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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4611 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ME
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
17/11/2025– ha emesso in data 11.12.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4611 /2023 R.G., vertente
TRA nato a [...] in data [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO ALDO C.F._1
- ricorrente opponente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_2
rappresentata e difese dall'Avv. MARCHESE GIOVANNI C.F._3
- convenute opposte-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 15.03.2025, atteso che le controversie in materia di locazione sono soggette a mediazione obbligatoria, veniva assegnato alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell' ordinanza medesima, per l'avvio della procedura di mediazione.
La disposta mediazione non è stata né chiesta né esperita da nessuna delle parti.
Deve rilevarsi come, nel caso di specie, l'onere di instaurare la procedura di mediazione gravava sulla convenuta-opposta così come ormai previsto espressamente dalle disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia [art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010], che hanno fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale prevalente, chiarendo che l'onere di avviare la mediazione spetta al creditore, ossia al soggetto che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Già la Suprema Corte a sezioni unite aveva affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, … l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico pagina1 di 2 della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. n. 19596/2020).
L'accertata improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo costituisce questione preliminare che preclude l'esame del merito della controversia.
Non avendo neppure la parte opponente proposto istanza di mediazione, devono ritenersi improcedibili -altresì- le domande proposte con l'atto di opposizione tra cui quella di natura risarcitoria di cui al punto 5 dell'opposizione medesima.
Da quanto sopra consegue la dichiarazione di improcedibilità di tutte le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio e la revoca del d.i. opposto.
Atteso che nessuna delle parti, con riferimento alle domande rispettivamente azionate ha attivato la procedura mediativa, possono compensarsi interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1041/23 R.G. emesso dal tribunale di Messina il
27.09.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 3393/23-1 R.G.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Messina lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ME
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
17/11/2025– ha emesso in data 11.12.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4611 /2023 R.G., vertente
TRA nato a [...] in data [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO ALDO C.F._1
- ricorrente opponente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_2
rappresentata e difese dall'Avv. MARCHESE GIOVANNI C.F._3
- convenute opposte-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 15.03.2025, atteso che le controversie in materia di locazione sono soggette a mediazione obbligatoria, veniva assegnato alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell' ordinanza medesima, per l'avvio della procedura di mediazione.
La disposta mediazione non è stata né chiesta né esperita da nessuna delle parti.
Deve rilevarsi come, nel caso di specie, l'onere di instaurare la procedura di mediazione gravava sulla convenuta-opposta così come ormai previsto espressamente dalle disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia [art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010], che hanno fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale prevalente, chiarendo che l'onere di avviare la mediazione spetta al creditore, ossia al soggetto che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Già la Suprema Corte a sezioni unite aveva affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, … l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico pagina1 di 2 della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. n. 19596/2020).
L'accertata improcedibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo costituisce questione preliminare che preclude l'esame del merito della controversia.
Non avendo neppure la parte opponente proposto istanza di mediazione, devono ritenersi improcedibili -altresì- le domande proposte con l'atto di opposizione tra cui quella di natura risarcitoria di cui al punto 5 dell'opposizione medesima.
Da quanto sopra consegue la dichiarazione di improcedibilità di tutte le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio e la revoca del d.i. opposto.
Atteso che nessuna delle parti, con riferimento alle domande rispettivamente azionate ha attivato la procedura mediativa, possono compensarsi interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte dalle parti nell'odierno giudizio.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1041/23 R.G. emesso dal tribunale di Messina il
27.09.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 3393/23-1 R.G.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Messina lì 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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