Art. 10.
L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali gia' riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , nonche' dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17 .
Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 .
L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali gia' riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , nonche' dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17 .
Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 .