TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 07 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2668/23 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Rosario VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lipari, via G. Marconi, n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosario VENUTO che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti del , finalizzata ad Controparte_1
ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg.
8, particella n. 102 seminativo, mq. 170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n. 908 e con proprietà Parte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA La particella in esame è costituita da un terreno agricolo adiacente all'immobile acquistato dall'attrice nell'isola di Stromboli, confinante da una parte con via Salerno, già posseduto dai venditori e e e, successivamente, dalla CP_2 CP_3 Pt_1
stessa attrice che ha acquisito la proprietà dell'immobile dei nell'anno Parte_2
1981.
La domanda proposta dall'attrice è meritevole di accoglimento.
In ordine alla prova della titolarità, in capo al convenuto, del diritto di CP_1 proprietà del fondo del quale l'attrice invoca la declaratoria di usucapione, osserva il
Tribunale che, con certificazione ipocatastale in Notar del 04.01.2021, è stato Per_1
attestato che, alla data del 10.12.2021, nessuna trascrizione pregiudizievole era rinvenibile in atti e nei registri immobiliari;
dalla predetta certificazione emerge, inoltre, che gli intestatari, eredi dei precedenti titolari, sono quasi tutti centenari ed ultracentenari e residenti all'estero per migrazione e che non vi sono ulteriori trascrizioni nel ventennio antecedente.
Inoltre, dalle ricerche effettuate presso il per la sig.ra Controparte_4
è emersa l'insussistenza di alcuna iscrizione anagrafica e, Parte_3
conseguentemente, della presenza di discendenti;
dalle ricerche anagrafiche eseguite presso il per i è emersa l'insussistenza di alcuna Controparte_5 Parte_4
iscrizione anagrafica e della presenza di discendenti.
Ebbene, qualora, a fronte della certezza o della presunzione di morte dell'intestatario del bene, vi sia la giuridica certezza assoluta o la ragionevole certezza dell'assenza di chiamati all'eredità, la legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 827 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 34 del R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), va riconosciuta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di 3 TRIBUNALE di MESSINA proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
4 TRIBUNALE di MESSINA 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
Le audizioni di entrambi i testimoni hanno confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto del fondo oggetto di causa da parte dell'attrice da ben oltre un ventennio.
Il teste ha dichiarato di avere rapporti di mera conoscenza, Testimone_1 come anche in passato di lavoro, con l'attrice; ha dichiarato che l'attrice abita a Bologna ma
è proprietaria di un immobile sito in via Salerno a Stromboli acquistato dalla stessa negli anni 80; ciò ha dichiarato in quanto negli anni 90 aveva eseguito presso detto immobile lavori di manutenzione e gli risultava che l'attrice ne era proprietaria già da tempo.
Esibite alcune fotografie il testimone ha dichiarato che al di là della strada su cui è prospicente l'immobile vi è il terreno raffigurato nelle due foto che è occupato dall'attrice sin dagli anni 80; ciò ha dichiarato di sapere in quanto aveva eseguito presso detto immobile lavori di manutenzione.
Ha riferito che il terreno negli anni 90 era munito di recinzione che, tuttavia, non sapeva da chi fosse stata apposta, che non vi era alcun cancello o chiavi, che negli anni la veva sostituito detta recinzione con un'altra più idonea, apponendo anche un Parte_1
cancello a rete.
Ha ribadito di avere eseguito opere di manutenzione su detto terreno dagli anni 90-93 fino al 2014-2015 e che durante tutto questo tempo aveva potuto constatare che il terreno era stato ininterrottamente occupato dalla Parte_1
Il teste legato all'attrice da rapporti di mera conoscenza e di Testimone_2 lavoro, ha dichiarato di essere a conoscenza che l'attrice è proprietaria di un appartamento sito a Stromboli, via Salerno, vendutole dal padre, , negli anni 80 e che al di CP_2
5 TRIBUNALE di MESSINA là della strada su cui è prospicente l'immobile si trova un terreno che la Parte_1
occupa sin dal momento dell'acquisto dell'immobile.
Ha riferito che detto fondo era stato già oggetto di occupazione da parte di suo padre per molti anni.
Esibite al testimone due fotografie, questi ha riconosciuto il terreno in esame affermando che quando suo padre vendette l'immobile alla il terreno era Parte_1
recintato con paletti di legno, che nel corso degli anni successivi la aveva Parte_1
sostituito tale recinzione con altra costituta da rete e di essere a conoscenza di ciò in quanto aveva avuto nel corso degli anni un cliente che abitava lì vicino: infine, ha dichiarato che prima di vendere all'attrice l'immobile in questione, suo padre aveva occupato il terreno in questione, adibendolo a deposito di materiale edile, senza che mai alcuno gli avesse rivolto contestazioni.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attrice con il cespite in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del questa va Controparte_1
riconosciuta titolare, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg. 8, particella n.
102 seminativo, mq. 170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n. 908 e con proprietà Parte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Data la contumacia del e Controparte_1 tenuto conto del fatto che la sua legittimazione nasce dall'essere l'ultimo successore legittimo, ritiene il Tribunale opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella 6 TRIBUNALE di MESSINA causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in
Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg. 8, particella n. 102 seminativo, mq.
170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n.
908 e con proprietà Parte_1
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 07.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 07 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2668/23 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Rosario VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lipari, via G. Marconi, n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosario VENUTO che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti del , finalizzata ad Controparte_1
ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg.
8, particella n. 102 seminativo, mq. 170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n. 908 e con proprietà Parte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA La particella in esame è costituita da un terreno agricolo adiacente all'immobile acquistato dall'attrice nell'isola di Stromboli, confinante da una parte con via Salerno, già posseduto dai venditori e e e, successivamente, dalla CP_2 CP_3 Pt_1
stessa attrice che ha acquisito la proprietà dell'immobile dei nell'anno Parte_2
1981.
La domanda proposta dall'attrice è meritevole di accoglimento.
In ordine alla prova della titolarità, in capo al convenuto, del diritto di CP_1 proprietà del fondo del quale l'attrice invoca la declaratoria di usucapione, osserva il
Tribunale che, con certificazione ipocatastale in Notar del 04.01.2021, è stato Per_1
attestato che, alla data del 10.12.2021, nessuna trascrizione pregiudizievole era rinvenibile in atti e nei registri immobiliari;
dalla predetta certificazione emerge, inoltre, che gli intestatari, eredi dei precedenti titolari, sono quasi tutti centenari ed ultracentenari e residenti all'estero per migrazione e che non vi sono ulteriori trascrizioni nel ventennio antecedente.
Inoltre, dalle ricerche effettuate presso il per la sig.ra Controparte_4
è emersa l'insussistenza di alcuna iscrizione anagrafica e, Parte_3
conseguentemente, della presenza di discendenti;
dalle ricerche anagrafiche eseguite presso il per i è emersa l'insussistenza di alcuna Controparte_5 Parte_4
iscrizione anagrafica e della presenza di discendenti.
Ebbene, qualora, a fronte della certezza o della presunzione di morte dell'intestatario del bene, vi sia la giuridica certezza assoluta o la ragionevole certezza dell'assenza di chiamati all'eredità, la legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 827 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 34 del R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), va riconosciuta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di 3 TRIBUNALE di MESSINA proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
4 TRIBUNALE di MESSINA 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
Le audizioni di entrambi i testimoni hanno confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto del fondo oggetto di causa da parte dell'attrice da ben oltre un ventennio.
Il teste ha dichiarato di avere rapporti di mera conoscenza, Testimone_1 come anche in passato di lavoro, con l'attrice; ha dichiarato che l'attrice abita a Bologna ma
è proprietaria di un immobile sito in via Salerno a Stromboli acquistato dalla stessa negli anni 80; ciò ha dichiarato in quanto negli anni 90 aveva eseguito presso detto immobile lavori di manutenzione e gli risultava che l'attrice ne era proprietaria già da tempo.
Esibite alcune fotografie il testimone ha dichiarato che al di là della strada su cui è prospicente l'immobile vi è il terreno raffigurato nelle due foto che è occupato dall'attrice sin dagli anni 80; ciò ha dichiarato di sapere in quanto aveva eseguito presso detto immobile lavori di manutenzione.
Ha riferito che il terreno negli anni 90 era munito di recinzione che, tuttavia, non sapeva da chi fosse stata apposta, che non vi era alcun cancello o chiavi, che negli anni la veva sostituito detta recinzione con un'altra più idonea, apponendo anche un Parte_1
cancello a rete.
Ha ribadito di avere eseguito opere di manutenzione su detto terreno dagli anni 90-93 fino al 2014-2015 e che durante tutto questo tempo aveva potuto constatare che il terreno era stato ininterrottamente occupato dalla Parte_1
Il teste legato all'attrice da rapporti di mera conoscenza e di Testimone_2 lavoro, ha dichiarato di essere a conoscenza che l'attrice è proprietaria di un appartamento sito a Stromboli, via Salerno, vendutole dal padre, , negli anni 80 e che al di CP_2
5 TRIBUNALE di MESSINA là della strada su cui è prospicente l'immobile si trova un terreno che la Parte_1
occupa sin dal momento dell'acquisto dell'immobile.
Ha riferito che detto fondo era stato già oggetto di occupazione da parte di suo padre per molti anni.
Esibite al testimone due fotografie, questi ha riconosciuto il terreno in esame affermando che quando suo padre vendette l'immobile alla il terreno era Parte_1
recintato con paletti di legno, che nel corso degli anni successivi la aveva Parte_1
sostituito tale recinzione con altra costituta da rete e di essere a conoscenza di ciò in quanto aveva avuto nel corso degli anni un cliente che abitava lì vicino: infine, ha dichiarato che prima di vendere all'attrice l'immobile in questione, suo padre aveva occupato il terreno in questione, adibendolo a deposito di materiale edile, senza che mai alcuno gli avesse rivolto contestazioni.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attrice con il cespite in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del questa va Controparte_1
riconosciuta titolare, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg. 8, particella n.
102 seminativo, mq. 170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n. 908 e con proprietà Parte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Data la contumacia del e Controparte_1 tenuto conto del fatto che la sua legittimazione nasce dall'essere l'ultimo successore legittimo, ritiene il Tribunale opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella 6 TRIBUNALE di MESSINA causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti del Parte_1
; Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà della particella identificata in
Catasto del Comune di Lipari, isola di Stromboli, fg. 8, particella n. 102 seminativo, mq.
170, confinante con Via Salerno, Via Barnao e con muro di confine in catasto particella n.
908 e con proprietà Parte_1
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 07.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7