Articolo 10 della Legge 9 gennaio 1973, n. 3
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 febbraio 1973
Art. 10.
L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dai seguenti:
"Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.
Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa.
Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.
Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita', a quelle degli uffici di altre circoscrizioni".
L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1973