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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3 SEZIONE
R.G. 7363/2019
La Corte D'Appello di Roma, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
IL De TI Presidente
IE De IS Consigliere relatore
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL IO appellant e
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VE NA AR appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19908 /
2019 del 15/10/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2016, il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
13037/2016, emesso dal Tribunale di Roma, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Parte_1
20.624,02, oltre interessi legali nonché le spese di procedura.
Il provvedimento monitorio era stato ottenuto dall'odierna appellante in virtù dell'asserito credito vantato nei confronti del Sig. , Controparte_1
afferente a spettanze professionali maturate a seguito del patrocinio prestato in suo favore, nell'ambito di una complessa vicenda che vedeva contrapposto il medesimo Sig. alla di lui ex coniuge. CP_1
A sostegno dell'opposizione spiegata nei confronti del predetto decreto ingiuntivo, il deduceva il perfezionarsi della prescrizione presuntiva CP_1
del credito vantato dall'Avv. . Pt_1
Il Curiale, inoltre, sosteneva di non aver mai ricevuto la lettera di diffida e messa in mora, a lui inviata a mezzo di raccomandata A.R. in data 3 dicembre 2015 affermando di non risiedere più da tempo all'indirizzo cui la missiva è stata inviata. Si costituiva, quindi, l'Avv. deducendo Pt_1
l'inoperatività della prescrizione presuntiva invocata ex adverso e ciò per aver l'opponente contestato la legittimazione attiva dell'avv. e Pt_1
aver il ammesso di non aver adempiuto alla predetta obbligazione. CP_1
Nel corso del giudizio, all'udienza del 19 aprile 2018, veniva escussa la teste
, intimata da parte opponente, nonché, in prova contraria, Testimone_1
l'Avv. Cristiano Conte, intimato da parte opposta.
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19908/2019, depositata in data 15 ottobre 2019, accoglieva l'opposizione formulata dal , ritenendo CP_1
operante la prescrizione presuntiva eccepita.
Avverso la menzionata sentenza, ritenuta illegittima, ingiusta e lesiva dei propri diritti, interponeva appello la attraverso i seguenti motivi di Pt_1
appello: I Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 132, comma primo n. 4, c.p.c. CP_2
pag. 2/10 pedissequa, nella parte motiva, delle argomentazioni svolte nelle note autorizzate depositate dall'odierno appellato, datate 30 settembre 2019; II. violazione degli artt. 2943, comma terzo, c.c., 214 e 215, comma primo, sub
2, c.p.c.; III. violazione dell'art. 2957, comma secondo, c.c.; IV. violazione dell'art. 2959 c.c.; V. violazione dell'art. 2959 c.c. in ordine al contenuto delle difese di parte appellata, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva;
VI. Sulla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 3 marzo 2020, il si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
A seguito della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del 4 febbraio
2025, tenutasi attraverso lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in occasione della quale le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, con provvedimento del 17 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'appello non è meritevole d'accoglimento.
In vero il primo motivo è privo di fondamento atteso che nel processo civile, la sentenza, la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un pag. 3/10 piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. ( Cass. S.U. n. 642/2015; Cass. n.29028/ 2022).
Ciò posto giova verificare se la prescrizione presuntiva sia o meno maturata rispetto ai crediti vantati.
Questi erano costituiti, come ricordato in sentenza, da un giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio definito con decreto del
14.7.2011 dal Tribunale ed il successivo reclamo è stato definito dalla
Corte d'Appello con decreto del 9.7.2012; l'ultima diffida alla scuola
è del 13.9.2010; l'ultima diffida ai servizi sociali Pt_2 CP_3
è datata 6.12.2011; l'esecuzione per rilascio dell'immobile sito in via
Giuliano di Sangallo 54 si è conclusa l'8.10.2012.
Alla luce di ciò deve ritenersi che è ininfluente, ai fini del decidere, accertare se la lettera raccomandata del 3 dicembre 2015, oggetto del secondo motivo d'appello, sia o meno pervenuta al domicilio dell'appellato poiché, a tale data, la prescrizione triennale si era ampiamente compiuta, ritenuto che, inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo reca la data del 6 maggio 2016 ed il decreto è stato adottato in data 1.6.2016 e notificato in data 20.6.2016.
Il terzo motivo è infondato perché come ritenuto da costante giurisprudenza la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2,
c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo ( Cass. Ord.za n. 21943 del 02/09/2019) per cui è destituita di fondamento la tesi secondo cui il termine decorerebbe dallo spirare di quello previsto per impugnare il provvedimento che ha definito il giudizio.
pag. 4/10 Con il quarto motivo si assume che, con le mail del 24 .11.2015 e
10.12.2015, si sarebbe interrotto il termine prescrizionale che, viceversa, per le ragioni sopra illustrate, nelle date indicate era già compiuto. In ogni caso è, comunque, da osservare che le mail in questione provenirebbero dall'odierno appellato e non dalla per cui, diversamente da Pt_1
quanto sostenuto, non ci si troverebbe innanzi ad atti interruttivi della prescrizione bensì ad atti di rinuncia alla medesima, ( ipotesi, peraltro, neanche adombrata dall'appellante) poiché, come visto, già maturata, ovvero, in alternativa, come affermato nell'atto d'appello, a delle ricognizioni di debito.
Orbene sebbene si sia recentemente affermato che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge possono così riassumersi ritenendo che: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. VI - 2, Ordinanza
n. 11606 del 14 maggio 2018, Rv. 648375 - 01; Sez. II, Ordinanza n.
30186 del 27 ottobre 2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. VI - 3,
Ordinanza n. 3540 del 6 febbraio 2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. II - , Ordinanza n. 22012 del 24 luglio
2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (Cass.
pag. 5/10 n. 14046 del 2024) La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. ( Cass. n. 25131/ 2024 ).
Tuttavia nel caso di specie non è stato prodotto il documento informatico bensì un documento cartaceo e la controparte ne ha negata l'autenticità. A fronte di ciò l'appellante nulla ha replicato, sotto il profilo probatorio poiché la , solo nella presente fase Pt_1
processuale, ha depositato delle scansioni cartacee relative agli identificatici ID inerenti l'indirizzo mail del , che, oltre a non CP_1
essere documenti informatici, risultano essere anche una produzione tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.p.. e, pertanto, inammissibile
Ma quel che più rileva è che l'appellante conferisce al contenuto di dette mail il carattere di riconoscimento di debito ciò deducendolo dalle frasi: “ Nella prima missiva, in particolare, il Curiale prima riconosce e valorizza l'egregio lavoro effettuato nel suo interesse dall'Avv. (si Pt_1
legge infatti: “Avevi fatto tanto e bene”); indi ammette: “Da parte mia cercherò di compensare come posso quello che non ti è stato dato”.
Nella seconda missiva (che guarda caso interviene a pochi giorni dalla data di ricezione della raccomandata di sollecito e messa in mora, del 3 dicembre
2015, segno che essa era stata effettivamente conosciuta dal ), CP_1
questi afferma, rivolto all'Avv. Carla Petrarca (sorella dell'odierna appellante), il Signor si riserva di far controllare i conteggi di cui ai CP_1
progetti di parcella ricevuti (evidentemente a mezzo della raccomandata, che il maliziosamente ha poi addotto di non aver ricevuto sia pur CP_1
non disconoscendo la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento) ad un contabile di propria fiducia.” ( pag. 16 appello).
Ebbene tali affermazioni non possono ritenersi ricognizioni di debito poiché, ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del pag. 6/10 diritto, è configurabile in presenza, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, oltre che dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo. ( Cass. n.
11803/ 2020 ) tutte caratteristiche assolutamente assenti nelle frasi sopra riportate.
Con il quinto motivo si deduce che alcuni contenuti degli scritti difensivi di controparte sono incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva.
Tale eccezione è basata: a) sulla circostanza che si sia rilevato che il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha ritenuto che i compensi di cui è stata chiesta la liquidazione non fossero congrui, tuttavia tale circostanza non può ritenersi, come per contro sostenuto, una ammissione di mancato pagamento;
b) sulla contestazione della legittimazione attiva, che tuttavia inerisce la non pertinenza del deposito in giudizio di una copia di un ricorso per decreto ingiuntivo mai depositata innanzi ad un ufficio giudiziario e firmata da altro legale;
c) dall'aver l'appellato affermato che: “
L'opposta al punto numero 16 del ricorso fa riferimento ad attività professionale asseritamente svolta dall'avvocato ” che, Parte_1
diversamente da quanto opinato non può ritenersi un affermazione a smentita dell'avvenuto pagamento;
d) dalle frasi, contenute nelle note conclusive con cui l'appellato: “ribadisce l'assoluta infondatezza della pretesa dell'opposta, avente ad oggetto la richiesta del pagamento di compensi professionali già interamente saldati dall'opponente, come confermato, anche, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio” aggiungendo : “ dall'istruttoria è emersa la prova di pagamenti in contanti per almeno € 8.400,00 circa, che l'opposta ha percepito, su esplicita richiesta, senza rilasciare alcuna quietanza” che , contrariamente a quanto invocato, non possono ritenersi come incompatibili con la tesi dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto ciò anche perché le frasi pag. 7/10 riportate sono avulse dal contesto dal quale sono state estratte, oltre ad essere riferibili all'esposizione dei fatti da parte del difensore, non alla parte personalmente.
Non è necessario prendere in considerazione il sesto motivo perché i risultati della censurata prova per testi non sono stati utilizzati nella sentenza impugnata.
Da ultimo a pag. 21 dell'appello la espone: “ non si possono non Pt_1
stigmatizzare in questa sede le espressioni gravemente offensive della reputazione dell'Avv. , adoperate dalla difesa avversaria nelle note Pt_1
conclusionali.
Ivi (pag. 12) si legge, infatti, testualmente: “Vista la consuetudine della legale di riscuotere ripetuti pagamenti in contanti, senza rilasciare ricevute
o fatture….”.
Orbene, trattasi come detto, di affermazione lesiva dell'onorabilità professionale dell'Avv. di cui si chiede espressamente disporne lo Pt_1
stralcio con ampia riserva di quest'ultima di azione in ogni sede, anche disciplinare.
L'allegazione e la dialettica processuale, infatti, deve osservare quegli irrinunciabili canoni di lealtà solennizzati agli artt. 88 e 89 c.p.c., con particolare riferimento a tale ultima norma, che vieta l'uso di frasi sconvenienti ed offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati.”
Pur ampiamente condividendosi le considerazioni esposte nell'ultimo capoverso sopra portato, ritiene la Corte che la frase denunciata vada valutata nel contesto in cui è stata adoperata.
Infatti la difesa del ha affermato nell'atto indicato che: “ CP_1
Dall'istruttoria è emersa la prova di pagamenti in contanti per almeno €
8.400,00 circa, che l'opposta ha percepito, su esplicita richiesta, senza rilasciare alcuna quietanza. Tale reiterata condotta trova conferma, altresì, dalla circostanza che anche in relazione all'importo di € 3.400,00 , che l'Avv.
pag. 8/10 riconosce di aver percepito dal cliente, non è mai stata rilasciata Pt_1
(né prodotta nel presente giudizio) alcuna fattura. Vista la consuetudine della legale di riscuotere ripetuti pagamenti in contanti , senza rilasciare ricevute o fatture, è più che verosimile ritenere, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria , che i compensi professionali per l'opera prestata siano stati interamente saldati, ancorché non integralmente annotati dal cliente, il quale, talvolta, ha corrisposto quanto richiestogli, in assenza della propria abituale accompagnatrice . Ciò spiega l'altrimenti incomprensibile la circostanza costituita dal fatto che , solo nel 2016 , a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del proprio mandato professionale, la legale si ricordi di richiedere i compensi spettanti per anni di lavoro proficuamente svolto, come dalla stessa ampiamente riferito nei propri scritti”
Così correttamente ricostruito il contesto deve concludersi che non ricorrono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di cancellazione allorché, come nel caso che ci occupa, le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti. (Cass. n. 17325/2015 ).
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i criteri medi di cui al D.M. 147/2022, e pari ad in € 1.134 per studio, € 921
pag. 9/10 per fase introduttiva, € 1.843 per istruttoria- trattazione ed € 1.911 per fase decisionale e quindi, in totale, € 5.809.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Roma n. 19908/2019 del 15/10/2019 così provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna al pagamento , in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
[...]
€ 5.809,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3 SEZIONE, in data 18/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IE De IS IL De TI
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3 SEZIONE
R.G. 7363/2019
La Corte D'Appello di Roma, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
IL De TI Presidente
IE De IS Consigliere relatore
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL IO appellant e
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VE NA AR appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19908 /
2019 del 15/10/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2016, il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
13037/2016, emesso dal Tribunale di Roma, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Parte_1
20.624,02, oltre interessi legali nonché le spese di procedura.
Il provvedimento monitorio era stato ottenuto dall'odierna appellante in virtù dell'asserito credito vantato nei confronti del Sig. , Controparte_1
afferente a spettanze professionali maturate a seguito del patrocinio prestato in suo favore, nell'ambito di una complessa vicenda che vedeva contrapposto il medesimo Sig. alla di lui ex coniuge. CP_1
A sostegno dell'opposizione spiegata nei confronti del predetto decreto ingiuntivo, il deduceva il perfezionarsi della prescrizione presuntiva CP_1
del credito vantato dall'Avv. . Pt_1
Il Curiale, inoltre, sosteneva di non aver mai ricevuto la lettera di diffida e messa in mora, a lui inviata a mezzo di raccomandata A.R. in data 3 dicembre 2015 affermando di non risiedere più da tempo all'indirizzo cui la missiva è stata inviata. Si costituiva, quindi, l'Avv. deducendo Pt_1
l'inoperatività della prescrizione presuntiva invocata ex adverso e ciò per aver l'opponente contestato la legittimazione attiva dell'avv. e Pt_1
aver il ammesso di non aver adempiuto alla predetta obbligazione. CP_1
Nel corso del giudizio, all'udienza del 19 aprile 2018, veniva escussa la teste
, intimata da parte opponente, nonché, in prova contraria, Testimone_1
l'Avv. Cristiano Conte, intimato da parte opposta.
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19908/2019, depositata in data 15 ottobre 2019, accoglieva l'opposizione formulata dal , ritenendo CP_1
operante la prescrizione presuntiva eccepita.
Avverso la menzionata sentenza, ritenuta illegittima, ingiusta e lesiva dei propri diritti, interponeva appello la attraverso i seguenti motivi di Pt_1
appello: I Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 132, comma primo n. 4, c.p.c. CP_2
pag. 2/10 pedissequa, nella parte motiva, delle argomentazioni svolte nelle note autorizzate depositate dall'odierno appellato, datate 30 settembre 2019; II. violazione degli artt. 2943, comma terzo, c.c., 214 e 215, comma primo, sub
2, c.p.c.; III. violazione dell'art. 2957, comma secondo, c.c.; IV. violazione dell'art. 2959 c.c.; V. violazione dell'art. 2959 c.c. in ordine al contenuto delle difese di parte appellata, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva;
VI. Sulla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 3 marzo 2020, il si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
A seguito della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del 4 febbraio
2025, tenutasi attraverso lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in occasione della quale le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, con provvedimento del 17 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'appello non è meritevole d'accoglimento.
In vero il primo motivo è privo di fondamento atteso che nel processo civile, la sentenza, la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un pag. 3/10 piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. ( Cass. S.U. n. 642/2015; Cass. n.29028/ 2022).
Ciò posto giova verificare se la prescrizione presuntiva sia o meno maturata rispetto ai crediti vantati.
Questi erano costituiti, come ricordato in sentenza, da un giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio definito con decreto del
14.7.2011 dal Tribunale ed il successivo reclamo è stato definito dalla
Corte d'Appello con decreto del 9.7.2012; l'ultima diffida alla scuola
è del 13.9.2010; l'ultima diffida ai servizi sociali Pt_2 CP_3
è datata 6.12.2011; l'esecuzione per rilascio dell'immobile sito in via
Giuliano di Sangallo 54 si è conclusa l'8.10.2012.
Alla luce di ciò deve ritenersi che è ininfluente, ai fini del decidere, accertare se la lettera raccomandata del 3 dicembre 2015, oggetto del secondo motivo d'appello, sia o meno pervenuta al domicilio dell'appellato poiché, a tale data, la prescrizione triennale si era ampiamente compiuta, ritenuto che, inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo reca la data del 6 maggio 2016 ed il decreto è stato adottato in data 1.6.2016 e notificato in data 20.6.2016.
Il terzo motivo è infondato perché come ritenuto da costante giurisprudenza la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2,
c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo ( Cass. Ord.za n. 21943 del 02/09/2019) per cui è destituita di fondamento la tesi secondo cui il termine decorerebbe dallo spirare di quello previsto per impugnare il provvedimento che ha definito il giudizio.
pag. 4/10 Con il quarto motivo si assume che, con le mail del 24 .11.2015 e
10.12.2015, si sarebbe interrotto il termine prescrizionale che, viceversa, per le ragioni sopra illustrate, nelle date indicate era già compiuto. In ogni caso è, comunque, da osservare che le mail in questione provenirebbero dall'odierno appellato e non dalla per cui, diversamente da Pt_1
quanto sostenuto, non ci si troverebbe innanzi ad atti interruttivi della prescrizione bensì ad atti di rinuncia alla medesima, ( ipotesi, peraltro, neanche adombrata dall'appellante) poiché, come visto, già maturata, ovvero, in alternativa, come affermato nell'atto d'appello, a delle ricognizioni di debito.
Orbene sebbene si sia recentemente affermato che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge possono così riassumersi ritenendo che: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. VI - 2, Ordinanza
n. 11606 del 14 maggio 2018, Rv. 648375 - 01; Sez. II, Ordinanza n.
30186 del 27 ottobre 2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. VI - 3,
Ordinanza n. 3540 del 6 febbraio 2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. II - , Ordinanza n. 22012 del 24 luglio
2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (Cass.
pag. 5/10 n. 14046 del 2024) La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. ( Cass. n. 25131/ 2024 ).
Tuttavia nel caso di specie non è stato prodotto il documento informatico bensì un documento cartaceo e la controparte ne ha negata l'autenticità. A fronte di ciò l'appellante nulla ha replicato, sotto il profilo probatorio poiché la , solo nella presente fase Pt_1
processuale, ha depositato delle scansioni cartacee relative agli identificatici ID inerenti l'indirizzo mail del , che, oltre a non CP_1
essere documenti informatici, risultano essere anche una produzione tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.p.. e, pertanto, inammissibile
Ma quel che più rileva è che l'appellante conferisce al contenuto di dette mail il carattere di riconoscimento di debito ciò deducendolo dalle frasi: “ Nella prima missiva, in particolare, il Curiale prima riconosce e valorizza l'egregio lavoro effettuato nel suo interesse dall'Avv. (si Pt_1
legge infatti: “Avevi fatto tanto e bene”); indi ammette: “Da parte mia cercherò di compensare come posso quello che non ti è stato dato”.
Nella seconda missiva (che guarda caso interviene a pochi giorni dalla data di ricezione della raccomandata di sollecito e messa in mora, del 3 dicembre
2015, segno che essa era stata effettivamente conosciuta dal ), CP_1
questi afferma, rivolto all'Avv. Carla Petrarca (sorella dell'odierna appellante), il Signor si riserva di far controllare i conteggi di cui ai CP_1
progetti di parcella ricevuti (evidentemente a mezzo della raccomandata, che il maliziosamente ha poi addotto di non aver ricevuto sia pur CP_1
non disconoscendo la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento) ad un contabile di propria fiducia.” ( pag. 16 appello).
Ebbene tali affermazioni non possono ritenersi ricognizioni di debito poiché, ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del pag. 6/10 diritto, è configurabile in presenza, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, oltre che dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo. ( Cass. n.
11803/ 2020 ) tutte caratteristiche assolutamente assenti nelle frasi sopra riportate.
Con il quinto motivo si deduce che alcuni contenuti degli scritti difensivi di controparte sono incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva.
Tale eccezione è basata: a) sulla circostanza che si sia rilevato che il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha ritenuto che i compensi di cui è stata chiesta la liquidazione non fossero congrui, tuttavia tale circostanza non può ritenersi, come per contro sostenuto, una ammissione di mancato pagamento;
b) sulla contestazione della legittimazione attiva, che tuttavia inerisce la non pertinenza del deposito in giudizio di una copia di un ricorso per decreto ingiuntivo mai depositata innanzi ad un ufficio giudiziario e firmata da altro legale;
c) dall'aver l'appellato affermato che: “
L'opposta al punto numero 16 del ricorso fa riferimento ad attività professionale asseritamente svolta dall'avvocato ” che, Parte_1
diversamente da quanto opinato non può ritenersi un affermazione a smentita dell'avvenuto pagamento;
d) dalle frasi, contenute nelle note conclusive con cui l'appellato: “ribadisce l'assoluta infondatezza della pretesa dell'opposta, avente ad oggetto la richiesta del pagamento di compensi professionali già interamente saldati dall'opponente, come confermato, anche, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio” aggiungendo : “ dall'istruttoria è emersa la prova di pagamenti in contanti per almeno € 8.400,00 circa, che l'opposta ha percepito, su esplicita richiesta, senza rilasciare alcuna quietanza” che , contrariamente a quanto invocato, non possono ritenersi come incompatibili con la tesi dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto ciò anche perché le frasi pag. 7/10 riportate sono avulse dal contesto dal quale sono state estratte, oltre ad essere riferibili all'esposizione dei fatti da parte del difensore, non alla parte personalmente.
Non è necessario prendere in considerazione il sesto motivo perché i risultati della censurata prova per testi non sono stati utilizzati nella sentenza impugnata.
Da ultimo a pag. 21 dell'appello la espone: “ non si possono non Pt_1
stigmatizzare in questa sede le espressioni gravemente offensive della reputazione dell'Avv. , adoperate dalla difesa avversaria nelle note Pt_1
conclusionali.
Ivi (pag. 12) si legge, infatti, testualmente: “Vista la consuetudine della legale di riscuotere ripetuti pagamenti in contanti, senza rilasciare ricevute
o fatture….”.
Orbene, trattasi come detto, di affermazione lesiva dell'onorabilità professionale dell'Avv. di cui si chiede espressamente disporne lo Pt_1
stralcio con ampia riserva di quest'ultima di azione in ogni sede, anche disciplinare.
L'allegazione e la dialettica processuale, infatti, deve osservare quegli irrinunciabili canoni di lealtà solennizzati agli artt. 88 e 89 c.p.c., con particolare riferimento a tale ultima norma, che vieta l'uso di frasi sconvenienti ed offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati.”
Pur ampiamente condividendosi le considerazioni esposte nell'ultimo capoverso sopra portato, ritiene la Corte che la frase denunciata vada valutata nel contesto in cui è stata adoperata.
Infatti la difesa del ha affermato nell'atto indicato che: “ CP_1
Dall'istruttoria è emersa la prova di pagamenti in contanti per almeno €
8.400,00 circa, che l'opposta ha percepito, su esplicita richiesta, senza rilasciare alcuna quietanza. Tale reiterata condotta trova conferma, altresì, dalla circostanza che anche in relazione all'importo di € 3.400,00 , che l'Avv.
pag. 8/10 riconosce di aver percepito dal cliente, non è mai stata rilasciata Pt_1
(né prodotta nel presente giudizio) alcuna fattura. Vista la consuetudine della legale di riscuotere ripetuti pagamenti in contanti , senza rilasciare ricevute o fatture, è più che verosimile ritenere, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria , che i compensi professionali per l'opera prestata siano stati interamente saldati, ancorché non integralmente annotati dal cliente, il quale, talvolta, ha corrisposto quanto richiestogli, in assenza della propria abituale accompagnatrice . Ciò spiega l'altrimenti incomprensibile la circostanza costituita dal fatto che , solo nel 2016 , a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del proprio mandato professionale, la legale si ricordi di richiedere i compensi spettanti per anni di lavoro proficuamente svolto, come dalla stessa ampiamente riferito nei propri scritti”
Così correttamente ricostruito il contesto deve concludersi che non ricorrono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di cancellazione allorché, come nel caso che ci occupa, le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti. (Cass. n. 17325/2015 ).
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i criteri medi di cui al D.M. 147/2022, e pari ad in € 1.134 per studio, € 921
pag. 9/10 per fase introduttiva, € 1.843 per istruttoria- trattazione ed € 1.911 per fase decisionale e quindi, in totale, € 5.809.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Roma n. 19908/2019 del 15/10/2019 così provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna al pagamento , in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
[...]
€ 5.809,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3 SEZIONE, in data 18/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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