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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 10525/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del giudice unico Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10525/2020 Ruolo Generale promossa da in persona dei curatori dott. dott. Parte_1 Parte_2 [...]
dott.ssa rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Santi del Parte_3 Parte_4 foro di Brescia per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Onofri del foro di Controparte_1
Brescia per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Nel merito: Previa ogni declaratoria del caso, per tutti i motivi addotti nel presente atto, accertata e confermata l'entità dei pagamenti effettuati da in Parte_1 bonis a favore della signora accertata l'inesistenza di Controparte_1 qualsiasi valido titolo e/o negozio che comportasse a carico di l'obbligo di Parte_1 effettuare pagamenti a favore della signora condannarsi la Controparte_1 convenuta alla restituzione e al pagamento a favore del Controparte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cc della somma Parte_1 complessiva di € 200.001,54 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Con interessi anche moratori dalla domanda al saldo. Spese rifuse”
Per la convenuta
“Voglia il Tribunale ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande di parte attrice siccome prescritte, inammissibili o comunque infondate, con aggravio di spese”.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.9.2020 il ha chiesto Parte_1 che ai sensi dell'art. 2033 c.c. la convenuta fosse Controparte_1 condannata alla restituzione di € 160.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta e che sarebbe stata versata a suo favore dalla società in bonis in assenza di titolo.
L'attore, nelle sue difese, ha innanzitutto, premesso che il 28.10.2015 Parte_1
con determina dell'amministratore unico (“figura di riferimento
[...] CP_2 nonché, sia formalmente che sostanzialmente, dominus della realtà aziendale ora fallita”) poi confermata dall'assemblea, aveva approvato un accordo di risanamento ex art. 67 L.F., nel quale era, per la prima volta, emersa l'esistenza di un ingente debito dello stesso verso la società, quantificato in € 6.467.490,00, del CP_2 quale non era indicata l'origine; l'accordo ex art. 67 L.F. non era stato adempiuto e (deceduto nel marzo 2016) non aveva estinto il debito;
il 30.3.2018 CP_2 aveva depositato ricorso per concordato preventivo con riserva, a norma Parte_1 dell'art. 161, 6° comma, L.F., e - più volte richieste e autorizzate proroghe dei termini per il deposito della domanda, del piano e dell'attestazione - all'udienza infine fissata per la valutazione dell'ammissione della società alla procedura era intervenuto il pubblico ministero il quale aveva chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato e il fallimento della ricorrente;
il 22.1.2019 il Tribunale di Brescia, recependo le censure del pubblico ministero concernenti l'ignota genesi del c.d. debito aveva concluso che sussisteva “un CP_2 preciso onere di trasparenza e di completezza informativa in capo alla ricorrente anche in relazione alle poste non ricomprese nell'attivo concordatario: ciò al fine di fornire ai creditori la più esaustiva ed aggiornata rappresentazione della situazione patrimoniale della debitrice”, e aveva incaricato i commissari giudiziali di “verificare se le scritture contabili di consentano di confermare la tesi della società Parte_1 per cui il credito si sarebbe interamente formato per effetto di versamenti a favore del defunto […] ovvero se, come paventato dal pubblico ministero, la CP_2 ricorrente abbia dissimulato l'identità dei proprio reali creditori e comunque posto in essere condotte sanzionate dall'art. 173 L.F.”; i commissari giudiziali, all'esito degli approfondimenti richiesti, avevano depositato istanza ex art. 173 L.F., rilevando che il credito di € 6.725.110,00, se per un verso nei bilanci dal 2014 al 2016 era indicato come credito sociale “verso altri” e nell'accordo ex art. 67 L.F. come credito verso
“in realtà, in buona parte, esso era stato generato da versamenti CP_2 effettuati a favore di terzi soggetti, soggetti peraltro che “non risultano avere avuto rapporti commerciali diretti con (così in istanza ex art. 173 L.F.)”; la Parte_1 difesa al riguardo proposta da (doc. 12), ribadito quanto già dedotto con Parte_1 riguardo alla avvenuta svalutazione integrale del credito aveva in fatto CP_2 confermato “che molte delle uscite che avrebbero dovuto costituire il Debito CP_2 pagina 2 di 7 erano state effettuate dalla società con versamenti verso soggetti diversi da
[...]
(come del resto contabilmente provato)” e “che non sussistevano valide CP_2
(commerciali o giudiziali) ragioni a tali versamenti”; il Tribunale, nel revocare il concordato e dichiarare il fallimento di aveva ribadito (v. decreto Parte_1
18.7.2019 - doc. 15) che “nel credito risultano ricompresi versamenti CP_2 effettuati dalla società nei confronti di soggetti diversi dal Comm. che, CP_2 dovendo formare oggetto di azioni recuperatorie nell'interesse del ceto creditorio, in assenza di documentazione che li faccia ritenere non ripetibili, andavano rappresentati ai creditori di eventualmente stimandone la possibilità di Parte_1 recupero”.
Il ha poi dedotto che la convenuta era stata la Parte_1 Controparte_1 moglie di e aveva “fatto parte della compagine sociale nonché di altre CP_2 società riferibili al gruppo;
negli anni 2011, 2013 e 2014 dai conti Parte_1 correnti intrattenuti presso UB e , erano stati eseguiti Parte_1 Controparte_3 versamenti in favore di un conto cointestato ai coniugi per un Controparte_4 totale importo di € 320.000,00 (€ 200.000,00 il 31 maggio 2011; € 25.000,00 il 31 maggio 2013; € 35.000,00 il 31 dicembre 2013; € 60.000,00 il 19 marzo 2014); nelle distinte di bonifico era stato indicato come beneficiario ora il solo ora lo CP_2 stesso e la moglie ma tutti i versamenti erano CP_2 Controparte_1 confluiti sul conto corrente ad essi cointestato;
detti versamenti “non hanno tuttavia trovato (anche a seguito delle indagini svolte dai Commissari poi divenuti Curatori nell'ambito del procedimento ex art. 173 LF) alcuna pezza giustificativa” nella contabilità sociale, e non sono collegati a rapporti, ragioni e obbligazioni di pagamento riferibili né ai coniugi né specificamente alla convenuta;
a norma CP_2 dell'art. 1854 c.c. quale cointestataria del conto, avrebbe Controparte_1 dovuto essere considerata ex art. 1854 c.c. creditrice o debitrice in solido, verso terzi e nei rapporti interni, dei saldi del conto medesimo, e, posto che ai sensi dell'art. 1298 c.c., in ordine all'obbligazione assunta, “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”, la convenuta era tenuta a restituire almeno il 50% delle somme che aveva versato senza titolo, con gli interessi legali Parte_1 dalla ricezione degli indebiti o, in subordine, dalla domanda.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto perché prescritta, inammissibile o comunque infondata.
La non ha contestato l'esistenza dei quattro versamenti per totali € CP_1
320.000,00 effettuati da negli anni 2011, 2013 e 2014, sostenendo però Parte_1 che tutti i bonifici bancari sarebbero stati eseguiti in favore solo ed esclusivamente del defunto marito all'epoca amministratore di il CP_2 Parte_1 versamento di € 200.000,00 del 31 maggio 2011 sarebbe stato eseguito su conto corrente UBI intestato al solo (come da estratto conto e dichiarazione CP_2 di successione prodotti: doc. 1 e 2), e la convenuta sarebbe stata del tutto estranea all'operazione; il bonifico era stato disposto da con causale “compenso Parte_1 pagina 3 di 7 amministratore”, qualifica che il beneficiario effettivamente possedeva, CP_2 sicché non era dato comprendere perché il pagamento fosse stato definito indebito;
anche gli altri tre bonifici indicati in atto di citazione, benché avvenuti su conto corrente cointestato a e alla moglie (n. 1463 acceso presso CP_2 [...]
), erano stati disposti a favore del solo e, in particolare, CP_3 CP_2 quanto al terzo e quarto versamento (€ 35.000,00 il 31 dicembre 2013 e € 60.000,00 il 19 marzo 2014), con causale “acconto amministratore”, e dunque anch'essi sorretti da titolo, era l'attore a dover provare l'inesistenza; la generica causale del secondo bonifico (“versamento”) sarebbe stata comunque presuntivamente riferibile alla qualità di amministratore e socio di riferimento del beneficiario in CP_2 ogni caso, nessun pagamento era stato effettuato da in favore di Parte_1 [...]
neppure con riguardo ai bonifici a eseguiti sul conto CP_1 CP_2 corrente a lei cointestato, in quanto i rapporti interni tra correntisti cointestatari e verso i terzi non sono regolati dall'art. 1854 c.c. (che riguarda i rapporti con la banca) bensì dall'art. 1298, 2° comma, c.c., secondo il quale debito e credito solidale si dividono in parti uguali, ma solo se non risulti diversamente;
qualora, come nel caso in esame, il saldo attivo discenda dall'accredito di somme di esclusiva pertinenza di uno solo dei correntisti, nel rapporto interno l'altro non può avanzare alcun diritto sul saldo, e lo stesso vale per le eventuali pretese di terzi su quelle stesse somme;
pertanto, in assenza di pagamenti di in favore di Parte_1 [...]
legittimati passivi delle pretese restitutorie ex art. 2033 c.c., CP_1 sarebbero stati esclusivamente gli eredi di e tra questi non vi era la CP_2 convenuta, che aveva rinunciato all'eredità con atto del notaio in data 27 Per_1 luglio 2016; qualora infine la domanda fosse stata qualificata nell'ambito di un illecito civile o di un'azione giudiziale a prescrizione breve, il credito sarebbe stato prescritto.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il AL attore, con la memoria n. 1, ha riconosciuto corretto il rilievo di controparte circa l'intestazione al solo del conto corrente UBI CP_2 beneficiario del bonifico di € 200.000,00 del 31 maggio 2011, e ha precisato di essere incorso in errore materiale nell'indicazione dell'operazione bancaria, dovendosi la domanda intendere riferita al bonifico di uguale importo eseguito il 29 giugno 2011 sul conto corrente Unicredit cointestato a e CP_2 CP_1
contestate le ulteriori deduzioni della convenuta, ha confermato la
[...] domanda di ripetizione di indebito.
La convenuta, con la memoria n. 2, ha contestato come tardiva la diversa prospettazione del fatto costitutivo, qualificata come mutatio libelli, e in subordine ha esteso all'operazione del 29 giugno 2011 le contestazioni svolte in comparsa di costituzione.
pagina 4 di 7 Nessuna delle parti ha dedotto prove costituende e alla successiva udienza entrambe hanno chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 20.6.24 ed una seconda il 15.5.25.
…………….
Occorre, in primo luogo, trattare la questione sollevata da parte convenuta con riguardo all'ammissibilità della 'correzione' dell''errore materiale oltre che di fatto', svolta da parte attrice con la memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc.
In questa il AL ha riconosciuto che il rilievo della era corretto ed ha CP_1 affermato che l'attore intendeva riferirsi all'accredito di identico importo, eseguito il 29.6. 2011 su conto Unicredit, anch'esso cointestato ai coniugi Controparte_4
A parere del tribunale, non di mutatio libelli si è trattato, ma di mera emendatio, del tutto ammissibile con la memoria n. 1, deputata alla precisazione o modificazione delle domande.
Premesso, infatti, che si ha mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con la conseguenza di alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. 21.1.25 n. 1470), nella fattispecie in esame, in cui l'importo richiesto è stato lo stesso, gli intestatari del conto i medesimi degli altri tre accrediti asseritamente indebiti, il periodo di esecuzione pressocché identico ( 31.5.2011 e 29.6.2011) e a variare è stato solo l'istituto di credito presso il quale il conto era stato acceso, cosicché nessun disorientamento della difesa di parte convenuta può ritenersi essere avvenuto, vi è stata una mera modificazione della domanda da considerare, pertanto, senz'altro ammissibile.
A dire di parte attrice, l'accredito di euro 200.001,54 eseguito il 29.6.2011 sul conto corrente Unicredit cointestato ai coniugi quelli di euro 25.000,00 e Controparte_4 di euro 35.000,00 eseguiti rispettivamente il 31.5.2013 e il 31.12.13 e quello di euro 60.000,00 eseguito il 19.13.2014, tutti sul conto -anch'esso Controparte_3 cointestato-, costituirebbero degli indebiti ripetibili, in quanto pagamenti di debiti inesistenti.
La convenuta ha contestato l'assunto di controparte, deducendo che tutte le disposizioni bancarie in questione, seppure eseguite su conti correnti cointestati anche alla sarebbero avvenute a favore del solo definito dalla CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 stessa parte attrice “figura di riferimento nonché, sia formalmente che sostanzialmente, dominus della realtà aziendale fallita”, e nessuno di questi pagamenti avrebbe visto la quale accipiens. CP_1
Parte convenuta, a difesa del suo assunto, ha evidenziato come dai documenti offerti in comunicazione da controparte risultasse espressamente che i bonifici erano stati disposti dalla a favore di e che la società, su tre di questi, Parte_1 CP_2 aveva addirittura apposto la dicitura “compenso amministratore” o “acconto amministratore”.
La cointestazione del conto corrente, a detta della non poteva valere a CP_1 provare che il pagamento fosse stato disposto anche a suo favore.
A parere di questo giudice, il rilievo è fondato.
Il AL attore ha asserito che i versamenti in questione sarebbero andati ad incrementare l'entità del cospicuo debito L'attore ha argomentato la sua tesi CP_2 sostenendo che la avrebbe dovuto ritenersi creditrice o debitrice in solido CP_1 verso terzi e nei rapporti interni dei saldi dei conti cointestati ai sensi dell'art. 1854 cc.
Se è vero, però, che la norma invocata dal AL prevede che, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi di conto, è altrettanto vero che questa disposizione riguarda i rapporti esterni verso la banca, mentre quelli interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298 cc, che al 2° comma stabilisce che il debito o il credito solidale si divide in quote uguali a meno che non risulti diversamente.
Il comma appena richiamato recita espressamente che le parti di ciascuno dei debitori o creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente.
La presunzione sopra riportata può essere, senza dubbio, superata con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso presunzioni semplici, dalla parte (in questo caso la convenuta) che ha dedotto una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
Considerato che ad eseguire i pagamenti fu la di cui il era Parte_1 CP_2 amministratore unico;
che nei documenti offerti in comunicazione da parte attrice per provare i pagamenti (docc. 19, 21) si legge, in tutti, che questi furono eseguiti a favore di (il nome di non compare mai come CP_2 Controparte_1 beneficiaria dei versamenti ma solo come cointestataria del conto) e, in tre di questi, che i pagamenti costituivano il compenso dell'amministratore, deve ritenersi dimostrato per presunzioni che il solo fosse stato l'accipiens di quei denari, CP_2 che a lui e solo a lui erano destinati.
pagina 6 di 7 In assenza della prova che a ricevere quei pagamenti fosse stata anche l'altra cointestataria del conto corrente, la domanda del AL di ripetizione dell'indebito, non può che essere respinta.
Non vale a dimostrare il contrario la circostanza che nella relazione redatta dai Commissari (ora curatori del fallimento e quindi parti) questi avessero fatto riferimento anche ai pagamenti a favore dei conti cointestati ai coniugi Per_2 come pagamenti privi di causa, atteso che nessun documento è stato
[...] portato a sostegno di tale valutazione, svolta facendo unicamente richiamo alla presunzione di cui all'art. 1298 cc.
Ciò posto la pretesa attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di parte attrice, condanna il a rifondere alla convenuta le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in euro 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 4 settembre 2025
Il giudice
E.Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del giudice unico Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10525/2020 Ruolo Generale promossa da in persona dei curatori dott. dott. Parte_1 Parte_2 [...]
dott.ssa rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Santi del Parte_3 Parte_4 foro di Brescia per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Onofri del foro di Controparte_1
Brescia per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Nel merito: Previa ogni declaratoria del caso, per tutti i motivi addotti nel presente atto, accertata e confermata l'entità dei pagamenti effettuati da in Parte_1 bonis a favore della signora accertata l'inesistenza di Controparte_1 qualsiasi valido titolo e/o negozio che comportasse a carico di l'obbligo di Parte_1 effettuare pagamenti a favore della signora condannarsi la Controparte_1 convenuta alla restituzione e al pagamento a favore del Controparte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cc della somma Parte_1 complessiva di € 200.001,54 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Con interessi anche moratori dalla domanda al saldo. Spese rifuse”
Per la convenuta
“Voglia il Tribunale ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande di parte attrice siccome prescritte, inammissibili o comunque infondate, con aggravio di spese”.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.9.2020 il ha chiesto Parte_1 che ai sensi dell'art. 2033 c.c. la convenuta fosse Controparte_1 condannata alla restituzione di € 160.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta e che sarebbe stata versata a suo favore dalla società in bonis in assenza di titolo.
L'attore, nelle sue difese, ha innanzitutto, premesso che il 28.10.2015 Parte_1
con determina dell'amministratore unico (“figura di riferimento
[...] CP_2 nonché, sia formalmente che sostanzialmente, dominus della realtà aziendale ora fallita”) poi confermata dall'assemblea, aveva approvato un accordo di risanamento ex art. 67 L.F., nel quale era, per la prima volta, emersa l'esistenza di un ingente debito dello stesso verso la società, quantificato in € 6.467.490,00, del CP_2 quale non era indicata l'origine; l'accordo ex art. 67 L.F. non era stato adempiuto e (deceduto nel marzo 2016) non aveva estinto il debito;
il 30.3.2018 CP_2 aveva depositato ricorso per concordato preventivo con riserva, a norma Parte_1 dell'art. 161, 6° comma, L.F., e - più volte richieste e autorizzate proroghe dei termini per il deposito della domanda, del piano e dell'attestazione - all'udienza infine fissata per la valutazione dell'ammissione della società alla procedura era intervenuto il pubblico ministero il quale aveva chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato e il fallimento della ricorrente;
il 22.1.2019 il Tribunale di Brescia, recependo le censure del pubblico ministero concernenti l'ignota genesi del c.d. debito aveva concluso che sussisteva “un CP_2 preciso onere di trasparenza e di completezza informativa in capo alla ricorrente anche in relazione alle poste non ricomprese nell'attivo concordatario: ciò al fine di fornire ai creditori la più esaustiva ed aggiornata rappresentazione della situazione patrimoniale della debitrice”, e aveva incaricato i commissari giudiziali di “verificare se le scritture contabili di consentano di confermare la tesi della società Parte_1 per cui il credito si sarebbe interamente formato per effetto di versamenti a favore del defunto […] ovvero se, come paventato dal pubblico ministero, la CP_2 ricorrente abbia dissimulato l'identità dei proprio reali creditori e comunque posto in essere condotte sanzionate dall'art. 173 L.F.”; i commissari giudiziali, all'esito degli approfondimenti richiesti, avevano depositato istanza ex art. 173 L.F., rilevando che il credito di € 6.725.110,00, se per un verso nei bilanci dal 2014 al 2016 era indicato come credito sociale “verso altri” e nell'accordo ex art. 67 L.F. come credito verso
“in realtà, in buona parte, esso era stato generato da versamenti CP_2 effettuati a favore di terzi soggetti, soggetti peraltro che “non risultano avere avuto rapporti commerciali diretti con (così in istanza ex art. 173 L.F.)”; la Parte_1 difesa al riguardo proposta da (doc. 12), ribadito quanto già dedotto con Parte_1 riguardo alla avvenuta svalutazione integrale del credito aveva in fatto CP_2 confermato “che molte delle uscite che avrebbero dovuto costituire il Debito CP_2 pagina 2 di 7 erano state effettuate dalla società con versamenti verso soggetti diversi da
[...]
(come del resto contabilmente provato)” e “che non sussistevano valide CP_2
(commerciali o giudiziali) ragioni a tali versamenti”; il Tribunale, nel revocare il concordato e dichiarare il fallimento di aveva ribadito (v. decreto Parte_1
18.7.2019 - doc. 15) che “nel credito risultano ricompresi versamenti CP_2 effettuati dalla società nei confronti di soggetti diversi dal Comm. che, CP_2 dovendo formare oggetto di azioni recuperatorie nell'interesse del ceto creditorio, in assenza di documentazione che li faccia ritenere non ripetibili, andavano rappresentati ai creditori di eventualmente stimandone la possibilità di Parte_1 recupero”.
Il ha poi dedotto che la convenuta era stata la Parte_1 Controparte_1 moglie di e aveva “fatto parte della compagine sociale nonché di altre CP_2 società riferibili al gruppo;
negli anni 2011, 2013 e 2014 dai conti Parte_1 correnti intrattenuti presso UB e , erano stati eseguiti Parte_1 Controparte_3 versamenti in favore di un conto cointestato ai coniugi per un Controparte_4 totale importo di € 320.000,00 (€ 200.000,00 il 31 maggio 2011; € 25.000,00 il 31 maggio 2013; € 35.000,00 il 31 dicembre 2013; € 60.000,00 il 19 marzo 2014); nelle distinte di bonifico era stato indicato come beneficiario ora il solo ora lo CP_2 stesso e la moglie ma tutti i versamenti erano CP_2 Controparte_1 confluiti sul conto corrente ad essi cointestato;
detti versamenti “non hanno tuttavia trovato (anche a seguito delle indagini svolte dai Commissari poi divenuti Curatori nell'ambito del procedimento ex art. 173 LF) alcuna pezza giustificativa” nella contabilità sociale, e non sono collegati a rapporti, ragioni e obbligazioni di pagamento riferibili né ai coniugi né specificamente alla convenuta;
a norma CP_2 dell'art. 1854 c.c. quale cointestataria del conto, avrebbe Controparte_1 dovuto essere considerata ex art. 1854 c.c. creditrice o debitrice in solido, verso terzi e nei rapporti interni, dei saldi del conto medesimo, e, posto che ai sensi dell'art. 1298 c.c., in ordine all'obbligazione assunta, “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”, la convenuta era tenuta a restituire almeno il 50% delle somme che aveva versato senza titolo, con gli interessi legali Parte_1 dalla ricezione degli indebiti o, in subordine, dalla domanda.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto perché prescritta, inammissibile o comunque infondata.
La non ha contestato l'esistenza dei quattro versamenti per totali € CP_1
320.000,00 effettuati da negli anni 2011, 2013 e 2014, sostenendo però Parte_1 che tutti i bonifici bancari sarebbero stati eseguiti in favore solo ed esclusivamente del defunto marito all'epoca amministratore di il CP_2 Parte_1 versamento di € 200.000,00 del 31 maggio 2011 sarebbe stato eseguito su conto corrente UBI intestato al solo (come da estratto conto e dichiarazione CP_2 di successione prodotti: doc. 1 e 2), e la convenuta sarebbe stata del tutto estranea all'operazione; il bonifico era stato disposto da con causale “compenso Parte_1 pagina 3 di 7 amministratore”, qualifica che il beneficiario effettivamente possedeva, CP_2 sicché non era dato comprendere perché il pagamento fosse stato definito indebito;
anche gli altri tre bonifici indicati in atto di citazione, benché avvenuti su conto corrente cointestato a e alla moglie (n. 1463 acceso presso CP_2 [...]
), erano stati disposti a favore del solo e, in particolare, CP_3 CP_2 quanto al terzo e quarto versamento (€ 35.000,00 il 31 dicembre 2013 e € 60.000,00 il 19 marzo 2014), con causale “acconto amministratore”, e dunque anch'essi sorretti da titolo, era l'attore a dover provare l'inesistenza; la generica causale del secondo bonifico (“versamento”) sarebbe stata comunque presuntivamente riferibile alla qualità di amministratore e socio di riferimento del beneficiario in CP_2 ogni caso, nessun pagamento era stato effettuato da in favore di Parte_1 [...]
neppure con riguardo ai bonifici a eseguiti sul conto CP_1 CP_2 corrente a lei cointestato, in quanto i rapporti interni tra correntisti cointestatari e verso i terzi non sono regolati dall'art. 1854 c.c. (che riguarda i rapporti con la banca) bensì dall'art. 1298, 2° comma, c.c., secondo il quale debito e credito solidale si dividono in parti uguali, ma solo se non risulti diversamente;
qualora, come nel caso in esame, il saldo attivo discenda dall'accredito di somme di esclusiva pertinenza di uno solo dei correntisti, nel rapporto interno l'altro non può avanzare alcun diritto sul saldo, e lo stesso vale per le eventuali pretese di terzi su quelle stesse somme;
pertanto, in assenza di pagamenti di in favore di Parte_1 [...]
legittimati passivi delle pretese restitutorie ex art. 2033 c.c., CP_1 sarebbero stati esclusivamente gli eredi di e tra questi non vi era la CP_2 convenuta, che aveva rinunciato all'eredità con atto del notaio in data 27 Per_1 luglio 2016; qualora infine la domanda fosse stata qualificata nell'ambito di un illecito civile o di un'azione giudiziale a prescrizione breve, il credito sarebbe stato prescritto.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il AL attore, con la memoria n. 1, ha riconosciuto corretto il rilievo di controparte circa l'intestazione al solo del conto corrente UBI CP_2 beneficiario del bonifico di € 200.000,00 del 31 maggio 2011, e ha precisato di essere incorso in errore materiale nell'indicazione dell'operazione bancaria, dovendosi la domanda intendere riferita al bonifico di uguale importo eseguito il 29 giugno 2011 sul conto corrente Unicredit cointestato a e CP_2 CP_1
contestate le ulteriori deduzioni della convenuta, ha confermato la
[...] domanda di ripetizione di indebito.
La convenuta, con la memoria n. 2, ha contestato come tardiva la diversa prospettazione del fatto costitutivo, qualificata come mutatio libelli, e in subordine ha esteso all'operazione del 29 giugno 2011 le contestazioni svolte in comparsa di costituzione.
pagina 4 di 7 Nessuna delle parti ha dedotto prove costituende e alla successiva udienza entrambe hanno chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 20.6.24 ed una seconda il 15.5.25.
…………….
Occorre, in primo luogo, trattare la questione sollevata da parte convenuta con riguardo all'ammissibilità della 'correzione' dell''errore materiale oltre che di fatto', svolta da parte attrice con la memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc.
In questa il AL ha riconosciuto che il rilievo della era corretto ed ha CP_1 affermato che l'attore intendeva riferirsi all'accredito di identico importo, eseguito il 29.6. 2011 su conto Unicredit, anch'esso cointestato ai coniugi Controparte_4
A parere del tribunale, non di mutatio libelli si è trattato, ma di mera emendatio, del tutto ammissibile con la memoria n. 1, deputata alla precisazione o modificazione delle domande.
Premesso, infatti, che si ha mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con la conseguenza di alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. 21.1.25 n. 1470), nella fattispecie in esame, in cui l'importo richiesto è stato lo stesso, gli intestatari del conto i medesimi degli altri tre accrediti asseritamente indebiti, il periodo di esecuzione pressocché identico ( 31.5.2011 e 29.6.2011) e a variare è stato solo l'istituto di credito presso il quale il conto era stato acceso, cosicché nessun disorientamento della difesa di parte convenuta può ritenersi essere avvenuto, vi è stata una mera modificazione della domanda da considerare, pertanto, senz'altro ammissibile.
A dire di parte attrice, l'accredito di euro 200.001,54 eseguito il 29.6.2011 sul conto corrente Unicredit cointestato ai coniugi quelli di euro 25.000,00 e Controparte_4 di euro 35.000,00 eseguiti rispettivamente il 31.5.2013 e il 31.12.13 e quello di euro 60.000,00 eseguito il 19.13.2014, tutti sul conto -anch'esso Controparte_3 cointestato-, costituirebbero degli indebiti ripetibili, in quanto pagamenti di debiti inesistenti.
La convenuta ha contestato l'assunto di controparte, deducendo che tutte le disposizioni bancarie in questione, seppure eseguite su conti correnti cointestati anche alla sarebbero avvenute a favore del solo definito dalla CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 stessa parte attrice “figura di riferimento nonché, sia formalmente che sostanzialmente, dominus della realtà aziendale fallita”, e nessuno di questi pagamenti avrebbe visto la quale accipiens. CP_1
Parte convenuta, a difesa del suo assunto, ha evidenziato come dai documenti offerti in comunicazione da controparte risultasse espressamente che i bonifici erano stati disposti dalla a favore di e che la società, su tre di questi, Parte_1 CP_2 aveva addirittura apposto la dicitura “compenso amministratore” o “acconto amministratore”.
La cointestazione del conto corrente, a detta della non poteva valere a CP_1 provare che il pagamento fosse stato disposto anche a suo favore.
A parere di questo giudice, il rilievo è fondato.
Il AL attore ha asserito che i versamenti in questione sarebbero andati ad incrementare l'entità del cospicuo debito L'attore ha argomentato la sua tesi CP_2 sostenendo che la avrebbe dovuto ritenersi creditrice o debitrice in solido CP_1 verso terzi e nei rapporti interni dei saldi dei conti cointestati ai sensi dell'art. 1854 cc.
Se è vero, però, che la norma invocata dal AL prevede che, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi di conto, è altrettanto vero che questa disposizione riguarda i rapporti esterni verso la banca, mentre quelli interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298 cc, che al 2° comma stabilisce che il debito o il credito solidale si divide in quote uguali a meno che non risulti diversamente.
Il comma appena richiamato recita espressamente che le parti di ciascuno dei debitori o creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente.
La presunzione sopra riportata può essere, senza dubbio, superata con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso presunzioni semplici, dalla parte (in questo caso la convenuta) che ha dedotto una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
Considerato che ad eseguire i pagamenti fu la di cui il era Parte_1 CP_2 amministratore unico;
che nei documenti offerti in comunicazione da parte attrice per provare i pagamenti (docc. 19, 21) si legge, in tutti, che questi furono eseguiti a favore di (il nome di non compare mai come CP_2 Controparte_1 beneficiaria dei versamenti ma solo come cointestataria del conto) e, in tre di questi, che i pagamenti costituivano il compenso dell'amministratore, deve ritenersi dimostrato per presunzioni che il solo fosse stato l'accipiens di quei denari, CP_2 che a lui e solo a lui erano destinati.
pagina 6 di 7 In assenza della prova che a ricevere quei pagamenti fosse stata anche l'altra cointestataria del conto corrente, la domanda del AL di ripetizione dell'indebito, non può che essere respinta.
Non vale a dimostrare il contrario la circostanza che nella relazione redatta dai Commissari (ora curatori del fallimento e quindi parti) questi avessero fatto riferimento anche ai pagamenti a favore dei conti cointestati ai coniugi Per_2 come pagamenti privi di causa, atteso che nessun documento è stato
[...] portato a sostegno di tale valutazione, svolta facendo unicamente richiamo alla presunzione di cui all'art. 1298 cc.
Ciò posto la pretesa attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di parte attrice, condanna il a rifondere alla convenuta le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in euro 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 4 settembre 2025
Il giudice
E.Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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