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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6143/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e dell'Avv. Miranda Elvira ( ); CP_1 C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Conte Giovanni Controparte_2 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._4 APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. CP_3 C.F._5
e dell'Avv. Ilardi Emilia ( ; C.F._6 C.F._7 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 1331/2015, emessa dal Giudice di Pace di Nola Parte_1 in data 21.07.2015, con la quale è stata accolta la domanda formulata da . CP_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha dedotto quanto segue:
1 • in data 03.06.2008, alle ore 13.30 circa, in Ottaviano, alla via Prisco di Prisco, la vettura Opel
Corsa tg. BT589WA, di proprietà dell'attrice, è stata investita dal veicolo Suzuki tg.
DD806EY, di proprietà di e non assicurato per la RCA;
Parte_1
• in particolare, il conducente citato veicolo Suzuki, percorrendo la strada a velocità sostenuta, mentre effettuava un sorpasso, ha perso il controllo del mezzo, che ha impattato contro un pilone situato al margine opposta della carreggiata, ha ruotato su se stesso e ha colpito l'automobile attorea, che stava regolarmente circolando;
• nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_2 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non ha provveduto a indennizzare il danno in questione.
L'attrice, pertanto, ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 determinazione del sinistro in questione, condannando al risarcimento del Controparte_2 danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda in questione, condannando al pagamento di € 1.800,00, oltre interessi, in favore di Controparte_2
; ha accolto, altresì, l'azione di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei CP_3 confronti del responsabile civile.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha impugnato la decisione in parola, sulla Parte_1 base dei seguenti motivi:
• nullità della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti;
• omessa prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà della appellante, che, al momento del sinistro, era assicurato per la RCA presso
[...]
Controparte_4
• omessa prova del sinistro, alla luce dell'incapacità del teste escusso, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., nonché della sua inattendibilità;
• inesistenza della notificazione della comparsa di costituzione di , ai fini Controparte_2 della proposizione dell'azione di regresso nei confronti di . Parte_1
L'appellante ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado o, in subordine, di riformare la medesima, con rigetto della domanda formulata in primo grado.
2 1.4 – In data 07.03.2025, si è costituita in giudizio argomentando in merito CP_3 all'inammissibilità dell'appello, poiché tardivo;
inoltre, ha rilevato l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
1.5 – In data 08.03.2025, si è costituita in giudizio evidenziando Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
ha formulato appello incidentale condizionato, al fine di ottenere la condanna di alla restituzione delle CP_3 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
1.6 – All'esito della prima udienza, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, è necessario verificare la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei confronti di Pt_1
, che è stata effettuata a mezzo del servizio postale, in data 21.11.2013, con consegna
[...] avvenuta in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Marciotti, n. 90, a mani di Persona_1 qualificatasi come moglie del destinatario.
2.1 – Tale notificazione è disciplinata dall'art. 7 comma 2 della legge 890/1982 prevede che, “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”; l'art. 2 comma 2 della medesima legge precisa che l'ufficiale giudiziario indica sulla busta “residenza o dimora o domicilio del destinatario”.
2.2 – Nel caso di specie, l'odierno appellante ha documentato, attraverso la produzione del proprio certificato storico di residenza (cfr. allegato n. 11 dell'atto di appello), di non aver mai risieduto in Via Marciotti, n. 90: infatti, fino al 11.05.1992, egli ha fissato la propria residenza in
Via Marciotti, n. 92, mentre, al momento in cui è stata effettuata la notificazione, egli risiedeva in
Via Cicchetti, n. 5.
3 La notificazione, dunque, viola il citato art. 7, poiché è stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza del destinatario;
non è provato neppure che tale indirizzo costituiva il domicilio o la dimora di . Parte_1
2.3 – Inoltre, l'appellante ha dimostrato, mediante il deposito dell'estratto di matrimonio, di essere coniugato con;
la persona che ha ricevuto l'atto notificato, dunque, si è Controparte_5 falsamente qualificata come sua moglie.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente di essere “familiare convivente” legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n. 15108; Cassazione civile sez.
VI, 19/12/2016, n. 26134; Cassazione civile sez. I, 25/05/2001, n. 7113).
Conseguentemente, nel caso di specie, l'agente postale ha attestato che ha Persona_1 dichiarato di essere la moglie di;
l'attestazione dell'agente postale, che fa fede Parte_1 fino a querela di falso, non è stata contestata dall'appellante; la dichiarazione di Persona_1
invece, fonda una presunzione semplice, che è stata superata attraverso il deposito
[...] dell'estratto di matrimonio del destinatario.
Alla luce di tali considerazioni, sussiste un ulteriore profilo di inosservanza del citato art. 7, poiché l'atto non è stato consegnato a una delle persone indicate all'interno di tale norma.
2.4 – La notificazione dell'atto di citazione, quindi, è inesistente, poiché effettuata in un luogo privo di collegamenti con il destinatario, nelle mani una persona che non intrattiene alcun rapporto con il medesimo. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge.
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n.
26511; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
3 – D'altra parte, anche la notificazione della comparsa di costituzione di è Controparte_2 inesistente.
4 3.1 – Difatti, dalla relata di notifica del 24.06.2014, si evince che l'atto non è stato consegnato presso l'indirizzo indicato, sito in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Marciotti, n. 90, alla luce dell'irreperibilità del destinatario. Non risultano effettuate ulteriori ricerche, né sono state compiute le formalità previste dall'art. 143 c.p.c..
Il procedimento notificatorio, quindi, non può considerarsi perfezionato neppure in questo caso.
4 – Avendo accertato che l'appellante è stato erroneamente dichiarato contumace del Giudice di primo grado, la tempestività del gravame deve essere verificata applicando l'art. 327 comma 2
c.p.c., che esclude l'applicazione del termine di decadenza semestrale previsto dal comma 1 della medesima disposizione, “quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
4.1 – In merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed
è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se, invece, la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante e deve essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (cfr. Cassazione civile sez. trib., 05/02/2009, n. 2817;
Cassazione civile sez. III, 03/07/2008, n. 18243).
4.2 – Nel caso di specie, gli appellati non hanno dimostrato che abbia avuto Parte_1 conoscenza del processo, nonostante la inesistenza delle notificazioni effettuate nei suoi confronti.
Invero, le stesse si sono limitate ad affermare che l'appellante, in data 17.05.2024, ha ricevuto l'avviso di pagamento, con cui o ha invitato a pagare le somme dovute in virtù CP_6 del sinistro per cui è causa (cfr. allegato n. 2 dell'atto di appello). Tale documento, tuttavia, non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c., poiché non contiene alcun riferimento al giudizio tenuto dinanzi al Giudice di Pace di Nola e alla sentenza impugnata. Tale sentenza è stata trasmessa al difensore dell'odierno appellante in data
22.08.2024 (cfr. allegato n. 7 dell'atto di appello), a seguito di istanza di accesso agli atti indirizzata a solo in tale data ha avuto contezza del Controparte_2 Parte_1 contenuto di tale pronuncia. La comunicazione in questione non dà luogo alla notificazione della
5 sentenza nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., poiché non è indirizzata a , ma al procuratore incaricato di formulare istanza di accesso agli Parte_1 atti, non costituito nel giudizio di primo grado;
in questa prospettiva, essa costituisce il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c..
Conseguentemente, l'appello è stato proposto tempestivamente, essendo stato notificato in data
04.12.2024; esso, dunque, è ammissibile.
4.3 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
4.4. – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 05.12.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
5 – Alla luce della rilevata inesistenza della notificazione effettuata nei confronti di Pt_1
, il primo motivo d'appello è fondato: la sentenza di primo grado deve essere dichiarata
[...] nulla.
5.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del
Giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/04/2006, n. 8608; Cassazione civile sez. III,
18/09/2007, n. 19358).
Nel caso di specie, dunque, non si è instaurato alcun rapporto processuale con . Parte_1
5.2 – Tale soggetto deve essere qualificato come litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 287 comma 4 del d.lgs. 209/2005. Conseguentemente, atteso che non si è instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della litisconsorte necessario, il contraddittorio non è integro.
Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
6 – Poiché non ha contestato di aver ricevuto le somme previste dalla sentenza di CP_3 primo grado, che ha affermato di averle corrisposto, la stessa deve essere Controparte_2 condannata alla restituzione delle somme ricevute, accogliendo l'appello incidentale.
6 6.1 – Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
7 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che il Giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865).
7.1 – Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del primo grado di giudizio tra e CP_3 Controparte_2
atteso che la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del litisconsorte
[...] necessario è stata cagionata dall'attrice, ma non è stata mai rilevata dalla compagnia assicuratrice, né nel corso del giudizio di primo grado, né in appello.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico delle appellate, in solido, in favore dei difensori antistatari dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia 2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 174,00 per spese di iscrizione a ruolo.
7.3 – Considerato che, a prescindere dall'appello incidentale, la condanna alla restituzione delle somme versate in virtù della sentenza di primo grado è una conseguenza automatica della dichiarazione di nullità della stessa, anche le spese del presente grado di giudizio sono compensate, nei rapporti tra e . Controparte_2 CP_3
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- condanna alla restituzione, in favore di dell'importo CP_3 Controparte_2 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento alla restituzione effettiva;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio nei rapporti tra e CP_3 [...]
CP_2
- condanna e in solido, alla rifusione, in favore dei CP_3 Controparte_2 difensori antistatari dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 850,50 per compensi professionali, € 174,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6143/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e dell'Avv. Miranda Elvira ( ); CP_1 C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Conte Giovanni Controparte_2 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._4 APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. CP_3 C.F._5
e dell'Avv. Ilardi Emilia ( ; C.F._6 C.F._7 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 1331/2015, emessa dal Giudice di Pace di Nola Parte_1 in data 21.07.2015, con la quale è stata accolta la domanda formulata da . CP_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha dedotto quanto segue:
1 • in data 03.06.2008, alle ore 13.30 circa, in Ottaviano, alla via Prisco di Prisco, la vettura Opel
Corsa tg. BT589WA, di proprietà dell'attrice, è stata investita dal veicolo Suzuki tg.
DD806EY, di proprietà di e non assicurato per la RCA;
Parte_1
• in particolare, il conducente citato veicolo Suzuki, percorrendo la strada a velocità sostenuta, mentre effettuava un sorpasso, ha perso il controllo del mezzo, che ha impattato contro un pilone situato al margine opposta della carreggiata, ha ruotato su se stesso e ha colpito l'automobile attorea, che stava regolarmente circolando;
• nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_2 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non ha provveduto a indennizzare il danno in questione.
L'attrice, pertanto, ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 determinazione del sinistro in questione, condannando al risarcimento del Controparte_2 danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda in questione, condannando al pagamento di € 1.800,00, oltre interessi, in favore di Controparte_2
; ha accolto, altresì, l'azione di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei CP_3 confronti del responsabile civile.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, ha impugnato la decisione in parola, sulla Parte_1 base dei seguenti motivi:
• nullità della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti;
• omessa prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà della appellante, che, al momento del sinistro, era assicurato per la RCA presso
[...]
Controparte_4
• omessa prova del sinistro, alla luce dell'incapacità del teste escusso, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., nonché della sua inattendibilità;
• inesistenza della notificazione della comparsa di costituzione di , ai fini Controparte_2 della proposizione dell'azione di regresso nei confronti di . Parte_1
L'appellante ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado o, in subordine, di riformare la medesima, con rigetto della domanda formulata in primo grado.
2 1.4 – In data 07.03.2025, si è costituita in giudizio argomentando in merito CP_3 all'inammissibilità dell'appello, poiché tardivo;
inoltre, ha rilevato l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
1.5 – In data 08.03.2025, si è costituita in giudizio evidenziando Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
ha formulato appello incidentale condizionato, al fine di ottenere la condanna di alla restituzione delle CP_3 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
1.6 – All'esito della prima udienza, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, è necessario verificare la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei confronti di Pt_1
, che è stata effettuata a mezzo del servizio postale, in data 21.11.2013, con consegna
[...] avvenuta in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Marciotti, n. 90, a mani di Persona_1 qualificatasi come moglie del destinatario.
2.1 – Tale notificazione è disciplinata dall'art. 7 comma 2 della legge 890/1982 prevede che, “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”; l'art. 2 comma 2 della medesima legge precisa che l'ufficiale giudiziario indica sulla busta “residenza o dimora o domicilio del destinatario”.
2.2 – Nel caso di specie, l'odierno appellante ha documentato, attraverso la produzione del proprio certificato storico di residenza (cfr. allegato n. 11 dell'atto di appello), di non aver mai risieduto in Via Marciotti, n. 90: infatti, fino al 11.05.1992, egli ha fissato la propria residenza in
Via Marciotti, n. 92, mentre, al momento in cui è stata effettuata la notificazione, egli risiedeva in
Via Cicchetti, n. 5.
3 La notificazione, dunque, viola il citato art. 7, poiché è stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza del destinatario;
non è provato neppure che tale indirizzo costituiva il domicilio o la dimora di . Parte_1
2.3 – Inoltre, l'appellante ha dimostrato, mediante il deposito dell'estratto di matrimonio, di essere coniugato con;
la persona che ha ricevuto l'atto notificato, dunque, si è Controparte_5 falsamente qualificata come sua moglie.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente di essere “familiare convivente” legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n. 15108; Cassazione civile sez.
VI, 19/12/2016, n. 26134; Cassazione civile sez. I, 25/05/2001, n. 7113).
Conseguentemente, nel caso di specie, l'agente postale ha attestato che ha Persona_1 dichiarato di essere la moglie di;
l'attestazione dell'agente postale, che fa fede Parte_1 fino a querela di falso, non è stata contestata dall'appellante; la dichiarazione di Persona_1
invece, fonda una presunzione semplice, che è stata superata attraverso il deposito
[...] dell'estratto di matrimonio del destinatario.
Alla luce di tali considerazioni, sussiste un ulteriore profilo di inosservanza del citato art. 7, poiché l'atto non è stato consegnato a una delle persone indicate all'interno di tale norma.
2.4 – La notificazione dell'atto di citazione, quindi, è inesistente, poiché effettuata in un luogo privo di collegamenti con il destinatario, nelle mani una persona che non intrattiene alcun rapporto con il medesimo. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge.
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n.
26511; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
3 – D'altra parte, anche la notificazione della comparsa di costituzione di è Controparte_2 inesistente.
4 3.1 – Difatti, dalla relata di notifica del 24.06.2014, si evince che l'atto non è stato consegnato presso l'indirizzo indicato, sito in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Marciotti, n. 90, alla luce dell'irreperibilità del destinatario. Non risultano effettuate ulteriori ricerche, né sono state compiute le formalità previste dall'art. 143 c.p.c..
Il procedimento notificatorio, quindi, non può considerarsi perfezionato neppure in questo caso.
4 – Avendo accertato che l'appellante è stato erroneamente dichiarato contumace del Giudice di primo grado, la tempestività del gravame deve essere verificata applicando l'art. 327 comma 2
c.p.c., che esclude l'applicazione del termine di decadenza semestrale previsto dal comma 1 della medesima disposizione, “quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
4.1 – In merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed
è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se, invece, la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante e deve essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (cfr. Cassazione civile sez. trib., 05/02/2009, n. 2817;
Cassazione civile sez. III, 03/07/2008, n. 18243).
4.2 – Nel caso di specie, gli appellati non hanno dimostrato che abbia avuto Parte_1 conoscenza del processo, nonostante la inesistenza delle notificazioni effettuate nei suoi confronti.
Invero, le stesse si sono limitate ad affermare che l'appellante, in data 17.05.2024, ha ricevuto l'avviso di pagamento, con cui o ha invitato a pagare le somme dovute in virtù CP_6 del sinistro per cui è causa (cfr. allegato n. 2 dell'atto di appello). Tale documento, tuttavia, non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c., poiché non contiene alcun riferimento al giudizio tenuto dinanzi al Giudice di Pace di Nola e alla sentenza impugnata. Tale sentenza è stata trasmessa al difensore dell'odierno appellante in data
22.08.2024 (cfr. allegato n. 7 dell'atto di appello), a seguito di istanza di accesso agli atti indirizzata a solo in tale data ha avuto contezza del Controparte_2 Parte_1 contenuto di tale pronuncia. La comunicazione in questione non dà luogo alla notificazione della
5 sentenza nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., poiché non è indirizzata a , ma al procuratore incaricato di formulare istanza di accesso agli Parte_1 atti, non costituito nel giudizio di primo grado;
in questa prospettiva, essa costituisce il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c..
Conseguentemente, l'appello è stato proposto tempestivamente, essendo stato notificato in data
04.12.2024; esso, dunque, è ammissibile.
4.3 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
4.4. – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 05.12.2024, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
5 – Alla luce della rilevata inesistenza della notificazione effettuata nei confronti di Pt_1
, il primo motivo d'appello è fondato: la sentenza di primo grado deve essere dichiarata
[...] nulla.
5.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del
Giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/04/2006, n. 8608; Cassazione civile sez. III,
18/09/2007, n. 19358).
Nel caso di specie, dunque, non si è instaurato alcun rapporto processuale con . Parte_1
5.2 – Tale soggetto deve essere qualificato come litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 287 comma 4 del d.lgs. 209/2005. Conseguentemente, atteso che non si è instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della litisconsorte necessario, il contraddittorio non è integro.
Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
6 – Poiché non ha contestato di aver ricevuto le somme previste dalla sentenza di CP_3 primo grado, che ha affermato di averle corrisposto, la stessa deve essere Controparte_2 condannata alla restituzione delle somme ricevute, accogliendo l'appello incidentale.
6 6.1 – Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
7 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che il Giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865).
7.1 – Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del primo grado di giudizio tra e CP_3 Controparte_2
atteso che la mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del litisconsorte
[...] necessario è stata cagionata dall'attrice, ma non è stata mai rilevata dalla compagnia assicuratrice, né nel corso del giudizio di primo grado, né in appello.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico delle appellate, in solido, in favore dei difensori antistatari dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia 2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 174,00 per spese di iscrizione a ruolo.
7.3 – Considerato che, a prescindere dall'appello incidentale, la condanna alla restituzione delle somme versate in virtù della sentenza di primo grado è una conseguenza automatica della dichiarazione di nullità della stessa, anche le spese del presente grado di giudizio sono compensate, nei rapporti tra e . Controparte_2 CP_3
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- condanna alla restituzione, in favore di dell'importo CP_3 Controparte_2 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento alla restituzione effettiva;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio nei rapporti tra e CP_3 [...]
CP_2
- condanna e in solido, alla rifusione, in favore dei CP_3 Controparte_2 difensori antistatari dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 850,50 per compensi professionali, € 174,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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