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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG Trib. n. 193/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dai sig.ri:
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20/5/1975 e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico, a partire dal 17/10/2018, della soc. Parte_2 corrente a SE, in Corso Vittorio Emanuele n. 118 (cf e p.iva: n.
[...] Par
e (cf: ), nata a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 TA (CL) il 25/04/1973, residente a [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico dal 03/10/2016 al 16/10/2018 della predetta soc. rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Tranchina (cf:
[...]
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a SE, Via C.F._3 Cittadella n. 1 P.zzo Effepi e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e RU ME (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
e t;
Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 16/02/2021, i sig.ri Parte_1
, in qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2
[d'ora in avanti anche solo ] a partire dal
[...] Parte_2 17/10/2018 e , in qualità di amministratrice unica della predetta Parte_4 società dal 3/10/2016 al 16/10/2018, hanno agito in giudizio contro per negare, CP_1 attraverso un'azione di accertamento negativo del credito, la debenza delle somme oggetto di quattro verbali di accertamento:
1 1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui è stato chiesto al sig. il pagamento della somma Parte_1 di € 15.638,46 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti della di lui LI, sig.ra , Parte_5 dal mese di ottobre 2016 in qualità di collaboratrice;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data, con cui è stato chiesto alla sig.ra il pagamento della somma di € Parte_4 10.563,08 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti del di lei marito, sig. dal Controparte_3 mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2018 in qualità di collaboratore nonché a retrodatare l'iscrizione della ricorrente come titolare commerciante al novembre 2016; 3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, con cui è stato chiesto alla soc. il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 25.268,39 scaturente: i. dall'annullamento del rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Parte_5 Controparte_3 Parte_6
e
[...] CP_4 ii. dal ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile e dal conseguente addebito di contributi sulle differenze emerse per i <dipendenti: Persona_2 [...]
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , Persona_6 Persona_7 [...]
, e >> [pag. Per_8 Persona_9 Persona_10 2 ricorso]; iii. dal recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_5 2016 a gennaio 2018. Con questi due ultimi verbali, peraltro, è stata irrogata anche la sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle dipendenti e Persona_6 Persona_7 Avverso i suddetti provvedimenti, la difesa dei ricorrenti ha esposto:
- che il presente giudizio ha ad oggetto <il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra la soc. e i sigg. Parte_2 Parte_5
, e per presunta
[...] Controparte_3 Parte_6 CP_4 gratuità della prestazione di lavoro resa e il contestuale recupero contributivo in qualità di coadiutori per i sigg. e nonché il Parte_5 Controparte_3 recupero contributivo effettuato nei confronti di tutti gli altri lavoratori occupati presso la società ricorrente>> [pag. 2 ricorso];
- che l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi con i sig.ri Parte_5 (coniuge del ricorrente ), (coniuge
[...] Parte_1 Controparte_3 della ricorrente ), e (genitori dei Parte_4 Parte_6 CP_4 ricorrenti) non è corretto poiché
• di regola il rapporto di lavoro va inquadrato nell'area della subordinazione e la prestazione si presume svolta a titolo oneroso;
le prestazioni rese <affectionis vel benevolentiae causa>> cioè, per mero spirito solidaristico o per legami di natura affettiva costituiscono l'eccezione; in questo senso, grava sul datore di lavoro provare la gratuità;
2 • la Suprema Corte ha sottolineato, per molto tempo, che nel lavoro tra coniugi la situazione è ribaltata: lo stesso si presume gratuito salvo che ne sia dimostrata l'onerosità [Cass. 1895/1993]; tuttavia Cass. 4535/2018 ha evidenziato come, indipendentemente dall'esistenza di relazioni di parentela e familiari, il rapporto di lavoro tra coniugi può assumere i connotati del lavoro subordinato quando: <la prestazione di lavoro resa dal coniuge/dai familiari è a titolo oneroso (e quindi la parte versa effettivamente lo stipendio mensile all'altro); - il coniuge e/o i familiari – lavoratore/i è/sono costantemente presente/i sul luogo di lavoro individuato nel contratto individuale di lavoro;
- il coniuge e/o i familiari lavoratore/i rispetta/no ed osserva/no l'orario di lavoro dedotto nel contratto di lavoro;
- il datore di lavoro si avvale sistematicamente della prestazione lavorativa del coniuge e/o familiari – lavoratore/i>> [pag. 6 ricorso]; ne deriva che
<<…che nessun accertamento ispettivo può affermare, per il solo fatto che datore di lavoro e dipendente sono marito e LI e/o padre e figlio, che il rapporto di lavoro sia da considerare fittizio, quindi non realmente esistente, e pertanto deve essere annullato>> [sempre pag. 6 ricorso];
• nel caso di specie, gli ispettori hanno applicato la presunzione di gratuità facendo leva <esclusivamente>> sul <<…vincolo parentale e/o di coniugio e della presunta finalità solidaristica, … anche a fronte del corrispettivo periodico erogato dalla Società agli interessati, senza minimamente tener conto che, qualora si sia in presenza di un rapporto di lavoro con società di capitali ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza sia familiare o coniuge del dipendente, in questa ipotesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci, e pertanto, diversamente da quanto vale nella società di persone, la presunzione di gratuità decade>> [pagine 7 e 8 ricorso];
• l'ammontare dei contributi versati in favore dei soggetti interessati dal disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, peraltro, è di ammontare [€ 60.141,36] superiore all'importo complessivo richiesto da [51.469,93], sicché l'Ente CP_1 avrebbe dovuto o restituire quanto corrisposto alla Gestione lavoratori dipendenti o procedere ad una “compensazione”
[pag. 8 ricorso];
- che le differenze contributive sono state calcolate attribuendo alle lavoratrici dipendenti il 4^ livello retributivo del CCNL mentre, in realtà, le mansioni di fatto espletate avrebbero dovuto sussumersi nel 5^ livello;
si contesta, inoltre, la quota di differenze connesse al maggiore orario di lavoro ricostruito dagli ispettori;
- che l' , attore in senso sostanziale, non ha provato <la gratuità delle CP_1 prestazioni lavorative effettuata dai sigg. , Parte_5 Controparte_3 [...]
e , annullando arbitrariamente il rapporto di lavoro Parte_6 CP_4 con i medesimi intrattenuto>>; ha <arbitrariamente iscritto in qualità di coadiutore
3 dei sigg. e , i coniugi degli stessi sigg. Parte_1 Parte_4 Parte_5
e ; <Non ha provveduto alla restituzione della
[...] Controparte_3 differenza di quanto versato a titolo di contribuzione dalla soc. Parte_2 in favore dei sigg. ,
[...] Parte_5 Controparte_3 Parte_6
e , contributi ammontanti alla complessiva somma di €
[...] CP_4 60.141,36, richiedendo di contro, la somma di € 51.469,93 per come desunta dai verbali unici di accertamento e notificazione oggi impugnati, omettendo conseguentemente la compensazione e la contestuale restituzione della somma versata in eccedenza e pari a € 8.671,43>>; <ha determinato recuperi contributivi sulla scorta di mere congetture, attribuendo livelli di inquadramento non consoni alle mansioni effettivamente svolte, non considerando inoltre i recuperi orari effettuati dalle dipendenti in altre giornate e qualora le medesime avessero effettuato prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro>> [pagine 9 e 10 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <PIACCIA AL SIG. GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis:
1. In via preliminare dichiarare la nullità, l'annullamento, la revoca e/o la parziale riforma dei verbali di accertamento nn. 2020006796, 2020006968, 201702115/T01 e 201702115/T02 notificati in date 05.10.2020 e 06.10.2020 ai sigg. e Parte_1 Parte_4 ;
2. Impedire alla Sede di SE l'iscrizione a ruolo nei
[...] CP_1 confronti della soc. e nei confronti dei sigg. Parte_2 Parte_1
e e per le somme desunte dai verbali di accertamento e
[...] Parte_4 notificazione oggi impugnati, anche e per l'effetto della mancata compensazione tra il richiesto dall' - complessivi € 51.469,93 a titolo di contributi e sanzioni - CP_1 a fronte di versamenti effettuati dalla società ricorrente in favore dei sigg. Parte_5
, e , per la complessiva
[...] Controparte_3 Parte_6 CP_4 somma di € 60.141,36; 3. In subordine e nella non temuta ipotesi di accoglimento delle istanze ex adverso proposte, consentire la compensazione tra il richiesto dall' e il versato dalla ricorrente, con contestuale restituzione alla medesima CP_1 azienda della differenza ammontante a € 8.671,43>>.
1.1. Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l' . CP_1 L'Ente previdenziale ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che i rapporti di lavoro disconosciuti erano stati instaurati con dei soci: sebbene la giurisprudenza <ritenga, in astratto, che la qualifica di socio non escluda di per sé la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con la società di capitali, tuttavia, la medesima giurisprudenza è ferma nell'affermare che è onere del socio che assume l'esistenza del rapporto di lavoro con la società provare in modo “certo” l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro mediante,…la “emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative” (per citarne soltanto alcune, Cass. 24972/13; id. 813/21; id. 6827/99)>> [pagine 5 e 6 comparsa di costituzione]; nel caso di specie, peraltro, la prova dovrebbe essere ancora più rigorosa in considerazione degli stretti legami familiari esistenti tra i soci e della gestione familiare dell'attività di impresa;
- che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori è emerso come i presunti soci-dipendenti lavorassero, in realtà, in totale autonomia;
d'altra parte, la prova per testi articolata da controparte si rivela del tutto insufficiente specie con riguardo al potere direttivo;
4 - che, quanto meno per il periodo di lavoro svolto dal luglio 2018, la prova dell'onerosità avrebbe richiesto l'esibizione di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili;
- che il sig. , per la quota di capitale detenuta [del 62,5%], era Parte_6 il reale titolare del potere gestionale e, pertanto, ha ricoperto una posizione del tutto incompatibile con quella di lavoratore dipendente [si cita Cass. 4352/2018];
- che, nel corso dell'ispezione è stato accertato che <le dipendenti
[...]
, e , inquadrate nel Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 sesto livello del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio, avrebbe dovuto essere ricondotte al quarto livello, svolgendo <attività di addette alla vendita al pubblico nonché alle attività ausiliarie, come la prezzatura, il confezionamento della merce>>, con il conseguente obbligo di pagare i contributi sulle differenze retributive dovute;
in aggiunta, <per la lavoratrice in conseguenza del mancato Per_5 rispetto del ccnl, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L 296/06, la società ha perso il diritto alle agevolazioni contributive ex Legge n. 208/15 da ottobre 2016 a ottobre 2018>> [pag. 8 comparsa di costituzione];
- che, anche le <lavoratrici , , Persona_6 Persona_7 [...]
e , nonostante l'inquadramento nel sesto livello, Persona_8 Persona_9 avrebbe dovuto essere inquadrate nel quinto livello poiché l'attività dalle stesse svolta era quella di aiuto commessa;
<Inoltre, sempre per le lavoratrici e Per_6
, i funzionari, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, hanno addebitato Per_7 anche la contribuzione dovuta sul maggior orario lavorativo svolto, pari a sette ore giornaliere ad esclusione del lunedì, rispetto a quello registrato nel LUL>> [pag. 8 comparsa di costituzione];
- che, infine, pure per la lavoratrice , l'inquadramento corretto Persona_10 sarebbe stato nel quarto livello e non nel sesto, trattandosi di dipendente addetta a mansioni d'ordine di segreteria;
- che, per il dipendente , le differente retributive sono state Parte_7 rilevate per la mancata applicazione degli scatti di anzianità considerata l'assunzione risalente al 4/8/2009;
- che non vi sono i margini per operare la compensazione ex adverso invocata poiché <manca il requisito essenziale della compensazione, vale a dire la coesistenza di debiti e di crediti tra medesimi soggetti: ciò in quanto, mentre i contributi per i presunti dipendenti sono stati versati dalla società, l'obbligo contributivo per la posizione dei coadiutori grava su soggetti diversi dalla srl ossia
(per quanto riguarda la collaboratrice e coniuge Parte_1 Parte_5
) e (per quanto riguarda il collaboratore e coniuge
[...] Parte_4
, per cui non può operare la compensazione. Compensazione Controparte_3 che, comunque, … [si ndr] contesta nel quantum e di cui … [si ndr] eccepisce l'improponibilità nel presente giudizio per mancanza della preventiva domanda amministrativa, come affermato dalla costante giurisprudenza (v. ad es. Cass. 26818/16; id. 16153/01)>>. L' ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia al Giudice Ill.mo, CP_5 ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, confermare in toto - in subordine, senza recesso, soltanto in parte - , gli esiti degli accertamenti di cui ai verbali ispettivi oggetto di causa. Pertanto, ritenere e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e i signori CP_4 ; ; e per i motivi esposti
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_3 in narrativa;
ritenere e dichiarare, altresì, che la società ricorrente deve pagare i contributi e le sanzioni civili sulle differenze retributive ai dipendenti indicate in
5 narrativa; ritenere e dichiarare, altresì, improponibile o inammissibile la domanda di restituzione o di compensazione dei contributi versati per mancanza della CP_ preventiva istanza amministrativa;
di conseguenza, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>.
1.2. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 14/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La controversia odierna origina dall'iniziativa intrapresa dai sig.ri Parte_4 Par
e che si sono avvicendati nel ruolo di legali rappresentanti
[...] Parte_1 della soc. la prima ha ricoperto la carica di amministratrice Parte_2 unica dal 3/10/2016 al 16/10/2018, il secondo di amministratore unico dal 17/10/2018 in avanti. In forza di tali qualifiche, gli stessi hanno contestato [tramite un'azione di accertamento negativo] la debenza delle somme portate da quattro verbali di accertamento:
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui la sig. , previo disconoscimento della propria posizione Parte_5 di lavoratrice subordinata, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti a partire dall'ottobre 2016 come collaboratrice del di lei marito, sig. ; l' , pertanto, ha richiesto a Parte_1 CP_1 quest'ultimo il pagamento della somma di € 15.638,46 a titolo di contributi e somme aggiuntive;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data e di tenore analogo al precedente;
con tale atto, è stato disconosciuto l'inquadramento del sig. come lavoratore subordinato Parte_8 e si è provveduto ad iscrivere quest'ultimo nella Gestione Commercianti per il periodo novembre 2016-ottobre 2018 a titolo di collaboratore della di lui LI, sig.ra ; a carico Parte_4 di questa, è stato così ascritto l'importo contributivo (sempre oltre somme aggiuntive) pari ad € 10.563,08;
3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, formati a carico della soc.
[...]
[quello terminante in “…T01” nella persona del sig. Parte_2
, quello in “…T02” nella persona della sig.ra Parte_1 [...]
] ed incentrati sui seguenti provvedimenti: Parte_4 i. annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i sig.ri
, Parte_5 Controparte_3 Parte_6 e CP_4 ii. ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per
, Persona_2 Persona_3 [...]
, , Per_4 Persona_5 Per_6 Persona_6
, , e Persona_7 Persona_8 Persona_9
6 ; il ricalcolo è scaturito: da un Persona_10 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( ) Persona_10 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]; dal riscontro di ore di plus orario non registrate sul LUL limitatamente alle lavoratrici e Persona_7 [...]
Persona_6 iii. recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_5 2016 a gennaio 2018. Con questi due ultimi verbali, gli ispettori hanno addebitato a carico della soc. l'importo complessivo di € 25.268,39, al quale si aggiunge Parte_2 l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle ore di lavoro prestate dalle dipendenti Persona_6 e
[...] Persona_7
3. Sintetizzata la cornice delle risultanze cui è giunta la complessiva indagine amministrativa, vanno esaminate le singole inadempienze accertate, sui cui si concentrano le deduzioni sviluppate dalla difesa attorea.
4. Il primo rilievo ispettivo da vagliare può individuarsi nel disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato riconducibili ai sig.ri , Parte_5 [...]
, e CP_3 Parte_6 CP_4
Si tratta di una tematica comune che interessa trasversalmente tutti e i quattro i verbali censurati:
i) i verbali n. 2020006796 e n. 2020006968 hanno investito rispettivamente la sfera della sig.ra e del sig. che, a seguito Parte_5 Controparte_3 dell'annullamento della loro posizione lavorativa, sono stati iscritti d'ufficio nella Gestione Commercianti con obbligo contributivo a carico dei sig.ri Parte_1
(per la prima) e (per il secondo);
[...] Parte_4 i) i verbali n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02 hanno attinto, invece, i sig.ri e la differenza rispetto all'accertamento Parte_6 CP_4 precedente risiede nella diversa tipologia lavorativa in cui è stato convertito il loro rapporto: mentre i sig.ri e sono stati inquadrati Parte_5 Controparte_3 dagli ispettori come coadiutori commercianti, i sig.ri e Parte_6 CP_4 sono stati ritenuti dei collaboratori familiari occasionali, come tali non soggetti
[...] alla Gestione Speciale dei Lavoratori autonomi.
4.1. Focalizzati i superiori profili va ricordato come, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' sia CP_1 legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi (in forza di tale potere) può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale -
7 assicurativo deve provare in modo certo la sussistenza degli elementi tipici e qualificanti la subordinazione [cfr. Cass n. 809/2021; Cass. 7139/2003; Cass. 1399/2000]. Alla luce delle regole probatorie fissate dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici del lavoro dipendente.
4.2. Traslando tali coordinate al caso di specie, la prospettazione attorea non sembra dotata della forza di contrastare efficacemente gli esiti ispettivi. La stessa si muove lungo due direttrici:
• la prima evidenzia come il solo legame parentale e/o di coniugio non possa giustificare una valutazione di fittizietà del rapporto di lavoro instaurato tra il datore e il familiare dipendente e a sostegno, viene richiamata la pronuncia di legittimità n. 4535/2018;
• la seconda sottolinea come, nel caso di specie, gli ispettori hanno applicato la presunzione di gratuità facendo leva
<esclusivamente>> sul <<…vincolo parentale e/o di coniugio e della presunta finalità solidaristica, … anche a fronte del corrispettivo periodico erogato dalla Società agli interessati, senza minimamente tener conto che, qualora si sia in presenza di un rapporto di lavoro con società di capitali ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza sia familiare o coniuge del dipendente, in questa ipotesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci, e pertanto, diversamente da quanto vale nella società di persone, la presunzione di gratuità decade>>
[pagine 7 e 8 ricorso]. Le considerazioni sopra riportate si risolvono in mere argomentazioni di carattere giuridico e non sono accompagnate dalla puntualizzazione degli elementi di fatto che comproverebbero l'effettiva sussistenza della subordinazione. Le conclusioni ispettive, per contro, trovano conforto in una ampia base probatoria, costruita: i) attraverso un'analisi approfondita della composizione societaria;
ii) sulla scorta delle spontanee dichiarazioni acquisite dai diretti interessati. Sotto il profilo sub I) [rispetto al quale il verbale fa “piena prova” trattandosi di accertamenti direttamente compiuti dagli ispettori] è emerso come:
▪ la soc. sia nata a [...] fusione di tre diverse Parte_2 società: la DGS Group Srl;
la Controparte_6
[... e la;
Controparte_7
▪ all'atto costitutivo, il capitale sociale della fosse Parte_2 così distribuito: , socio di maggioranza al 62,6%; Parte_6
e , rispettivamente CP_4 Parte_1 Parte_4 madre e figli, ciascuno con una quota del 12,14%; Controparte_3 e , rispettivamente coniugi di e di Parte_5 Parte_4
, con la quota dello 0,49% ciascuno;
Parte_1
8 ▪ successivamente il numero dei soci sia stato ridotto a due
[organigramma presente al momento dell'ispezione], vale a dire a
[...]
, socio al 50% nonché amministratore, e a Parte_1 Parte_5
socia al 50%.
[...] La scansione delle predette vicende societarie è stata ribadita negli stessi termini dal sig. in occasione dell'intervista resa il 20/2/2020: Parte_1
<Dal 2016 ad oggi la compagine sociale, anzi dal 2018, è passata da n. 6 soci nel 2016, che erano , , , io, Parte_6 CP_4 Parte_4 [...]
(mio cognato) e mia LI , a n. 4 soci nell'ottobre CP_3 Parte_5 2018 perché sono usciti dalla società mia sorella e Pt_4 Controparte_3 Infine, si è passati nel 2019, a seguito di un atto di donazione, da 4 a 2 soci, cioè quelli attuali ovvero io e mia LI>> [cfr. il verbale di acquisizione di dichiarazione ricompreso nel doc. 1 , pag. 129]. CP_1 Passando al profilo sub II), i dati istruttori che vengono in rilievo sono rappresentati dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ora, è indubbio che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i soggetti intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero
[nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di SE, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze sia quando non vi siano elementi probatori contrari sia quando il giudice di merito fondi il suo convincimento sull'effettiva motivata sussistenza degli addebiti formulati. Ebbene, il materiale probatorio raccolto durante l'ispezione racchiude al suo interno specifici e puntuali riscontri dell'impossibilità di attribuire ai sig.ri CP_4
9 , e la qualifica di CP_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_3 lavoratori subordinati. Segnatamente, l'assenza dei connotati strutturali della subordinazione emerge da una pluralità di elementi di seguito tratteggiati: a. per la sig.ra vanno richiamate le dichiarazioni da lei CP_4 rese agli ispettori in data 15/7/2020 dove ha rappresentato: di essere
<in pensione, dal mese di aprile di quest'anno [2020 ndr]>>; di essere
<stata assunta come dipendente fino al 2018>> ma di aver lavorato
<saltuariamente, cioè qualche giorno, non lavoravo perché non mi sentivo, ho continuato a pagare i contributi fono al compimento dell'età pensionabile anche se non mi sentivo e non lavoravo>>; di aver lavorato <stabilmente e con assiduità fino al 2004/2005 perché poi abbiamo trasferito il negozio da Sommatino a Canicattì e mi veniva anche più difficile e anche perché i miei figli hanno preso le redini della gioielleria…>>; di aver <finito di lavorare 16 anni fa anche perché per problemi alla schiena non potevo più stare molto in piedi…>>; inoltre, la presenza occasionale di costei è stata confermata dalla sig.ra
[LI del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha evidenziato come i suoceri <sporadicamente>> si recassero in negozio e, quando ciò capitava, <in quello di Canicattì>> nonché dal sig. secondo cui <I sig.ri e la Parte_7 Parte_6 LI li vedevo occasionalmente anche perché io lavoravo all'interno del laboratorio>>; è emerso poi come il LUL, a fronte di una formale assunzione a tempo pieno, riportasse in relazione alla sig. CP_4 un'unica indicazione concernente un lungo periodo di malattia;
b. per il sig. , nuovamente, debbono riportarsi le Parte_6 dichiarazioni rilasciate nel corso dell'indagine [è stato sentito sempre in data 15/7/2020] che presentano il seguente tenore: <sono pensionato dall'età di 63 anni, dal 2008…dopo il 2008 ho comunque continuato a lavorare come dipendente però part time per circa 8 anni presso la gioielleria di SE. Io venivo quasi tutte le mattine o a giorni alterni, mi gestivo autonomamente in base alle mie esigenze. Quando lavoravo come dipendente ero anche socio maggioritario, poi ho ceduto la quota azionaria per interno a mio figlio nel Pt_1
2017/2018…Da quando ho ceduto la quota non mi occupo più dell'attività di famiglia>>; come per la sig.ra , vale pure in CP_4 questo caso quando riferito dalla sig.ra [la nuora] secondo cui Parte_5 la partecipazione dei suoceri era sporadica;
in tal senso sono orientate anche le dichiarazioni della sig.ra e del sig. Per_6 Parte_7 che hanno specificato: la prima, <Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig. , il secondo <I sig.ri Parte_6 [...]
e la LI li vedevo occasionalmente anche perché io Parte_6 lavoravo all'interno del laboratorio>>; c. anche per la sig.ra , le dichiarazioni espresse agli Parte_5 ispettori assumono valenza dirimente poiché la stessa ha sottolineato: di lavorare a tempo pieno nel negozio di SE, <che gestiamo io e mio marito>>; di essere <sempre presente in negozio>>, essendo colei che lo apre e lo chiude;
di seguire le commesse <dando loro le direttive sul lavoro>> tanto è vero che <Quando hanno bisogno di chiedere un permesso o hanno altre necessità si rivolgono sempre a me,
10 io sono il loro punto di riferimento>> e che <sono io a consegnare la busta paga alle commesse per lo più, ma anche mio marito>>; di occuparsi degli <ordinativi della merce che occorre li facciamo insieme perché lui è un gemmologo, mentre io mi occupo più della modellistica, perciò ce ne occupiamo entrambi>>; di collaborare con il marito, non solo in forza del rapporto di coniugio, ma anche perché
<<…siamo entrambi proprietari>>, collaborazione che ha confermato esserci <<…sempre stata, dall'apertura della gioielleria, quindi anche Par quando io non ero socia al 50% della ; che Parte_2
<c'è sempre stata questa gestione familiare, inizialmente affidata a mio suocero che poi ha passato il testimone ai figli e e Pt_4 Pt_1 ai rispettivi coniugi>> [quest'ultima notazione si ritrova anche nelle dichiarazioni di e i quali hanno precisato CP_4 Parte_6 rispettivamente: <Sia la gioielleria di Canicattì che quella di SE sono gestite in famiglia cioè da mia figlia e suo Pt_4 marito e quella di SE da con la LI>>; <La Pt_1 gioielleria in SE è gestita da e la LI… La Pt_1 gestione della gioielleria era familiare. Nel 2004 abbiamo aperto Canicattì che è gestita da e dal marito, mentre quella di Pt_4
SE da e la LI ]; l'attribuzione di un Pt_1 Parte_5 ruolo direttivo e il coinvolgimento diretto nella gestione aziendale è stato fotografato dallo stesso il quale ha messo Parte_1 in luce che <in mia assenza …si occupa di dirigere il personale mia LI>> nonché da dipendenti prive di legami familiari, come ad esempio la sig.ra che ha ammesso di riconoscere <il Persona_7 mio datore di lavoro sia nel sig. che nella LI >> Pt_6 Pt_5 precisando che la <titolare , non osservava il nostro stesso CP_8 orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni>>; d. nei confronti del sig. possono valorizzarsi una serie Controparte_3 di riferimenti rintracciabili nelle dichiarazioni di altri soggetti intervistati;
in questo senso la ricorrente ha Parte_4 ammesso come sia il marito a gestire il laboratorio, essendo l'orafo dell'azienda e come lo stesso abbia diretto il dipendente Parte_7
; proprio quest'ultimo ha sottolineato come <Il sig.
[...] [...]
non osservava come me un orario rigido di lavoro, anche CP_3 perché si tratta del marito di uno dei titolari>>; peraltro, è emerso come il sig. concorra alla gestione aziendale di natura familiare in CP_3 virtù di quanto raccontato dalla sig.ra [<Sia la CP_4 gioielleria di Canicattì che quella di SE sono gestite in famiglia cioè da mia figlia e suo marito e quella di Pt_4 SE da con la LI>>], dal sig. Pt_1 Parte_6
[<…La gestione della gioielleria era familiare. Nel 2004 abbiamo aperto Canicattì che è gestita da e dal marito, mentre quella di Pt_4
SE da e la LI ] e infine dalla sig.ra Pt_1 Parte_5
[<<…c'è sempre stata questa gestione familiare, Parte_5 inizialmente affidata a mio suocero che poi ha passato il testimone ai figli e e ai rispettivi coniugi>>]. Pt_4 Pt_1
11 La disamina sopra svolta attesta come le dichiarazioni rese ai verbalizzanti restituiscano indicazioni gravi e precise sulla carenza degli indici sintomatici della subordinazione. Con riguardo ai sig.ri e , gli esiti ispettivi CP_4 Parte_6 comprovano come gli stessi offrissero un contributo del tutto minimale, sporadico ed occasionale, non conformato da alcun potere direttivo né eterodiretto, privo di qualsivoglia controprestazione retributiva. In relazione ai sig.ri e l'indagine Parte_5 Controparte_3 amministrativa ha fotografo una situazione caratterizzata:
- dalla partecipazione diretta e personale alla gestione aziendale [amministrata in forma familiare, con coinvolgimento anche dei coniugi dei ricorrenti];
- dall'esercizio di poteri di stampo datoriale consistenti nella direzione di altre maestranze;
- dalla mancata osservanza di qualsivoglia prescrizione oraria. Il compendio sopra riassunto non è stato in alcun modo scalfito dall'impianto del ricorso ed è sorretto da un contenuto probatorio specifico e congruente, che ha reso superfluo l'espletamento della testimonianza [cfr. Cass., n. 22743/2010]. Non solo. Secondo la Suprema Corte, <in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità>> [Cass. 7845/2003; nello stesso solco interpretativo si colloca Cass. n. 9043/2011 così massimata: <In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari>>(Rv. 616734 - 01)]. Tale prova rigorosa non è rintracciabile. Non si rinvengono, infatti, emergenze attoree capaci di conculcare le risultanze acquisite in sede amministrativa e testimoniare:
➢ la sottoposizione dei sig.ri , CP_4 Parte_6 Parte_5
e alle direttive e ai vincoli organizzativi
[...] Controparte_3 imposti dagli odierni ricorrenti;
➢ l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di orario [Le uniche produzioni fatte valere dalla difesa attorea abbracciano copie delle buste paga e documentazione bancaria associata alle stesse [il cui deposito cartaceo del 29/3/2021 è stato autorizzato in data 19/2/2021]. Le superiori coordinate esegetiche permettono, dunque, di condividere gli accertamenti operati a livello ispettivo con i verbali nn. 2020006796, 2020006968 e, quota parte, nn. 2017021185/T01 e 2017021185/T02. Non scalfisce la suddetta conclusione:
❖ il rinvio effettuato in seno al ricorso a Cass. 4535/2018 [pag. 6 ricorso]; la ratio decidendi di tale pronuncia è incentrata proprio sulla puntuale emersione dei tratti identificativi della subordinazione [lo si ricava dal
12 passaggio motivazionale in cui il giudice di legittimità, nel dichiarare infondato l'unico motivo di gravame, puntualizza che <<…il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della subordinazione non discende dal non aver il ricorrente fornito a riguardo la prova contraria, bensì dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dall'odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale della , il programmatico CP_9 valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita…>>];
❖ la rivendicazione attorea volta a reclamare una compensazione tra il credito contributivo fatto valere da e il controcredito restitutorio CP_1 discendente dalle erogazioni effettuate in favore della Gestione Lavoratori Dipendenti;
non sembrano riscontrabili, infatti, i presupposti che consentirebbero l'attivazione del congegno compensativo poiché:
▪ non vi è coincidenza soggettiva tra i titolari delle contrapposte poste creditorie e debitorie che si vorrebbero elidere [sia pure in parte]; al riguardo persuade quanto osservato da secondo cui i CP_1 contributi per i presunti dipendenti sono stati versati dalla soc. mentre l'obbligo Parte_2 contributivo per i coadiutori grava sul singolo commerciante persona fisica Parte_1 per quanto riguarda la collaboratrice e coniuge Parte_5
DI PRIMA FILIPPA per quanto riguarda il
[...] collaboratore e coniuge;
Controparte_3
▪ il controcredito restitutorio non appare connotato da certezza e da liquidità né risulta di pronta e facile soluzione [manca, ad esempio, una consulenza contabile che precisi e giustifichi i passaggi per addivenire all'ammontare indicato sulla base dei prospetti allegati sub doc. 5)].
5. Il secondo rilievo da scrutinare investe il ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per < , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
e ; il ricalcolo è scaturito, prima di tutto, da un Persona_9 Persona_10 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( Persona_10 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]. Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
13 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) secondo cui <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. A questo riguardo, può soccorrere l'apporto cognitivo ottenibile dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, le quali non sono state destinatarie di alcuna contestazione mirata da parte della difesa attorea. In prima battuta, va richiamato il contenuto delle affermazioni espresse dalla ricorrente : <Le ragazze mi aiutano nell'attività di vendita, Parte_4 anche se sono sempre io a concludere la vendita. Lavorano al banco con me, mi aiutano ad allestire le vetrine, fare l'inventario, confezionare gli acquisti>> [cfr. doc. 1 ]. CP_1 In secondo luogo, giova riportare quanto esposto dalla sig.ra : Parte_5
< Le commesse sono tre ...... la è quella con maggiore esperienza, mi aiuta Per_3 nella vendita anche se il prezzo lo faccio sempre io, lei completa poi l'operazione di vendita, facendo la confezione e altro, tipo garanzia. Anche e mi Per_9 Per_2 collaborano nelle operazioni di vendita, prezzando anche la merce che arriva, sistemandola nelle scatole e tutto ciò che è connesso con la vendita, fare le vetrine>>
[sempre doc. 1 ]. CP_1 Infine, le dichiarazioni provenienti da e Persona_7 Persona_6 che fanno riferito, nell'ordine: <Facevo l'addetta alle vendita,
[...] precisamente stavo dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. […] Lavoravo assieme a che era la Per_3 figura di riferimento, cioè la nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con
nel negozio di SE, eravamo solo noi 3 commesse più i Persona_2 titolari. era responsabile addetta alle vendite. faceva il mio Per_3 Persona_2 stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa>>; <facevo vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria, pertanto, mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_5 titolare >> Pt_4 Pt_6
14 Lo “step” successivo sarebbe costituito dal segmento ricognitivo. Qui però si annidano le criticità riscontrabili nell'impostazione dell'Ente previdenziale. Non può dimenticarsi che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, l'onere di dimostrare che le dipendenti sopra indicate, in base alla concreta attività svolta, avrebbero meritato un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente assegnato grava integralmente su . CP_1 L' avrebbe dovuto produrre in giudizio il testo del CCNL di settore CP_5 applicabile al rapporto ed operare un raffronto tra la declaratoria di assunzione e quella superiore addebitata dagli ispettori. Al contrario, l' : CP_1
- nella propria comparsa si è limitato a richiamare il contenuto del verbale;
- non ha depositato il testo della disciplina collettiva indispensabile per poter prendere conoscenza del sistema di classificazione del personale. In questa situazione, non vi sono i necessari supporti documentali:
- per procedere alla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- per operare il raffronto e la comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto. Sebbene la Suprema Corte escluda che il giudice debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni imposte dal meccanismo “trifasico” [vedi Cass. n. 18943/2016], ai fini dell'osservanza di tale procedimento è però necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. A causa delle carenze sopra segnalate, risulta impossibile portare a conclusione l'iter di verifica delle mansioni superiori reclamate da;
per tale ragione, gli CP_1 incombenti probatori su quest'ultimo gravanti non possono ritenersi adempiuti. In parte qua il ricorso è meritevole di accoglimento;
va esclusa dunque la debenza della contribuzione ricalcolata con i verbali 2017021185/T01 e 2017021185/T02, nel periodo oggetto di accertamento, in virtù dell'inquadramento di , , nel IV° Persona_2 Per_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 livello CCNL Commercio e Terziario, e di Persona_6 Per_7
, nel V° livello del citato CCNL.
[...] Parte_9 Persona_9
7. La soluzione raggiunta nel precedente paragrafo va ad impattare anche sul piano delle somme aggiuntive. Essendo stata esclusa la configurabilità degli inadempimenti correlati alle categoria di inquadramento, le somme aggiuntive computate dagli ispettori per la suddetta fattispecie non sono consequenzialmente dovute.
8. Un ulteriore riflesso di quanto osservato al paragrafo 6) si coglie a livello di disconoscimento delle agevolazioni contributive.
15 Gli ispettori hanno disposto la restituzione dell'incentivo di cui alla L. 208/2015 goduto dalla soc. in relazione alla dipendente Parte_2 Per_5 nel periodo ottobre 2016-ottobre 2018.
[...] Ciò è avvenuto sul presupposto che la stessa fosse stata erroneamente inquadrata, situazione che integrerebbe la violazione di quegli <altri obblighi di legge” suscettibile di legittimare il recupero dei benefici fruiti ex art. 1 c. 1175 L. 296/2006. Come si è visto, il fatto presupposto è risultato privo di adeguati e sufficienti elementi di prova a sostegno, sicché se ne è esclusa la configurabilità; in via conseguenziale risulta caducata anche la conseguenza restitutoria, per cui va escluso che la società datoriale sia tenuta a restituire il beneficio di cui alla L. 208/2015 come preteso dall'organo ispettivo. L' , d'altro canto, non ha fatto valere la ripetibilità nel beneficio sotto CP_1 profili diversi da quello rilevato durante l'ispezione; non è stata dedotta infatti alcuna altra ragione ostativa che si opporrebbe al godimento dello sgravio contributivo in questione.
9. L'ultimo versante da esaminare riguarda le differenze contributive computate: I. per la mancata applicazione degli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva in favore del dipendente;
Parte_7 II. per lo svolgimento da parte delle dipendenti e Persona_7 [...] di ore di lavoro supplementare in misura superiore a Persona_6 quella registrata sul LUL. Circa l'inadempienza indicata sub I), il ricorso non accenna alcun tipo di censura né svolge considerazioni critiche;
mancano i margini, quindi, per giungere a conclusioni diverse da quelle assunte dagli ispettori. Circa l'inadempienza contrassegnata sub II), il punto nodale su cui innestare la cognizione è rappresentato dalle dichiarazioni recepite in sede ispettiva. In quel contestato, le lavoratrici interessate hanno offerto le seguenti versioni:
o <Ho cessato di lavorare il 31 agosto 2019, sono stata Persona_7 licenziata per riduzione di personale dal sig. prima titolare Parte_1 della gioielleria sita a SE…In negozio è presente soprattutto la LI di nome che si occupa di dare le direttive Parte_5 al personale unitamente al marito o alla responsabile . Persona_3 Riconoscevo il mio datore di lavoro sia nel sig. che nella Pt_6 LI . Facevo l'addetta alle vendita, precisamente stavo Pt_5 dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. Lavoravo full time pur essendo stata assunta part time, precisamente lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato sera per un totale di 40 ore settimanali mediamente suddivise in sei giorni settimanali. Precisamente il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00. Lavoravo assieme a che era la figura di riferimento cioè la Per_3 nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con Persona_2 nel negozio di SE, eravamo solo noi 3 commesse più i titolari.
16 era responsabile addetta alle vendite. faceva il Per_3 Persona_2 mio stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa. Invece presso il laboratorio di oreficeria ci lavorava e ci lavora attualmente il mio cognato . Lui lavora che io sappia sia al mattino che al Persona_11 pomeriggio. Sia che osservavano il mio stesso orario Per_3 Pt_10 di lavoro che corrispondeva all'orario di apertura e chiusura del negozio. Dell'apertura del negozio si occupavano i signori , Pt_6 in loro assenza la collega . Percepivo mensilmente circa 800 Per_3 euro che corrispondevano a quelli indicati in busta. Anche la titolare
si occupava delle vendite quando era presente, spesso veniva Pt_5 solo il pomeriggio, non osservava il nostro stesso orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni. Il sig. Parte_1
lo vedevo raramente anche perché era spesso fuori in quando si
[...] stava dedicando all'apertura di un altro punto vendita a Palermo>;
o <Ho lavorato presso la Persona_6 CP_10
con sede a Canicattì e gestita dalla titolare da
[...] Parte_4 maggio al 31 dicembre 2017. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato e per sostituire una ragazza che era in Persona_4 maternità. Io ho lavorato con eravamo solo noi due più Persona_5 la titolare. Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig.
. Il marito della sig.ra cioè il sig. Parte_6 Pt_4 CP_3 lavorava presso il laboratorio della gioielleria che si trovava
[...] al piano di sopra insieme ad un altro ragazzo di nome . Io facevo Pt_7 vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria pertanto mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_5 titolare . Il prezzo di vendita veniva definito dalla Parte_4 titolare che si occupava pure della cassa. Lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato osservando i seguenti orari cioè dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00. Osservavo sempre l'orario sopra indicato per un totale di 6 ore e mezza al giorno. La mia collega osservava il mio stesso orario di lavoro, entrambe Persona_5 eravamo part time, lei era presente quando lo ero io. Non mi sono mai assentata dal lavoro. Percepivo circa 850 euro e l'importo corrispondeva a quello indicato in busta, ero pagata con bonifico. Ricevevo le direttive dalla sig.ra . Gli orari che ho Parte_4 indicato in cui io lavoravo corrispondevano a quelli di apertura e chiusura dell'attività. Di aprire e chiudere la gioielleria se ne occupava la titolare la cui madre non l'ho mai vista, il padre ogni tanto. Conosco il sig. che mi viene nominato perché lavorava con il Testimone_1 computer nell'ufficio accanto al laboratorio e gestiva le vendite on- line. Ribadisco che lavoravo sia al mattino che al pomeriggio, tranne il lunedì mattina>>. I dati dichiarativi appena riportati fotografano con precisione i confini temporali che hanno caratterizzato l'impegno lavorativo delle dipendenti in esame;
nello specifico:
o la sig.ra ha rammentato di lavorare dal lunedì pomeriggio al Per_7 sabato sera, per un totale di 40 ore settimanali [nonostante l'assunzione
17 part-time] così distribuite: <il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00>>;
o la sig.ra ha rappresentato un orario di lavoro sovrapponibile a Per_6 quello precedente, articolato sempre dal lunedì pomeriggio al sabato e così suddiviso: <dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00>>. La suddetta estensione oraria si armonizza con gli orari di apertura e chiusura dei negozi aziendali. Di questi si trova riscontro in quanto riferito:
- dal ricorrente : <Gli orari di apertura e chiusura Parte_1 sono i seguenti: 10:30/12:30 e 17:30/19:30>> [doc.1 pag. 130 del file .pdf]; CP_1
- dalla ricorrente : <…Tutte le commesse che ho Parte_4 menzionato sono state assunte part-time e lavorano un paio di ore al mattino e un paio di ore al pomeriggio. Loro in genere vengono alle 10:15/10:30, noi infatti, cioè io e mio marito apriamo alle 10:00 e restiamo fino alle 12:30. Nel Pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30>> [doc.1 pag. 135 del file .pdf]; CP_1
- dalla sig. [LI del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha sottolineato che <Le commesse sono tre, cioè ...... che è part time, arriva con me verso le 16:30 e chiudiamo intorno alle 20:00 ..... Di solito il pomeriggio siamo io e .... invece al mattino siamo io e le altre due commesse .... anche loro part time dalle 9:30 alle 13:00 che sono gli orari di apertura e chiusura>> [doc. 1 CP_1 pag. 138 del file .pdf]. Va ricordato [cfr. diffusamente supra paragrafo 4.2] che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate. La stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze quando non vi siano elementi probatori contrari. Ebbene, nella vicenda in esame, non si rintracciano evidenze probatorie di provenienza attorea in grado di intaccare l'accertamento condotto in sede amministrativa. Il ricorso si limita a veicolare una doglianza di mero stile [<si contesta il recupero contributivo effettuato in ordine sia…sia al maggiore orario di lavoro alle dipendenti attribuito…>>; cfr. pag. 9] e a evidenziare che gli ispettori non avrebbero tenuto in considerazione <i recuperi orari effettuati dalle dipendenti in altre giornate e qualora le medesime avessero effettuato prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro>> [pag. 10]. L'impostazione attorea, tuttavia, non contesta:
- né che le dipendenti intervistate lavorassero effettivamente per un quantum di ore corrispondente a quello rappresentato agli ispettori;
18 - né che il LUL riportasse dei dati sul lavoro supplementare eterogenei rispetto a quelli delineati dalle stesse dipendenti. Sul profilo concernente i recuperi orari, è stato effettuato un approfondimento istruttorio con l'escussione di tre testi1:
1) che ha riferito: <ADR: Conosco la parte Persona_3 ricorrente perché sono i miei datori di lavoro. Svolgo l'attività di commessa presso la “ sin dal 2005. CAP Parte_2 a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono state regolarmente recuperate in giornate successive”; ADR: si, quando svolgevo attività ulteriore rispetto all'orario contrattualmente previsto, nelle giornate successive svolgevo un orario inferiore. Io svolgo attività lavorativa part time dal lunedì al sabato per un totale di 24 ore, 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, tranne il lunedì dove svolgo l'attività soltanto il pomeriggio per 2 ore. CAP b1) “vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. ; ADR: si è vero. Quando c'era Parte_2 necessità di rimanere e non poter recuperare le ore in eccesso queste mi venivano regolarmente pagate in busta paga. CAP c1) “vero o non vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni si, questa è la mia attività lavorativa>>;
2) che ha dichiarato: <ADR: Conosco l'azienda Persona_2 Parte_2 perché lavoro per conto del sig. e svolgo
[...] Parte_1 all'interno dell'azienda attività di supporto alla vendita;
precisamente mi occupo di sistemare la merce, le vetrine e da circa 4 anni sono inquadrata come codificatore campionatore. Lavoro presso l'azienda da circa 18 anni con contratto part time per circa 4 ore e 25 minuti al giorno, dal lunedì al sabato. Il lunedì lavoro 2 ore nel pomeriggio, gli altri giorni 2 ore e 25 al mattino, dalle 10 alle 12,30 circa e altre 2 ore di pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30, ovviamente questi orari sono flessibili, in base alle richieste del datore di lavoro o esigenze personali. CAP a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono Testi state regolarmente recuperate in giornate successive”; Si, è vero. Se faccio orario in più lo recupero nei giorni successivi facendo orario in meno. CAP b1) “vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. ; ADR: Si è vero. Parte_2 Se non è possibile recuperare le ore queste mi vengono pagate dalla società. CAP c1) “vero o non vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni”. ADR: Si, è vero, come ho specificato prima>>; 3) che ha esposto: <ADR: Conosco il sig. Persona_9 Parte_1 perché è il mio attuale titolare presso il punto vendita di SE della “ . Non conosco la signora . Io Parte_2 Parte_4 sono un aiuto commessa e mi occupo di sistemare le vetrine e la merce. Non mi occupo della vendita. Ho un contratto part time di 24ore settimanali, 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, tranne il lunedì dove svolgo l'attività soltanto il pomeriggio per 2 ore. Lavoro per quest'azienda dal novembre 2019. CAP a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono state regolarmente recuperate in giornate successive”; ADR: Si è vero, recupero nelle giornate successive. CAP b1) ““vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. Parte_2 ; ADR: si è vero, anche tutt'ora è così. CAP c1) “vero o non
[...] vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni”. ADR: si è vero, preciso che non mi occupo di vendita, di cui si occupa il titolare, il sig. . Parte_1 I risultati conoscitivi emergenti dalla prova testimoniale appaiono approssimativi e inconsistenti:
- si discorre genericamente di una “compensazione oraria” senza però indicare le giornate o quanto meno i periodi interessati dal surplus orario né quelli in cui si sarebbe lavorato di meno al fine di compensare le ore prestate in eccesso;
- mancano riferimenti in ordine alla frequenza di tale meccanismo compensativo e non si rinvengono indicazioni calibrate sullo specifico periodo oggetto dell'accertamento [cioè 03/10/2016-l l/02/2020];
- sono carenti riscontri individualizzati relativi alle posizioni delle lavoratrici e [quelle a cui si indirizza l'addebito ispettivo]. Per_7 Per_6 Inoltre, è rimasto nebuloso il profilo concernente l'effettivo pagamento di tale lavoro supplementare ove non recuperato;
non offre ausilio la documentazione prodotta in cartaceo dalla difesa attorea in data 29/3/2021 che non permette di ricostruire, con precisione, in quali giornate si collocherebbero le ore in eccesso [il ricorso tace sul punto] e di verificare, consequenzialmente, la loro effettiva remunerazione. Pertanto, rispetto alla questione qui vagliata, il ricorso non merita accoglimento.
10. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, dato l'esito complessivo della lite, la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti [cfr. Cass. n. 9901/2025].
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i sig.ri Parte_1
, nella qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2 a partire dal 17/10/2018, e , nella qualità di amministratore
[...] Parte_4
20 unico della predetta soc. dal 03/10/2016 al 16/10/2018, Parte_2 non sono tenuti:
➢ al pagamento della contribuzione ricalcolata con i verbali n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02 in virtù dell'inquadramento di
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 nel IV° livello CCNL Commercio e Terziario, e di Persona_6
, nel V°
[...] Persona_7 Parte_9 Persona_9 livello del citato CCNL.;
➢ alla restituzione dell'incentivo di cui alla L. 208/2015 goduto in relazione alla dipendente nel periodo ottobre 2016- Persona_5 ottobre 2018;
➢ in via conseguenziale, al pagamento delle somme aggiuntive determinate nei predetti verbali rispetto agli addebiti contributivi indicati supra ai punti i) e ii); ii) respinge per il resto il ricorso;
iii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
SE, 28/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ud. 11/5/2023
19
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dai sig.ri:
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20/5/1975 e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico, a partire dal 17/10/2018, della soc. Parte_2 corrente a SE, in Corso Vittorio Emanuele n. 118 (cf e p.iva: n.
[...] Par
e (cf: ), nata a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 TA (CL) il 25/04/1973, residente a [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico dal 03/10/2016 al 16/10/2018 della predetta soc. rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Tranchina (cf:
[...]
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a SE, Via C.F._3 Cittadella n. 1 P.zzo Effepi e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e RU ME (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
e t;
Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 16/02/2021, i sig.ri Parte_1
, in qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2
[d'ora in avanti anche solo ] a partire dal
[...] Parte_2 17/10/2018 e , in qualità di amministratrice unica della predetta Parte_4 società dal 3/10/2016 al 16/10/2018, hanno agito in giudizio contro per negare, CP_1 attraverso un'azione di accertamento negativo del credito, la debenza delle somme oggetto di quattro verbali di accertamento:
1 1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui è stato chiesto al sig. il pagamento della somma Parte_1 di € 15.638,46 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti della di lui LI, sig.ra , Parte_5 dal mese di ottobre 2016 in qualità di collaboratrice;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data, con cui è stato chiesto alla sig.ra il pagamento della somma di € Parte_4 10.563,08 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti del di lei marito, sig. dal Controparte_3 mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2018 in qualità di collaboratore nonché a retrodatare l'iscrizione della ricorrente come titolare commerciante al novembre 2016; 3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, con cui è stato chiesto alla soc. il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 25.268,39 scaturente: i. dall'annullamento del rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Parte_5 Controparte_3 Parte_6
e
[...] CP_4 ii. dal ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile e dal conseguente addebito di contributi sulle differenze emerse per i <dipendenti: Persona_2 [...]
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , Persona_6 Persona_7 [...]
, e >> [pag. Per_8 Persona_9 Persona_10 2 ricorso]; iii. dal recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_5 2016 a gennaio 2018. Con questi due ultimi verbali, peraltro, è stata irrogata anche la sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle dipendenti e Persona_6 Persona_7 Avverso i suddetti provvedimenti, la difesa dei ricorrenti ha esposto:
- che il presente giudizio ha ad oggetto <il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra la soc. e i sigg. Parte_2 Parte_5
, e per presunta
[...] Controparte_3 Parte_6 CP_4 gratuità della prestazione di lavoro resa e il contestuale recupero contributivo in qualità di coadiutori per i sigg. e nonché il Parte_5 Controparte_3 recupero contributivo effettuato nei confronti di tutti gli altri lavoratori occupati presso la società ricorrente>> [pag. 2 ricorso];
- che l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi con i sig.ri Parte_5 (coniuge del ricorrente ), (coniuge
[...] Parte_1 Controparte_3 della ricorrente ), e (genitori dei Parte_4 Parte_6 CP_4 ricorrenti) non è corretto poiché
• di regola il rapporto di lavoro va inquadrato nell'area della subordinazione e la prestazione si presume svolta a titolo oneroso;
le prestazioni rese <affectionis vel benevolentiae causa>> cioè, per mero spirito solidaristico o per legami di natura affettiva costituiscono l'eccezione; in questo senso, grava sul datore di lavoro provare la gratuità;
2 • la Suprema Corte ha sottolineato, per molto tempo, che nel lavoro tra coniugi la situazione è ribaltata: lo stesso si presume gratuito salvo che ne sia dimostrata l'onerosità [Cass. 1895/1993]; tuttavia Cass. 4535/2018 ha evidenziato come, indipendentemente dall'esistenza di relazioni di parentela e familiari, il rapporto di lavoro tra coniugi può assumere i connotati del lavoro subordinato quando: <la prestazione di lavoro resa dal coniuge/dai familiari è a titolo oneroso (e quindi la parte versa effettivamente lo stipendio mensile all'altro); - il coniuge e/o i familiari – lavoratore/i è/sono costantemente presente/i sul luogo di lavoro individuato nel contratto individuale di lavoro;
- il coniuge e/o i familiari lavoratore/i rispetta/no ed osserva/no l'orario di lavoro dedotto nel contratto di lavoro;
- il datore di lavoro si avvale sistematicamente della prestazione lavorativa del coniuge e/o familiari – lavoratore/i>> [pag. 6 ricorso]; ne deriva che
<<…che nessun accertamento ispettivo può affermare, per il solo fatto che datore di lavoro e dipendente sono marito e LI e/o padre e figlio, che il rapporto di lavoro sia da considerare fittizio, quindi non realmente esistente, e pertanto deve essere annullato>> [sempre pag. 6 ricorso];
• nel caso di specie, gli ispettori hanno applicato la presunzione di gratuità facendo leva <esclusivamente>> sul <<…vincolo parentale e/o di coniugio e della presunta finalità solidaristica, … anche a fronte del corrispettivo periodico erogato dalla Società agli interessati, senza minimamente tener conto che, qualora si sia in presenza di un rapporto di lavoro con società di capitali ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza sia familiare o coniuge del dipendente, in questa ipotesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci, e pertanto, diversamente da quanto vale nella società di persone, la presunzione di gratuità decade>> [pagine 7 e 8 ricorso];
• l'ammontare dei contributi versati in favore dei soggetti interessati dal disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, peraltro, è di ammontare [€ 60.141,36] superiore all'importo complessivo richiesto da [51.469,93], sicché l'Ente CP_1 avrebbe dovuto o restituire quanto corrisposto alla Gestione lavoratori dipendenti o procedere ad una “compensazione”
[pag. 8 ricorso];
- che le differenze contributive sono state calcolate attribuendo alle lavoratrici dipendenti il 4^ livello retributivo del CCNL mentre, in realtà, le mansioni di fatto espletate avrebbero dovuto sussumersi nel 5^ livello;
si contesta, inoltre, la quota di differenze connesse al maggiore orario di lavoro ricostruito dagli ispettori;
- che l' , attore in senso sostanziale, non ha provato <la gratuità delle CP_1 prestazioni lavorative effettuata dai sigg. , Parte_5 Controparte_3 [...]
e , annullando arbitrariamente il rapporto di lavoro Parte_6 CP_4 con i medesimi intrattenuto>>; ha <arbitrariamente iscritto in qualità di coadiutore
3 dei sigg. e , i coniugi degli stessi sigg. Parte_1 Parte_4 Parte_5
e ; <Non ha provveduto alla restituzione della
[...] Controparte_3 differenza di quanto versato a titolo di contribuzione dalla soc. Parte_2 in favore dei sigg. ,
[...] Parte_5 Controparte_3 Parte_6
e , contributi ammontanti alla complessiva somma di €
[...] CP_4 60.141,36, richiedendo di contro, la somma di € 51.469,93 per come desunta dai verbali unici di accertamento e notificazione oggi impugnati, omettendo conseguentemente la compensazione e la contestuale restituzione della somma versata in eccedenza e pari a € 8.671,43>>; <ha determinato recuperi contributivi sulla scorta di mere congetture, attribuendo livelli di inquadramento non consoni alle mansioni effettivamente svolte, non considerando inoltre i recuperi orari effettuati dalle dipendenti in altre giornate e qualora le medesime avessero effettuato prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro>> [pagine 9 e 10 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <PIACCIA AL SIG. GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis:
1. In via preliminare dichiarare la nullità, l'annullamento, la revoca e/o la parziale riforma dei verbali di accertamento nn. 2020006796, 2020006968, 201702115/T01 e 201702115/T02 notificati in date 05.10.2020 e 06.10.2020 ai sigg. e Parte_1 Parte_4 ;
2. Impedire alla Sede di SE l'iscrizione a ruolo nei
[...] CP_1 confronti della soc. e nei confronti dei sigg. Parte_2 Parte_1
e e per le somme desunte dai verbali di accertamento e
[...] Parte_4 notificazione oggi impugnati, anche e per l'effetto della mancata compensazione tra il richiesto dall' - complessivi € 51.469,93 a titolo di contributi e sanzioni - CP_1 a fronte di versamenti effettuati dalla società ricorrente in favore dei sigg. Parte_5
, e , per la complessiva
[...] Controparte_3 Parte_6 CP_4 somma di € 60.141,36; 3. In subordine e nella non temuta ipotesi di accoglimento delle istanze ex adverso proposte, consentire la compensazione tra il richiesto dall' e il versato dalla ricorrente, con contestuale restituzione alla medesima CP_1 azienda della differenza ammontante a € 8.671,43>>.
1.1. Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l' . CP_1 L'Ente previdenziale ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che i rapporti di lavoro disconosciuti erano stati instaurati con dei soci: sebbene la giurisprudenza <ritenga, in astratto, che la qualifica di socio non escluda di per sé la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con la società di capitali, tuttavia, la medesima giurisprudenza è ferma nell'affermare che è onere del socio che assume l'esistenza del rapporto di lavoro con la società provare in modo “certo” l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro mediante,…la “emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative” (per citarne soltanto alcune, Cass. 24972/13; id. 813/21; id. 6827/99)>> [pagine 5 e 6 comparsa di costituzione]; nel caso di specie, peraltro, la prova dovrebbe essere ancora più rigorosa in considerazione degli stretti legami familiari esistenti tra i soci e della gestione familiare dell'attività di impresa;
- che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori è emerso come i presunti soci-dipendenti lavorassero, in realtà, in totale autonomia;
d'altra parte, la prova per testi articolata da controparte si rivela del tutto insufficiente specie con riguardo al potere direttivo;
4 - che, quanto meno per il periodo di lavoro svolto dal luglio 2018, la prova dell'onerosità avrebbe richiesto l'esibizione di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili;
- che il sig. , per la quota di capitale detenuta [del 62,5%], era Parte_6 il reale titolare del potere gestionale e, pertanto, ha ricoperto una posizione del tutto incompatibile con quella di lavoratore dipendente [si cita Cass. 4352/2018];
- che, nel corso dell'ispezione è stato accertato che <le dipendenti
[...]
, e , inquadrate nel Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 sesto livello del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio, avrebbe dovuto essere ricondotte al quarto livello, svolgendo <attività di addette alla vendita al pubblico nonché alle attività ausiliarie, come la prezzatura, il confezionamento della merce>>, con il conseguente obbligo di pagare i contributi sulle differenze retributive dovute;
in aggiunta, <per la lavoratrice in conseguenza del mancato Per_5 rispetto del ccnl, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L 296/06, la società ha perso il diritto alle agevolazioni contributive ex Legge n. 208/15 da ottobre 2016 a ottobre 2018>> [pag. 8 comparsa di costituzione];
- che, anche le <lavoratrici , , Persona_6 Persona_7 [...]
e , nonostante l'inquadramento nel sesto livello, Persona_8 Persona_9 avrebbe dovuto essere inquadrate nel quinto livello poiché l'attività dalle stesse svolta era quella di aiuto commessa;
<Inoltre, sempre per le lavoratrici e Per_6
, i funzionari, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, hanno addebitato Per_7 anche la contribuzione dovuta sul maggior orario lavorativo svolto, pari a sette ore giornaliere ad esclusione del lunedì, rispetto a quello registrato nel LUL>> [pag. 8 comparsa di costituzione];
- che, infine, pure per la lavoratrice , l'inquadramento corretto Persona_10 sarebbe stato nel quarto livello e non nel sesto, trattandosi di dipendente addetta a mansioni d'ordine di segreteria;
- che, per il dipendente , le differente retributive sono state Parte_7 rilevate per la mancata applicazione degli scatti di anzianità considerata l'assunzione risalente al 4/8/2009;
- che non vi sono i margini per operare la compensazione ex adverso invocata poiché <manca il requisito essenziale della compensazione, vale a dire la coesistenza di debiti e di crediti tra medesimi soggetti: ciò in quanto, mentre i contributi per i presunti dipendenti sono stati versati dalla società, l'obbligo contributivo per la posizione dei coadiutori grava su soggetti diversi dalla srl ossia
(per quanto riguarda la collaboratrice e coniuge Parte_1 Parte_5
) e (per quanto riguarda il collaboratore e coniuge
[...] Parte_4
, per cui non può operare la compensazione. Compensazione Controparte_3 che, comunque, … [si ndr] contesta nel quantum e di cui … [si ndr] eccepisce l'improponibilità nel presente giudizio per mancanza della preventiva domanda amministrativa, come affermato dalla costante giurisprudenza (v. ad es. Cass. 26818/16; id. 16153/01)>>. L' ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia al Giudice Ill.mo, CP_5 ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, confermare in toto - in subordine, senza recesso, soltanto in parte - , gli esiti degli accertamenti di cui ai verbali ispettivi oggetto di causa. Pertanto, ritenere e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e i signori CP_4 ; ; e per i motivi esposti
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_3 in narrativa;
ritenere e dichiarare, altresì, che la società ricorrente deve pagare i contributi e le sanzioni civili sulle differenze retributive ai dipendenti indicate in
5 narrativa; ritenere e dichiarare, altresì, improponibile o inammissibile la domanda di restituzione o di compensazione dei contributi versati per mancanza della CP_ preventiva istanza amministrativa;
di conseguenza, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>.
1.2. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 14/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La controversia odierna origina dall'iniziativa intrapresa dai sig.ri Parte_4 Par
e che si sono avvicendati nel ruolo di legali rappresentanti
[...] Parte_1 della soc. la prima ha ricoperto la carica di amministratrice Parte_2 unica dal 3/10/2016 al 16/10/2018, il secondo di amministratore unico dal 17/10/2018 in avanti. In forza di tali qualifiche, gli stessi hanno contestato [tramite un'azione di accertamento negativo] la debenza delle somme portate da quattro verbali di accertamento:
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui la sig. , previo disconoscimento della propria posizione Parte_5 di lavoratrice subordinata, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti a partire dall'ottobre 2016 come collaboratrice del di lei marito, sig. ; l' , pertanto, ha richiesto a Parte_1 CP_1 quest'ultimo il pagamento della somma di € 15.638,46 a titolo di contributi e somme aggiuntive;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data e di tenore analogo al precedente;
con tale atto, è stato disconosciuto l'inquadramento del sig. come lavoratore subordinato Parte_8 e si è provveduto ad iscrivere quest'ultimo nella Gestione Commercianti per il periodo novembre 2016-ottobre 2018 a titolo di collaboratore della di lui LI, sig.ra ; a carico Parte_4 di questa, è stato così ascritto l'importo contributivo (sempre oltre somme aggiuntive) pari ad € 10.563,08;
3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, formati a carico della soc.
[...]
[quello terminante in “…T01” nella persona del sig. Parte_2
, quello in “…T02” nella persona della sig.ra Parte_1 [...]
] ed incentrati sui seguenti provvedimenti: Parte_4 i. annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i sig.ri
, Parte_5 Controparte_3 Parte_6 e CP_4 ii. ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per
, Persona_2 Persona_3 [...]
, , Per_4 Persona_5 Per_6 Persona_6
, , e Persona_7 Persona_8 Persona_9
6 ; il ricalcolo è scaturito: da un Persona_10 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( ) Persona_10 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]; dal riscontro di ore di plus orario non registrate sul LUL limitatamente alle lavoratrici e Persona_7 [...]
Persona_6 iii. recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_5 2016 a gennaio 2018. Con questi due ultimi verbali, gli ispettori hanno addebitato a carico della soc. l'importo complessivo di € 25.268,39, al quale si aggiunge Parte_2 l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle ore di lavoro prestate dalle dipendenti Persona_6 e
[...] Persona_7
3. Sintetizzata la cornice delle risultanze cui è giunta la complessiva indagine amministrativa, vanno esaminate le singole inadempienze accertate, sui cui si concentrano le deduzioni sviluppate dalla difesa attorea.
4. Il primo rilievo ispettivo da vagliare può individuarsi nel disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato riconducibili ai sig.ri , Parte_5 [...]
, e CP_3 Parte_6 CP_4
Si tratta di una tematica comune che interessa trasversalmente tutti e i quattro i verbali censurati:
i) i verbali n. 2020006796 e n. 2020006968 hanno investito rispettivamente la sfera della sig.ra e del sig. che, a seguito Parte_5 Controparte_3 dell'annullamento della loro posizione lavorativa, sono stati iscritti d'ufficio nella Gestione Commercianti con obbligo contributivo a carico dei sig.ri Parte_1
(per la prima) e (per il secondo);
[...] Parte_4 i) i verbali n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02 hanno attinto, invece, i sig.ri e la differenza rispetto all'accertamento Parte_6 CP_4 precedente risiede nella diversa tipologia lavorativa in cui è stato convertito il loro rapporto: mentre i sig.ri e sono stati inquadrati Parte_5 Controparte_3 dagli ispettori come coadiutori commercianti, i sig.ri e Parte_6 CP_4 sono stati ritenuti dei collaboratori familiari occasionali, come tali non soggetti
[...] alla Gestione Speciale dei Lavoratori autonomi.
4.1. Focalizzati i superiori profili va ricordato come, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' sia CP_1 legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi (in forza di tale potere) può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale -
7 assicurativo deve provare in modo certo la sussistenza degli elementi tipici e qualificanti la subordinazione [cfr. Cass n. 809/2021; Cass. 7139/2003; Cass. 1399/2000]. Alla luce delle regole probatorie fissate dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici del lavoro dipendente.
4.2. Traslando tali coordinate al caso di specie, la prospettazione attorea non sembra dotata della forza di contrastare efficacemente gli esiti ispettivi. La stessa si muove lungo due direttrici:
• la prima evidenzia come il solo legame parentale e/o di coniugio non possa giustificare una valutazione di fittizietà del rapporto di lavoro instaurato tra il datore e il familiare dipendente e a sostegno, viene richiamata la pronuncia di legittimità n. 4535/2018;
• la seconda sottolinea come, nel caso di specie, gli ispettori hanno applicato la presunzione di gratuità facendo leva
<esclusivamente>> sul <<…vincolo parentale e/o di coniugio e della presunta finalità solidaristica, … anche a fronte del corrispettivo periodico erogato dalla Società agli interessati, senza minimamente tener conto che, qualora si sia in presenza di un rapporto di lavoro con società di capitali ed uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza sia familiare o coniuge del dipendente, in questa ipotesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene che prevalga la presunzione di onerosità del rapporto, considerato che la società di capitali è un soggetto distinto dai suoi amministratori o soci, e pertanto, diversamente da quanto vale nella società di persone, la presunzione di gratuità decade>>
[pagine 7 e 8 ricorso]. Le considerazioni sopra riportate si risolvono in mere argomentazioni di carattere giuridico e non sono accompagnate dalla puntualizzazione degli elementi di fatto che comproverebbero l'effettiva sussistenza della subordinazione. Le conclusioni ispettive, per contro, trovano conforto in una ampia base probatoria, costruita: i) attraverso un'analisi approfondita della composizione societaria;
ii) sulla scorta delle spontanee dichiarazioni acquisite dai diretti interessati. Sotto il profilo sub I) [rispetto al quale il verbale fa “piena prova” trattandosi di accertamenti direttamente compiuti dagli ispettori] è emerso come:
▪ la soc. sia nata a [...] fusione di tre diverse Parte_2 società: la DGS Group Srl;
la Controparte_6
[... e la;
Controparte_7
▪ all'atto costitutivo, il capitale sociale della fosse Parte_2 così distribuito: , socio di maggioranza al 62,6%; Parte_6
e , rispettivamente CP_4 Parte_1 Parte_4 madre e figli, ciascuno con una quota del 12,14%; Controparte_3 e , rispettivamente coniugi di e di Parte_5 Parte_4
, con la quota dello 0,49% ciascuno;
Parte_1
8 ▪ successivamente il numero dei soci sia stato ridotto a due
[organigramma presente al momento dell'ispezione], vale a dire a
[...]
, socio al 50% nonché amministratore, e a Parte_1 Parte_5
socia al 50%.
[...] La scansione delle predette vicende societarie è stata ribadita negli stessi termini dal sig. in occasione dell'intervista resa il 20/2/2020: Parte_1
<Dal 2016 ad oggi la compagine sociale, anzi dal 2018, è passata da n. 6 soci nel 2016, che erano , , , io, Parte_6 CP_4 Parte_4 [...]
(mio cognato) e mia LI , a n. 4 soci nell'ottobre CP_3 Parte_5 2018 perché sono usciti dalla società mia sorella e Pt_4 Controparte_3 Infine, si è passati nel 2019, a seguito di un atto di donazione, da 4 a 2 soci, cioè quelli attuali ovvero io e mia LI>> [cfr. il verbale di acquisizione di dichiarazione ricompreso nel doc. 1 , pag. 129]. CP_1 Passando al profilo sub II), i dati istruttori che vengono in rilievo sono rappresentati dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ora, è indubbio che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i soggetti intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero
[nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di SE, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze sia quando non vi siano elementi probatori contrari sia quando il giudice di merito fondi il suo convincimento sull'effettiva motivata sussistenza degli addebiti formulati. Ebbene, il materiale probatorio raccolto durante l'ispezione racchiude al suo interno specifici e puntuali riscontri dell'impossibilità di attribuire ai sig.ri CP_4
9 , e la qualifica di CP_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_3 lavoratori subordinati. Segnatamente, l'assenza dei connotati strutturali della subordinazione emerge da una pluralità di elementi di seguito tratteggiati: a. per la sig.ra vanno richiamate le dichiarazioni da lei CP_4 rese agli ispettori in data 15/7/2020 dove ha rappresentato: di essere
<in pensione, dal mese di aprile di quest'anno [2020 ndr]>>; di essere
<stata assunta come dipendente fino al 2018>> ma di aver lavorato
<saltuariamente, cioè qualche giorno, non lavoravo perché non mi sentivo, ho continuato a pagare i contributi fono al compimento dell'età pensionabile anche se non mi sentivo e non lavoravo>>; di aver lavorato <stabilmente e con assiduità fino al 2004/2005 perché poi abbiamo trasferito il negozio da Sommatino a Canicattì e mi veniva anche più difficile e anche perché i miei figli hanno preso le redini della gioielleria…>>; di aver <finito di lavorare 16 anni fa anche perché per problemi alla schiena non potevo più stare molto in piedi…>>; inoltre, la presenza occasionale di costei è stata confermata dalla sig.ra
[LI del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha evidenziato come i suoceri <sporadicamente>> si recassero in negozio e, quando ciò capitava, <in quello di Canicattì>> nonché dal sig. secondo cui <I sig.ri e la Parte_7 Parte_6 LI li vedevo occasionalmente anche perché io lavoravo all'interno del laboratorio>>; è emerso poi come il LUL, a fronte di una formale assunzione a tempo pieno, riportasse in relazione alla sig. CP_4 un'unica indicazione concernente un lungo periodo di malattia;
b. per il sig. , nuovamente, debbono riportarsi le Parte_6 dichiarazioni rilasciate nel corso dell'indagine [è stato sentito sempre in data 15/7/2020] che presentano il seguente tenore: <sono pensionato dall'età di 63 anni, dal 2008…dopo il 2008 ho comunque continuato a lavorare come dipendente però part time per circa 8 anni presso la gioielleria di SE. Io venivo quasi tutte le mattine o a giorni alterni, mi gestivo autonomamente in base alle mie esigenze. Quando lavoravo come dipendente ero anche socio maggioritario, poi ho ceduto la quota azionaria per interno a mio figlio nel Pt_1
2017/2018…Da quando ho ceduto la quota non mi occupo più dell'attività di famiglia>>; come per la sig.ra , vale pure in CP_4 questo caso quando riferito dalla sig.ra [la nuora] secondo cui Parte_5 la partecipazione dei suoceri era sporadica;
in tal senso sono orientate anche le dichiarazioni della sig.ra e del sig. Per_6 Parte_7 che hanno specificato: la prima, <Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig. , il secondo <I sig.ri Parte_6 [...]
e la LI li vedevo occasionalmente anche perché io Parte_6 lavoravo all'interno del laboratorio>>; c. anche per la sig.ra , le dichiarazioni espresse agli Parte_5 ispettori assumono valenza dirimente poiché la stessa ha sottolineato: di lavorare a tempo pieno nel negozio di SE, <che gestiamo io e mio marito>>; di essere <sempre presente in negozio>>, essendo colei che lo apre e lo chiude;
di seguire le commesse <dando loro le direttive sul lavoro>> tanto è vero che <Quando hanno bisogno di chiedere un permesso o hanno altre necessità si rivolgono sempre a me,
10 io sono il loro punto di riferimento>> e che <sono io a consegnare la busta paga alle commesse per lo più, ma anche mio marito>>; di occuparsi degli <ordinativi della merce che occorre li facciamo insieme perché lui è un gemmologo, mentre io mi occupo più della modellistica, perciò ce ne occupiamo entrambi>>; di collaborare con il marito, non solo in forza del rapporto di coniugio, ma anche perché
<<…siamo entrambi proprietari>>, collaborazione che ha confermato esserci <<…sempre stata, dall'apertura della gioielleria, quindi anche Par quando io non ero socia al 50% della ; che Parte_2
<c'è sempre stata questa gestione familiare, inizialmente affidata a mio suocero che poi ha passato il testimone ai figli e e Pt_4 Pt_1 ai rispettivi coniugi>> [quest'ultima notazione si ritrova anche nelle dichiarazioni di e i quali hanno precisato CP_4 Parte_6 rispettivamente: <Sia la gioielleria di Canicattì che quella di SE sono gestite in famiglia cioè da mia figlia e suo Pt_4 marito e quella di SE da con la LI>>; <La Pt_1 gioielleria in SE è gestita da e la LI… La Pt_1 gestione della gioielleria era familiare. Nel 2004 abbiamo aperto Canicattì che è gestita da e dal marito, mentre quella di Pt_4
SE da e la LI ]; l'attribuzione di un Pt_1 Parte_5 ruolo direttivo e il coinvolgimento diretto nella gestione aziendale è stato fotografato dallo stesso il quale ha messo Parte_1 in luce che <in mia assenza …si occupa di dirigere il personale mia LI>> nonché da dipendenti prive di legami familiari, come ad esempio la sig.ra che ha ammesso di riconoscere <il Persona_7 mio datore di lavoro sia nel sig. che nella LI >> Pt_6 Pt_5 precisando che la <titolare , non osservava il nostro stesso CP_8 orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni>>; d. nei confronti del sig. possono valorizzarsi una serie Controparte_3 di riferimenti rintracciabili nelle dichiarazioni di altri soggetti intervistati;
in questo senso la ricorrente ha Parte_4 ammesso come sia il marito a gestire il laboratorio, essendo l'orafo dell'azienda e come lo stesso abbia diretto il dipendente Parte_7
; proprio quest'ultimo ha sottolineato come <Il sig.
[...] [...]
non osservava come me un orario rigido di lavoro, anche CP_3 perché si tratta del marito di uno dei titolari>>; peraltro, è emerso come il sig. concorra alla gestione aziendale di natura familiare in CP_3 virtù di quanto raccontato dalla sig.ra [<Sia la CP_4 gioielleria di Canicattì che quella di SE sono gestite in famiglia cioè da mia figlia e suo marito e quella di Pt_4 SE da con la LI>>], dal sig. Pt_1 Parte_6
[<…La gestione della gioielleria era familiare. Nel 2004 abbiamo aperto Canicattì che è gestita da e dal marito, mentre quella di Pt_4
SE da e la LI ] e infine dalla sig.ra Pt_1 Parte_5
[<<…c'è sempre stata questa gestione familiare, Parte_5 inizialmente affidata a mio suocero che poi ha passato il testimone ai figli e e ai rispettivi coniugi>>]. Pt_4 Pt_1
11 La disamina sopra svolta attesta come le dichiarazioni rese ai verbalizzanti restituiscano indicazioni gravi e precise sulla carenza degli indici sintomatici della subordinazione. Con riguardo ai sig.ri e , gli esiti ispettivi CP_4 Parte_6 comprovano come gli stessi offrissero un contributo del tutto minimale, sporadico ed occasionale, non conformato da alcun potere direttivo né eterodiretto, privo di qualsivoglia controprestazione retributiva. In relazione ai sig.ri e l'indagine Parte_5 Controparte_3 amministrativa ha fotografo una situazione caratterizzata:
- dalla partecipazione diretta e personale alla gestione aziendale [amministrata in forma familiare, con coinvolgimento anche dei coniugi dei ricorrenti];
- dall'esercizio di poteri di stampo datoriale consistenti nella direzione di altre maestranze;
- dalla mancata osservanza di qualsivoglia prescrizione oraria. Il compendio sopra riassunto non è stato in alcun modo scalfito dall'impianto del ricorso ed è sorretto da un contenuto probatorio specifico e congruente, che ha reso superfluo l'espletamento della testimonianza [cfr. Cass., n. 22743/2010]. Non solo. Secondo la Suprema Corte, <in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità>> [Cass. 7845/2003; nello stesso solco interpretativo si colloca Cass. n. 9043/2011 così massimata: <In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari>>(Rv. 616734 - 01)]. Tale prova rigorosa non è rintracciabile. Non si rinvengono, infatti, emergenze attoree capaci di conculcare le risultanze acquisite in sede amministrativa e testimoniare:
➢ la sottoposizione dei sig.ri , CP_4 Parte_6 Parte_5
e alle direttive e ai vincoli organizzativi
[...] Controparte_3 imposti dagli odierni ricorrenti;
➢ l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di orario [Le uniche produzioni fatte valere dalla difesa attorea abbracciano copie delle buste paga e documentazione bancaria associata alle stesse [il cui deposito cartaceo del 29/3/2021 è stato autorizzato in data 19/2/2021]. Le superiori coordinate esegetiche permettono, dunque, di condividere gli accertamenti operati a livello ispettivo con i verbali nn. 2020006796, 2020006968 e, quota parte, nn. 2017021185/T01 e 2017021185/T02. Non scalfisce la suddetta conclusione:
❖ il rinvio effettuato in seno al ricorso a Cass. 4535/2018 [pag. 6 ricorso]; la ratio decidendi di tale pronuncia è incentrata proprio sulla puntuale emersione dei tratti identificativi della subordinazione [lo si ricava dal
12 passaggio motivazionale in cui il giudice di legittimità, nel dichiarare infondato l'unico motivo di gravame, puntualizza che <<…il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della subordinazione non discende dal non aver il ricorrente fornito a riguardo la prova contraria, bensì dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dall'odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale della , il programmatico CP_9 valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita…>>];
❖ la rivendicazione attorea volta a reclamare una compensazione tra il credito contributivo fatto valere da e il controcredito restitutorio CP_1 discendente dalle erogazioni effettuate in favore della Gestione Lavoratori Dipendenti;
non sembrano riscontrabili, infatti, i presupposti che consentirebbero l'attivazione del congegno compensativo poiché:
▪ non vi è coincidenza soggettiva tra i titolari delle contrapposte poste creditorie e debitorie che si vorrebbero elidere [sia pure in parte]; al riguardo persuade quanto osservato da secondo cui i CP_1 contributi per i presunti dipendenti sono stati versati dalla soc. mentre l'obbligo Parte_2 contributivo per i coadiutori grava sul singolo commerciante persona fisica Parte_1 per quanto riguarda la collaboratrice e coniuge Parte_5
DI PRIMA FILIPPA per quanto riguarda il
[...] collaboratore e coniuge;
Controparte_3
▪ il controcredito restitutorio non appare connotato da certezza e da liquidità né risulta di pronta e facile soluzione [manca, ad esempio, una consulenza contabile che precisi e giustifichi i passaggi per addivenire all'ammontare indicato sulla base dei prospetti allegati sub doc. 5)].
5. Il secondo rilievo da scrutinare investe il ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per < , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
e ; il ricalcolo è scaturito, prima di tutto, da un Persona_9 Persona_10 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( Persona_10 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]. Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
13 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) secondo cui <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. A questo riguardo, può soccorrere l'apporto cognitivo ottenibile dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, le quali non sono state destinatarie di alcuna contestazione mirata da parte della difesa attorea. In prima battuta, va richiamato il contenuto delle affermazioni espresse dalla ricorrente : <Le ragazze mi aiutano nell'attività di vendita, Parte_4 anche se sono sempre io a concludere la vendita. Lavorano al banco con me, mi aiutano ad allestire le vetrine, fare l'inventario, confezionare gli acquisti>> [cfr. doc. 1 ]. CP_1 In secondo luogo, giova riportare quanto esposto dalla sig.ra : Parte_5
< Le commesse sono tre ...... la è quella con maggiore esperienza, mi aiuta Per_3 nella vendita anche se il prezzo lo faccio sempre io, lei completa poi l'operazione di vendita, facendo la confezione e altro, tipo garanzia. Anche e mi Per_9 Per_2 collaborano nelle operazioni di vendita, prezzando anche la merce che arriva, sistemandola nelle scatole e tutto ciò che è connesso con la vendita, fare le vetrine>>
[sempre doc. 1 ]. CP_1 Infine, le dichiarazioni provenienti da e Persona_7 Persona_6 che fanno riferito, nell'ordine: <Facevo l'addetta alle vendita,
[...] precisamente stavo dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. […] Lavoravo assieme a che era la Per_3 figura di riferimento, cioè la nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con
nel negozio di SE, eravamo solo noi 3 commesse più i Persona_2 titolari. era responsabile addetta alle vendite. faceva il mio Per_3 Persona_2 stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa>>; <facevo vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria, pertanto, mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_5 titolare >> Pt_4 Pt_6
14 Lo “step” successivo sarebbe costituito dal segmento ricognitivo. Qui però si annidano le criticità riscontrabili nell'impostazione dell'Ente previdenziale. Non può dimenticarsi che, nel giudizio di accertamento negativo, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità ai destinatari della contestazione, mentre compete all'attore, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, l'onere di dimostrare che le dipendenti sopra indicate, in base alla concreta attività svolta, avrebbero meritato un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente assegnato grava integralmente su . CP_1 L' avrebbe dovuto produrre in giudizio il testo del CCNL di settore CP_5 applicabile al rapporto ed operare un raffronto tra la declaratoria di assunzione e quella superiore addebitata dagli ispettori. Al contrario, l' : CP_1
- nella propria comparsa si è limitato a richiamare il contenuto del verbale;
- non ha depositato il testo della disciplina collettiva indispensabile per poter prendere conoscenza del sistema di classificazione del personale. In questa situazione, non vi sono i necessari supporti documentali:
- per procedere alla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- per operare il raffronto e la comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto. Sebbene la Suprema Corte escluda che il giudice debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni imposte dal meccanismo “trifasico” [vedi Cass. n. 18943/2016], ai fini dell'osservanza di tale procedimento è però necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. A causa delle carenze sopra segnalate, risulta impossibile portare a conclusione l'iter di verifica delle mansioni superiori reclamate da;
per tale ragione, gli CP_1 incombenti probatori su quest'ultimo gravanti non possono ritenersi adempiuti. In parte qua il ricorso è meritevole di accoglimento;
va esclusa dunque la debenza della contribuzione ricalcolata con i verbali 2017021185/T01 e 2017021185/T02, nel periodo oggetto di accertamento, in virtù dell'inquadramento di , , nel IV° Persona_2 Per_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 livello CCNL Commercio e Terziario, e di Persona_6 Per_7
, nel V° livello del citato CCNL.
[...] Parte_9 Persona_9
7. La soluzione raggiunta nel precedente paragrafo va ad impattare anche sul piano delle somme aggiuntive. Essendo stata esclusa la configurabilità degli inadempimenti correlati alle categoria di inquadramento, le somme aggiuntive computate dagli ispettori per la suddetta fattispecie non sono consequenzialmente dovute.
8. Un ulteriore riflesso di quanto osservato al paragrafo 6) si coglie a livello di disconoscimento delle agevolazioni contributive.
15 Gli ispettori hanno disposto la restituzione dell'incentivo di cui alla L. 208/2015 goduto dalla soc. in relazione alla dipendente Parte_2 Per_5 nel periodo ottobre 2016-ottobre 2018.
[...] Ciò è avvenuto sul presupposto che la stessa fosse stata erroneamente inquadrata, situazione che integrerebbe la violazione di quegli <altri obblighi di legge” suscettibile di legittimare il recupero dei benefici fruiti ex art. 1 c. 1175 L. 296/2006. Come si è visto, il fatto presupposto è risultato privo di adeguati e sufficienti elementi di prova a sostegno, sicché se ne è esclusa la configurabilità; in via conseguenziale risulta caducata anche la conseguenza restitutoria, per cui va escluso che la società datoriale sia tenuta a restituire il beneficio di cui alla L. 208/2015 come preteso dall'organo ispettivo. L' , d'altro canto, non ha fatto valere la ripetibilità nel beneficio sotto CP_1 profili diversi da quello rilevato durante l'ispezione; non è stata dedotta infatti alcuna altra ragione ostativa che si opporrebbe al godimento dello sgravio contributivo in questione.
9. L'ultimo versante da esaminare riguarda le differenze contributive computate: I. per la mancata applicazione degli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva in favore del dipendente;
Parte_7 II. per lo svolgimento da parte delle dipendenti e Persona_7 [...] di ore di lavoro supplementare in misura superiore a Persona_6 quella registrata sul LUL. Circa l'inadempienza indicata sub I), il ricorso non accenna alcun tipo di censura né svolge considerazioni critiche;
mancano i margini, quindi, per giungere a conclusioni diverse da quelle assunte dagli ispettori. Circa l'inadempienza contrassegnata sub II), il punto nodale su cui innestare la cognizione è rappresentato dalle dichiarazioni recepite in sede ispettiva. In quel contestato, le lavoratrici interessate hanno offerto le seguenti versioni:
o <Ho cessato di lavorare il 31 agosto 2019, sono stata Persona_7 licenziata per riduzione di personale dal sig. prima titolare Parte_1 della gioielleria sita a SE…In negozio è presente soprattutto la LI di nome che si occupa di dare le direttive Parte_5 al personale unitamente al marito o alla responsabile . Persona_3 Riconoscevo il mio datore di lavoro sia nel sig. che nella Pt_6 LI . Facevo l'addetta alle vendita, precisamente stavo Pt_5 dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. Lavoravo full time pur essendo stata assunta part time, precisamente lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato sera per un totale di 40 ore settimanali mediamente suddivise in sei giorni settimanali. Precisamente il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00. Lavoravo assieme a che era la figura di riferimento cioè la Per_3 nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con Persona_2 nel negozio di SE, eravamo solo noi 3 commesse più i titolari.
16 era responsabile addetta alle vendite. faceva il Per_3 Persona_2 mio stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa. Invece presso il laboratorio di oreficeria ci lavorava e ci lavora attualmente il mio cognato . Lui lavora che io sappia sia al mattino che al Persona_11 pomeriggio. Sia che osservavano il mio stesso orario Per_3 Pt_10 di lavoro che corrispondeva all'orario di apertura e chiusura del negozio. Dell'apertura del negozio si occupavano i signori , Pt_6 in loro assenza la collega . Percepivo mensilmente circa 800 Per_3 euro che corrispondevano a quelli indicati in busta. Anche la titolare
si occupava delle vendite quando era presente, spesso veniva Pt_5 solo il pomeriggio, non osservava il nostro stesso orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni. Il sig. Parte_1
lo vedevo raramente anche perché era spesso fuori in quando si
[...] stava dedicando all'apertura di un altro punto vendita a Palermo>;
o <Ho lavorato presso la Persona_6 CP_10
con sede a Canicattì e gestita dalla titolare da
[...] Parte_4 maggio al 31 dicembre 2017. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato e per sostituire una ragazza che era in Persona_4 maternità. Io ho lavorato con eravamo solo noi due più Persona_5 la titolare. Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig.
. Il marito della sig.ra cioè il sig. Parte_6 Pt_4 CP_3 lavorava presso il laboratorio della gioielleria che si trovava
[...] al piano di sopra insieme ad un altro ragazzo di nome . Io facevo Pt_7 vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria pertanto mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_5 titolare . Il prezzo di vendita veniva definito dalla Parte_4 titolare che si occupava pure della cassa. Lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato osservando i seguenti orari cioè dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00. Osservavo sempre l'orario sopra indicato per un totale di 6 ore e mezza al giorno. La mia collega osservava il mio stesso orario di lavoro, entrambe Persona_5 eravamo part time, lei era presente quando lo ero io. Non mi sono mai assentata dal lavoro. Percepivo circa 850 euro e l'importo corrispondeva a quello indicato in busta, ero pagata con bonifico. Ricevevo le direttive dalla sig.ra . Gli orari che ho Parte_4 indicato in cui io lavoravo corrispondevano a quelli di apertura e chiusura dell'attività. Di aprire e chiudere la gioielleria se ne occupava la titolare la cui madre non l'ho mai vista, il padre ogni tanto. Conosco il sig. che mi viene nominato perché lavorava con il Testimone_1 computer nell'ufficio accanto al laboratorio e gestiva le vendite on- line. Ribadisco che lavoravo sia al mattino che al pomeriggio, tranne il lunedì mattina>>. I dati dichiarativi appena riportati fotografano con precisione i confini temporali che hanno caratterizzato l'impegno lavorativo delle dipendenti in esame;
nello specifico:
o la sig.ra ha rammentato di lavorare dal lunedì pomeriggio al Per_7 sabato sera, per un totale di 40 ore settimanali [nonostante l'assunzione
17 part-time] così distribuite: <il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00>>;
o la sig.ra ha rappresentato un orario di lavoro sovrapponibile a Per_6 quello precedente, articolato sempre dal lunedì pomeriggio al sabato e così suddiviso: <dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00>>. La suddetta estensione oraria si armonizza con gli orari di apertura e chiusura dei negozi aziendali. Di questi si trova riscontro in quanto riferito:
- dal ricorrente : <Gli orari di apertura e chiusura Parte_1 sono i seguenti: 10:30/12:30 e 17:30/19:30>> [doc.1 pag. 130 del file .pdf]; CP_1
- dalla ricorrente : <…Tutte le commesse che ho Parte_4 menzionato sono state assunte part-time e lavorano un paio di ore al mattino e un paio di ore al pomeriggio. Loro in genere vengono alle 10:15/10:30, noi infatti, cioè io e mio marito apriamo alle 10:00 e restiamo fino alle 12:30. Nel Pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30>> [doc.1 pag. 135 del file .pdf]; CP_1
- dalla sig. [LI del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha sottolineato che <Le commesse sono tre, cioè ...... che è part time, arriva con me verso le 16:30 e chiudiamo intorno alle 20:00 ..... Di solito il pomeriggio siamo io e .... invece al mattino siamo io e le altre due commesse .... anche loro part time dalle 9:30 alle 13:00 che sono gli orari di apertura e chiusura>> [doc. 1 CP_1 pag. 138 del file .pdf]. Va ricordato [cfr. diffusamente supra paragrafo 4.2] che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate. La stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze quando non vi siano elementi probatori contrari. Ebbene, nella vicenda in esame, non si rintracciano evidenze probatorie di provenienza attorea in grado di intaccare l'accertamento condotto in sede amministrativa. Il ricorso si limita a veicolare una doglianza di mero stile [<si contesta il recupero contributivo effettuato in ordine sia…sia al maggiore orario di lavoro alle dipendenti attribuito…>>; cfr. pag. 9] e a evidenziare che gli ispettori non avrebbero tenuto in considerazione <i recuperi orari effettuati dalle dipendenti in altre giornate e qualora le medesime avessero effettuato prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro>> [pag. 10]. L'impostazione attorea, tuttavia, non contesta:
- né che le dipendenti intervistate lavorassero effettivamente per un quantum di ore corrispondente a quello rappresentato agli ispettori;
18 - né che il LUL riportasse dei dati sul lavoro supplementare eterogenei rispetto a quelli delineati dalle stesse dipendenti. Sul profilo concernente i recuperi orari, è stato effettuato un approfondimento istruttorio con l'escussione di tre testi1:
1) che ha riferito: <ADR: Conosco la parte Persona_3 ricorrente perché sono i miei datori di lavoro. Svolgo l'attività di commessa presso la “ sin dal 2005. CAP Parte_2 a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono state regolarmente recuperate in giornate successive”; ADR: si, quando svolgevo attività ulteriore rispetto all'orario contrattualmente previsto, nelle giornate successive svolgevo un orario inferiore. Io svolgo attività lavorativa part time dal lunedì al sabato per un totale di 24 ore, 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, tranne il lunedì dove svolgo l'attività soltanto il pomeriggio per 2 ore. CAP b1) “vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. ; ADR: si è vero. Quando c'era Parte_2 necessità di rimanere e non poter recuperare le ore in eccesso queste mi venivano regolarmente pagate in busta paga. CAP c1) “vero o non vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni si, questa è la mia attività lavorativa>>;
2) che ha dichiarato: <ADR: Conosco l'azienda Persona_2 Parte_2 perché lavoro per conto del sig. e svolgo
[...] Parte_1 all'interno dell'azienda attività di supporto alla vendita;
precisamente mi occupo di sistemare la merce, le vetrine e da circa 4 anni sono inquadrata come codificatore campionatore. Lavoro presso l'azienda da circa 18 anni con contratto part time per circa 4 ore e 25 minuti al giorno, dal lunedì al sabato. Il lunedì lavoro 2 ore nel pomeriggio, gli altri giorni 2 ore e 25 al mattino, dalle 10 alle 12,30 circa e altre 2 ore di pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30, ovviamente questi orari sono flessibili, in base alle richieste del datore di lavoro o esigenze personali. CAP a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono Testi state regolarmente recuperate in giornate successive”; Si, è vero. Se faccio orario in più lo recupero nei giorni successivi facendo orario in meno. CAP b1) “vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. ; ADR: Si è vero. Parte_2 Se non è possibile recuperare le ore queste mi vengono pagate dalla società. CAP c1) “vero o non vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni”. ADR: Si, è vero, come ho specificato prima>>; 3) che ha esposto: <ADR: Conosco il sig. Persona_9 Parte_1 perché è il mio attuale titolare presso il punto vendita di SE della “ . Non conosco la signora . Io Parte_2 Parte_4 sono un aiuto commessa e mi occupo di sistemare le vetrine e la merce. Non mi occupo della vendita. Ho un contratto part time di 24ore settimanali, 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, tranne il lunedì dove svolgo l'attività soltanto il pomeriggio per 2 ore. Lavoro per quest'azienda dal novembre 2019. CAP a1) “vero o non vero che, nell'ipotesi in cui siano state effettuate prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro, tali prestazioni di lavoro sono state regolarmente recuperate in giornate successive”; ADR: Si è vero, recupero nelle giornate successive. CAP b1) ““vero o non vero che qualora non riuscivo a recuperare le ore lavorate in eccedenza, le stesse mi venivano regolarmente retribuite in busta paga, a mezzo bonifico bancario e a titolo di lavoro supplementare dalla soc. Parte_2 ; ADR: si è vero, anche tutt'ora è così. CAP c1) “vero o non
[...] vero che, dalla data di assunzione ad oggi, ho sempre svolto le mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, nonché di addetta alla preparazione delle confezioni”. ADR: si è vero, preciso che non mi occupo di vendita, di cui si occupa il titolare, il sig. . Parte_1 I risultati conoscitivi emergenti dalla prova testimoniale appaiono approssimativi e inconsistenti:
- si discorre genericamente di una “compensazione oraria” senza però indicare le giornate o quanto meno i periodi interessati dal surplus orario né quelli in cui si sarebbe lavorato di meno al fine di compensare le ore prestate in eccesso;
- mancano riferimenti in ordine alla frequenza di tale meccanismo compensativo e non si rinvengono indicazioni calibrate sullo specifico periodo oggetto dell'accertamento [cioè 03/10/2016-l l/02/2020];
- sono carenti riscontri individualizzati relativi alle posizioni delle lavoratrici e [quelle a cui si indirizza l'addebito ispettivo]. Per_7 Per_6 Inoltre, è rimasto nebuloso il profilo concernente l'effettivo pagamento di tale lavoro supplementare ove non recuperato;
non offre ausilio la documentazione prodotta in cartaceo dalla difesa attorea in data 29/3/2021 che non permette di ricostruire, con precisione, in quali giornate si collocherebbero le ore in eccesso [il ricorso tace sul punto] e di verificare, consequenzialmente, la loro effettiva remunerazione. Pertanto, rispetto alla questione qui vagliata, il ricorso non merita accoglimento.
10. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, dato l'esito complessivo della lite, la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti [cfr. Cass. n. 9901/2025].
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i sig.ri Parte_1
, nella qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2 a partire dal 17/10/2018, e , nella qualità di amministratore
[...] Parte_4
20 unico della predetta soc. dal 03/10/2016 al 16/10/2018, Parte_2 non sono tenuti:
➢ al pagamento della contribuzione ricalcolata con i verbali n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02 in virtù dell'inquadramento di
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 nel IV° livello CCNL Commercio e Terziario, e di Persona_6
, nel V°
[...] Persona_7 Parte_9 Persona_9 livello del citato CCNL.;
➢ alla restituzione dell'incentivo di cui alla L. 208/2015 goduto in relazione alla dipendente nel periodo ottobre 2016- Persona_5 ottobre 2018;
➢ in via conseguenziale, al pagamento delle somme aggiuntive determinate nei predetti verbali rispetto agli addebiti contributivi indicati supra ai punti i) e ii); ii) respinge per il resto il ricorso;
iii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
SE, 28/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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