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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2281/2023
promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv.ti Renzo M. Rizzi e Elisabetta F. Rizzi)
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, proponendo opposizione verso la sentenza n. 713/2023 (proc. n. 1253/2022) del 23.06.2023, nella parte in cui il Giudice aveva revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, in via preliminare, la ricorrente eccepiva l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della revoca, in quanto disposta con un mezzo diverso da quello richiesto dalla normativa, rilevando che l'art. 136 D.P.R. 115/2002 prevede che la revoca del patrocinio a spese dello Stato sia fatta con separato decreto;
che, invece, nel caso di specie, il Giudice aveva statuito sulla revoca del P.S.S.
mediante sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito, contestava la sussistenza del presupposto per la revoca del P.S.S., consistito nell'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, rilevando che, nel caso di specie, tale presupposto non era stato provato, motivato e integrato;
che, infatti, lo stesso Giudice, in sentenza, aveva affermato che era creditrice di una parte della somma richiesta e provata in giudizio e, dunque, Parte_1
non poteva affermarsi che la stesse avesse agito in modo sleale;
che, secondo la giurisprudenza prevalente, la mera infondatezza della domanda non è di per sé definibile come mala fede, dovendo il Giudice valutare se la parte ha tenuto un atteggiamento di totale indifferenza a fronte delle argomentazioni addotte da controparte;
che, nel caso di specie, ogni tentativo di conciliazione chiesto da era stato rifiutato da;
che, infatti, sia il tentativo di mediazione Parte_1 Parte_2
che il tentativo di conciliazione del 23.12.2022 avevano avuto esito negativo, avendo Parte_2
sempre rifiutato ogni mediazione e transazione;
che i testi chiamati da
[...] Parte_1
benché taluni rinunciati, avevano tutti concluso con quanto era già stato ampiamente dimostrato documentalmente dalla che, dunque, la resistenza in giudizio di era basata su Pt_1 Parte_1
fatti provati per tabulas e confermati tramite prova per testi.
Rappresentava, inoltre, che il Giudice non aveva basato la revoca invocando mala fede o colpa grave della bensì aveva definito la domanda di resistenza in giudizio come “pretestuosa” e tale ipotesi Pt_1
non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla normativa in materia di revoca ex art. 136 DPR
115/2002, comportando l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della pronunciata revoca.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Si costituiva ritualmente in giudizio il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, contestava l'eccezione di nullità della revoca sollevata da parte ricorrente, rilevando che, per giurisprudenza ormai costante, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio contenuta in sentenza, anziché in separato provvedimento, non comporta la nullità di tale statuizione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, osservando che la ricorrente aveva resistito alla domanda di rilascio dell'immobile dalla stessa occupato sine titulo e di pagamento dell'indennità di occupazione, proponendo domanda riconvenzionale, assumendosi creditrice di importi rilevanti a seguito di ripetuti prestiti personali, nonché comproprietaria dell'immobile al 50% per effetto della simulazione della relativa compravendita, sulla base di una prospettazione dei fatti non rispondente al vero, con conseguente radicale infondatezza delle domande proposte;
che in tal senso depongono sia le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, che hanno smentito la tesi della simulazione della compravendita sostenuta dalla ricorrente, sia la condotta processuale della stessa, che ha rinunciato alla prova testimoniale precedentemente richiesta per dare prova dei prestiti alla base del proprio credito;
che, pertanto, il Tribunale aveva correttamente disposto la revoca della ricorrente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo la stessa resistito in giudizio con colpa grave.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 12.06.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È infondata l'eccezione di nullità e/o inefficacia della revoca sollevata da parte ricorrente, atteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, Ord. n. 33562 del 2021)
secondo cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque
pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come
nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della
protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad
un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e
15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.
(Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n.
4315)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. I, Ord. n. 11748 del 2022) ha, altresì, chiarito che “la revoca
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di
appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non
comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale,
dell'opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca,
in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per
cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del D.P.R. citato (conf. Cass.
32028/2018)”.
Passando all'esame del merito, ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie, sussistono i presupposti previsti dall'art. 136 D.P.R. 115/2002 per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo la ricorrente resistito in giudizio con colpa grave.
L'odierna ricorrente, nell'ambito del procedimento R.G.N. 1253/2022, oltre ad aver resistito alla domanda di rilascio dell'immobile dalla stessa occupato sine titulo e alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, ha proposto domanda riconvenzionale, dichiarandosi creditrice nei confronti di controparte di importi rilevanti a seguito di ripetuti prestiti personali, nonché
assumendosi comproprietaria al 50% dell'immobile in questione.
I fatti prospettati dall'odierna ricorrente non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata, che hanno smentito la tesi della simulazione della compravendita sostenuta dalla ricorrente,
con conseguente infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale. Oltre ad essere risultate infondate le domande proposte dalla resistente, la resistenza in giudizio di quest'ultima appare connotata da colpa grave, avendo rinunciato alla prova testimoniale richiesta e ammessa dal Giudice per dimostrare i prestiti asseritamente effettuati a controparte e posti alla base del credito fatto valere in via riconvenzionale.
Invero, in assenza di valide ragioni addotte dalla ricorrente sul punto, la rinuncia alla prova testimoniale richiesta e già ammessa dal Giudice, fa presumere che la stessa, pur essendosi dichiarata creditrice ed avendo proposto domanda riconvenzionale, fosse consapevole dalla manifesta infondatezza della pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
Non appare idonea a superare tale convincimento la circostanza che abbia Parte_2
riconosciuto di aver ricevuto dalla odierna ricorrente la somma di euro 10.000,00, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, che non consente di ritenere fondate le ulteriori pretese fatte valere dalla ricorrente ne' di ritenere provata la pretesa creditoria asseritamente vantata dalla ricorrente nei termini prospettati nella domanda riconvenzionale.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, deve essere confermata la revoca dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, così determinato in base all'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore di parte ricorrente nell'ambito del procedimento R.G.N. 1253/2022),
trattandosi di questioni di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente e per l'effetto conferma il provvedimento di revoca dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lucca, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2281/2023
promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv.ti Renzo M. Rizzi e Elisabetta F. Rizzi)
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, proponendo opposizione verso la sentenza n. 713/2023 (proc. n. 1253/2022) del 23.06.2023, nella parte in cui il Giudice aveva revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, in via preliminare, la ricorrente eccepiva l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della revoca, in quanto disposta con un mezzo diverso da quello richiesto dalla normativa, rilevando che l'art. 136 D.P.R. 115/2002 prevede che la revoca del patrocinio a spese dello Stato sia fatta con separato decreto;
che, invece, nel caso di specie, il Giudice aveva statuito sulla revoca del P.S.S.
mediante sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nel merito, contestava la sussistenza del presupposto per la revoca del P.S.S., consistito nell'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, rilevando che, nel caso di specie, tale presupposto non era stato provato, motivato e integrato;
che, infatti, lo stesso Giudice, in sentenza, aveva affermato che era creditrice di una parte della somma richiesta e provata in giudizio e, dunque, Parte_1
non poteva affermarsi che la stesse avesse agito in modo sleale;
che, secondo la giurisprudenza prevalente, la mera infondatezza della domanda non è di per sé definibile come mala fede, dovendo il Giudice valutare se la parte ha tenuto un atteggiamento di totale indifferenza a fronte delle argomentazioni addotte da controparte;
che, nel caso di specie, ogni tentativo di conciliazione chiesto da era stato rifiutato da;
che, infatti, sia il tentativo di mediazione Parte_1 Parte_2
che il tentativo di conciliazione del 23.12.2022 avevano avuto esito negativo, avendo Parte_2
sempre rifiutato ogni mediazione e transazione;
che i testi chiamati da
[...] Parte_1
benché taluni rinunciati, avevano tutti concluso con quanto era già stato ampiamente dimostrato documentalmente dalla che, dunque, la resistenza in giudizio di era basata su Pt_1 Parte_1
fatti provati per tabulas e confermati tramite prova per testi.
Rappresentava, inoltre, che il Giudice non aveva basato la revoca invocando mala fede o colpa grave della bensì aveva definito la domanda di resistenza in giudizio come “pretestuosa” e tale ipotesi Pt_1
non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla normativa in materia di revoca ex art. 136 DPR
115/2002, comportando l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della pronunciata revoca.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Si costituiva ritualmente in giudizio il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, contestava l'eccezione di nullità della revoca sollevata da parte ricorrente, rilevando che, per giurisprudenza ormai costante, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio contenuta in sentenza, anziché in separato provvedimento, non comporta la nullità di tale statuizione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, osservando che la ricorrente aveva resistito alla domanda di rilascio dell'immobile dalla stessa occupato sine titulo e di pagamento dell'indennità di occupazione, proponendo domanda riconvenzionale, assumendosi creditrice di importi rilevanti a seguito di ripetuti prestiti personali, nonché comproprietaria dell'immobile al 50% per effetto della simulazione della relativa compravendita, sulla base di una prospettazione dei fatti non rispondente al vero, con conseguente radicale infondatezza delle domande proposte;
che in tal senso depongono sia le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, che hanno smentito la tesi della simulazione della compravendita sostenuta dalla ricorrente, sia la condotta processuale della stessa, che ha rinunciato alla prova testimoniale precedentemente richiesta per dare prova dei prestiti alla base del proprio credito;
che, pertanto, il Tribunale aveva correttamente disposto la revoca della ricorrente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo la stessa resistito in giudizio con colpa grave.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 12.06.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È infondata l'eccezione di nullità e/o inefficacia della revoca sollevata da parte ricorrente, atteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, Ord. n. 33562 del 2021)
secondo cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque
pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come
nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della
protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad
un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e
15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.
(Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n.
4315)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. I, Ord. n. 11748 del 2022) ha, altresì, chiarito che “la revoca
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di
appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non
comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale,
dell'opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca,
in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per
cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del D.P.R. citato (conf. Cass.
32028/2018)”.
Passando all'esame del merito, ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie, sussistono i presupposti previsti dall'art. 136 D.P.R. 115/2002 per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo la ricorrente resistito in giudizio con colpa grave.
L'odierna ricorrente, nell'ambito del procedimento R.G.N. 1253/2022, oltre ad aver resistito alla domanda di rilascio dell'immobile dalla stessa occupato sine titulo e alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, ha proposto domanda riconvenzionale, dichiarandosi creditrice nei confronti di controparte di importi rilevanti a seguito di ripetuti prestiti personali, nonché
assumendosi comproprietaria al 50% dell'immobile in questione.
I fatti prospettati dall'odierna ricorrente non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata, che hanno smentito la tesi della simulazione della compravendita sostenuta dalla ricorrente,
con conseguente infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale. Oltre ad essere risultate infondate le domande proposte dalla resistente, la resistenza in giudizio di quest'ultima appare connotata da colpa grave, avendo rinunciato alla prova testimoniale richiesta e ammessa dal Giudice per dimostrare i prestiti asseritamente effettuati a controparte e posti alla base del credito fatto valere in via riconvenzionale.
Invero, in assenza di valide ragioni addotte dalla ricorrente sul punto, la rinuncia alla prova testimoniale richiesta e già ammessa dal Giudice, fa presumere che la stessa, pur essendosi dichiarata creditrice ed avendo proposto domanda riconvenzionale, fosse consapevole dalla manifesta infondatezza della pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
Non appare idonea a superare tale convincimento la circostanza che abbia Parte_2
riconosciuto di aver ricevuto dalla odierna ricorrente la somma di euro 10.000,00, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, che non consente di ritenere fondate le ulteriori pretese fatte valere dalla ricorrente ne' di ritenere provata la pretesa creditoria asseritamente vantata dalla ricorrente nei termini prospettati nella domanda riconvenzionale.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, deve essere confermata la revoca dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, così determinato in base all'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore di parte ricorrente nell'ambito del procedimento R.G.N. 1253/2022),
trattandosi di questioni di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte ricorrente e per l'effetto conferma il provvedimento di revoca dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lucca, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli