TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3753/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELLONI Parte_1 C.F._1
DR e dell'Avv. GOZZI ANTONELLA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. STEFANI RUGGERO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 731/2024 del
10/12/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 3413/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 3 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Vignola
(MO) il 29.03.1998 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vignola (MO) al n. 8 parte 2, serie A, anno 1998;
• ordinare al Comune di Vignola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• dichiarare equa l'attribuzione una tantum di un contributo da parte del sig. a favore Pt_1 della sig.ra Nello specifico, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Controparte_1 liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti dell'ex coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila//00 euro) da versarsi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento definitivo del presente procedimento da parte del Tribunale di Modena. Le parti riconoscono che
l'attribuzione che precede è da ritenersi congrua in relazione alla durata del vincolo matrimoniale ed al contributo dato dalla sig.ra alla vita coniugale e costituisce CP_1 perciò versamento in un'unica soluzione, valido vita natural durante, effettuato a tacitazione di qualunque pretesa della sig.ra anche risarcitoria, avente causa o comunque Controparte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.”
- rilevato che la figlia nata dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in VIGNOLA
(MO) il 29/03/1998 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1998
- Atto n.
8 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3753/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELLONI Parte_1 C.F._1
DR e dell'Avv. GOZZI ANTONELLA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. STEFANI RUGGERO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 731/2024 del
10/12/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 3413/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 3 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Vignola
(MO) il 29.03.1998 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vignola (MO) al n. 8 parte 2, serie A, anno 1998;
• ordinare al Comune di Vignola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• dichiarare equa l'attribuzione una tantum di un contributo da parte del sig. a favore Pt_1 della sig.ra Nello specifico, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Controparte_1 liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti dell'ex coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila//00 euro) da versarsi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento definitivo del presente procedimento da parte del Tribunale di Modena. Le parti riconoscono che
l'attribuzione che precede è da ritenersi congrua in relazione alla durata del vincolo matrimoniale ed al contributo dato dalla sig.ra alla vita coniugale e costituisce CP_1 perciò versamento in un'unica soluzione, valido vita natural durante, effettuato a tacitazione di qualunque pretesa della sig.ra anche risarcitoria, avente causa o comunque Controparte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.”
- rilevato che la figlia nata dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in VIGNOLA
(MO) il 29/03/1998 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1998
- Atto n.
8 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3