Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 465 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 \2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del ;
promossa da
c.f.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
4/10/1970 ed elettivamente domiciliata in via Trieste n.1, Messina, presso lo studio dell'avv. Irrera Salvatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/10/1970;
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.02.2025 la parte ricorrente ha concluso come da verbale,
da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/04/2024, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
1/06/1996, in Leni, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nate le figlie (cl. 2005) ed (cl.2007). Ha adito questo Tribunale Persona_1 Per_2
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha esposto che il è abituale consumatore di sostanze stupefacenti e CP_1
che i coniugi non convivono più dal 2021. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione in capo al resistente;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
onerare il resistente al versamento di un assegno di mantenimento per la prole dell'importo di €.800,00 mensili (in ragione di €.400,00 ciascuna), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%; di disporre in proprio favore un assegno di mantenimento dell'importo di €.200,00 mensili.
non si è costituito in giudizio, benché ritualmente Controparte_1
citato; pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2 Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
21.02.2025, soltanto la ricorrente è comparsa personalmente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale e ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è
vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n.
7148).
Dalle allegazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Specificamente, la ricorrente ha affermato che il ha modificato la propria residenza e che i coniugi CP_1
sono, di fatto, separati da 5 anni (v. atto di ricorso). La constatata indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione e la protratta contumacia del resistente per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostrano la fondatezza dell'assunto della ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla va, Pt_1
invece, rigettata. In base all'orientamento costante della giurisprudenza di
3 legittimità, essa implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Non
basta, quindi, il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, ma occorre l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008;
Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass.
4837/1998). Pertanto, la parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale. Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n.
2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la ha fornito informazioni generiche sulla Pt_1
situazione della coppia antecedente l'introduzione del giudizio e non ha articolato alcuna istanza istruttoria in conformità agli artt. 473 bis.12 e 473 bis.17 c.p.c.,
sicché i fatti posti alla base della domanda di addebito avanzata, sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio. In assenza di prova, tanto della condotta
4 inosservante i doveri matrimoniali imputabile al quanto del nesso CP_1
causale fra tale condotta (non provata) ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va rigettata. Pt_1
In ordine all'affidamento dei figli della coppia, va rilevato che la figlia primogenita, , è maggiore d'età, sicché per lei non occorre Persona_1
provvedere sul regime di affidamento. Con riguardo alla secondogenita, di Per_2
anni 17, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
Il regime delle visite va regolamentato in considerazione dell'età della ragazza, con la conseguenza che gli incontri padre-figlia si svolgeranno sulla base di accordi che i due dovranno prendere tra loro.
Quanto alla casa coniugale, la ha chiesto che fosse a lei assegnata Pt_1
in quanto madre collocataria della prole. Si osserva che l'assegnazione della casa coniugale non consiste nella semplice attribuzione ad uno dei coniugi di un titolo per poter usare l'abitazione al fine di realizzare un personale vantaggio economico o in funzione assistenziale, ma, al contrario, trova giustificazione esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole alla conservazione della comunità e della continuità domestica;
tanto che ai sensi dell'art. 337sexies cod. civ. "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". In altri termini, solo l'interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare, nei limiti del possibile, continuità e regolarità di vita può condurre il Tribunale a sacrificare o comprimere il diritto di proprietà sull'abitazione già adibita a casa familiare.
Nel caso di specie, è pacifico che le figlie della coppia convivono con la madre, presso l'abitazione ubicata a Messina (v. processo verbale del 21.02.2025)
5 e che il nucleo familiare non risieda più presso “l'ultimo domicilio coniugale […] in Santa Marina Salina, Via Umberto I, 48” (v. atto di ricorso), stante, peraltro,
l'allegazione del certificato di residenza della ricorrente alla via Umberto I, 48 di
Salina risalente al 10.09.2021 (v. all. 4, depositato il 16.04.2024).
Pertanto, posto che le figlie non risiedono più presso l'abitazione coniugale,
per decisione della stessa (che ha volontariamente mutato la Pt_1
domiciliazione del nucleo familiare) si esclude che l'originaria casa familiare possa ancora rappresentarne l'habitat domestico per la prole. Conseguentemente,
la domanda va rigettata e la casa familiare resta quindi soggetta al regime derivante dall'applicazione delle norme sulla proprietà.
La ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio Pt_1
favore.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché
estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo
6 avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato
(arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Dai documenti versati in atti, si evince che la non svolge alcuna Pt_1
attività lavorativa stabile, non è proprietaria di alcun bene immobile e non ha la disponibilità di una propria casa di abitazione, ma vive in un immobile condotto in locazione insieme alla prole. La stessa ha dichiarato di aver lavorato in passato, di affittare “qualche stanza della casa di Salina, di proprietà di mia madre”, di percepire l'assegno unico per le figlie di €.300,00 e l'assegno di inclusione, e di vivere attingendo ai propri risparmi personali (v. processo verbale del
21.02.2025). Diversamente, ha riferito che il marito svolge attività non regolarizzata (v. atto di ricorso). Pertanto, sebbene la ricorrente non abbia adeguatamente documentato la propria condizione reddituale è pacifico che la stessa versi in una condizione economica disagiata e debba provvedere anche al pagamento del canone di locazione dell'appartamento abitato unitamente alle figlie. Va quindi previsto l'obbligo a carico del di versare in favore CP_1
della un assegno di mantenimento, quantificato in € 100,00 mensili da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese nella modalità dalla stessa indicata, quale adempimento del persistente dovere di assistenza materiale del coniuge.
7 Con riferimento al mantenimento ai figli, quanto alla prole di minore età,
l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2)
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Mentre, per quanto attiene ai figli maggiorenni, occorre ricordare che i genitori sono obbligati a concorrere al loro mantenimento qualora questi non abbiano ancora, senza loro colpa, un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
8 Nel caso in esame, tenuto conto della condizione reddituale della ricorrente e che la stessa provvede ad ogni esigenza ordinaria delle figlie, appare congrua la previsione in capo al di un contributo mensile pari ad euro 300,00 CP_1
per ciascuna figlia. Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per le figlie, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica,
informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie,
per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di
9 base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d)
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b)
spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale del convenuto rimasto contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
Infine, copia della sentenza va trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio. Invero, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/73, gli organi giurisdizionali che, nell'esercizio delle funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli al comando della Guardia di Finanza competente. Nella specie la ricorrente, in seno all'atto di ricorso, ha esposto che il non dichiari gli effettivi guadagni CP_1
ottenuti dalla propria attività lavorativa (v. atto di ricorso).
Parte ricorrente ha formulato cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Pertanto, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
come da ordinanza emessa in data odierna.
10
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, non definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 465/2024,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 1.06.1996, Controparte_1
giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Leni al n. 1 anno
1996, p. 2, s. A;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
3. rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
4. affida ad entrambi i genitori la figlia minore, con Per_2
collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
5. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla;
Pt_1
6. dispone che versi a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento del coniuge in favore di , la somma pari ad euro Parte_1
100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
7. dispone che , versi, a titolo di contributo per Controparte_1
il mantenimento delle figlie ed la somma mensile di Persona_1 Per_2
11 €.600,00 (rispettivamente € 300,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
8. compensa le spese di giudizio;
9. dispone la trasmissione di copia degli atti (atto di ricorso, processo verbale del 21.02.2025), unitamente a copia del presente provvedimento, al
Comando Guardia di Finanza di Salina per quanto di competenza;
10. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata come da separata ordinanza;
11. spese in esito alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 5/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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