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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6622/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 31 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5AEAUTK501F5057612013 1 A VARI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AE AUTK501F5057622013 1 A VARI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'IA delle entrate presenta appello avverso la sentenza 6622/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 31 maggio 2022, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal contribuente Resistente_1 diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720199079217505000 notificata in data 19.11.2019, tanto per vizi propri che per omessa notifica di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
L'appellante formula i seguenti motivi di impugnativa:
Nullità della sentenza – Violazione dell'art. 59 D.Lgs. n. 546/92 lett. b) – Violazione del contraddittorio –
Rimessione degli atti alla CTP. La sentenza CTP Roma n. 6622/2022 Sez. 31 è viziata poiché la
Commissione giudicante non ha tenuto conto dell'operato dell'Ufficio che, come risulta dalla piattaforma
PTT, si era costituito con controdeduzioni già in data 18/06/2021.
Errata valutazione delle risultanze processuali - Correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento di competenza – Definitività degli atti per omessa impugnazione.
Chiede conclusivamente, in via preliminare, la rimessione degli atti alla CTP per omesso contraddittorio con riguardo agli atti di accertamento annullati;
la riforma parziale della sentenza, con declaratoria della correttezza dell'operato dell'Ufficio scrivente, con vittoria di spese.
Parte contribuente controdeduce e presenta appello incidentale.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del presente giudizio in quanto IA delle Entrate
SS, altra parte processuale di questo giudizio, ha già proposto appello avverso la sentenza n.
6622/2022 incardinata innanzi la stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Lazio con RG. 3733/2022.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale riassumibile nella seguente massima “La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami.
Formula poi appello incidentale sull'asserita errata statuizione della validita' delle cartelle nn.
09720160153715822 001 e 09720160157270846 000 notificate a vecchio indirizzo. Le visure residenziali prodotte dal Concessionario nel giudizio di primo grado sono datate 25.11.16, ben due mesi prima della data di notifica delle cartelle nn. 09720160153715822001 e 09720160157270846000 al vecchio indirizzo di residenza in Indirizzo_1 datate 27.1.2017. Ne consegue la nullità della notifica ad indirizzo non di residenza del contribuente.
Errata statuizione in ordine alla prescrizione decennale delle cartelle.
Conclusivamente chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile il giudizio per simultanea esistenza dello stesso con altro appello recante RG 3733/2022 già presentato in CGT II Grado Lazio da altra parte processuale (IA Delle Entrate SS); accertare le errate statuizioni della sentenza con riferimento al merito, come precisate nell'atto di controdeduzioni e appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che avverso la medesima sentenza n. 6622/2022, oggi appellata con appello proposto dall'IA delle entrate, in via principale, e da parte contribuente, con appello incidentale, è stato già proposto appello da IA delle Entrate - SS (appello n. 3733 2022, depositato il 4 luglio
2022), appello che risulta essere stato definito con sentenza n.4387/2024, di questa Sezione, depositata il 2.7.2024, che ha accolto l'appello principale dell'Ufficio e dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal contribuente.
E' evidente, quindi, che non possa esserci altra decisione in questa sede di merito per il principio del ne bis in idem che non consente di statuire due volte sul medesimo oggetto, con conseguente inammissibilità sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
L'inammissibilità di entrambe le domande, in via principale e in via incidentale, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara inammissibile sia l'appello principale che l'appello incidentale. Spese compensate
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6622/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 31 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5AEAUTK501F5057612013 1 A VARI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AE AUTK501F5057622013 1 A VARI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'IA delle entrate presenta appello avverso la sentenza 6622/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 31 maggio 2022, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal contribuente Resistente_1 diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720199079217505000 notificata in data 19.11.2019, tanto per vizi propri che per omessa notifica di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
L'appellante formula i seguenti motivi di impugnativa:
Nullità della sentenza – Violazione dell'art. 59 D.Lgs. n. 546/92 lett. b) – Violazione del contraddittorio –
Rimessione degli atti alla CTP. La sentenza CTP Roma n. 6622/2022 Sez. 31 è viziata poiché la
Commissione giudicante non ha tenuto conto dell'operato dell'Ufficio che, come risulta dalla piattaforma
PTT, si era costituito con controdeduzioni già in data 18/06/2021.
Errata valutazione delle risultanze processuali - Correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento di competenza – Definitività degli atti per omessa impugnazione.
Chiede conclusivamente, in via preliminare, la rimessione degli atti alla CTP per omesso contraddittorio con riguardo agli atti di accertamento annullati;
la riforma parziale della sentenza, con declaratoria della correttezza dell'operato dell'Ufficio scrivente, con vittoria di spese.
Parte contribuente controdeduce e presenta appello incidentale.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del presente giudizio in quanto IA delle Entrate
SS, altra parte processuale di questo giudizio, ha già proposto appello avverso la sentenza n.
6622/2022 incardinata innanzi la stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Lazio con RG. 3733/2022.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale riassumibile nella seguente massima “La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami.
Formula poi appello incidentale sull'asserita errata statuizione della validita' delle cartelle nn.
09720160153715822 001 e 09720160157270846 000 notificate a vecchio indirizzo. Le visure residenziali prodotte dal Concessionario nel giudizio di primo grado sono datate 25.11.16, ben due mesi prima della data di notifica delle cartelle nn. 09720160153715822001 e 09720160157270846000 al vecchio indirizzo di residenza in Indirizzo_1 datate 27.1.2017. Ne consegue la nullità della notifica ad indirizzo non di residenza del contribuente.
Errata statuizione in ordine alla prescrizione decennale delle cartelle.
Conclusivamente chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile il giudizio per simultanea esistenza dello stesso con altro appello recante RG 3733/2022 già presentato in CGT II Grado Lazio da altra parte processuale (IA Delle Entrate SS); accertare le errate statuizioni della sentenza con riferimento al merito, come precisate nell'atto di controdeduzioni e appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che avverso la medesima sentenza n. 6622/2022, oggi appellata con appello proposto dall'IA delle entrate, in via principale, e da parte contribuente, con appello incidentale, è stato già proposto appello da IA delle Entrate - SS (appello n. 3733 2022, depositato il 4 luglio
2022), appello che risulta essere stato definito con sentenza n.4387/2024, di questa Sezione, depositata il 2.7.2024, che ha accolto l'appello principale dell'Ufficio e dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal contribuente.
E' evidente, quindi, che non possa esserci altra decisione in questa sede di merito per il principio del ne bis in idem che non consente di statuire due volte sul medesimo oggetto, con conseguente inammissibilità sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
L'inammissibilità di entrambe le domande, in via principale e in via incidentale, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara inammissibile sia l'appello principale che l'appello incidentale. Spese compensate