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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 06/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 21/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6031 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'avv.to Graziano Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, alla Via G. Berta, n. 1;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e Controparte_2
difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Persona_1
Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso
Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed handicap grave (opposizione ad A.T.P.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 20/11/2024, esponeva che il Parte_1
16/06/2022 veniva sottoposta a visita da parte Commissione Medica competente CP_1
per territorio e riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al
100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore,
nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92.
In data 20/07/2023, tuttavia, veniva sottoposta a visita medico legale di revisione da parte dell' la quale aveva negato la ricorrenza a detta data dei presupposti sanitari per la CP_1
concessione dei benefici connessi all'invalidità richiesta, riconoscendola invalida al 100%
grave e portatrice di handicap di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/92, sicché la stessa aveva chiesto nuovamente l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 2. Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente il CP_1
15/03/2025, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava documentazione medica comprovante l'aggravamento del suo stato di salute, veniva disposto il rinnovo della C.T.U. e conferito incarico ad un diverso Consulente per l'effettuazione di una nuova perizia volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate,
nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 21/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza dei benefici diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P.
2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del
3 procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha riscontrato una diagnosi di “Esiti di
neoplasia della mammella destra consistenti in metastasi ossee, cerebrali ed epatiche e
dolore oncologico. Cardiopatia ischemica cronica post-IMA. Ipertensione arteriosa. Diabete
mellito tipo 2 in trattamento insulinico. Esiti di vertebroplastica di D10, D11, D12, L1 e
protrusioni discali lombari in spondiloartrosi. Coxartrosi bilaterale. IRC stadio III b.”,
ritenendo, dunque, sussistenti le condizioni clinico funzionali per la concessione dei benefici invocati.
Il C.T.U. ha evidenziato, infatti, alla luce dell'ulteriore documentazione medica acquisita,
un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente sull'aspetto della mobilità con un evidente viraggio verso la perdita dell'autonomia sul piano motorio, atteso che “Nel
caso in esame l'impossibilità all'autonoma deambulazione neppure con l'ausilio di presidi
ortopedici è ascrivibile a patologia osteo-articolare, infatti si riscontra che i cambi di
postura e la stazione eretta avvengono solo con l'ausilio umano e che la deambulazione
non è consentita in autonomia né con presidi ortopedici. Dalla documentazione si ricava
che la ricorrente in data 03/08/24 si presentò a visita di controllo presso l'unità operativa
oncologia della casa di cura con “severo deficit deambulatorio che richiede Parte_2
ausilio di canadesi con sintomatologia dolorosa di grado moderato severo”. Inoltre in data
14/11/24 si sottopose a visita fisiatrica e le fu riscontrata una “severa difficoltà alla
deambulazione. Si prescrive carrozzina pieghevole di transito”. Nel volgere di tre mesi la
ricorrente, per gli spostamenti, passò dai bastoni canadesi alla carrozzina di transito a
causa del deficit deambulatorio da ascrivere alle ripetizioni ossee della neoplasia, agli esiti
4 della vertebroplastica di D10, D11, D12, L1, alle protrusioni discali, alla spondiloartrosi ed
alla coxartrosi bilaterale che hanno concorso alla compromissione della deambulazione,
nonché della stazione eretta. L'altro requisito per beneficiare dell'indennità di
accompagnamento è che il soggetto, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisogni di un'assistenza continua. La ricorrente per le infermità di cui soffre
non può svolgere alcuno di tali atti per la notevole astenia che la costringono a letto o su
poltrona.”.
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso affermando che, alla luce della sopravvenuta incapacità di deambulare, le attuali condizioni della siano tali da consentire di attribuire Pt_1
l'indennità di accompagnamento richiesta.
Allo stesso tempo il Consulente ritiene la ricorrente affetta da minorazioni tali da aver ridotto l'autonomia della stessa al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione,
riconoscendole, dunque, anche lo status di portatrice di handicap con connotazione di gravità previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92.
In particolare, il C.T.U. ha riscontrato la perdita di abilità comunicative, sociali ed emotive,
nonché una grave limitazione nelle autonomie personali e di interazione con l'ambiente circostante.
Ciò evidenziato il Consulente ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio che le condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto ai benefici solo a decorrere dall'01/11/2024.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti i diritti invocati si è concretizzato, a parere del C.T.U., da epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione medica dell' ma anche al CP_1
5 deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto il 30/09/2024).
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere i benefici invocati si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere le indennità richieste.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va parzialmente accolta ed appare senz'altro condivisibile la fissazione della decorrenza dei benefici richiesti a far tempo dall'01/11/2024.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire all'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva messe a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6031 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, nonché portatrice
6 di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 con decorrenza dall'01/11/2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_4
, 3.12.2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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