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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 195/2023
In data 20.2.2025, hanno rassegnato note scritte ex art 127ter cpc:
- per l'avv. DEFLORIAN UMBERTO e l'avv. Parte_1
GALAS LAURA
- per Controparte_1
Tenuto conto delle note scritte, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., mediante deposito della sentenza su pct.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. DEFLORIAN UMBERTO e dall'avv. dott. GALAS
LAURA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TESTA ROBERTO e dall'avv. dott.
MORANDI FRANCESCO
pagina2 di 19 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
In via principale: per i motivi e titoli tutti di cui in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di inviato ex art. 7 Contratto Integrativo a far data dal 2016 con condanna della CP_2
società convenuta al riconoscimento della qualifica e all'erogazione della relativa indennità di funzione nella misura pari al trattamento economico del caposervizio a far data dal 2016, o in subordine a partire dagli anni successivi nei quali è comunque maturato il requisito, oltre ad interessi e rivalutazione ed oltre alla maggiorazione dell'indennità forfettaria per straordinario nella misura del 16% in luogo del 15% ex art. 3 Contratto CP_2
Sempre in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore al massimo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 3 del Contratto integrativo dal 2014 al CP_2
2018 e per l'effetto condannare la convenuta al ristoro del danno da usura psico- fisica, alla personalità morale e alla dignità patiti dal lavoratore ex artt. 2087, 32,
35 e 2 Cost, da liquidarsi in via equitativa.
In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare che molte trasferte eseguite dal ricorrente sono state a posteriori annullate e/o cancellate con conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti integrativi conseguenti ed in particolare: 51 nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 2
pagina3 di 19 nel 2019 e condannare per effetto la convenuta a corrispondere tutte le differenze retributive ed indennitarie corrispondenti nella misura che risulterà in corso di causa da quantificarsi a mezzo CTU contabile.
Sempre in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente a partire dal
2018 ha subito in conseguenza delle condotte della convenuta descritte in narrativa danni alla professionalità, all'immagine, esistenziali e biologici dovuto allo svuotamento di mansioni, al blocco di progressione di carriera e alle condotte di straining e condannare la stessa al ristoro integrale del danno da liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 41.967,66 per danno alla professionalità e da perdita di chance o altra diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, € 77.940,2 per danno non patrimoniale esistenziale anche sub specie di danno all'immagine e alla reputazione o altra diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, oltre al danno biologico accertando in corso di causa.
In via subordinata: accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento della trasferta concretamente effettuata in data 13.8.2018 ha impedito il riconoscimento della qualifica di inviato, la progressione di carriera e il l'erogazione del relativo trattamento economico integrativo previsto dalla norma collettiva ex art. 7, e per l'effetto condannare la società convenuta a ristorare il danno patito dal ricorrente anche in termini di perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa nella misura pari all'indennità di funzione dell'inviato
(trattamento economico del caposervizio) a far data dal 2016 o anni a seguire, oltre ad interessi e rivalutazione.
…
pagina4 di 19 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta come per legge.
Di parte convenuta
Nel merito
• accertare e dichiarare la inammissibilità/improponibilità/nullità delle domande avversarie, per le ragioni indicate ai § 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e, in ogni caso, rigettare integralmente le domande ex adverso proposte, siccome destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto
• I conteggi sono integralmente contestati.
pagina5 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 27.03.2023 il sig. il quale ha lavorato Parte_1
Contro come giornalista per la (sede di Bolzano), sostiene che, avendo svolto numerose trasferte e lavorato più di quanto contrattualmente previsto, avrebbe il diritto di essere qualificato “inviato” e di ottenere il risarcimento dei danni per aver lavorato oltre gli orari pattuiti. Chiede, inoltre, il pagamento di alcune trasferte non pagate nonché il risarcimento per i danni da c.d. straining, ossia da svuotamento di mansioni e blocco di progressione di carriera.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce l'irrituale deposito di alcuni documenti e, nel merito, sostiene che la distribuzione degli incarichi sarebbe un potere discrezionale dell'azienda, senza che vi sia un diritto – all'interno delle mansioni contrattualmente previste – di variare o distribuire equamente talune mansioni.
Aggiunge che, a seguito di un accordo sindacale firmato dal ricorrente, le pretese anteriori al 30.06.2015 sarebbero coperte da tale transazione.
Afferma l'insussistenza dei due criteri previsti dal CCNL per ottenere la qualifica di “inviato” e contesta i presupposti di fatto indicati dal ricorrente.
Contesta altresì: la quantità di straordinari indicati dal ricorrente;
il demansionamento, dal momento che il lavorava sempre all'interno Parte_1
della redazione ove si occupava dei vari servizi;
lo straining o qualsiasi altra Contro forma di trattamento non conforme;
in ogni caso, la responsabilità di n tale contesto.
pagina6 di 19 3. Un tanto premesso, va preliminarmente disaminata l'eccezione di improcedibilità delle domande aventi ad oggetto fatti anteriori alla stipula della transazione. Poiché la transazione (cfr. doc. n. 6 di parte resistente) è stata pattuita in sede sindacale, essa si sottrae alla regola generale di cui all'art. 2113
c.c., sicché la rinuncia a far valere diritti relativi a tale periodo deve considerarsi valida. Né in prima udienza né nella memoria conclusionale è stata dedotta una nullità o l'invalidità di tale transazione, per cui si ritiene che essa copra il periodo fino al 01.07.2015.
Quanto avvenuto fino a tale data è quindi irrilevante con conseguenza irrilevanza di ogni istruttoria sul punto.
4. Coerentemente con tale premessa, il ricorrente chiede accertarsi “la qualifica di inviato ex art. 7 Contratto Integrativo a far data dal 2016”. CP_2
Tale contratto prevede la coesistenza di due condizioni ai fini dell'ottenimento dell'incarico di inviato:
“L'assegnazione dell'incarico potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno, in concorrenza con il seguente presupposto:
- per i giornalisti della , che, in ciascun anno, Controparte_3
siano state effettuate almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Controparte_4
- per i giornalisti delle che siano stati effettuati, in ciascuno Controparte_4
dei due anni, almeno 30 giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.”
pagina7 di 19 Orbene, il ricorrente sostiene che, facendo egli parte della redazione RAI di lingua tedesca, il secondo criterio non sarebbe necessario. Sarebbe peraltro prassi aziendale dare l'incarico in presenza di un solo requisito. Il ricorrente richiama sempre l'art. 7, lì dove prosegue dicendo: “Dichiarazioni a verbale ,,,
Le Parti concordano di valutare, in sede di Commissione Paritetica, le richieste di attribuzione dell'incarico di inviato relative a Controparte_5
regionali nelle quali non sia presente alcun inviato, laddove difetti rispettivamente il solo requisito delle 30 giornate di trasferta richieste fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento ovvero per la realizzazione di servizi trasmessi dalle ” Controparte_4
Le dichiarazioni a verbale al CCNL proseguono: “… - per quanto concerne i giornalisti delle redazioni regionali di lingua diversa da quella italiana, trovano applicazione i criteri per l'assegnazione dell'incarico di inviato contenuti nel presente articolo;
”.
Ora, per quanto una prassi come quella asserita dal ricorrente avrebbe indubbiamente un suo peso, a ben vedere tale prassi è rimasta priva di riscontro probatorio. Infatti, se il doc. 13 del ricorrente potrebbe fare pensare ad una simile prassi, è anche vero che trattasi di una semplice mail di un non meglio Contro precisato funzionario della Lo stesso dicasi per il doc. 14bis. Per contro, il
CCNL prevede soltanto di valutare in sede di Commissione Paritetica le richieste di assegnazione della qualifica di inviato, qualora non vi fosse un unico inviato ed il requisito non fosse raggiunto.
Non è stato dedotto quali fossero i criteri utilizzati dalla commissione. Ora, posto che, in ogni caso, il CCNL prevede espressamente l'applicabilità dell'art.
pagina8 di 19 7 anche alle redazioni di lingua non italiana, non si può ritenere che dalla peculiare situazione altoatesina possa derivare un autentico diritto non esistente altrove. Ad assumere rilevanza sarebbe, semmai, l'assenza in redazione di un altro inviato, circostanza tuttavia non dedotta e non provata.
L'unica prova di una specie di prassi è costituita dalla e-mail di cui al doc. 14bis del ricorrente, la quale è però molto vaga in ordine alle concrete aspirazioni del ricorrente: “Caro UK, non sono i componenti dell'Esecutivo Usigrai a decidere come e quando vengono attribuite mansioni e qualifiche ma le previsioni contrattuali che anche tu puoi leggere. La situazione che tu hai presentato è normata dall'articolo 7 del contratto integrativo che prevede, tra
l'altro: L'assegnazione dell'incarico di inviato potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno …….ecc. Ne discende che
l'assegnazione è successiva ai due anni presi in considerazione e sono quelli immediatamente precedenti alla data di presentazione della richiesta. Nel tuo caso l'assegnazione, se i requisiti sono rispettati, partirebbe da gennaio 2019, non prima. In Paritetica non abbiamo alcuna possibilità di chiedere altro che non sia il rispetto di quanto previsto dal contratto. …”.
Tale e-mail, oltre a ipotizzare la possibilità di ottenere la qualifica di inviato solo a partire dal 2019, richiama espressamente il contratto collettivo.
Per quanto riguarda il periodo successivo al 2019, l'incarico è comunque stato assegnato a tale sig. (cfr. doc. n. 5 resistente). Non si può parlare di Per_1
una prassi in forza della quale colui che fosse titolare di uno dei due requisiti avrebbe avuto il diritto al nuovo inquadramento e, quindi, non si può sostenere pagina9 di 19 l'esistenza, in capo al ricorrente, di un diritto soggettivo ad ottenere la qualifica.
Egli avrebbe eventualmente potuto, essendo in possesso di parte dei requisiti (se si dà per buona la trasferta a ), sottoporre la questione alla CP_6
Commissione Paritetica.
5. Dal momento che non è possibile procedere alla riqualifica del sig.
è necessario disaminare la domanda proposta in via subordinata, Parte_1
ove si chiede il ristoro della perdita di chance.
Qui potrebbe avere rilevanza la trasferta ad Appiano, che gli avrebbe consentito di presentare la domanda, essendo in possesso di uno dei due requisiti previsti dal CCNL.
Il doc. 16 e 16bis sono dei video realizzati fuori dal centro di Bolzano, il doc. 17
(ricorrente) non fa riferimento a . Parte convenuta sostiene che il CP_6
servizio avrebbe avuto ad oggetto una coop, “la cui sede si trova al confine tra i comuni di Bozano e Appiano e, in particolare, presso la frazione di CP_6
che si trova sul confine con Bolzano.
L'intervista è stata realizzata nel comune di Bolzano (doc. 9 – ordine servizio
13.8.2018).
… omissis …
Il ricorrente, addirittura, ha compilato la “Distinta spese di trasferta” relativa al giorno 13.8.2018 due anni e mezzo dopo, vale a dire in data 6.11.2020.” (cfr. pagg 16 e 17 costituzione di parte resistente).
pagina10 di 19 Dai documenti depositati dalle parti, si evince che, effettivamente, il sig. ha chiesto il riconoscimento della trasferta a distanza di due anni Parte_1
(cfr. doc. n. 15 e n. 18 ricorrente;
cfr. doc. 10 resistente).
Ora, posto che il confine è una linea, o il servizio si è svolto a Bolzano o a
, che si trova sul territorio del Comune di Appiano, ma difficilmente CP_6
sulla linea di confine. La frazione di confina con Bolzano. I concetti CP_6
geografici locali rientrano nel notorio.
Alla luce della generica contestazione di parte convenuta sul punto, si ritiene che effettivamente il servizio fosse stato effettuato, quantomeno in parte, a
, nel Comune di Appiano, al confine con Bolzano. Pure dal doc. 15 di CP_6
parte ricorrente si evince che la trasferta non fu negata in quanto non avvenuta, bensì in quanto la responsabile riteneva non “degna” di essere CP_6
considerata una trasferta ed in quanto la relativa domanda è stata avanzata solo a distanza di oltre due anni. In assenza di allegazioni in merito a definizioni legali o contrattuali del termine “trasferta”, si ritiene che si abbia trasferta quando il lavoratore lascia l'azienda e si sposta temporaneamente altrove, a distanza degna di nota dall'azienda. In caso di superamento dei confini comunali, sicuramente si ha trasferta.
Ora, se il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio certo ed attuale, bensì nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato, ne consegue che il ricorrente è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la pagina11 di 19 relativa dimostrazione pure mediante presunzioni e, eventualmente, ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (cfr. Cass. civ. n. 7110/2023).
Ciò posto, e ricordando il sopra richiamato testo contrattuale, per cui, in caso di assenza di soggetti titolari dei due presupposti previsti dal CCNL, la
Commissione Paritetica potrebbe riconoscere tale qualifica ad un unico soggetto all'interno della redazione, il ricorrente avrebbe allora dovuto allegare e provare la sua particolare “posizione” anche rispetto all'analoga situazione dei suoi colleghi che, in teoria, pure potrebbero aver maturato analoga aspettativa, per il periodo in questione. Infatti, per il periodo dal 2018, parte resistente dichiara che il sig. aveva preso l'indennità qui richiamata. Per_1
In altri termini, avrebbe dovuto allegare e provare l'inadempimento contrattuale ed il fatto di trovarsi in una situazione ove avrebbe potuto plausibilmente concorrere ad ottenere il vantaggio ambito.
Posto che solo nel 2020 ha fatto domande per l'ottenimento della trasferta, difficilmente il ricorrente avrebbe potuto partecipare al “concorso” relativo al biennio dal 2018 al 2020. Per gli anni successivi, invece, non risulta avesse i requisiti.
Inoltre, il ricorrente non ha dedotto la posizione dei suoi “concorrenti” per quell'unico posto di inviato a disposizione, necessaria per fare un calcolo probabilistico.
Se questi sono i presupposti, si deve presumere, sulla base del “più probabile che non”, che il sig. non avesse chance degne di valutazione per Parte_1
ottenere il riconoscimento.
pagina12 di 19 6. Neppure la domanda di ottenere un risarcimento per aver superato le ore straordinarie ammissibili e previste dal CCNL è meritevole di accoglimento. In disparte del fatto che egli chiede i relativi importi a partire dal 2014, laddove si è già detto che la transazione del 2015 chiude la porta a tale richiesta fino alla data di stipula della stessa, le deduzioni sul punto sono estremamente scarne e generiche. Egli, invero, deduce orari quotidiani superiori alle nove ore, ma, in sede di escussione testimoniale, un tale orario non è stato confermato né esso è stato provato dalla documentazione prodotta su ordine del Giudice.
Lo stesso sig. in sede di memoria conclusionale, “desume che la Parte_1
durata delle sole ore svolte in trasferta dal sig. superava spesso le Parte_1
5/6 ore di durata del turno E/P (come confermato del resto anche dal doc. 37 allegato alla memoria dd.
7.3.2024 con indicazione delle trasferte di durata superiori alle 7 ore e 15 minuti, per le quali il ricorrente ha percepito la relativa indennità).”
In primo luogo, il ricorrente “desume” (soltanto) dalla durata del servizio esterno una durata della giornata lavorativa molto più lunga e non fornisce alcun elemento che contraddica quanto emerso in sede di escussione dei testi, i quali non hanno visto il ricorrente fare sistematicamente turni più lunghi rispetto ad altri colleghi. In secondo luogo, lo stesso ricorrente relativizza la domanda sostenendo che “spesso” (e non più quotidianamente) aveva fatto gli straordinari. Secondo l'esponente “Qualche rara giornata l'orario di lavoro del ricorrente si attestava sulle 8,5 ore, ma la maggior parte superavano le 10/12 ore” (cfr. memoria conclusionale). Per quanto tale concetto sia stato ripetuto nelle varie memorie, giova comunque sottolineare che grava sul lavoratore che pagina13 di 19 chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. civ., Sez. L.,
19/06/2018, n. 16150, Rv. 649482 – 01). In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto dire come e quando aveva lavorato, con indicazione dell'inizio e della fine della giornata. Sul punto, nell'atto introduttivo ci sono ben pochi esempi, che non pongono l'organo giudicante nelle condizioni di individuare l'esatto ammontare delle ore svolte e nemmeno di accertare una sistematica violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
In ogni caso, l'istruttoria non ha confermato la tesi di parte ricorrente. Così ha Contro dichiarato la segretaria della redazione che prendeva nota dei vari turni:
“Non posso dire che un redattore lavorasse più rispetto ad un altro. Non seguo il singolo redattore e quindi non so dire se il sig. avesse lavorato Parte_1
per un determinato periodo più rispetto ad altri redattori”. La collega del sig.
escussa sul punto, rispondeva: “Per un collega è Parte_1 Testimone_1
difficile seguire il turno degli altri, non so quanto e quando ha lavorato il sig.
per quanto riguarda le varie attività non mi sembra che ci siano Parte_1
turni o attività più ambite rispetto ad altre. Comunque, i turni sono sempre molto variabili e si bilanciavano in termini quantitativi, un giorno si lavorava di più un giorno di meno, e questo indipendentemente dal tipo di turno o di attività”. Ancora, la caporedattrice nel periodo in questione, ha Testimone_2
dichiarato che “In media le ore giornaliere del sig. erano di 7-8 Parte_1
ore…”. , cameraman autonomo, diceva “Non saprei dire Controparte_7
quanto lavora un redattore, posto che non sono in redazione. Non ricordo di
pagina14 di 19 essere mai partito la mattina presto tipo alle 4 del mattino” e “sulla durata dei turni non posso dire molto, in quanto sono solo a fare le riprese. Escludo di essere partito una volta alle 4.30 del mattino. La regola sono 2 e 4 ore, può essere capitato molto ma molto raramente che un mio turno durasse 10 ore, ma si tratta di episodi isolatissimi. Non ricordo con chi avessi fatto questi servizi”.
Lo stesso ricorrente, infine, in memoria conclusionale, ridimensiona le proprie allegazioni: “dalla tabella di cui al doc. n. 40 si evince che i giorni mensili con potenziale sforamento delle 7.15 ore quotidiane erano mediamente 5 o 6, in linea con il rimborso forfettario degli straordinari e con quanto dichiarato dai testi.”
La genericità delle allegazioni, la non univocità delle dichiarazioni dei testi ed in genere, il quadro meramente indiziario non consentono di accogliere la domanda.
7. Con ciò si passa all'esame delle trasferte asseritamente “annullate e/o cancellate con conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti integrativi conseguenti ed in particolare: 51 nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 2 nel 2019”.
Le deduzioni in merito sono talmente generiche da impedirne la trattazione.
Considerato irrilevante il periodo pre-transazione (luglio 2015), il ricorrente avrebbe dovuto elencare – come ha fatto in occasione della trasferta di Terlano – dove sarebbe andato, gli orari e tutti parametri per poter calcolare il relativo compenso.
In ogni caso, per il periodo successivo alla transazione i trasferimenti annullati comunque sarebbero irrilevanti, per l'esiguità qualitativa e numerica.
pagina15 di 19 8. Neppure la domanda di straining risulta essere accoglibile.
Va premesso che “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costruttività organizzativa, potendosi configurare lo “straining” sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” (cfr. Cass. civ., Sez. L., Ordinanza n. 33428 del
11/11/2022, Rv. 666015 - 01).
Nella specie, il ricorrente deduce alcuni episodi di conflittualità con colleghi o superiori, ma non vi è mai stato un demansionamento, una dequalificazione, un isolamento, la privazione degli strumenti di lavoro, una costrizione all'inattività, una marginalizzazione dall'attività lavorativa o un'esclusione dal flusso di informazione che abbia superato la normale conflittualità che caratterizza qualsiasi ambiente lavorativo. E, soprattutto, la violazione paventata non deriva dal datore di lavoro, nel senso che non vi è un'organizzazione aziendale tale da favorire atteggiamenti scorretti.
Alcuni degli episodi – se veri – sarebbero sconvenienti, ma non sono emerse una sistematicità e continuità tali da poter desumere una violazione dell'art. 2087
c.c. da parte datrice, mentre nei confronti dei colleghi in questa sede non sono state formulate domande. L'esistenza di conflitti all'interno di un gruppo sul posto di lavoro non è automaticamente sintomo di straining. Non è stato dedotto il comportamento o situazione stressogena costante. Che ogni tanto capiti di essere rimproverati o di avere una discussione con i colleghi è un fenomeno pagina16 di 19 normale, non sintomo di violazione degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.
Molti episodi (cfr. doc. n. 7, n. 8 e n. 26), peraltro, risalgono ad un periodo anteriore al 2018, con loro conseguente assoluta irrilevanza, posto che, nelle conclusioni, si fa esplicito riferimento al periodo “a partire dal 2018”; inoltre, nel caso dell'episodio connesso al doc. n. 26 manca l'indicazione del giorno, quindi la resistente non si potrebbe difendere adeguatamente.
Alcune decisioni, come quelle di mandare in onda un determinato servizio o meno, non paiono essere sindacabili nella presente sede, rientrando esse nella discrezione del caporedattore.
D'altro canto, lo stesso sig. ha dato prova di non essere affatto Parte_1
intimorito dai suoi colleghi e nemmeno dai suoi superiori. Le stesse e-mail prodotte dal ricorrente ne costituiscono prova. Nella e-mail doc. 7 contenente l'invito ad una riunione convocata su istanza di colleghi per equilibrare alcuni
“pesi”, in presenza di psicologi ed esperti di organizzazione aziendale, il sig. Contro risponde che tali e-mail non sarebbero degne della senza Parte_1
ulteriori spiegazioni. Alla e-mail del suo superiore contenente una legittima domanda organizzativa, oltre ad auguri di buona guarigione, risponde – senza entrare nel merito della richiesta – insistendo che gli si dia del “lei” (cfr. doc. n.
31 ss).
Anche dalle altre e-mail depositate si evince che l'assenza di qualsiasi timore del sig. nei confronti di colleghi e superiori, scegliendo egli toni e modi Parte_1
provocatori o irritanti (cfr. doc. n. 31, n. 32 e n. 33). Ora, è vero che lo straining
– in astratto – può consistere anche in una sola azione, tuttavia, per essere pagina17 di 19 rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c., isolati episodi di stress, ancorché cagionati da un collega o da un superiore, non assumono rilevanza. Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori, ma non ha l'obbligo di evitare discussioni o di prevenire qualsiasi conflitto. In secondo luogo, il fenomeno è caratterizzato di una vittima che si trova in persistente posizione di inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (il c.d. strainer).
Dalle stesse e-mail depositate dal sig. si può escludere la sua Parte_1
inferiorità rispetto a colleghi e superiori. In una mail (cfr. doc. n. 33) critica duramente i colleghi dopo un rientro dalla malattia, non mostrandosi certamente generoso nei loro confronti. Ma anche se si ammettesse che possono esserci stati episodi di comportamenti sconvenienti, alla luce di quanto emerso, essi non sono riconducibili ad uno straining, bensì ad un rapporto sporadicamente conflittuale tra i giornalisti, in un clima teso, a cui ha contribuito il ricorrente.
Anche la distribuzione non uguale tra i vari componenti della redazione di turni o incarichi non è di per sé sintomo di discriminazione. Posto che non vi è il diritto di svolgere, tra le varie mansioni contrattualmente previste, l'una piuttosto che l'altra, il datore di lavoro è libero di organizzare l'azienda a seconda di talenti, specializzazioni ed esigenze datoriali insindacabili nella presente sede, finché queste non presentino un aperto ed esclusivo scopo emulativo.
Alla luce di tutto quanto emerso, non si può ritenere che il datore di lavoro abbia intenzionalmente creato o colposamente consentito un ambiente lavorativo stressogeno a danni del sig. Parte_1
Per quanto sinora detto, anche tale domanda va rigettata.
pagina18 di 19 9. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi relativi ad una causa di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande del ricorrente, come da parte motiva;
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 11.327 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge.
21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina19 di 19
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 195/2023
In data 20.2.2025, hanno rassegnato note scritte ex art 127ter cpc:
- per l'avv. DEFLORIAN UMBERTO e l'avv. Parte_1
GALAS LAURA
- per Controparte_1
Tenuto conto delle note scritte, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., mediante deposito della sentenza su pct.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. DEFLORIAN UMBERTO e dall'avv. dott. GALAS
LAURA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TESTA ROBERTO e dall'avv. dott.
MORANDI FRANCESCO
pagina2 di 19 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
In via principale: per i motivi e titoli tutti di cui in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di inviato ex art. 7 Contratto Integrativo a far data dal 2016 con condanna della CP_2
società convenuta al riconoscimento della qualifica e all'erogazione della relativa indennità di funzione nella misura pari al trattamento economico del caposervizio a far data dal 2016, o in subordine a partire dagli anni successivi nei quali è comunque maturato il requisito, oltre ad interessi e rivalutazione ed oltre alla maggiorazione dell'indennità forfettaria per straordinario nella misura del 16% in luogo del 15% ex art. 3 Contratto CP_2
Sempre in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore al massimo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 3 del Contratto integrativo dal 2014 al CP_2
2018 e per l'effetto condannare la convenuta al ristoro del danno da usura psico- fisica, alla personalità morale e alla dignità patiti dal lavoratore ex artt. 2087, 32,
35 e 2 Cost, da liquidarsi in via equitativa.
In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare che molte trasferte eseguite dal ricorrente sono state a posteriori annullate e/o cancellate con conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti integrativi conseguenti ed in particolare: 51 nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 2
pagina3 di 19 nel 2019 e condannare per effetto la convenuta a corrispondere tutte le differenze retributive ed indennitarie corrispondenti nella misura che risulterà in corso di causa da quantificarsi a mezzo CTU contabile.
Sempre in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente a partire dal
2018 ha subito in conseguenza delle condotte della convenuta descritte in narrativa danni alla professionalità, all'immagine, esistenziali e biologici dovuto allo svuotamento di mansioni, al blocco di progressione di carriera e alle condotte di straining e condannare la stessa al ristoro integrale del danno da liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 41.967,66 per danno alla professionalità e da perdita di chance o altra diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, € 77.940,2 per danno non patrimoniale esistenziale anche sub specie di danno all'immagine e alla reputazione o altra diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, oltre al danno biologico accertando in corso di causa.
In via subordinata: accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento della trasferta concretamente effettuata in data 13.8.2018 ha impedito il riconoscimento della qualifica di inviato, la progressione di carriera e il l'erogazione del relativo trattamento economico integrativo previsto dalla norma collettiva ex art. 7, e per l'effetto condannare la società convenuta a ristorare il danno patito dal ricorrente anche in termini di perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa nella misura pari all'indennità di funzione dell'inviato
(trattamento economico del caposervizio) a far data dal 2016 o anni a seguire, oltre ad interessi e rivalutazione.
…
pagina4 di 19 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta come per legge.
Di parte convenuta
Nel merito
• accertare e dichiarare la inammissibilità/improponibilità/nullità delle domande avversarie, per le ragioni indicate ai § 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e, in ogni caso, rigettare integralmente le domande ex adverso proposte, siccome destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto
• I conteggi sono integralmente contestati.
pagina5 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 27.03.2023 il sig. il quale ha lavorato Parte_1
Contro come giornalista per la (sede di Bolzano), sostiene che, avendo svolto numerose trasferte e lavorato più di quanto contrattualmente previsto, avrebbe il diritto di essere qualificato “inviato” e di ottenere il risarcimento dei danni per aver lavorato oltre gli orari pattuiti. Chiede, inoltre, il pagamento di alcune trasferte non pagate nonché il risarcimento per i danni da c.d. straining, ossia da svuotamento di mansioni e blocco di progressione di carriera.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce l'irrituale deposito di alcuni documenti e, nel merito, sostiene che la distribuzione degli incarichi sarebbe un potere discrezionale dell'azienda, senza che vi sia un diritto – all'interno delle mansioni contrattualmente previste – di variare o distribuire equamente talune mansioni.
Aggiunge che, a seguito di un accordo sindacale firmato dal ricorrente, le pretese anteriori al 30.06.2015 sarebbero coperte da tale transazione.
Afferma l'insussistenza dei due criteri previsti dal CCNL per ottenere la qualifica di “inviato” e contesta i presupposti di fatto indicati dal ricorrente.
Contesta altresì: la quantità di straordinari indicati dal ricorrente;
il demansionamento, dal momento che il lavorava sempre all'interno Parte_1
della redazione ove si occupava dei vari servizi;
lo straining o qualsiasi altra Contro forma di trattamento non conforme;
in ogni caso, la responsabilità di n tale contesto.
pagina6 di 19 3. Un tanto premesso, va preliminarmente disaminata l'eccezione di improcedibilità delle domande aventi ad oggetto fatti anteriori alla stipula della transazione. Poiché la transazione (cfr. doc. n. 6 di parte resistente) è stata pattuita in sede sindacale, essa si sottrae alla regola generale di cui all'art. 2113
c.c., sicché la rinuncia a far valere diritti relativi a tale periodo deve considerarsi valida. Né in prima udienza né nella memoria conclusionale è stata dedotta una nullità o l'invalidità di tale transazione, per cui si ritiene che essa copra il periodo fino al 01.07.2015.
Quanto avvenuto fino a tale data è quindi irrilevante con conseguenza irrilevanza di ogni istruttoria sul punto.
4. Coerentemente con tale premessa, il ricorrente chiede accertarsi “la qualifica di inviato ex art. 7 Contratto Integrativo a far data dal 2016”. CP_2
Tale contratto prevede la coesistenza di due condizioni ai fini dell'ottenimento dell'incarico di inviato:
“L'assegnazione dell'incarico potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno, in concorrenza con il seguente presupposto:
- per i giornalisti della , che, in ciascun anno, Controparte_3
siano state effettuate almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Controparte_4
- per i giornalisti delle che siano stati effettuati, in ciascuno Controparte_4
dei due anni, almeno 30 giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.”
pagina7 di 19 Orbene, il ricorrente sostiene che, facendo egli parte della redazione RAI di lingua tedesca, il secondo criterio non sarebbe necessario. Sarebbe peraltro prassi aziendale dare l'incarico in presenza di un solo requisito. Il ricorrente richiama sempre l'art. 7, lì dove prosegue dicendo: “Dichiarazioni a verbale ,,,
Le Parti concordano di valutare, in sede di Commissione Paritetica, le richieste di attribuzione dell'incarico di inviato relative a Controparte_5
regionali nelle quali non sia presente alcun inviato, laddove difetti rispettivamente il solo requisito delle 30 giornate di trasferta richieste fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento ovvero per la realizzazione di servizi trasmessi dalle ” Controparte_4
Le dichiarazioni a verbale al CCNL proseguono: “… - per quanto concerne i giornalisti delle redazioni regionali di lingua diversa da quella italiana, trovano applicazione i criteri per l'assegnazione dell'incarico di inviato contenuti nel presente articolo;
”.
Ora, per quanto una prassi come quella asserita dal ricorrente avrebbe indubbiamente un suo peso, a ben vedere tale prassi è rimasta priva di riscontro probatorio. Infatti, se il doc. 13 del ricorrente potrebbe fare pensare ad una simile prassi, è anche vero che trattasi di una semplice mail di un non meglio Contro precisato funzionario della Lo stesso dicasi per il doc. 14bis. Per contro, il
CCNL prevede soltanto di valutare in sede di Commissione Paritetica le richieste di assegnazione della qualifica di inviato, qualora non vi fosse un unico inviato ed il requisito non fosse raggiunto.
Non è stato dedotto quali fossero i criteri utilizzati dalla commissione. Ora, posto che, in ogni caso, il CCNL prevede espressamente l'applicabilità dell'art.
pagina8 di 19 7 anche alle redazioni di lingua non italiana, non si può ritenere che dalla peculiare situazione altoatesina possa derivare un autentico diritto non esistente altrove. Ad assumere rilevanza sarebbe, semmai, l'assenza in redazione di un altro inviato, circostanza tuttavia non dedotta e non provata.
L'unica prova di una specie di prassi è costituita dalla e-mail di cui al doc. 14bis del ricorrente, la quale è però molto vaga in ordine alle concrete aspirazioni del ricorrente: “Caro UK, non sono i componenti dell'Esecutivo Usigrai a decidere come e quando vengono attribuite mansioni e qualifiche ma le previsioni contrattuali che anche tu puoi leggere. La situazione che tu hai presentato è normata dall'articolo 7 del contratto integrativo che prevede, tra
l'altro: L'assegnazione dell'incarico di inviato potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno …….ecc. Ne discende che
l'assegnazione è successiva ai due anni presi in considerazione e sono quelli immediatamente precedenti alla data di presentazione della richiesta. Nel tuo caso l'assegnazione, se i requisiti sono rispettati, partirebbe da gennaio 2019, non prima. In Paritetica non abbiamo alcuna possibilità di chiedere altro che non sia il rispetto di quanto previsto dal contratto. …”.
Tale e-mail, oltre a ipotizzare la possibilità di ottenere la qualifica di inviato solo a partire dal 2019, richiama espressamente il contratto collettivo.
Per quanto riguarda il periodo successivo al 2019, l'incarico è comunque stato assegnato a tale sig. (cfr. doc. n. 5 resistente). Non si può parlare di Per_1
una prassi in forza della quale colui che fosse titolare di uno dei due requisiti avrebbe avuto il diritto al nuovo inquadramento e, quindi, non si può sostenere pagina9 di 19 l'esistenza, in capo al ricorrente, di un diritto soggettivo ad ottenere la qualifica.
Egli avrebbe eventualmente potuto, essendo in possesso di parte dei requisiti (se si dà per buona la trasferta a ), sottoporre la questione alla CP_6
Commissione Paritetica.
5. Dal momento che non è possibile procedere alla riqualifica del sig.
è necessario disaminare la domanda proposta in via subordinata, Parte_1
ove si chiede il ristoro della perdita di chance.
Qui potrebbe avere rilevanza la trasferta ad Appiano, che gli avrebbe consentito di presentare la domanda, essendo in possesso di uno dei due requisiti previsti dal CCNL.
Il doc. 16 e 16bis sono dei video realizzati fuori dal centro di Bolzano, il doc. 17
(ricorrente) non fa riferimento a . Parte convenuta sostiene che il CP_6
servizio avrebbe avuto ad oggetto una coop, “la cui sede si trova al confine tra i comuni di Bozano e Appiano e, in particolare, presso la frazione di CP_6
che si trova sul confine con Bolzano.
L'intervista è stata realizzata nel comune di Bolzano (doc. 9 – ordine servizio
13.8.2018).
… omissis …
Il ricorrente, addirittura, ha compilato la “Distinta spese di trasferta” relativa al giorno 13.8.2018 due anni e mezzo dopo, vale a dire in data 6.11.2020.” (cfr. pagg 16 e 17 costituzione di parte resistente).
pagina10 di 19 Dai documenti depositati dalle parti, si evince che, effettivamente, il sig. ha chiesto il riconoscimento della trasferta a distanza di due anni Parte_1
(cfr. doc. n. 15 e n. 18 ricorrente;
cfr. doc. 10 resistente).
Ora, posto che il confine è una linea, o il servizio si è svolto a Bolzano o a
, che si trova sul territorio del Comune di Appiano, ma difficilmente CP_6
sulla linea di confine. La frazione di confina con Bolzano. I concetti CP_6
geografici locali rientrano nel notorio.
Alla luce della generica contestazione di parte convenuta sul punto, si ritiene che effettivamente il servizio fosse stato effettuato, quantomeno in parte, a
, nel Comune di Appiano, al confine con Bolzano. Pure dal doc. 15 di CP_6
parte ricorrente si evince che la trasferta non fu negata in quanto non avvenuta, bensì in quanto la responsabile riteneva non “degna” di essere CP_6
considerata una trasferta ed in quanto la relativa domanda è stata avanzata solo a distanza di oltre due anni. In assenza di allegazioni in merito a definizioni legali o contrattuali del termine “trasferta”, si ritiene che si abbia trasferta quando il lavoratore lascia l'azienda e si sposta temporaneamente altrove, a distanza degna di nota dall'azienda. In caso di superamento dei confini comunali, sicuramente si ha trasferta.
Ora, se il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio certo ed attuale, bensì nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato, ne consegue che il ricorrente è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la pagina11 di 19 relativa dimostrazione pure mediante presunzioni e, eventualmente, ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (cfr. Cass. civ. n. 7110/2023).
Ciò posto, e ricordando il sopra richiamato testo contrattuale, per cui, in caso di assenza di soggetti titolari dei due presupposti previsti dal CCNL, la
Commissione Paritetica potrebbe riconoscere tale qualifica ad un unico soggetto all'interno della redazione, il ricorrente avrebbe allora dovuto allegare e provare la sua particolare “posizione” anche rispetto all'analoga situazione dei suoi colleghi che, in teoria, pure potrebbero aver maturato analoga aspettativa, per il periodo in questione. Infatti, per il periodo dal 2018, parte resistente dichiara che il sig. aveva preso l'indennità qui richiamata. Per_1
In altri termini, avrebbe dovuto allegare e provare l'inadempimento contrattuale ed il fatto di trovarsi in una situazione ove avrebbe potuto plausibilmente concorrere ad ottenere il vantaggio ambito.
Posto che solo nel 2020 ha fatto domande per l'ottenimento della trasferta, difficilmente il ricorrente avrebbe potuto partecipare al “concorso” relativo al biennio dal 2018 al 2020. Per gli anni successivi, invece, non risulta avesse i requisiti.
Inoltre, il ricorrente non ha dedotto la posizione dei suoi “concorrenti” per quell'unico posto di inviato a disposizione, necessaria per fare un calcolo probabilistico.
Se questi sono i presupposti, si deve presumere, sulla base del “più probabile che non”, che il sig. non avesse chance degne di valutazione per Parte_1
ottenere il riconoscimento.
pagina12 di 19 6. Neppure la domanda di ottenere un risarcimento per aver superato le ore straordinarie ammissibili e previste dal CCNL è meritevole di accoglimento. In disparte del fatto che egli chiede i relativi importi a partire dal 2014, laddove si è già detto che la transazione del 2015 chiude la porta a tale richiesta fino alla data di stipula della stessa, le deduzioni sul punto sono estremamente scarne e generiche. Egli, invero, deduce orari quotidiani superiori alle nove ore, ma, in sede di escussione testimoniale, un tale orario non è stato confermato né esso è stato provato dalla documentazione prodotta su ordine del Giudice.
Lo stesso sig. in sede di memoria conclusionale, “desume che la Parte_1
durata delle sole ore svolte in trasferta dal sig. superava spesso le Parte_1
5/6 ore di durata del turno E/P (come confermato del resto anche dal doc. 37 allegato alla memoria dd.
7.3.2024 con indicazione delle trasferte di durata superiori alle 7 ore e 15 minuti, per le quali il ricorrente ha percepito la relativa indennità).”
In primo luogo, il ricorrente “desume” (soltanto) dalla durata del servizio esterno una durata della giornata lavorativa molto più lunga e non fornisce alcun elemento che contraddica quanto emerso in sede di escussione dei testi, i quali non hanno visto il ricorrente fare sistematicamente turni più lunghi rispetto ad altri colleghi. In secondo luogo, lo stesso ricorrente relativizza la domanda sostenendo che “spesso” (e non più quotidianamente) aveva fatto gli straordinari. Secondo l'esponente “Qualche rara giornata l'orario di lavoro del ricorrente si attestava sulle 8,5 ore, ma la maggior parte superavano le 10/12 ore” (cfr. memoria conclusionale). Per quanto tale concetto sia stato ripetuto nelle varie memorie, giova comunque sottolineare che grava sul lavoratore che pagina13 di 19 chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. civ., Sez. L.,
19/06/2018, n. 16150, Rv. 649482 – 01). In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto dire come e quando aveva lavorato, con indicazione dell'inizio e della fine della giornata. Sul punto, nell'atto introduttivo ci sono ben pochi esempi, che non pongono l'organo giudicante nelle condizioni di individuare l'esatto ammontare delle ore svolte e nemmeno di accertare una sistematica violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
In ogni caso, l'istruttoria non ha confermato la tesi di parte ricorrente. Così ha Contro dichiarato la segretaria della redazione che prendeva nota dei vari turni:
“Non posso dire che un redattore lavorasse più rispetto ad un altro. Non seguo il singolo redattore e quindi non so dire se il sig. avesse lavorato Parte_1
per un determinato periodo più rispetto ad altri redattori”. La collega del sig.
escussa sul punto, rispondeva: “Per un collega è Parte_1 Testimone_1
difficile seguire il turno degli altri, non so quanto e quando ha lavorato il sig.
per quanto riguarda le varie attività non mi sembra che ci siano Parte_1
turni o attività più ambite rispetto ad altre. Comunque, i turni sono sempre molto variabili e si bilanciavano in termini quantitativi, un giorno si lavorava di più un giorno di meno, e questo indipendentemente dal tipo di turno o di attività”. Ancora, la caporedattrice nel periodo in questione, ha Testimone_2
dichiarato che “In media le ore giornaliere del sig. erano di 7-8 Parte_1
ore…”. , cameraman autonomo, diceva “Non saprei dire Controparte_7
quanto lavora un redattore, posto che non sono in redazione. Non ricordo di
pagina14 di 19 essere mai partito la mattina presto tipo alle 4 del mattino” e “sulla durata dei turni non posso dire molto, in quanto sono solo a fare le riprese. Escludo di essere partito una volta alle 4.30 del mattino. La regola sono 2 e 4 ore, può essere capitato molto ma molto raramente che un mio turno durasse 10 ore, ma si tratta di episodi isolatissimi. Non ricordo con chi avessi fatto questi servizi”.
Lo stesso ricorrente, infine, in memoria conclusionale, ridimensiona le proprie allegazioni: “dalla tabella di cui al doc. n. 40 si evince che i giorni mensili con potenziale sforamento delle 7.15 ore quotidiane erano mediamente 5 o 6, in linea con il rimborso forfettario degli straordinari e con quanto dichiarato dai testi.”
La genericità delle allegazioni, la non univocità delle dichiarazioni dei testi ed in genere, il quadro meramente indiziario non consentono di accogliere la domanda.
7. Con ciò si passa all'esame delle trasferte asseritamente “annullate e/o cancellate con conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti integrativi conseguenti ed in particolare: 51 nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 2018, 2 nel 2019”.
Le deduzioni in merito sono talmente generiche da impedirne la trattazione.
Considerato irrilevante il periodo pre-transazione (luglio 2015), il ricorrente avrebbe dovuto elencare – come ha fatto in occasione della trasferta di Terlano – dove sarebbe andato, gli orari e tutti parametri per poter calcolare il relativo compenso.
In ogni caso, per il periodo successivo alla transazione i trasferimenti annullati comunque sarebbero irrilevanti, per l'esiguità qualitativa e numerica.
pagina15 di 19 8. Neppure la domanda di straining risulta essere accoglibile.
Va premesso che “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costruttività organizzativa, potendosi configurare lo “straining” sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” (cfr. Cass. civ., Sez. L., Ordinanza n. 33428 del
11/11/2022, Rv. 666015 - 01).
Nella specie, il ricorrente deduce alcuni episodi di conflittualità con colleghi o superiori, ma non vi è mai stato un demansionamento, una dequalificazione, un isolamento, la privazione degli strumenti di lavoro, una costrizione all'inattività, una marginalizzazione dall'attività lavorativa o un'esclusione dal flusso di informazione che abbia superato la normale conflittualità che caratterizza qualsiasi ambiente lavorativo. E, soprattutto, la violazione paventata non deriva dal datore di lavoro, nel senso che non vi è un'organizzazione aziendale tale da favorire atteggiamenti scorretti.
Alcuni degli episodi – se veri – sarebbero sconvenienti, ma non sono emerse una sistematicità e continuità tali da poter desumere una violazione dell'art. 2087
c.c. da parte datrice, mentre nei confronti dei colleghi in questa sede non sono state formulate domande. L'esistenza di conflitti all'interno di un gruppo sul posto di lavoro non è automaticamente sintomo di straining. Non è stato dedotto il comportamento o situazione stressogena costante. Che ogni tanto capiti di essere rimproverati o di avere una discussione con i colleghi è un fenomeno pagina16 di 19 normale, non sintomo di violazione degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.
Molti episodi (cfr. doc. n. 7, n. 8 e n. 26), peraltro, risalgono ad un periodo anteriore al 2018, con loro conseguente assoluta irrilevanza, posto che, nelle conclusioni, si fa esplicito riferimento al periodo “a partire dal 2018”; inoltre, nel caso dell'episodio connesso al doc. n. 26 manca l'indicazione del giorno, quindi la resistente non si potrebbe difendere adeguatamente.
Alcune decisioni, come quelle di mandare in onda un determinato servizio o meno, non paiono essere sindacabili nella presente sede, rientrando esse nella discrezione del caporedattore.
D'altro canto, lo stesso sig. ha dato prova di non essere affatto Parte_1
intimorito dai suoi colleghi e nemmeno dai suoi superiori. Le stesse e-mail prodotte dal ricorrente ne costituiscono prova. Nella e-mail doc. 7 contenente l'invito ad una riunione convocata su istanza di colleghi per equilibrare alcuni
“pesi”, in presenza di psicologi ed esperti di organizzazione aziendale, il sig. Contro risponde che tali e-mail non sarebbero degne della senza Parte_1
ulteriori spiegazioni. Alla e-mail del suo superiore contenente una legittima domanda organizzativa, oltre ad auguri di buona guarigione, risponde – senza entrare nel merito della richiesta – insistendo che gli si dia del “lei” (cfr. doc. n.
31 ss).
Anche dalle altre e-mail depositate si evince che l'assenza di qualsiasi timore del sig. nei confronti di colleghi e superiori, scegliendo egli toni e modi Parte_1
provocatori o irritanti (cfr. doc. n. 31, n. 32 e n. 33). Ora, è vero che lo straining
– in astratto – può consistere anche in una sola azione, tuttavia, per essere pagina17 di 19 rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c., isolati episodi di stress, ancorché cagionati da un collega o da un superiore, non assumono rilevanza. Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori, ma non ha l'obbligo di evitare discussioni o di prevenire qualsiasi conflitto. In secondo luogo, il fenomeno è caratterizzato di una vittima che si trova in persistente posizione di inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (il c.d. strainer).
Dalle stesse e-mail depositate dal sig. si può escludere la sua Parte_1
inferiorità rispetto a colleghi e superiori. In una mail (cfr. doc. n. 33) critica duramente i colleghi dopo un rientro dalla malattia, non mostrandosi certamente generoso nei loro confronti. Ma anche se si ammettesse che possono esserci stati episodi di comportamenti sconvenienti, alla luce di quanto emerso, essi non sono riconducibili ad uno straining, bensì ad un rapporto sporadicamente conflittuale tra i giornalisti, in un clima teso, a cui ha contribuito il ricorrente.
Anche la distribuzione non uguale tra i vari componenti della redazione di turni o incarichi non è di per sé sintomo di discriminazione. Posto che non vi è il diritto di svolgere, tra le varie mansioni contrattualmente previste, l'una piuttosto che l'altra, il datore di lavoro è libero di organizzare l'azienda a seconda di talenti, specializzazioni ed esigenze datoriali insindacabili nella presente sede, finché queste non presentino un aperto ed esclusivo scopo emulativo.
Alla luce di tutto quanto emerso, non si può ritenere che il datore di lavoro abbia intenzionalmente creato o colposamente consentito un ambiente lavorativo stressogeno a danni del sig. Parte_1
Per quanto sinora detto, anche tale domanda va rigettata.
pagina18 di 19 9. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi relativi ad una causa di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande del ricorrente, come da parte motiva;
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 11.327 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge.
21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina19 di 19