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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Savona - Corso Italia 19 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 62841 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1, vista la condotta del Comune di Savona tenuta prima dell'odierno processo con riferimento alla pretesa tributaria rappresentata dalla Tari 2025, ravvisata una resistenza in giudizio con colpa grave, domanda la condanna del Comune di Savona al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che deciderà la Corte in composizione monocratica. L'avv. Difensore_1 dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove sollevate dal Comune di Savona quali la tassazione ridotta ai 12 metri quadri e la compensazione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: il Comune di Savona contesta che ricorrano i presupposti per la sua condanna per lite temeraria e fa presente che, per l'anno 2024, su iniziativa dello stesso Comune la tassazione è stata ridotta alla superficie di 12 metri quadri e fa altresì presente che la Ricorrente_1 non ha prestato alcuna collaborazion eall'ente per l'individuazione della superficie tassabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Savona, Indirizzo_1, p. iva P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 emesso dal Comune di Savona, notificato il 9 aprile 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso al Comune di Savona il 6 giugno 2025, depositato presso la segreteria della Corte di
Giustizia, attribuito il numero di ruolo 202/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
Il Comune di Savona, in persona del responsabile del servizio tributi, si costituiva in giudizio con memoria
4 luglio 2025, comunicando l'annullamento dell'accertamento, ma domandando comunque il rigetto del ricorso, pur a spese compensate.
Il 9 novembre 2025 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riferisce il Comune di Savona di aver annullato l'accertamento, accogliendo l'istanza di annullamento della Ricorrente_1 s.r.l. del 22 aprile 2025 e di averlo comunicato alla ricorrente con pec in pari data (ndr. 22 aprile 2025).
Nonostante il Comune abbia domandato il rigetto del ricorso, ritiene questo giudice che l'annullamento dell'atto impugnato determini l'accoglimento del ricorso.
Ogni altra questione è da considerare assorbita.
Quanto alle spese del giudizio, considerato che la società ricorrente poteva astenersi dall'impugnare l'accertamento annullato il 22 aprile 2025, con il ricorso notificato il 6 giugno 2025, esse sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Savona - Corso Italia 19 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 62841 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1, vista la condotta del Comune di Savona tenuta prima dell'odierno processo con riferimento alla pretesa tributaria rappresentata dalla Tari 2025, ravvisata una resistenza in giudizio con colpa grave, domanda la condanna del Comune di Savona al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che deciderà la Corte in composizione monocratica. L'avv. Difensore_1 dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove sollevate dal Comune di Savona quali la tassazione ridotta ai 12 metri quadri e la compensazione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: il Comune di Savona contesta che ricorrano i presupposti per la sua condanna per lite temeraria e fa presente che, per l'anno 2024, su iniziativa dello stesso Comune la tassazione è stata ridotta alla superficie di 12 metri quadri e fa altresì presente che la Ricorrente_1 non ha prestato alcuna collaborazion eall'ente per l'individuazione della superficie tassabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Savona, Indirizzo_1, p. iva P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 emesso dal Comune di Savona, notificato il 9 aprile 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso al Comune di Savona il 6 giugno 2025, depositato presso la segreteria della Corte di
Giustizia, attribuito il numero di ruolo 202/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
Il Comune di Savona, in persona del responsabile del servizio tributi, si costituiva in giudizio con memoria
4 luglio 2025, comunicando l'annullamento dell'accertamento, ma domandando comunque il rigetto del ricorso, pur a spese compensate.
Il 9 novembre 2025 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riferisce il Comune di Savona di aver annullato l'accertamento, accogliendo l'istanza di annullamento della Ricorrente_1 s.r.l. del 22 aprile 2025 e di averlo comunicato alla ricorrente con pec in pari data (ndr. 22 aprile 2025).
Nonostante il Comune abbia domandato il rigetto del ricorso, ritiene questo giudice che l'annullamento dell'atto impugnato determini l'accoglimento del ricorso.
Ogni altra questione è da considerare assorbita.
Quanto alle spese del giudizio, considerato che la società ricorrente poteva astenersi dall'impugnare l'accertamento annullato il 22 aprile 2025, con il ricorso notificato il 6 giugno 2025, esse sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.