Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 345/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Tommaso Palmitesta;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/03/2025 il ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità e chiedeva l'accertamento di tale diritto e la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative spettanze.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
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2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare della prestazione.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla parte ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16141/2018). Si è, inoltre, affermato che
“la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del
1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento
2 del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche
l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. civ., ord. n. 16599/2022).
2.4. Nella specie il ctu, dopo aver valutato adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha così concluso: “Il Sig. , per le infermità Parte_1
cui è affetto, non ha la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente - per infermità o difetto fisico o mentale - in misura superiore ai 2/3 del totale. Alle condizioni attuali la prosecuzione dell'attività di lavoro non costituisce pericolo di usura e di danno".
Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente. Il ctu ha giustamente evidenziato, in particolare, che l'esame obiettivo rilevato collegialmente in occasione delle operazioni peritali, alle quali erano presenti sia il CTP di parte attrice che di parte convenuta, “non ha evidenziato alcun aspetto clinico di particolare intensità-criticità in relazione alla patologia osteo-articolare del paziente”. Il ctu ha poi ulteriormente chiarito che “è stata riscontrata una riduzione della lordosi lombare, contratture antalgiche riflesse dei muscoli paravertebrali dorso- lombari, una spinalgia pressoria lombare, una mobilità del busto e del collo limitata in flesso-estensione, lateralità e rotazione per circa un terzo, un Lasègue positivo a sinistra ai gradi medio alti. …. che non si discosta sostanzialmente da quanto rilevato in passato”, precisando altresì, del tutto correttamente, che “non si possono valutare asetticamente accertamenti clinico-strumentali eseguiti in precedenza (2021-2023) senza tener conto della obiettività clinica odierna ed in assenza di accertamenti strumentali attuali” e che, comunque, “il ricorrente, in relazione alle prescrizioni del
Medico Competente dell'azienda ove lavora, è significativamente tutelato e salvaguardato essendo adibito a mansioni che non prevedono particolari sollecitazioni dell'apparato osteo-articolare: non movimenta manualmente carichi superiori a 5 chilogrammi, non effettua frequenti movimenti di flesso-estensione e torsione del busto.
Sicuramente la condizione anatomo-clinica del rachide comporta una limitazione
3 dell'attività lavorativa ma non tale da giustificare una invalidità pensionabile in considerazione dei carichi di lavoro cui è adibito attualmente il ricorrente. Il ctu ha, quindi, correttamente escluso che “vi siano gli estremi normativi di legge per ritenere il ricorrente invalido”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
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3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
3.1. In difetto dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, sia della presente fase che di quella di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
3.2. Le spese della ctu disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 5.391,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge;
pone le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo in via definitiva a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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