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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 769/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Franco Rosa, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc, nn° 7778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/06/2020 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 913/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza”, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
18/07/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica ed esiti ischemici con declino mnesico-cognitivo e depressione involutiva. Tremore essenziale degli arti superiori. Artrosi polidistrettuale realizzante deficit della statica e della dinamica deambulatoria (utilizza carrozzina). Cardiomiopatia ipertensiva ed aritmogena con impianto di defibrillatore. Diabete mellito tipo II. Insufficienza renale moderata.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Obesità di II classe. Ipertrofia prostatica. Deficit visivo a sinistra”.
Il CTU ha aggiunto che, in ragione di tale quadro patologico in capo al ricorrente,
“sussiste diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 31/07/2020.”
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , che in questa sede si condividono in Per_2
quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU, ovvero 31/07/2020) del requisito sanitario invocato dall'istante.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata, tanto nella presente fase quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico dell' , e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito CP_1 tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a Parte_1
NT LL (SA) il 01/06/1938], si trova, a far data del 31/07/2020, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 769/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Franco Rosa, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc, nn° 7778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/06/2020 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 913/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza”, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
18/07/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica ed esiti ischemici con declino mnesico-cognitivo e depressione involutiva. Tremore essenziale degli arti superiori. Artrosi polidistrettuale realizzante deficit della statica e della dinamica deambulatoria (utilizza carrozzina). Cardiomiopatia ipertensiva ed aritmogena con impianto di defibrillatore. Diabete mellito tipo II. Insufficienza renale moderata.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Obesità di II classe. Ipertrofia prostatica. Deficit visivo a sinistra”.
Il CTU ha aggiunto che, in ragione di tale quadro patologico in capo al ricorrente,
“sussiste diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 31/07/2020.”
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , che in questa sede si condividono in Per_2
quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU, ovvero 31/07/2020) del requisito sanitario invocato dall'istante.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata, tanto nella presente fase quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico dell' , e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito CP_1 tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a Parte_1
NT LL (SA) il 01/06/1938], si trova, a far data del 31/07/2020, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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