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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2874/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 1
e pubblicata il 29/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007579633000 QUOTA CONSORT. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2112/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata l'1.2.2013 (e i corrispondenti ruoli), con cui l'Agenzia delle Entrate IO, agendo per conto del Consorzio di Bonifica
n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento di quote/contributi consortili per l'anno 2016, aggiunti oneri di riscossione e diritti di notifica.
La parte ha illustrato in ricorso l'infondatezza della gravata pretesa e ha concluso come da “petitum”, estendendo la lite, per conto del Consorzio suddetto, al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale.
Si è costituito in giudizio il solo ente di riscossione, che ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva;
sono rimasti assenti gli altri enti, compreso quello impositore, malgrado la rituale instaurazione del contradditorio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2023.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va accolta nei termini che seguono, con effetto assorbente di ogni altra doglianza (in quanto costituente ragione più liquida della decisione), l'eccezione di carenza di motivazione, non evincendosi dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi in possesso della ricorrente.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale o all'individuazione del perimetro di contribuenza.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa tributaria.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che l'Agente della
IO non può ritenersi estraneo rispetto alla impugnazione/opposizione qui proposta, rispondendone al pari dell'ente impositore. Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito alla contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo alla stessa di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto i convenuti, oltre al piano di classifica, avrebbero dovuto allegare anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza”, tutto ciò a prescindere dalla complessive difese assunte in tema dalla contribuente.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
Tenuto conto dei principi esposti, non sussiste alcuna ragione per derogare alle regole della soccombenza e causalità in tema di riparto di spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della ricorrente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - IO con atto del 11 Giugno
2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Sull'illegittimità della Sentenza di primo grado in relazione alla asserita carenza di motivazione nonché sulla mancata allegazione dell'atto presupposto. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte nella parte motiva della sentenza ha erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento oggetto di gravame sia priva della motivazione e della omessa allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata.
2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento.
La sentenza odiernamente impugnata ha accolto la domanda della ricorrente sull'unica eccezione di carenza di motivazione ritenuta assorbente di ogni altra doglianza in quanto consistente ragione più liquida della decisione. Preliminarmente si rileva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. La cartella di pagamento impugnata rispetta pienamente il principio generale dettato dall'art. 7, comma 1 della Legge 212/2000. Gli elementi formali e sostanziali della cartella sono, quindi, rigidamente prefissati da parte del legislatore e non possono essere derogati motu proprio dal Concessionario al quale nessuna responsabilità può, pertanto, essere imputata per presunte eventuali incompletezze della stessa. Così, in particolare, per quanto concerne le doglianze relative alla presunta nullità della cartella per la mancata indicazione dei motivi per cui l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'imposta e gli interessi. La cartella in questione è stata redatta in piena conformità al modello predisposto ex lege;
contiene il dettaglio addebiti con la descrizione delle pretese azionate, e i relativi importi, le istruzioni per il pagamento, dove e come pagare, i dati identificativi della cartella, le indicazioni di come e quando fare ricorso. La cartella è dunque valida ed efficace in quanto conforme al modello legislativo.
3) Sulle spese di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 29
Febbraio 2024.
La signora Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, chiamati in causa, non risultano costituiti nel giudizio di appello.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione della parte appellata non preclude, ai sensi dell'art.53 del D. lgs.546/1992, la pronuncia nel merito da parte del Collegio, che è tenuto a riesaminare integralmente la vicenda sulla base degli atti e delle deduzioni dell'appellante.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-IO verte, essenzialmente, sulla contestazione della ritenuta carenza di motivazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e sulla pretesa invalidità conseguente all'omessa allegazione degli atti presupposti. Dall'analisi degli atti di causa, emerge che la cartella in questione, in conformità alle previsioni dell' art.25 DPR 602/1973 e alle indicazioni normative e giurisprudenziali di settore, riporta tutti gli elementi identificativi richiesti (indicazione del tributo, dettagli del debitore, anno d'imposta, importi dovuti, base normativa, istruzioni di pagamento e modalità di impugnazione). Non risulta agli atti pendenza di pregressi atti prodromici di cui la contribuenti non avesse conoscenza ovvero che la stessa non abbia potuto esperire pienamente il diritto di difesa, secondo quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli atti impositivi e cartelle esattoriali.
Le doglianze sollevate dall'appellante si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e disattese correttamente dal primo giudice, che ha fondato la decisione su una valutazione puntuale della motivazione e dei presupposti della cartella. Il Collegio rileva la piena correttezza dell'iter motivazionale adottato dal primo giudice, non emergendo dagli atti elementi idonei a sostanziare la fondatezza dell'appello e a giustificare la riforma della sentenza gravata.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2874/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IO - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 1
e pubblicata il 29/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007579633000 QUOTA CONSORT. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2112/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata l'1.2.2013 (e i corrispondenti ruoli), con cui l'Agenzia delle Entrate IO, agendo per conto del Consorzio di Bonifica
n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento di quote/contributi consortili per l'anno 2016, aggiunti oneri di riscossione e diritti di notifica.
La parte ha illustrato in ricorso l'infondatezza della gravata pretesa e ha concluso come da “petitum”, estendendo la lite, per conto del Consorzio suddetto, al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale.
Si è costituito in giudizio il solo ente di riscossione, che ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva;
sono rimasti assenti gli altri enti, compreso quello impositore, malgrado la rituale instaurazione del contradditorio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2023.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va accolta nei termini che seguono, con effetto assorbente di ogni altra doglianza (in quanto costituente ragione più liquida della decisione), l'eccezione di carenza di motivazione, non evincendosi dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi in possesso della ricorrente.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale o all'individuazione del perimetro di contribuenza.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa tributaria.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che l'Agente della
IO non può ritenersi estraneo rispetto alla impugnazione/opposizione qui proposta, rispondendone al pari dell'ente impositore. Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito alla contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo alla stessa di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto i convenuti, oltre al piano di classifica, avrebbero dovuto allegare anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza”, tutto ciò a prescindere dalla complessive difese assunte in tema dalla contribuente.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
Tenuto conto dei principi esposti, non sussiste alcuna ragione per derogare alle regole della soccombenza e causalità in tema di riparto di spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della ricorrente.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - IO con atto del 11 Giugno
2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Sull'illegittimità della Sentenza di primo grado in relazione alla asserita carenza di motivazione nonché sulla mancata allegazione dell'atto presupposto. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte nella parte motiva della sentenza ha erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento oggetto di gravame sia priva della motivazione e della omessa allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata.
2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento.
La sentenza odiernamente impugnata ha accolto la domanda della ricorrente sull'unica eccezione di carenza di motivazione ritenuta assorbente di ogni altra doglianza in quanto consistente ragione più liquida della decisione. Preliminarmente si rileva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. La cartella di pagamento impugnata rispetta pienamente il principio generale dettato dall'art. 7, comma 1 della Legge 212/2000. Gli elementi formali e sostanziali della cartella sono, quindi, rigidamente prefissati da parte del legislatore e non possono essere derogati motu proprio dal Concessionario al quale nessuna responsabilità può, pertanto, essere imputata per presunte eventuali incompletezze della stessa. Così, in particolare, per quanto concerne le doglianze relative alla presunta nullità della cartella per la mancata indicazione dei motivi per cui l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'imposta e gli interessi. La cartella in questione è stata redatta in piena conformità al modello predisposto ex lege;
contiene il dettaglio addebiti con la descrizione delle pretese azionate, e i relativi importi, le istruzioni per il pagamento, dove e come pagare, i dati identificativi della cartella, le indicazioni di come e quando fare ricorso. La cartella è dunque valida ed efficace in quanto conforme al modello legislativo.
3) Sulle spese di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 29
Febbraio 2024.
La signora Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, chiamati in causa, non risultano costituiti nel giudizio di appello.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione della parte appellata non preclude, ai sensi dell'art.53 del D. lgs.546/1992, la pronuncia nel merito da parte del Collegio, che è tenuto a riesaminare integralmente la vicenda sulla base degli atti e delle deduzioni dell'appellante.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-IO verte, essenzialmente, sulla contestazione della ritenuta carenza di motivazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e sulla pretesa invalidità conseguente all'omessa allegazione degli atti presupposti. Dall'analisi degli atti di causa, emerge che la cartella in questione, in conformità alle previsioni dell' art.25 DPR 602/1973 e alle indicazioni normative e giurisprudenziali di settore, riporta tutti gli elementi identificativi richiesti (indicazione del tributo, dettagli del debitore, anno d'imposta, importi dovuti, base normativa, istruzioni di pagamento e modalità di impugnazione). Non risulta agli atti pendenza di pregressi atti prodromici di cui la contribuenti non avesse conoscenza ovvero che la stessa non abbia potuto esperire pienamente il diritto di difesa, secondo quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli atti impositivi e cartelle esattoriali.
Le doglianze sollevate dall'appellante si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e disattese correttamente dal primo giudice, che ha fondato la decisione su una valutazione puntuale della motivazione e dei presupposti della cartella. Il Collegio rileva la piena correttezza dell'iter motivazionale adottato dal primo giudice, non emergendo dagli atti elementi idonei a sostanziare la fondatezza dell'appello e a giustificare la riforma della sentenza gravata.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente