiente può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta
(o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell' istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ. (Cass. n. 18850 del 20.9.2004; Cass. n.
9091 del 13.5.2004; Cass. n. 13828 del 19.10.2000). In detta materia la Suprema Corte ha più volte affermato che va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale- e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia ricevuto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni, che vanno dedotti e provati
(Cass. n. 32727/2023).
Più in generale, la giurisprudenza ha stabilito che, nei contratti a prestazione continuata o periodica, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell'esercizio legittimo del diritto di recesso, essendo diversi petitum e causa petendi; è stato altresì precisato che la prima mira ad una pronuncia costitutiva che preclude l'esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale (Cass. n. 7878 del 6.4.2011, in tema di contratto di appalto;
Cass. n. 13079 del 14.7.2004, in una fattispecie di contratto atipico di concessione di vendita).
Analogamente, in materia di agenzia, all'esercizio del diritto di recesso consegue in presenza di giusta causa -che deve essere allegata e dimostrata- il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, che pagina 11 di 13 costituisce, come evidenzia l'appellata, una quantificazione predeterminata ed automatica del danno.
Qualora, tuttavia, la parte scelga di agire per la risoluzione giudiziale per inadempimento, sarà suo onere dedurre e provare i danni subiti, in applicazione dei principi generali in materia.
La domanda di 3 AR di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso deve, pertanto, essere rigettata, con riforma integrale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello di . Pt_1
Col secondo motivo di gravame, formulato in subordine, censura la sentenza impugnata Pt_1 anche per essere stata condannata ex art. 1284 c.c. al pagamento degli interessi moratori, che, non sarebbero dovuti. Deduce, infatti, che l'art. 1284, comma 4, c.c. opera esclusivamente per le fattispecie per le quali gli interessi moratori risultano applicabili sulla base della disciplina del d.lgs. n. 231/2002, che tuttavia andrebbe esclusa per l'indennità di mancato preavviso. Rileva che gli interessi moratori riguarderebbero unicamente il ritardo nel pagamento del corrispettivo per la vendita di una merce o per la prestazione di un servizio.
Il motivo in esame è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado per effetto dell'accoglimento dell'appello comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede l'appellante vittoriosa, posto che sono integralmente rigettate le domande di CP_3
pagina 12 di 13 Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, Pt_1 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione, euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Pt_5 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro
5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, rimborso contributo unificato, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5811/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 6 giugno 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello di e in riforma della predetta Parte_1 sentenza, così provvede:
1. rigetta le domande formulate in primo grado da CP_3
2. condanna 3 a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_3 Parte_1 di primo grado, la somma di euro 14.103,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna 3 a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_3 Parte_1 del grado di appello, la somma di euro 9.991,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, contributo unificato, accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
AR IN LI
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