CASS
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 22525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22525 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di 1. CI DO, nato a [...] il [...] 2. TI GE, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato gli appelli proposti da DO CI e GE TI avverso le ordinanze del Tribunale dibattimentale di Vibo Valentia in data 22 aprile e 23 luglio 2024, che avevano a loro volta rigettato le istanze di revoca del sequestro della ditta Super Auto di TI GE, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 512-bis e 416- bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22525 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/05/2025 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione DO CI e GE TI, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di DO CI 3.1. Motivazione meramente apparente, ricompresa in poche righe di natura schiettamente tautologica, in tema di mancato dissequestro. 3.2. Violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in difetto di strumentalità tra il reato contestato e il patrimonio aziendale e di esplicitazione di un concreto periculum in mora. 3.3. Mancanza della motivazione riguardo alla omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di sopravvenienze tali da legittimare la revoca del sequestro (in particolare, le emergenze istruttorie all'esito del dibattimento). 3.4. Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (peraltro, inattendibili per imprecisione e contraddittorietà), non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.5. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore LE US. 3.6. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore LE US, per mancata precisazione in ordine alla qualità o meno di socio occulto di Accorinti. 3.7. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore LI VE. 3.8. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore AN EL, non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.9. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore AN EL. 3.10. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di lecita provenienza delle risorse finanziarie utilizzate nel 2017 per avviare nuovamente l'attività di vendita della Super Auto. 3.10-bis. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, sub specie di travisamento della prova, con riferimento all'affermata pertinenza dei beni aziendali al reato associativo. 3.11. Violazione di legge, poiché la sentenza di primo grado aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di trasferimento fraudolento ascritto a CI, risultando pertanto irrituale la confisca per equivalente. 3.12. Violazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti contestati risulterebbero consumati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Novella. 2 4. Ricorso di GE TI La difesa eccepisce la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione, con riferimento all'affermazione del Tribunale - in risposta alle deduzioni difensive che allegavano l'intervenuta prescrizione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. (a cui il provvedimento genetico aveva espressamente correlato l'ablazione, senza nessun accenno a finalità di confisca) - che il vincolo avrebbe dovuto intendersi viceversa connesso alla distinta partecipazione ad associazione mafiosa, per la quale era stato condannato il marito della ricorrente, DO CI. 5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 12 dicembre 2019 ha, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo dell'impresa Super Auto di TI GE, in relazione al delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. ascritto, al capo L7, a DO Cicchello. Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, tra l'altro, ha condannato DO CI in relazione al solo reato associativo a lui contestato sub A, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al citato capo L7, estinto per intervenuta prescrizione, e disponendo, ai sensi degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, settimo comma, cod. pen., la confisca di «Super Auto di TI GE». Il medesimo Giudice dibattimentale, in sede di incidente cautelare, con i provvedimenti del 22 aprile 2024 e del 23 luglio 2024 ha rigettato le richieste di revoca del sequestro dell'autosalone Super Auto, con restituzione all'avente diritto GE TI. In entrambi i casi, il mancato accoglimento delle istanze difensive è stato espressamente fondato sulla confisca dei beni de quibus disposta con la pronuncia di primo grado. Il Tribunale vibonese, provvedendo sui due appelli riuniti quale giudice dell'impugnazione cautelare di merito, ha ribadito come - ferma restando l'intervenuta prescrizione del delitto di interposizione fittizia (in relazione al quale soltanto era stata originariamente disposta la misura reale, nei confronti di CI, titolare di fatto, e di Petitto, intestataria formale), con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio - CI era stato condannato, in quella sede, 3 per partecipazione ad associazione mafiosa, con conseguente confisca dell'azienda suddetta, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., «in guarito bene servito o destinato a commettere il reato di associazione mafiosa nei termini sopra descritti, risultando compiutamente descritto in sentenza il rapporto tra la res ed il reato per cui è intervenuta condanna» (p. 12). 3. I profili di censura proposti da entrambi i ricorrenti in ordine alla omessa o errata risposta alle doglianze difensive sul mantenimento del sequestro a seguito del proscioglimento per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono fondati. La richiesta cautelare, come visto, era stata espressamente avanzata e accolta in relazione al solo delitto di cui al capo L7 (cfr. il provvedimento genetico, pp. 1141-1142). È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca è connotato dalla radicale diversità delle ragioni giustificatrici dei due istituti: il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca rende la stessa non irrevocabile;
tale situazione, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato, pro tempore, dall'originario provvedimento di sequestro: «il bene [...] finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato» (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946-01; Sez. 2, n. 27889 dell'11/05/2022, Aloe, Rv. 283634- 01; Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, non mass.; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240-01). Nel caso di specie, dunque, la confisca, ad oggi non definitiva, del complesso di beni aziendali sottoposto a sequestro preventivo non costituisce il titolo legittimante la temporanea anticipazione del vincolo ablatorio (qualità riconoscibile solo ed esclusivamente al provvedimento ex art. 321 cod. proc. pen.) e non può, di per sé sola, giustificare la mancata restituzione all'avente diritto. L'apparato motivazionale posto a corredo del rigetto degli appelli, incentrato unicamente sulle statuizioni rese nel giudizio di cognizione, non ha tenuto conto della distinta funzione e collocazione sistematica del provvedimento cautelare, oggetto delle originarie istanze di revoca e dei successivi atti di appello, e della statuizione contenuta nella decisione di primo grado. 4. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, per nuovo esame. Le ulteriori censure restano assorbite. 4 6)(1 Il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo esame degli appelli, terrà conto dei rilievi sòpra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso 1'8 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato gli appelli proposti da DO CI e GE TI avverso le ordinanze del Tribunale dibattimentale di Vibo Valentia in data 22 aprile e 23 luglio 2024, che avevano a loro volta rigettato le istanze di revoca del sequestro della ditta Super Auto di TI GE, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 512-bis e 416- bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22525 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/05/2025 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione DO CI e GE TI, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di DO CI 3.1. Motivazione meramente apparente, ricompresa in poche righe di natura schiettamente tautologica, in tema di mancato dissequestro. 3.2. Violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in difetto di strumentalità tra il reato contestato e il patrimonio aziendale e di esplicitazione di un concreto periculum in mora. 3.3. Mancanza della motivazione riguardo alla omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di sopravvenienze tali da legittimare la revoca del sequestro (in particolare, le emergenze istruttorie all'esito del dibattimento). 3.4. Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (peraltro, inattendibili per imprecisione e contraddittorietà), non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.5. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore LE US. 3.6. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore LE US, per mancata precisazione in ordine alla qualità o meno di socio occulto di Accorinti. 3.7. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore LI VE. 3.8. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore AN EL, non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.9. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore AN EL. 3.10. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di lecita provenienza delle risorse finanziarie utilizzate nel 2017 per avviare nuovamente l'attività di vendita della Super Auto. 3.10-bis. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, sub specie di travisamento della prova, con riferimento all'affermata pertinenza dei beni aziendali al reato associativo. 3.11. Violazione di legge, poiché la sentenza di primo grado aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di trasferimento fraudolento ascritto a CI, risultando pertanto irrituale la confisca per equivalente. 3.12. Violazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti contestati risulterebbero consumati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Novella. 2 4. Ricorso di GE TI La difesa eccepisce la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione, con riferimento all'affermazione del Tribunale - in risposta alle deduzioni difensive che allegavano l'intervenuta prescrizione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. (a cui il provvedimento genetico aveva espressamente correlato l'ablazione, senza nessun accenno a finalità di confisca) - che il vincolo avrebbe dovuto intendersi viceversa connesso alla distinta partecipazione ad associazione mafiosa, per la quale era stato condannato il marito della ricorrente, DO CI. 5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 12 dicembre 2019 ha, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo dell'impresa Super Auto di TI GE, in relazione al delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. ascritto, al capo L7, a DO Cicchello. Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, tra l'altro, ha condannato DO CI in relazione al solo reato associativo a lui contestato sub A, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al citato capo L7, estinto per intervenuta prescrizione, e disponendo, ai sensi degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, settimo comma, cod. pen., la confisca di «Super Auto di TI GE». Il medesimo Giudice dibattimentale, in sede di incidente cautelare, con i provvedimenti del 22 aprile 2024 e del 23 luglio 2024 ha rigettato le richieste di revoca del sequestro dell'autosalone Super Auto, con restituzione all'avente diritto GE TI. In entrambi i casi, il mancato accoglimento delle istanze difensive è stato espressamente fondato sulla confisca dei beni de quibus disposta con la pronuncia di primo grado. Il Tribunale vibonese, provvedendo sui due appelli riuniti quale giudice dell'impugnazione cautelare di merito, ha ribadito come - ferma restando l'intervenuta prescrizione del delitto di interposizione fittizia (in relazione al quale soltanto era stata originariamente disposta la misura reale, nei confronti di CI, titolare di fatto, e di Petitto, intestataria formale), con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio - CI era stato condannato, in quella sede, 3 per partecipazione ad associazione mafiosa, con conseguente confisca dell'azienda suddetta, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., «in guarito bene servito o destinato a commettere il reato di associazione mafiosa nei termini sopra descritti, risultando compiutamente descritto in sentenza il rapporto tra la res ed il reato per cui è intervenuta condanna» (p. 12). 3. I profili di censura proposti da entrambi i ricorrenti in ordine alla omessa o errata risposta alle doglianze difensive sul mantenimento del sequestro a seguito del proscioglimento per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono fondati. La richiesta cautelare, come visto, era stata espressamente avanzata e accolta in relazione al solo delitto di cui al capo L7 (cfr. il provvedimento genetico, pp. 1141-1142). È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca è connotato dalla radicale diversità delle ragioni giustificatrici dei due istituti: il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca rende la stessa non irrevocabile;
tale situazione, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato, pro tempore, dall'originario provvedimento di sequestro: «il bene [...] finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato» (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946-01; Sez. 2, n. 27889 dell'11/05/2022, Aloe, Rv. 283634- 01; Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, non mass.; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240-01). Nel caso di specie, dunque, la confisca, ad oggi non definitiva, del complesso di beni aziendali sottoposto a sequestro preventivo non costituisce il titolo legittimante la temporanea anticipazione del vincolo ablatorio (qualità riconoscibile solo ed esclusivamente al provvedimento ex art. 321 cod. proc. pen.) e non può, di per sé sola, giustificare la mancata restituzione all'avente diritto. L'apparato motivazionale posto a corredo del rigetto degli appelli, incentrato unicamente sulle statuizioni rese nel giudizio di cognizione, non ha tenuto conto della distinta funzione e collocazione sistematica del provvedimento cautelare, oggetto delle originarie istanze di revoca e dei successivi atti di appello, e della statuizione contenuta nella decisione di primo grado. 4. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, per nuovo esame. Le ulteriori censure restano assorbite. 4 6)(1 Il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo esame degli appelli, terrà conto dei rilievi sòpra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso 1'8 maggio 2025.