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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. ES Di OM Presidente rel. dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2359 del 2018 R. Gen. promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
NN PO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella PO, in Tempio
Pausania, Via Angioj 15/A
Parte ricorrente
CONTRO
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Brunilda CP_1 C.F._2
NN UC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nuchis alla Via Canonico
Pes n.7
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
1 All'esito dell'udienza del 16.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note d'udienza ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2018, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
-le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, in data 12/06/2010 presso il Comune di Luogosanto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, per l'anno 2010;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Per_1 nato a [...] il [...]; Per_2
-con decreto n. 3/2017 in data 17/1/2017 il Tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate in decreto;
-dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa né vi era stata riconciliazione tra i coniugi;
non essendosi ricostituita comunione materiale e spirituale tra gli stessi sussistevano, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-la aveva un nuovo compagno con il quale conviveva e dal quale attendeva un CP_1 figlio;
-la situazione lavorativa e personale del era mutata radicalmente rispetto all'epoca Pt_1 della separazione, essendo egli attualmente disoccupato;
-il ricorrente, pertanto, non essendo più in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione, veniva costretto a lasciare il piccolo appartamento che aveva preso in locazione in
Palau, dopo che era intervenuta la separazione di fatto tra i coniugi, per tornare a vivere presso la casa paterna in Sassari, ove era attualmente domiciliato;
-tale situazione costituiva per il ricorrente un problema per l'effettivo esercizio del diritto di visita paterna, in ragione della lunga distanza fra Sassari ed Aglientu, luogo dove la resistente aveva trasferito il proprio domicilio;
-per far fronte alle difficoltà anzidette, i coniugi dapprima si erano accordati per modificare il calendario delle visite stabilite nell'omologa di separazione, facendo sì che il padre potesse tenere con sé i figli durante tutti i fine settimana, salvo poi emergere, dopo un primo periodo di
2 normale gestione dei rapporti, la pretesa immotivata della madre di ripristinare le condizioni previste in sede di separazione;
-dal febbraio 2018 la aveva rifiutato qualunque contatto con il , CP_1 Pt_1 utilizzando, come unico strumento di comunicazione, il figlio maggiore , costretto ad Per_1 essere portavoce della madre;
-con certa frequenza, la impediva ai figli di rispondere alle quotidiane chiamate del CP_1 padre, negando, peraltro, a quest'ultimo qualunque informazione sul loro stato di salute;
- all'esito di una valutazione psicologica sul piccolo , il quale manifestava qualche Per_1 difficoltà di adattamento alla nuova realtà post-separazione, lo specialista del centro di
Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Olbia, aveva suggerito ai genitori di intraprendere un percorso comune al fine di favorire la ripresa del dialogo tra di loro nell'esclusivo interesse dei figli;
- tuttavia, la resistente aveva rifiutato immotivatamente di seguire il percorso di sostegno suggerito dal professionista;
-in tempi recenti, avendo manifestato nuovi disagi, il pediatra aveva suggerito una Per_1 nuova valutazione psicologica;
- la in varie occasioni, aveva unilateralmente deciso di affidare i figli a terzi, CP_1 talvolta i nonni e talaltra a soggetti estranei al nucleo familiare, senza prima interpellare il padre;
A tal fine, parte ricorrente richiedeva al Tribunale di prescrivere alla resistente di rispettare l'obbligo di collaborazione reciproca dei genitori nell'interesse dei figli, consentendo al padre di chiamarli almeno una volta al giorno, fornendo copia della documentazione medica dei piccoli, al fine di poterne disporre in caso di necessità, intraprendendo ogni iniziativa e percorso ritenuto utile nell'interesse dei minori;
altresì domandava la modifica dell'orario di visita ai minori da parte del padre, in ragione delle proprie nuove esigenze nonché di imporre alla resistente di compiere ogni più opportuna attività necessaria alla riscossione degli assegni familiari, non corrisposti finora dall'INPS a causa della sua inerzia.
Concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre, la modifica dell'orario di visita dei figli da parte del padre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale e la conferma dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione.
La resistente si costituiva in giudizio e, contestando, in fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso, si associava esclusivamente alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì la modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita dei due figli minori da parte del padre e l'aumento dell'importo del
3 contributo di mantenimento, già fissato in separazione in €. 300,00 mensili, ad €. 500,00 mensili
(€. 250,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie al 50% e al pagamento delle rate residue del finanziamento a suo tempo richiesto nell'interesse della famiglia da entrambi i coniugi.
Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
-a seguito della separazione, la resistente aveva intrapreso una nuova stabile relazione sentimentale dalla quale, in data 28/12/2018, era nato il figlio Persona_3
-il ricorrente non aveva ottemperato agli obblighi assunti in sede di separazione, in particolare, più volte non aveva rispettato gli orari di visita ai figli e non aveva corrisposto né gran parte delle somme che si era impegnato a versare in sede di omologa, limitandosi a corrispondere alla resistente per il mantenimento dei figli l'importo irrisorio di €. 70,00 mensili, né gli assegni familiari, dell'importo di € 230,00, da luglio 2017;
-Il Carta non aveva mai contribuito in alcun modo alle spese straordinarie che di volta in volta si erano rese necessarie, mostrandosi del tutto indifferente alle particolari esigenze dei figli;
-le rate del finanziamento che il ricorrente asseriva di corrispondere in ragione di un prestito ottenuto per soddisfare le esigenze del nucleo familiare, erano state utilizzate per l'acquisto dell'automobile Ford Mondeo, rimasta in uso esclusivo del;
Pt_1
- non corrispondeva al vero che la resistente si fosse rifiutata di parlare con il della Pt_1 gestione dei minori, né tantomeno che la stessa avesse ostacolato i contatti padre-figli: erano tuttavia necessarie prescrizioni in merito agli orari ed ai termini di durata delle telefonate, poichè il ricorrente, essendo eccessivamente apprensivo nei riguardi dei figli e manifestando un atteggiamento non conciliante ed irrispettoso delle necessità altrui, era solito contattare ripetutamente, nell'arco di una stessa giornata, la on curandosi delle esigenze di CP_1 quest'ultima e del proprio nuovo nucleo familiare, ed interferendo con gli impegni ludici e scolastici dei minori;
- era priva di fondamento l'asserzione di controparte in ordine alla circostanza che la non informasse il circa le condizioni di salute dei figli o si rifiutasse di CP_1 Pt_1 fornirgli copia della relativa documentazione medica, e che fosse solita lasciare i figli per lunghi periodi in custodia a terzi senza informare il padre;
ciò era avvenuto esclusivamente per esigenze non programmabili, o per brevissimi periodi di tempo, allorché la resistente aveva affidato i figli ai propri genitori, non potendosi rivolgere al padre che abitava ad oltre cento chilometri di distanza;
-si opponeva alla modifica del cambio del calendario di visite del genitore non collocatario;
difatti, l'aver concesso al , per un breve periodo, l'opportunità di tenere con sé i minori Pt_1
4 per tutti i weekend, a fronte della rinuncia da parte di questi alle visite infrasettimanali non poteva comportare la definitiva adozione di tale disciplina, che avrebbe obbligato la madre a farsi carico di tutte le incombenze legate all'educazione ed al controllo dello svolgimento delle attività scolastiche dei figli, per lasciare che gli stessi trascorressero con l'altro genitore tutto il tempo dedicato al riposo e allo svago;
-si opponeva alla richiesta di estensione dell'orario di visita formulata dal ricorrente, chiedendone, per contro, la riduzione dalle 15:30 alle 19:30 (alle h. 20 la domenica sera) siccome l'orario degli incontri infrasettimanali ( e del rientro alla domenica sera), così come tuttora vigente, non era compatibile con le esigenze dei bambini che, rientrando a casa in inverno alle ore 21:15, non riuscivano ad andare a dormire prima delle 22:30 ad ora eccessivamente tarda, tenuto conto dell'età e della necessità di alzarsi presto il giorno successivo per recarsi a scuola;
- la amentava le continue inottemperanze del il quale, in più occasioni, CP_1 Pt_1 aveva riportato i figli a casa in ritardo, a volte trattenendoli per i giorni successivi a quelli indicati in calendario o portandoli a casa con sé senza il consenso della madre nonché costringendoli ad affrontare un lungo viaggio in auto da Aglientu fino a Sassari anche durante gli incontri infrasettimanali, comportamenti che avevano obbligato, talvolta, la ricorrente a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;
- le condizioni economiche della resistente erano mutate rispetto all'epoca della separazione, poiché l'aver avuto un altro figlio da un altro compagno aveva determinato un aggravio di spese e, di conseguenza, un peggioramento della propria condizione patrimoniale, ragion per cui era necessario che l'assegno da destinare al mantenimento dei minori fosse aumentato ad €. 250,00 mensili per ciascun figlio;
- la resistente dichiarava di essere una casalinga, di non possedere beni immobili, di essere proprietaria soltanto di una vecchia auto di alcun valore monetario, di non percepire alcun guadagno e, avendo tre bambini di cui occuparsi, asseriva di non avere il tempo e la possibilità di svolgere attività lavorativa;
- il ricorrente, nell'anno 2018, aveva dichiarato un reddito di oltre €. 13.000,00;
- le buone condizioni fisiche del gli avrebbero consentito, anche nei periodi in cui non Pt_1 prestava attività di commesso, di svolgere altre mansioni;
-la resistente chiedeva infine al tribunale di disporre opportuni accertamenti patrimoniali nei confronti del ricorrente;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava, a titolo di provvedimenti provvisori, l'affidamento dei minori in via condivisa con collocamento
5 presso la madre, cui veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale;
disponeva la modifica del diritto di visita del padre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre la somma mensile di €. 125,00 per ciascun figlio
(per complessivi €. 250,00 mensili), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute dal genitore collocatario in via anticipata, previamente concordate e debitamente documentate;
incaricava inoltre il Servizio Sociale del
Comune di Aglientu di predisporre, a favore dei signori un progetto di Parte_2
Coordinazione Genitoriale che aiutasse i genitori alla condivisione delle scelte ed alla gestione della loro litigiosità.
Su richiesta delle parti, in data 18/06/2021 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva la sentenza non definitiva n. 239 del 2021, con cui pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 18/01/2023 veniva attivato dai Servizi Sociali del Comune di Aglientu, a seguito del sollecito in tal senso formulato dal Tribunale, il percorso di sostegno alla genitorialità, raccomandato già in sede di udienza presidenziale. Gli incontri a cadenza quindicinale, iniziati nel mese di febbraio e poi interrotti per volontà della venivano CP_1 ripresi con regolarità nel mese di maggio 2023 per un totale di 9 ore, salvo interrompersi nuovamente nel mese di novembre 2024, stante “la non mediabilità della coppia in quanto si evidenzia una limitata volontà da parte degli stessi di trovare, in comune accordo, soluzioni che garantirebbero ai minori un contesto di crescita sereno”.
I servizi sociali prendevano in carico i figli della coppia su segnalazione della scuola sin dal
2019 per motivi di rendimento scolastico dovuto al fatto che i bambini non parlavano e non interagivano con le altre persone. In particolare, il figlio maggiore veniva sottoposto Per_1
a visita neuropsichiatrica durante la quale gli veniva diagnosticata una forma di “mutismo selettivo”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 16/06/2022, disponeva indagini di polizia tributaria dirette ad accertare, anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, ed i relativi esiti erano comunicati in data
13/01/2023.
6 La causa, istruita mediante produzioni documentali, indagini tributarie da parte della Guardia di finanza, relazioni dei Servizi Sociali e prova per testi veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata, sulle conclusioni rassegnate dai difensori di cui alle note d'udienza.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
A tal proposito, non essendovi contrasto tra le parti, deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
Alla stessa, stante l'incontestato rapporto di convivenza con il nuovo compagno, che ne ha comportato il trasferimento in Aglientu, non può essere assegnata la casa coniugale sita in
Luogosanto, Largo Pinna n. 1 int. 3, atteso che tale assegnazione costituisce uno strumento di assistenza e sostegno per i figli, minori, ovvero maggiorenni ma non ancora autonomi e, quindi, ancora conviventi con uno dei genitori.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, ritiene opportuno il Collegio confermare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con provvedimento senza dubbio idoneo a tutelare l'interesse primario del benessere dei minori, consentendo loro di mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori.
Pertanto, si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé e on le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
1) due pomeriggi a settimana da concordare con la madre (in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli il martedì e il venerdì pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dalle ore 15,30 alle ore 20,30 nel periodo invernale e fino alle 21,30 nel periodo estivo;
i weekend alternati, con possibilità per il nel fine settimana a lui spettante di Pt_1 prendere i bambini dal venerdì alle ore 15.30 fino alla domenica alle ore 20.30 nel periodo invernale e fino alle 21.30 nel periodo estivo;
2) durante le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3) tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza
(quali compleanni, onomastici); 4) durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
Quanto all'importo dell'assegno che il padre dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il Collegio prende atto che il ricorrente, a far data dal 04/02/2021
7 aveva cominciato a lavorare presso un'impresa edile con la qualifica di manovale, inizialmente con contratto a tempo determinato e, dal 30/04/2022, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili netti.
Egli, tuttavia, ha riferito all'udienza del 17/04/2024 di essere nuovamente disoccupato, a far data dal mese di marzo 2024, circostanza questa confermata dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.
È, altresì, documentalmente provato che egli è titolare di un conto corrente bancario e proprietario di un'autovettura Ford Mondeo immatricolata nel 2007 e di un ciclomotore modello Honda Shadow 50 CV del 2001; non risulta titolare di proprietà immobiliari né di quote o partecipazioni sociali, ed è gravato dall'onere di corrispondere n. 38 rate residue di importo mensile pari ad €. 332,34 per un finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, con Compass s.p.a. (pagamento ultima rata a Giugno 2026); non corrisponde alcun canone di locazione, poiché convive con i propri genitori nell'abitazione di questi ultimi.
Per contro, con dichiarazione sostitutiva del 05/10/2023 la resistente ha rappresentato di non svolgere attività lavorativa e di non aver percepito alcun reddito negli ultimi tre anni;
di ricevere da marzo 2022 ( in sostituzione degli assegni familiari ANF) l'assegno unico per i tre figli a carico ( due avuti con il , il terzo con il nuovo compagno) di importo pari ad € 753,00 Pt_1 mensili;
di essere proprietaria di un'autovettura Fiat Palio immatricolata nell'anno 2002; di essere titolare di un conto corrente presso;
di non essere proprietaria di beni Controparte_2 immobili ma di avere la disponibilità di un'abitazione di edilizia popolare ( casa coniugale sita in Luogosanto, Largo Pinna n.1, alla stessa a suo tempo assegnata in quanto genitore collocatario dei figli minori, sebbene attualmente non abitata dalla resistente) per la quale corrisponde un canone mensile di €. 25,00; di convivere stabilmente con un nuovo compagno presso la abitazione di quest'ultimo.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età dei figli minori (13 ed 11 anni), e delle loro attuali e crescenti esigenze, della capacità lavorativa e reddituale del ricorrente e della resistente, delle spese di viaggio di cui il ricorrente dovrà farsi carico, settimanalmente, per poter vedere i figli in adempimento al proprio diritto di visita, alla luce dell'esistenza di una attuale e non così netta disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, visto che presumibilmente il , essendo Pt_1 disoccupato dal 2024, potrà usufruire della Naspi per almeno 24 mesi (con un importo pari al
75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni per i primi sei mesi e con una riduzione del 3% a partire dal sesto mese) e, considerato il finanziamento contratto per esigenze familiari posto a carico di entrambe le parti in qualità di obbligato (Carta) e coobbligato ( ma le CP_1
8 cui rate sono sempre state saldate dal ricorrente, reputa il Collegio che l'importo da porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei propri figli debba essere determinato in €. 250,00 mensili totali (€. 125,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre agli assegni familiari/assegno unico che la già percepisce, fermo restando che il ricorrente CP_1 continuerà a provvedere al pagamento delle rate residue del contratto di finanziamento n.
15778343 sottoscritto con Compass Spa in data 2/2/2016.
Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal
Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico di entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Infine, nel corso del procedimento è emerso che entrambi i genitori sono in grado, singolarmente, di riconoscere i bisogni dei figli e di rispondere in maniera adeguata alle loro esigenze. È stato rilevato, invece, un problema rispetto all'incapacità degli stessi di gestire le rispettive conflittualità.
In questo senso depongono le conclusioni dei Servizi Sociali incaricati che, nelle relazioni del
09/10/2023, del 15/11/2024 e del 16/04/2025 sollecitavano, al fine di promuovere la creazione di un ambiente familiare armonioso ed incentrato sul benessere di tutti, l'avvio di ulteriori sedute di mediazione o, comunque, di un percorso di coordinazione genitoriale, dal momento che i genitori hanno difficoltà a comunicare le informazioni sul benessere dei figli.
Orbene, fermo restando quanto sopra già disposto e precisato, preso atto della perdurante elevata conflittualità esistente tra il e la si incaricano i Servizi sociali del Pt_1 CP_1
Comune di Aglientu affinché attivino un percorso di coordinazione genitoriale al fine di consentire il superamento delle criticità e dell'elevata conflittualità tra genitori, nel rispetto del principio della bigenitorialità e della cooperazione, evitando episodi di alienazione parentale ed imparando a comprendere meglio la relazione con i propri figli, così da accogliere i loro reali bisogni e fornire risposte adeguate allo sviluppo emotivo dei minori stessi, il tutto attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria.
9 Entrambe le parti, dunque, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente sentenza, dovranno anche attivare un percorso terapeutico personale, di supporto alla capacità genitoriale, volto al superamento delle rispettive difficoltà e criticità, al benessere individuale di ciascun genitore ed all'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri ruoli, percorso che dovrà coordinarsi con quello intrapreso dai minori.
Si ritiene opportuno, inoltre, che i minori proseguano il percorso intrapreso con il Servizio
Educativo Territoriale Plus con incontri settimanali aderendo al programma PIPPI attraverso il quale verrà attivato un supporto psicologico al fine di migliorare la qualità del loro sviluppo e garantire una più alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare e sociale, così come suggerito dai Servizi Sociali incaricati.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della natura della causa, e dei rapporti tra le parti, il Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e d entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Luogosanto, Largo Pinna n.
1 int.3; dispone che il padre potrà tenere con sé e 1) due pomeriggi a settimana da Per_1 Per_2 concordare con la madre (in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli il martedì e il venerdì pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dalle ore 15,30 alle ore
20,30 nel periodo invernale e fino alle 21,30 nel periodo estivo;
i weekend alternati, con possibilità per il nel fine settimana a lui spettante di prendere i bambini dal venerdì alle Pt_1 ore 15.30 fino alla domenica alle ore 20.30 nel periodo invernale e fino alle 21.30 nel periodo estivo;
2) durante le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3) tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici); 4) durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
10 pone a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli, la corresponsione dell'importo di €. 250,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
Fa obbligo al genitore collocatario di condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); di essere flessibile e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
di consentire al padre di poter sentire telefonicamente i figli almeno una volta nell'arco della giornata eventualmente ad orario da concordarsi ovvero alle ore 18,00; di rendersi disponibile al confronto con l'altro genitore circa le scelte da prendere relativamente ai minori;
di fornire all'altro genitore copia della documentazione medica integrale dei piccoli, sì da consentirgli, di poterne disporre in caso di necessità. conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Aglientu e, per l'effetto, dispone che il
Servizio Sociale incaricato attivi un percorso di coordinazione genitoriale così come indicato in parte motiva;
dispone che entrambe le parti, intraprendano singolarmente un percorso terapeutico personale di supporto alla capacità genitoriale come specificato in narrativa;
invita il Servizio Educativo Territoriale Plus a proseguire con i minori il percorso intrapreso con incontri settimanali nonché attivando il programma PIPPI per un supporto psicologico ai minori;
rigetta ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
ES Di OM
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. ES Di OM Presidente rel. dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2359 del 2018 R. Gen. promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
NN PO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella PO, in Tempio
Pausania, Via Angioj 15/A
Parte ricorrente
CONTRO
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Brunilda CP_1 C.F._2
NN UC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nuchis alla Via Canonico
Pes n.7
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
1 All'esito dell'udienza del 16.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note d'udienza ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2018, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
-le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, in data 12/06/2010 presso il Comune di Luogosanto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, per l'anno 2010;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Per_1 nato a [...] il [...]; Per_2
-con decreto n. 3/2017 in data 17/1/2017 il Tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate in decreto;
-dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa né vi era stata riconciliazione tra i coniugi;
non essendosi ricostituita comunione materiale e spirituale tra gli stessi sussistevano, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-la aveva un nuovo compagno con il quale conviveva e dal quale attendeva un CP_1 figlio;
-la situazione lavorativa e personale del era mutata radicalmente rispetto all'epoca Pt_1 della separazione, essendo egli attualmente disoccupato;
-il ricorrente, pertanto, non essendo più in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione, veniva costretto a lasciare il piccolo appartamento che aveva preso in locazione in
Palau, dopo che era intervenuta la separazione di fatto tra i coniugi, per tornare a vivere presso la casa paterna in Sassari, ove era attualmente domiciliato;
-tale situazione costituiva per il ricorrente un problema per l'effettivo esercizio del diritto di visita paterna, in ragione della lunga distanza fra Sassari ed Aglientu, luogo dove la resistente aveva trasferito il proprio domicilio;
-per far fronte alle difficoltà anzidette, i coniugi dapprima si erano accordati per modificare il calendario delle visite stabilite nell'omologa di separazione, facendo sì che il padre potesse tenere con sé i figli durante tutti i fine settimana, salvo poi emergere, dopo un primo periodo di
2 normale gestione dei rapporti, la pretesa immotivata della madre di ripristinare le condizioni previste in sede di separazione;
-dal febbraio 2018 la aveva rifiutato qualunque contatto con il , CP_1 Pt_1 utilizzando, come unico strumento di comunicazione, il figlio maggiore , costretto ad Per_1 essere portavoce della madre;
-con certa frequenza, la impediva ai figli di rispondere alle quotidiane chiamate del CP_1 padre, negando, peraltro, a quest'ultimo qualunque informazione sul loro stato di salute;
- all'esito di una valutazione psicologica sul piccolo , il quale manifestava qualche Per_1 difficoltà di adattamento alla nuova realtà post-separazione, lo specialista del centro di
Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Olbia, aveva suggerito ai genitori di intraprendere un percorso comune al fine di favorire la ripresa del dialogo tra di loro nell'esclusivo interesse dei figli;
- tuttavia, la resistente aveva rifiutato immotivatamente di seguire il percorso di sostegno suggerito dal professionista;
-in tempi recenti, avendo manifestato nuovi disagi, il pediatra aveva suggerito una Per_1 nuova valutazione psicologica;
- la in varie occasioni, aveva unilateralmente deciso di affidare i figli a terzi, CP_1 talvolta i nonni e talaltra a soggetti estranei al nucleo familiare, senza prima interpellare il padre;
A tal fine, parte ricorrente richiedeva al Tribunale di prescrivere alla resistente di rispettare l'obbligo di collaborazione reciproca dei genitori nell'interesse dei figli, consentendo al padre di chiamarli almeno una volta al giorno, fornendo copia della documentazione medica dei piccoli, al fine di poterne disporre in caso di necessità, intraprendendo ogni iniziativa e percorso ritenuto utile nell'interesse dei minori;
altresì domandava la modifica dell'orario di visita ai minori da parte del padre, in ragione delle proprie nuove esigenze nonché di imporre alla resistente di compiere ogni più opportuna attività necessaria alla riscossione degli assegni familiari, non corrisposti finora dall'INPS a causa della sua inerzia.
Concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre, la modifica dell'orario di visita dei figli da parte del padre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale e la conferma dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione.
La resistente si costituiva in giudizio e, contestando, in fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso, si associava esclusivamente alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì la modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita dei due figli minori da parte del padre e l'aumento dell'importo del
3 contributo di mantenimento, già fissato in separazione in €. 300,00 mensili, ad €. 500,00 mensili
(€. 250,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie al 50% e al pagamento delle rate residue del finanziamento a suo tempo richiesto nell'interesse della famiglia da entrambi i coniugi.
Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
-a seguito della separazione, la resistente aveva intrapreso una nuova stabile relazione sentimentale dalla quale, in data 28/12/2018, era nato il figlio Persona_3
-il ricorrente non aveva ottemperato agli obblighi assunti in sede di separazione, in particolare, più volte non aveva rispettato gli orari di visita ai figli e non aveva corrisposto né gran parte delle somme che si era impegnato a versare in sede di omologa, limitandosi a corrispondere alla resistente per il mantenimento dei figli l'importo irrisorio di €. 70,00 mensili, né gli assegni familiari, dell'importo di € 230,00, da luglio 2017;
-Il Carta non aveva mai contribuito in alcun modo alle spese straordinarie che di volta in volta si erano rese necessarie, mostrandosi del tutto indifferente alle particolari esigenze dei figli;
-le rate del finanziamento che il ricorrente asseriva di corrispondere in ragione di un prestito ottenuto per soddisfare le esigenze del nucleo familiare, erano state utilizzate per l'acquisto dell'automobile Ford Mondeo, rimasta in uso esclusivo del;
Pt_1
- non corrispondeva al vero che la resistente si fosse rifiutata di parlare con il della Pt_1 gestione dei minori, né tantomeno che la stessa avesse ostacolato i contatti padre-figli: erano tuttavia necessarie prescrizioni in merito agli orari ed ai termini di durata delle telefonate, poichè il ricorrente, essendo eccessivamente apprensivo nei riguardi dei figli e manifestando un atteggiamento non conciliante ed irrispettoso delle necessità altrui, era solito contattare ripetutamente, nell'arco di una stessa giornata, la on curandosi delle esigenze di CP_1 quest'ultima e del proprio nuovo nucleo familiare, ed interferendo con gli impegni ludici e scolastici dei minori;
- era priva di fondamento l'asserzione di controparte in ordine alla circostanza che la non informasse il circa le condizioni di salute dei figli o si rifiutasse di CP_1 Pt_1 fornirgli copia della relativa documentazione medica, e che fosse solita lasciare i figli per lunghi periodi in custodia a terzi senza informare il padre;
ciò era avvenuto esclusivamente per esigenze non programmabili, o per brevissimi periodi di tempo, allorché la resistente aveva affidato i figli ai propri genitori, non potendosi rivolgere al padre che abitava ad oltre cento chilometri di distanza;
-si opponeva alla modifica del cambio del calendario di visite del genitore non collocatario;
difatti, l'aver concesso al , per un breve periodo, l'opportunità di tenere con sé i minori Pt_1
4 per tutti i weekend, a fronte della rinuncia da parte di questi alle visite infrasettimanali non poteva comportare la definitiva adozione di tale disciplina, che avrebbe obbligato la madre a farsi carico di tutte le incombenze legate all'educazione ed al controllo dello svolgimento delle attività scolastiche dei figli, per lasciare che gli stessi trascorressero con l'altro genitore tutto il tempo dedicato al riposo e allo svago;
-si opponeva alla richiesta di estensione dell'orario di visita formulata dal ricorrente, chiedendone, per contro, la riduzione dalle 15:30 alle 19:30 (alle h. 20 la domenica sera) siccome l'orario degli incontri infrasettimanali ( e del rientro alla domenica sera), così come tuttora vigente, non era compatibile con le esigenze dei bambini che, rientrando a casa in inverno alle ore 21:15, non riuscivano ad andare a dormire prima delle 22:30 ad ora eccessivamente tarda, tenuto conto dell'età e della necessità di alzarsi presto il giorno successivo per recarsi a scuola;
- la amentava le continue inottemperanze del il quale, in più occasioni, CP_1 Pt_1 aveva riportato i figli a casa in ritardo, a volte trattenendoli per i giorni successivi a quelli indicati in calendario o portandoli a casa con sé senza il consenso della madre nonché costringendoli ad affrontare un lungo viaggio in auto da Aglientu fino a Sassari anche durante gli incontri infrasettimanali, comportamenti che avevano obbligato, talvolta, la ricorrente a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;
- le condizioni economiche della resistente erano mutate rispetto all'epoca della separazione, poiché l'aver avuto un altro figlio da un altro compagno aveva determinato un aggravio di spese e, di conseguenza, un peggioramento della propria condizione patrimoniale, ragion per cui era necessario che l'assegno da destinare al mantenimento dei minori fosse aumentato ad €. 250,00 mensili per ciascun figlio;
- la resistente dichiarava di essere una casalinga, di non possedere beni immobili, di essere proprietaria soltanto di una vecchia auto di alcun valore monetario, di non percepire alcun guadagno e, avendo tre bambini di cui occuparsi, asseriva di non avere il tempo e la possibilità di svolgere attività lavorativa;
- il ricorrente, nell'anno 2018, aveva dichiarato un reddito di oltre €. 13.000,00;
- le buone condizioni fisiche del gli avrebbero consentito, anche nei periodi in cui non Pt_1 prestava attività di commesso, di svolgere altre mansioni;
-la resistente chiedeva infine al tribunale di disporre opportuni accertamenti patrimoniali nei confronti del ricorrente;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava, a titolo di provvedimenti provvisori, l'affidamento dei minori in via condivisa con collocamento
5 presso la madre, cui veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale;
disponeva la modifica del diritto di visita del padre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre la somma mensile di €. 125,00 per ciascun figlio
(per complessivi €. 250,00 mensili), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute dal genitore collocatario in via anticipata, previamente concordate e debitamente documentate;
incaricava inoltre il Servizio Sociale del
Comune di Aglientu di predisporre, a favore dei signori un progetto di Parte_2
Coordinazione Genitoriale che aiutasse i genitori alla condivisione delle scelte ed alla gestione della loro litigiosità.
Su richiesta delle parti, in data 18/06/2021 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva la sentenza non definitiva n. 239 del 2021, con cui pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 18/01/2023 veniva attivato dai Servizi Sociali del Comune di Aglientu, a seguito del sollecito in tal senso formulato dal Tribunale, il percorso di sostegno alla genitorialità, raccomandato già in sede di udienza presidenziale. Gli incontri a cadenza quindicinale, iniziati nel mese di febbraio e poi interrotti per volontà della venivano CP_1 ripresi con regolarità nel mese di maggio 2023 per un totale di 9 ore, salvo interrompersi nuovamente nel mese di novembre 2024, stante “la non mediabilità della coppia in quanto si evidenzia una limitata volontà da parte degli stessi di trovare, in comune accordo, soluzioni che garantirebbero ai minori un contesto di crescita sereno”.
I servizi sociali prendevano in carico i figli della coppia su segnalazione della scuola sin dal
2019 per motivi di rendimento scolastico dovuto al fatto che i bambini non parlavano e non interagivano con le altre persone. In particolare, il figlio maggiore veniva sottoposto Per_1
a visita neuropsichiatrica durante la quale gli veniva diagnosticata una forma di “mutismo selettivo”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 16/06/2022, disponeva indagini di polizia tributaria dirette ad accertare, anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, ed i relativi esiti erano comunicati in data
13/01/2023.
6 La causa, istruita mediante produzioni documentali, indagini tributarie da parte della Guardia di finanza, relazioni dei Servizi Sociali e prova per testi veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata, sulle conclusioni rassegnate dai difensori di cui alle note d'udienza.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
A tal proposito, non essendovi contrasto tra le parti, deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
Alla stessa, stante l'incontestato rapporto di convivenza con il nuovo compagno, che ne ha comportato il trasferimento in Aglientu, non può essere assegnata la casa coniugale sita in
Luogosanto, Largo Pinna n. 1 int. 3, atteso che tale assegnazione costituisce uno strumento di assistenza e sostegno per i figli, minori, ovvero maggiorenni ma non ancora autonomi e, quindi, ancora conviventi con uno dei genitori.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, ritiene opportuno il Collegio confermare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con provvedimento senza dubbio idoneo a tutelare l'interesse primario del benessere dei minori, consentendo loro di mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori.
Pertanto, si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé e on le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
1) due pomeriggi a settimana da concordare con la madre (in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli il martedì e il venerdì pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dalle ore 15,30 alle ore 20,30 nel periodo invernale e fino alle 21,30 nel periodo estivo;
i weekend alternati, con possibilità per il nel fine settimana a lui spettante di Pt_1 prendere i bambini dal venerdì alle ore 15.30 fino alla domenica alle ore 20.30 nel periodo invernale e fino alle 21.30 nel periodo estivo;
2) durante le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3) tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza
(quali compleanni, onomastici); 4) durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
Quanto all'importo dell'assegno che il padre dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il Collegio prende atto che il ricorrente, a far data dal 04/02/2021
7 aveva cominciato a lavorare presso un'impresa edile con la qualifica di manovale, inizialmente con contratto a tempo determinato e, dal 30/04/2022, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili netti.
Egli, tuttavia, ha riferito all'udienza del 17/04/2024 di essere nuovamente disoccupato, a far data dal mese di marzo 2024, circostanza questa confermata dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.
È, altresì, documentalmente provato che egli è titolare di un conto corrente bancario e proprietario di un'autovettura Ford Mondeo immatricolata nel 2007 e di un ciclomotore modello Honda Shadow 50 CV del 2001; non risulta titolare di proprietà immobiliari né di quote o partecipazioni sociali, ed è gravato dall'onere di corrispondere n. 38 rate residue di importo mensile pari ad €. 332,34 per un finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, con Compass s.p.a. (pagamento ultima rata a Giugno 2026); non corrisponde alcun canone di locazione, poiché convive con i propri genitori nell'abitazione di questi ultimi.
Per contro, con dichiarazione sostitutiva del 05/10/2023 la resistente ha rappresentato di non svolgere attività lavorativa e di non aver percepito alcun reddito negli ultimi tre anni;
di ricevere da marzo 2022 ( in sostituzione degli assegni familiari ANF) l'assegno unico per i tre figli a carico ( due avuti con il , il terzo con il nuovo compagno) di importo pari ad € 753,00 Pt_1 mensili;
di essere proprietaria di un'autovettura Fiat Palio immatricolata nell'anno 2002; di essere titolare di un conto corrente presso;
di non essere proprietaria di beni Controparte_2 immobili ma di avere la disponibilità di un'abitazione di edilizia popolare ( casa coniugale sita in Luogosanto, Largo Pinna n.1, alla stessa a suo tempo assegnata in quanto genitore collocatario dei figli minori, sebbene attualmente non abitata dalla resistente) per la quale corrisponde un canone mensile di €. 25,00; di convivere stabilmente con un nuovo compagno presso la abitazione di quest'ultimo.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età dei figli minori (13 ed 11 anni), e delle loro attuali e crescenti esigenze, della capacità lavorativa e reddituale del ricorrente e della resistente, delle spese di viaggio di cui il ricorrente dovrà farsi carico, settimanalmente, per poter vedere i figli in adempimento al proprio diritto di visita, alla luce dell'esistenza di una attuale e non così netta disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, visto che presumibilmente il , essendo Pt_1 disoccupato dal 2024, potrà usufruire della Naspi per almeno 24 mesi (con un importo pari al
75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni per i primi sei mesi e con una riduzione del 3% a partire dal sesto mese) e, considerato il finanziamento contratto per esigenze familiari posto a carico di entrambe le parti in qualità di obbligato (Carta) e coobbligato ( ma le CP_1
8 cui rate sono sempre state saldate dal ricorrente, reputa il Collegio che l'importo da porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei propri figli debba essere determinato in €. 250,00 mensili totali (€. 125,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre agli assegni familiari/assegno unico che la già percepisce, fermo restando che il ricorrente CP_1 continuerà a provvedere al pagamento delle rate residue del contratto di finanziamento n.
15778343 sottoscritto con Compass Spa in data 2/2/2016.
Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal
Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico di entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Infine, nel corso del procedimento è emerso che entrambi i genitori sono in grado, singolarmente, di riconoscere i bisogni dei figli e di rispondere in maniera adeguata alle loro esigenze. È stato rilevato, invece, un problema rispetto all'incapacità degli stessi di gestire le rispettive conflittualità.
In questo senso depongono le conclusioni dei Servizi Sociali incaricati che, nelle relazioni del
09/10/2023, del 15/11/2024 e del 16/04/2025 sollecitavano, al fine di promuovere la creazione di un ambiente familiare armonioso ed incentrato sul benessere di tutti, l'avvio di ulteriori sedute di mediazione o, comunque, di un percorso di coordinazione genitoriale, dal momento che i genitori hanno difficoltà a comunicare le informazioni sul benessere dei figli.
Orbene, fermo restando quanto sopra già disposto e precisato, preso atto della perdurante elevata conflittualità esistente tra il e la si incaricano i Servizi sociali del Pt_1 CP_1
Comune di Aglientu affinché attivino un percorso di coordinazione genitoriale al fine di consentire il superamento delle criticità e dell'elevata conflittualità tra genitori, nel rispetto del principio della bigenitorialità e della cooperazione, evitando episodi di alienazione parentale ed imparando a comprendere meglio la relazione con i propri figli, così da accogliere i loro reali bisogni e fornire risposte adeguate allo sviluppo emotivo dei minori stessi, il tutto attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria.
9 Entrambe le parti, dunque, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente sentenza, dovranno anche attivare un percorso terapeutico personale, di supporto alla capacità genitoriale, volto al superamento delle rispettive difficoltà e criticità, al benessere individuale di ciascun genitore ed all'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri ruoli, percorso che dovrà coordinarsi con quello intrapreso dai minori.
Si ritiene opportuno, inoltre, che i minori proseguano il percorso intrapreso con il Servizio
Educativo Territoriale Plus con incontri settimanali aderendo al programma PIPPI attraverso il quale verrà attivato un supporto psicologico al fine di migliorare la qualità del loro sviluppo e garantire una più alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare e sociale, così come suggerito dai Servizi Sociali incaricati.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della natura della causa, e dei rapporti tra le parti, il Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e d entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Luogosanto, Largo Pinna n.
1 int.3; dispone che il padre potrà tenere con sé e 1) due pomeriggi a settimana da Per_1 Per_2 concordare con la madre (in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli il martedì e il venerdì pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dalle ore 15,30 alle ore
20,30 nel periodo invernale e fino alle 21,30 nel periodo estivo;
i weekend alternati, con possibilità per il nel fine settimana a lui spettante di prendere i bambini dal venerdì alle Pt_1 ore 15.30 fino alla domenica alle ore 20.30 nel periodo invernale e fino alle 21.30 nel periodo estivo;
2) durante le vacanze natalizie una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3) tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici); 4) durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
10 pone a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli, la corresponsione dell'importo di €. 250,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
Fa obbligo al genitore collocatario di condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); di essere flessibile e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
di consentire al padre di poter sentire telefonicamente i figli almeno una volta nell'arco della giornata eventualmente ad orario da concordarsi ovvero alle ore 18,00; di rendersi disponibile al confronto con l'altro genitore circa le scelte da prendere relativamente ai minori;
di fornire all'altro genitore copia della documentazione medica integrale dei piccoli, sì da consentirgli, di poterne disporre in caso di necessità. conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Aglientu e, per l'effetto, dispone che il
Servizio Sociale incaricato attivi un percorso di coordinazione genitoriale così come indicato in parte motiva;
dispone che entrambe le parti, intraprendano singolarmente un percorso terapeutico personale di supporto alla capacità genitoriale come specificato in narrativa;
invita il Servizio Educativo Territoriale Plus a proseguire con i minori il percorso intrapreso con incontri settimanali nonché attivando il programma PIPPI per un supporto psicologico ai minori;
rigetta ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
ES Di OM
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