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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4961 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4961/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difesa dall'avv. MARANCA Parte_1 C.F._1
STEFANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ALESSIO Controparte_1 C.F._2
DARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 21.09.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 160), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche relative alla casa coniugale ( e dando atto dell'autosufficienza economica della figlia con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sotto il profilo economico, avuto riguardo, in particolare, alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 13.11.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ovvero nulla disponendo in ordine alla casa coniugale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, previa formulazione di una proposta conciliativa.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno della separazione è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale,
pagina 2 di 4 ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali e ciò conformemente alla proposta conciliativa di questo Giudicante del 19.07.2024 di seguito riportata:
“1. rinuncia a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede (ovvero, mera pronuncia sullo status divorzile);
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Pertanto, la pronuncia riguarderà, unicamente, lo status divorzile, all'uopo richiamando interamente le motivazioni di cui alla succitata proposta monocratica del 19.07.2024.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: nata a [...] (SA) il [...] in [...] Parte_1
(SA)
e nato a [...] il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 21.09.1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 160);
pagina 3 di 4 - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4961/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difesa dall'avv. MARANCA Parte_1 C.F._1
STEFANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ALESSIO Controparte_1 C.F._2
DARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 21.09.1994 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 160), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche relative alla casa coniugale ( e dando atto dell'autosufficienza economica della figlia con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sotto il profilo economico, avuto riguardo, in particolare, alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 13.11.2023, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ovvero nulla disponendo in ordine alla casa coniugale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, previa formulazione di una proposta conciliativa.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno della separazione è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale,
pagina 2 di 4 ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l.
n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali e ciò conformemente alla proposta conciliativa di questo Giudicante del 19.07.2024 di seguito riportata:
“1. rinuncia a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede (ovvero, mera pronuncia sullo status divorzile);
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Pertanto, la pronuncia riguarderà, unicamente, lo status divorzile, all'uopo richiamando interamente le motivazioni di cui alla succitata proposta monocratica del 19.07.2024.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: nata a [...] (SA) il [...] in [...] Parte_1
(SA)
e nato a [...] il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 21.09.1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 160);
pagina 3 di 4 - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4