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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. ER MO Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3510 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 16/10/1964 Parte_1
E
, nato\a a Hell-Vilie-Nossi-Be- Madagascar, in data Parte_2
16/05/1978
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Resuttana n. 360, presso lo studio dell'Avv. Macchiarella Fabrizio, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 16/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è
possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e di alimenti
reciprocamente e in proprio favore.
3. I coniugi stabiliscono inoltre che in riferimento ad un contributo per il mantenimento dei
figli, il Sig. verserà direttamente alla figlia , studentessa Parte_1 Persona_1
universitaria maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, entro il giorno 5 di
ogni mese l'importo di €. 150,00 sino a quando la predetta non avrà trovato un impiego che le
consenta di mantenersi in modo autonomo mentre si dà atto del raggiungimento
dell'autonomia economica dell'altro figlio;
Per_2
4. I coniugi dichiarano infine che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
reciprocamente a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che ad
eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'un l'altro.
5. I coniugi dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente
ricorso”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
Palermo (PA), in data 16/10/1964, e , nata\o a Hell-Vilie-Nossi- Parte_2 Parte_2
Be- Madagascar, in data 16/05/1978;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 16/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 10/06/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 26, parte I, anno 1998 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. ER MO Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3510 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 16/10/1964 Parte_1
E
, nato\a a Hell-Vilie-Nossi-Be- Madagascar, in data Parte_2
16/05/1978
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Resuttana n. 360, presso lo studio dell'Avv. Macchiarella Fabrizio, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 16/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è
possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e di alimenti
reciprocamente e in proprio favore.
3. I coniugi stabiliscono inoltre che in riferimento ad un contributo per il mantenimento dei
figli, il Sig. verserà direttamente alla figlia , studentessa Parte_1 Persona_1
universitaria maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, entro il giorno 5 di
ogni mese l'importo di €. 150,00 sino a quando la predetta non avrà trovato un impiego che le
consenta di mantenersi in modo autonomo mentre si dà atto del raggiungimento
dell'autonomia economica dell'altro figlio;
Per_2
4. I coniugi dichiarano infine che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
reciprocamente a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che ad
eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'un l'altro.
5. I coniugi dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente
ricorso”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
Palermo (PA), in data 16/10/1964, e , nata\o a Hell-Vilie-Nossi- Parte_2 Parte_2
Be- Madagascar, in data 16/05/1978;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 16/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 10/06/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 26, parte I, anno 1998 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile