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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 80/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.05.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_2
assistito e difeso dall'avv. Francesco Gianmarco del Foro di Sulmona, giusta procura in
[...] calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandra Buzzelli, domiciliato presso l'ufficio legale dell'azienda, in Castel di Sangro (AQ), via Porta Napoli n. 46.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione:
a) in via principale, riformare la sentenza n. 91/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Sulmona, in persona del Giudice, Dott.ssa Francesca Pinacchio, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 504/2021 R.G. Contenzioso Civile, il 23.03.2023, pubblicata in data
28.06.2024 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, disporre l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 59 emessa dal CP_2
Generale dell' , Controparte_3
Dott. , il 31.05.2021, notificata in data 07.06.2021; CP_4
b) in via subordinata, riformare la sentenza n. 91/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Sulmona, in persona del Giudice, Dott.ssa Francesca Pinacchio, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 504/2021 R.G. Contenzioso Civile, il 23.03.2023, pubblicata in data
28.06.2024 e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui non ne disponesse il totale annullamento, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, modificare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 59 emessa dal Generale dell' CP_2 [...]
, Dott. , il Controparte_3 CP_4
31.05.2021, notificata in data 07.06.2021, riducendo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale;
c) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie, della C.P.A. e dell'I.V.A. come per legge.>>
Per la parte appellata:
<<- respingere la richiesta di riforma della sentenza n. 91/2023 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Sulmona – Sz. Civile – Giudice Dott. ssa Francesca Pinacchio all'esito della causa iscritta al R.G. n. 504/2021, poiché infondata in fatto ed in diritto - respingere la richiesta subordinata di riforma della sentenza impugnata mediante comminazione della sanzione nella misura del minio edittale, poiché la misura irrogata già rappresenta il minimo edittale ed in ogni caso adeguatamente commisurata all'infrazione censurata;
- condannare la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 91/2023 pubblicata il
28.06.24, avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 91/2024, il Tribunale di Sulmona ha respinto il ricorso proposto dal teso ad ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento Parte_1
n. 59 del 31.05.2021, disposta dall' Controparte_5
(d'ora innanzi breviter ), in esecuzione di sanzione
[...] CP_6 amministrativa elevata per la violazione dell'art. 18, comma 1, Reg. CE n. 178/22 in materia di tracciabilità alimentare.
pag. 2/7 Più in particolare, in data 24.05.2017, i Carabinieri della Stazione Forestale di Sulmona, in sede di accertamento nei locali dell'azienda ricorrente, rinvenivano n. 89 caciocavalli in fase di sgrondatura ancora privi di etichettatura relativa alla tracciabilità degli stessi;
per conseguenza, elevavano sanzione pecuniaria pari ad euro 1.500,00 e sequestravano i formaggi, in quanto nessuno di essi riportava i dati necessari alla tracciabilità degli stessi.
L pertanto, in data 31.05.21, emetteva ingiunzione di pagamento, contro la CP_6
quale il caseificio proponeva ricorso, ai sensi degli artt. 22, l. 689/81, e art. 6, d. lgs.
150/2011.
2. Avverso la sentenza di rigetto, il caseificio proponeva appello, affidandosi Pt_1
sostanzialmente ad un solo motivo di gravame.
2.1 Parte appellante, in sintesi, eccepisce l'illegittimità della sanzione elevata, posto che, al momento dell'accertamento, i formaggi non avevano ancora terminato la fase di produzione, la fase di sgrondatura e asciugatura non essendo ancora conclusa, e pertanto non potevano ancora avere la etichettatura prevista.
Cionondimeno, continua il ricorrente in appello, l'azienda era in grado, attraverso i dati dei registri, di fornire tutti le informazioni e i dati relativi alla tracciabilità dei prodotti, come previsto dall'art. 18, comma 2, del reg. CE n. 178/2002; in concreto, l'azienda avrebbe fornito agli accertatori i dati relativi alla produzione dei caciocavalli (data e quantità) e della provenienza della materia prima utilizzata, ossia il latte.
3. L costituitasi, resiste all'appello. CP_6
4. Il gravame è fondato nei termini che seguono.
4.1 L'ordinanza opposta, infatti, motiva l'ingiunzione di pagamento per relationem richiamando il verbale di accertamento n. 28 del 24.05.2017, il quale, a sua volta, richiama la norma contenuta all'art. 18, comma 1, del regolamento CE sopra citato, ed al quale bisogna fare stretto riferimento per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi di fatto e di diritto della sanzione irrogata.
5. Orbene, la disposizione presuntivamente violata richiede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
pag. 3/7 Lo stesso testo legislativo comunitario, inoltre, chiarisce in premessa, all'art. 3 n. 15, cosa debba intendersi per “rintracciabilità”, ossia: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.; per derivazione logica, il Legislatore europeo, nel successivo art. 18 comma 2 del medesimo Regolamento, in maniera coerente, pone l'obbligo in capo agli operatori di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
5.2 Nel verbale di accertamento, i Carabinieri AL hanno espressamente evidenziato che “nessuno dei prodotti riportava i dati necessari a garantire la tracciabilità degli stessi”, con ciò facendo preciso riferimento all'assenza di etichettatura, o marchiatura di qualsivoglia tipo, apposta direttamente sui singoli prodotti.
Il Tribunale, dal canto suo, a seguito di istruttoria documentale e testimoniale, dopo aver correttamente sintetizzato il quadro normativo applicabile, che esclude la etichettatura come unico strumento efficiente alla rintracciabilità del prodotto (per la verità, il Legislatore non ne fa mai espressa menzione ), ha tuttavia concluso che non è emersa la prova del rispetto dell'art. 18 comma 1 del Reg. CE n. con una procedura alternativa rispetto all'etichettatura che consentisse la tracciabilità imposta dalla norma.
Orbene, rileva la Corte che la etichettatura, in realtà, è chiaramente necessaria allorquando il prodotto finito sia giunto alla fase della commercializzazione, al fine di garantire trasparenza produttiva al consumatore finale – nonché agli organi di controllo e vigilanza, nel momento in cui esso non sia più nella disponibilità del produttore o del trasformatore – altri strumenti di rintracciabilità non più essendo concretamente disponibili.
In via generale, innanzitutto, la Corte rammenta il principio di diritto secondo cui: “Nel Pa giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici
pag. 4/7 incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte
a quelle allegate dall'amministrazione.” (Cass. sez VI, ord. n. 5263/20). Pertanto,
l'onere di provare la violazione della norma contestata grava piuttosto sull'autorità procedente, residuando in capo all'opponente la prova dei fatti specifici che egli pone a propria discolpa.
Nel caso di specie, l'azienda ricorrente ha chiaramente fornito già in sede del sopralluogo la documentazione utile alla tracciabilità della produzione dei formaggi, in particolare sia della provenienza del latte (“registro accettazione latte”, in cui sono segnati i lotti nn. 200517, 22517 e 23517, rispettivamente da 1968, 1715 e 1271 litri e ciascuno di essi accettato nei giorni immediatamente precedenti a quello della lavorazione o nello stesso, il 23 maggio 2017, ossia nel 20, 22 e 23 maggio ), sia dei dati della sua trasformazione ( “registro prodotti latte vaccino”, da cui si evince che le partite di latte avanti menzionate sono state lavorate il 23 maggio 2017, giorno prima di quello dell'accertamento, per la produzione, tra altro, di caciocavallo per totali 133.500 chili, ossia il peso complessivo delle 89 forme, da un chilo e mezzo ciascuna, rinvenute dai AL ).
Tale documentazione è anche stata fornita nel giudizio di primo grado, ed essa non è stata contestata né nella sua validità formale né in ciò che di fatto rappresenta, come peraltro non era stata contestata in sede di accertamento (tanto vero che, si ripete, la ragione dell'infrazione è stata indicata specificamente nel non avere apposto sui prodotti segni di tracciabilità, e non già nella più generale mancanza o inidoneità di strumenti documentali esibiti ed utili alla medesima funzione, siccome previsto dalla disposizione di legge).
Si aggiunge che, come si legge nello stesso verbale d'infrazione, i formaggi si trovavano ancora su un carello per la fase di asciugatura, la quale, come emerso anche dalle prove testimoniali, richiede un tempo necessario di venti ore (per la verità, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze dell'Alimentazione, il va tenuto in asciugatura appeso e per un tempo che Parte_4
va fino a quattro giorni, prima di essere posto in stagionatura vera e propria). Pertanto, è ragionevole che gli stessi non avessero ancora alcuna etichettatura, la quale prevede pag. 5/7 che il prodotto sia asciugato abbastanza per sopportarne l'applicazione, senza che da essa ne venga alterato nella forma e nella sostanza.
In definitiva, appare chiaro che, per un verso, i caciocavalli non fossero ancora legittimamente pronti per l'etichettatura, per altro verso che l'ingiunto abbia fornito validi elementi significativi contrapposti alla contestazione, ovvero tutte le annotazioni atte a ricostruire la tracciabilità dei prodotti.
Ne consegue che le osservazioni effettuate dalla difesa della parte appellata, dirette a focalizzare didascalicamente la distinzione tra illeciti di pericolo e illeciti di evento
(mutuando la dottrina penalistica del reato), appaiono con concludenti per i fatti di causa.
La condotta del caseificio, infatti, non è sanzionabile perché essa non viola il precetto di legge dedotto nel capo d'incolpazione, così come esso è stato formulato e contestato, e non già perché non si sia realizzato l'evento in una fattispecie sanzionabile per il solo fatto di aver messo in pericolo l'interesse giuridicamente tutelato.
5.3 Questo Collegio osserva, ad abundantiam, che l'appellante coglie nel segno anche con quanto dedotto in ordine al provvedimento di annullamento del sequestro dei formaggi, disposto dalla stessa il 14.07.2017 a seguito di opposizione ex art. 19, CP_6
legge 689/81.
A norma dell'art. 20, comma 4, della stessa legge, infatti, è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, richiamando sostanzialmente quanto previsto dall'art. 240, comma
2 nn. 1 e 2, c.p., con cui l'ordinamento penalistico disciplina l'istituto della misura di sicurezza della confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato, ossia quelle che sono servite alla commissione dell'illecito o che ne sono state il prodotto (art. 253, c.p.p.).
In tali fattispecie, il sequestro ha natura preventiva e cautelare, essendo finalizzato sia alla tutela dalla pericolosità intrinseca e presunta della cosa, sia a garantire che essa venga definitivamente confiscata per le medesime ragioni di sicurezza.
Di conseguenza, coerentemente con il presupposto cautelare di tale forma di sequestro, la sua revoca, con restituzione delle cose al legittimo proprietario, è dunque ammissibile solo allorquando si riconoscano come inesistenti i presupposti costitutivi della pag. 6/7 infrazione stessa;
difetto, questo, che rende per effetto inesistenti le esigenze preventive secondo un giudizio ex tunc.
In ogni altro caso sia prevista la confisca obbligatoria, pertanto, la restituzione delle cose sequestrate non può essere disposta (artt. 262, commi 3 e 4, e 321, c.p.p.).
Se ne deve necessariamente dedurre che la stessa Autorità sanitaria, annullando il sequestro, abbia implicitamente riconosciuto, in quella sede, la non pericolosità dei prodotti per i consumatori e, di conseguenza, l'insussistenza della violazione.
6. In conclusione, l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere interamente riformata.
7. La riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri forensi, fascia minima in appello stante la non particolare complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 91/23 data dal Tribunale di Sulmona e pubblicata il
28.06.24, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla
1 Abruzzo Avezzano-Sulmona- CP_6Controparte_3
L'Aquila il 31.05.2021;
3) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 2.552,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 1.458,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) (Francesco S. Filocamo)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 80/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.05.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_2
assistito e difeso dall'avv. Francesco Gianmarco del Foro di Sulmona, giusta procura in
[...] calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandra Buzzelli, domiciliato presso l'ufficio legale dell'azienda, in Castel di Sangro (AQ), via Porta Napoli n. 46.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione:
a) in via principale, riformare la sentenza n. 91/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Sulmona, in persona del Giudice, Dott.ssa Francesca Pinacchio, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 504/2021 R.G. Contenzioso Civile, il 23.03.2023, pubblicata in data
28.06.2024 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, disporre l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 59 emessa dal CP_2
Generale dell' , Controparte_3
Dott. , il 31.05.2021, notificata in data 07.06.2021; CP_4
b) in via subordinata, riformare la sentenza n. 91/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Sulmona, in persona del Giudice, Dott.ssa Francesca Pinacchio, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 504/2021 R.G. Contenzioso Civile, il 23.03.2023, pubblicata in data
28.06.2024 e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui non ne disponesse il totale annullamento, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, modificare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 59 emessa dal Generale dell' CP_2 [...]
, Dott. , il Controparte_3 CP_4
31.05.2021, notificata in data 07.06.2021, riducendo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale;
c) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie, della C.P.A. e dell'I.V.A. come per legge.>>
Per la parte appellata:
<<- respingere la richiesta di riforma della sentenza n. 91/2023 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Sulmona – Sz. Civile – Giudice Dott. ssa Francesca Pinacchio all'esito della causa iscritta al R.G. n. 504/2021, poiché infondata in fatto ed in diritto - respingere la richiesta subordinata di riforma della sentenza impugnata mediante comminazione della sanzione nella misura del minio edittale, poiché la misura irrogata già rappresenta il minimo edittale ed in ogni caso adeguatamente commisurata all'infrazione censurata;
- condannare la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 91/2023 pubblicata il
28.06.24, avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 91/2024, il Tribunale di Sulmona ha respinto il ricorso proposto dal teso ad ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento Parte_1
n. 59 del 31.05.2021, disposta dall' Controparte_5
(d'ora innanzi breviter ), in esecuzione di sanzione
[...] CP_6 amministrativa elevata per la violazione dell'art. 18, comma 1, Reg. CE n. 178/22 in materia di tracciabilità alimentare.
pag. 2/7 Più in particolare, in data 24.05.2017, i Carabinieri della Stazione Forestale di Sulmona, in sede di accertamento nei locali dell'azienda ricorrente, rinvenivano n. 89 caciocavalli in fase di sgrondatura ancora privi di etichettatura relativa alla tracciabilità degli stessi;
per conseguenza, elevavano sanzione pecuniaria pari ad euro 1.500,00 e sequestravano i formaggi, in quanto nessuno di essi riportava i dati necessari alla tracciabilità degli stessi.
L pertanto, in data 31.05.21, emetteva ingiunzione di pagamento, contro la CP_6
quale il caseificio proponeva ricorso, ai sensi degli artt. 22, l. 689/81, e art. 6, d. lgs.
150/2011.
2. Avverso la sentenza di rigetto, il caseificio proponeva appello, affidandosi Pt_1
sostanzialmente ad un solo motivo di gravame.
2.1 Parte appellante, in sintesi, eccepisce l'illegittimità della sanzione elevata, posto che, al momento dell'accertamento, i formaggi non avevano ancora terminato la fase di produzione, la fase di sgrondatura e asciugatura non essendo ancora conclusa, e pertanto non potevano ancora avere la etichettatura prevista.
Cionondimeno, continua il ricorrente in appello, l'azienda era in grado, attraverso i dati dei registri, di fornire tutti le informazioni e i dati relativi alla tracciabilità dei prodotti, come previsto dall'art. 18, comma 2, del reg. CE n. 178/2002; in concreto, l'azienda avrebbe fornito agli accertatori i dati relativi alla produzione dei caciocavalli (data e quantità) e della provenienza della materia prima utilizzata, ossia il latte.
3. L costituitasi, resiste all'appello. CP_6
4. Il gravame è fondato nei termini che seguono.
4.1 L'ordinanza opposta, infatti, motiva l'ingiunzione di pagamento per relationem richiamando il verbale di accertamento n. 28 del 24.05.2017, il quale, a sua volta, richiama la norma contenuta all'art. 18, comma 1, del regolamento CE sopra citato, ed al quale bisogna fare stretto riferimento per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi di fatto e di diritto della sanzione irrogata.
5. Orbene, la disposizione presuntivamente violata richiede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
pag. 3/7 Lo stesso testo legislativo comunitario, inoltre, chiarisce in premessa, all'art. 3 n. 15, cosa debba intendersi per “rintracciabilità”, ossia: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.; per derivazione logica, il Legislatore europeo, nel successivo art. 18 comma 2 del medesimo Regolamento, in maniera coerente, pone l'obbligo in capo agli operatori di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
5.2 Nel verbale di accertamento, i Carabinieri AL hanno espressamente evidenziato che “nessuno dei prodotti riportava i dati necessari a garantire la tracciabilità degli stessi”, con ciò facendo preciso riferimento all'assenza di etichettatura, o marchiatura di qualsivoglia tipo, apposta direttamente sui singoli prodotti.
Il Tribunale, dal canto suo, a seguito di istruttoria documentale e testimoniale, dopo aver correttamente sintetizzato il quadro normativo applicabile, che esclude la etichettatura come unico strumento efficiente alla rintracciabilità del prodotto (per la verità, il Legislatore non ne fa mai espressa menzione ), ha tuttavia concluso che non è emersa la prova del rispetto dell'art. 18 comma 1 del Reg. CE n. con una procedura alternativa rispetto all'etichettatura che consentisse la tracciabilità imposta dalla norma.
Orbene, rileva la Corte che la etichettatura, in realtà, è chiaramente necessaria allorquando il prodotto finito sia giunto alla fase della commercializzazione, al fine di garantire trasparenza produttiva al consumatore finale – nonché agli organi di controllo e vigilanza, nel momento in cui esso non sia più nella disponibilità del produttore o del trasformatore – altri strumenti di rintracciabilità non più essendo concretamente disponibili.
In via generale, innanzitutto, la Corte rammenta il principio di diritto secondo cui: “Nel Pa giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici
pag. 4/7 incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte
a quelle allegate dall'amministrazione.” (Cass. sez VI, ord. n. 5263/20). Pertanto,
l'onere di provare la violazione della norma contestata grava piuttosto sull'autorità procedente, residuando in capo all'opponente la prova dei fatti specifici che egli pone a propria discolpa.
Nel caso di specie, l'azienda ricorrente ha chiaramente fornito già in sede del sopralluogo la documentazione utile alla tracciabilità della produzione dei formaggi, in particolare sia della provenienza del latte (“registro accettazione latte”, in cui sono segnati i lotti nn. 200517, 22517 e 23517, rispettivamente da 1968, 1715 e 1271 litri e ciascuno di essi accettato nei giorni immediatamente precedenti a quello della lavorazione o nello stesso, il 23 maggio 2017, ossia nel 20, 22 e 23 maggio ), sia dei dati della sua trasformazione ( “registro prodotti latte vaccino”, da cui si evince che le partite di latte avanti menzionate sono state lavorate il 23 maggio 2017, giorno prima di quello dell'accertamento, per la produzione, tra altro, di caciocavallo per totali 133.500 chili, ossia il peso complessivo delle 89 forme, da un chilo e mezzo ciascuna, rinvenute dai AL ).
Tale documentazione è anche stata fornita nel giudizio di primo grado, ed essa non è stata contestata né nella sua validità formale né in ciò che di fatto rappresenta, come peraltro non era stata contestata in sede di accertamento (tanto vero che, si ripete, la ragione dell'infrazione è stata indicata specificamente nel non avere apposto sui prodotti segni di tracciabilità, e non già nella più generale mancanza o inidoneità di strumenti documentali esibiti ed utili alla medesima funzione, siccome previsto dalla disposizione di legge).
Si aggiunge che, come si legge nello stesso verbale d'infrazione, i formaggi si trovavano ancora su un carello per la fase di asciugatura, la quale, come emerso anche dalle prove testimoniali, richiede un tempo necessario di venti ore (per la verità, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze dell'Alimentazione, il va tenuto in asciugatura appeso e per un tempo che Parte_4
va fino a quattro giorni, prima di essere posto in stagionatura vera e propria). Pertanto, è ragionevole che gli stessi non avessero ancora alcuna etichettatura, la quale prevede pag. 5/7 che il prodotto sia asciugato abbastanza per sopportarne l'applicazione, senza che da essa ne venga alterato nella forma e nella sostanza.
In definitiva, appare chiaro che, per un verso, i caciocavalli non fossero ancora legittimamente pronti per l'etichettatura, per altro verso che l'ingiunto abbia fornito validi elementi significativi contrapposti alla contestazione, ovvero tutte le annotazioni atte a ricostruire la tracciabilità dei prodotti.
Ne consegue che le osservazioni effettuate dalla difesa della parte appellata, dirette a focalizzare didascalicamente la distinzione tra illeciti di pericolo e illeciti di evento
(mutuando la dottrina penalistica del reato), appaiono con concludenti per i fatti di causa.
La condotta del caseificio, infatti, non è sanzionabile perché essa non viola il precetto di legge dedotto nel capo d'incolpazione, così come esso è stato formulato e contestato, e non già perché non si sia realizzato l'evento in una fattispecie sanzionabile per il solo fatto di aver messo in pericolo l'interesse giuridicamente tutelato.
5.3 Questo Collegio osserva, ad abundantiam, che l'appellante coglie nel segno anche con quanto dedotto in ordine al provvedimento di annullamento del sequestro dei formaggi, disposto dalla stessa il 14.07.2017 a seguito di opposizione ex art. 19, CP_6
legge 689/81.
A norma dell'art. 20, comma 4, della stessa legge, infatti, è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, richiamando sostanzialmente quanto previsto dall'art. 240, comma
2 nn. 1 e 2, c.p., con cui l'ordinamento penalistico disciplina l'istituto della misura di sicurezza della confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato, ossia quelle che sono servite alla commissione dell'illecito o che ne sono state il prodotto (art. 253, c.p.p.).
In tali fattispecie, il sequestro ha natura preventiva e cautelare, essendo finalizzato sia alla tutela dalla pericolosità intrinseca e presunta della cosa, sia a garantire che essa venga definitivamente confiscata per le medesime ragioni di sicurezza.
Di conseguenza, coerentemente con il presupposto cautelare di tale forma di sequestro, la sua revoca, con restituzione delle cose al legittimo proprietario, è dunque ammissibile solo allorquando si riconoscano come inesistenti i presupposti costitutivi della pag. 6/7 infrazione stessa;
difetto, questo, che rende per effetto inesistenti le esigenze preventive secondo un giudizio ex tunc.
In ogni altro caso sia prevista la confisca obbligatoria, pertanto, la restituzione delle cose sequestrate non può essere disposta (artt. 262, commi 3 e 4, e 321, c.p.p.).
Se ne deve necessariamente dedurre che la stessa Autorità sanitaria, annullando il sequestro, abbia implicitamente riconosciuto, in quella sede, la non pericolosità dei prodotti per i consumatori e, di conseguenza, l'insussistenza della violazione.
6. In conclusione, l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere interamente riformata.
7. La riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri forensi, fascia minima in appello stante la non particolare complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 91/23 data dal Tribunale di Sulmona e pubblicata il
28.06.24, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla
1 Abruzzo Avezzano-Sulmona- CP_6Controparte_3
L'Aquila il 31.05.2021;
3) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 2.552,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 1.458,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) (Francesco S. Filocamo)
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