Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/05/2026, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04133/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2026, proposto da AZ AD, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
prime tra tutte, la sospensione dell’efficacia con ordine di rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio per tutta la durata del giudizio e/o il riesame, del decreto della Questura di Roma, emesso il 13 febbraio 2026 e in pari data notificato, di irricevibilità dell’istanza di conversione per lavoro da protezione speciale, nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
ovvero, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/2008 in permesso per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa LV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 3 aprile 2026 e depositato l’8 aprile 2026 la sig.ra AD AZ ha agito per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto emesso dalla Questura di Roma in data 13 febbraio 2026 e in pari data notificato, di irricevibilità dell’istanza di conversione per lavoro da protezione speciale dallo stesso presentata, ovvero - in subordine - per l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla medesima istanza.
Avverso il gravato atto la ricorrente ha dedotto censure per violazione di legge ed eccesso di potere in varie declinazioni.
In data 30 aprile 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale, tale essendo la natura dell’atto emesso dalla Questura in data 13 febbraio 2026, e in ogni caso rappresentando che il procedimento di cui è causa si è concluso con il rilascio del titolo richiesto, da ritirarsi a cura dell’interessata decorsi 40 giorni dalla 30 aprile 2026 presso il Commissariato territorialmente competente.
Alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso e della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse con riguardo alla domanda di annullamento dell’atto emesso dalla Questura di Roma in data 13 febbraio 2026, trattandosi, come emerge dal tenore letterale dell’atto (e come confermato dall’Amministrazione con la memoria depositata in data 30 aprile 2026) e diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, di un preavviso di rigetto, ossia di un atto a carattere meramente endoprocedimentale con il quale l’Amministrazione ha assegnato a parte ricorrente il termine di 10 giorni per il deposito di documentazione integrativa; trattasi, quindi, di un atto di per sé privo di autonoma lesività e inidoneo a incidere sulla posizione giuridica della ricorrente in assenza del provvedimento conclusivo del procedimento.
In proposito, per principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, “ Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa ” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913).
Rispetto alla domanda subordinata di declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla medesima istanza, il ricorso risulta comunque improcedibile, tenuto conto che, come rappresentato dall’Amministrazione con memoria del 30 aprile 2026, il procedimento amministrativo di cui è causa si è concluso positivamente, nelle more del giudizio, con il rilascio del titolo richiesto, che potrà essere ritirato dall’interessata entro 40 giorni dalla medesima comunicazione del 30 aprile 2026.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, in parte lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
LV ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LV ON | OS RN |
IL SEGRETARIO