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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 307/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20/03/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, L), 18/06/1977 (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 C.F._1 proprio e quale Amministratore Unico della semplificata Controparte_1 con sede in Riesi alla Via Croce Cammarata, sn con p.iva titolale P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo VITELLO con studio in Caltanissetta Via Malta 10 opponente contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 174 93100 CALTANISSETTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le Ordinanze Ingiuntive impugnate per l'evidente periculum in mora stante l'entità complessiva delle sanzioni ingiunte a tutto ciò si aggiunge la sussistenza evidente del fumus boni iuris, circa l'infondatezza delle Ordinanze Ingiunzione emesse, che emerge dagli elementi istruttori che si offrono;
Nel merito annullare, riformare o dichiararvi la nullità delle Ordinanze Ingiunzione impugnate per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine ridurre le sanzioni ai minimi edittali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio»
Per parte resistente:
«In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi indicati al punto 1; nel merito respingere l'opposizione proposta, perché infondata in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.» Ragioni della decisione
, in proprio e nella qualità, con ricorso depositato in data 04/03/2022, Parte_1 ha impugnato i seguenti verbali di accertamento contestazione e notificazione di violazione amministrativa n. 21/0758 prot. 1034 e n. 21/0758 prot. 1039 in relazione a
1 e alla n. 21/0758 prot. 1035 in relazione Parte_1 Controparte_1 all'obbligato in solido Con i suddetti verbali sono state Controparte_1 contestate violazioni della normativa di prevenzione per il COVID 19 e del lavoro.
I ricorrenti hanno eccepito mancata notifica del verbale unico di accertamento, la carenza di motivazione o il travisamento dei fatti.
I ricorrenti hanno evidenziato che le contestazioni derivano dall'errato presupposto che i
Sig.ri , , e , al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 momento dell'accertamento, svolgessero attività di lavoro subordinato, mentre l'attività lavorativa è stata dagli stessi spontaneamente prestata e comunque senza alcun vincolo di subordinazione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l che ha resistito Controparte_3 eccependo l'incompetenza per materia del Giudice adito, la carenza di petitum, attesa la genericità del ricorso, oltre alla mancata allegazione dei provvedimenti impugnati, nel merito ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.3.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Occorre premettere che nel proposto ricorso alla terza pagina (non numerata), terz'ultimo paragrafo, si legge: «A seguito delle dichiarazione rese dai lavoratori al predetto soggetto veniva notificato il verbale di primo accesso ispettivo e successivamente le impugnate ordinanze ingiunzione», anche nelle conclusioni si fa riferimento ad ordinanze ingiunzione da annullare.
Al riguardo l'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della carenza di interesse che della genericità dello stesso, tant'è che i ricorrenti non hanno allegato alcuna ordinanza ingiunzione.
Infatti il ricorso è stato proposto il 3.3.2022, mentre le ordinanze ingiunzione sono state emesse il 26.4.2023 (v. allegati alla costituzione dell'Avvocatura nn. 9-11).
Tanto pone la questione dell'interesse ad agire e nel contempo della carenza del petitum atteso che nel ricorso si fa espresso riferimento alla necessità di annullare provvedimenti che non esistevano.
Sul punto deve essere ribadito anche nel caso di specie il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui « In tema di opposizione a sanzioni
2 amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art.
2 della legge n. 689 del 1981». (Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007, Sez. 1,
Sentenza n. 18320 del 30/08/2007, Sez. 2, Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020)
È vero che è riconosciuto l'interesse del datore di lavoro all'azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive. In tale ultima ipotesi si può apprezzare un interesse giuridicamente rilevante ad eliminare una situazione di incertezza (a titolo esemplificativo in materia di classificazione, v. Sez. L, Sentenza n.
10459 del 18/07/2002). Ma si tratta si situazione profondamente differente da quella oggetto di giudizio, atteso che nel caso di specie non sono stati chiamati gli enti previdenziali che dalle conclusioni ispettive potrebbero desumere omissioni contributive
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3960 del 18/04/1998 con riferimento ad impugnazione di verbale di accertamento dell proposta anche nei confronti di enti Controparte_3 previdenziali), ma il solo a cui possono essere mosse contestazioni solo in CP_2 materia sanzionatoria.
Infatti «il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, le quali comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento, ancorché riferito a
3 violazioni del codice della strada, è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta». (Sez. 1, Sentenza n. 11797 del
07/06/2005).
In conclusione il ricorso per i motivi sopra rassegnati è inammissibile e tale questione, essendo dirimente ai fini del decidere, esime dall'esame delle restanti questioni poste dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto delle tariffe per il III scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1900, oltre CU versato, spese forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 18 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20/03/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, L), 18/06/1977 (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 C.F._1 proprio e quale Amministratore Unico della semplificata Controparte_1 con sede in Riesi alla Via Croce Cammarata, sn con p.iva titolale P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo VITELLO con studio in Caltanissetta Via Malta 10 opponente contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 174 93100 CALTANISSETTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le Ordinanze Ingiuntive impugnate per l'evidente periculum in mora stante l'entità complessiva delle sanzioni ingiunte a tutto ciò si aggiunge la sussistenza evidente del fumus boni iuris, circa l'infondatezza delle Ordinanze Ingiunzione emesse, che emerge dagli elementi istruttori che si offrono;
Nel merito annullare, riformare o dichiararvi la nullità delle Ordinanze Ingiunzione impugnate per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine ridurre le sanzioni ai minimi edittali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio»
Per parte resistente:
«In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi indicati al punto 1; nel merito respingere l'opposizione proposta, perché infondata in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.» Ragioni della decisione
, in proprio e nella qualità, con ricorso depositato in data 04/03/2022, Parte_1 ha impugnato i seguenti verbali di accertamento contestazione e notificazione di violazione amministrativa n. 21/0758 prot. 1034 e n. 21/0758 prot. 1039 in relazione a
1 e alla n. 21/0758 prot. 1035 in relazione Parte_1 Controparte_1 all'obbligato in solido Con i suddetti verbali sono state Controparte_1 contestate violazioni della normativa di prevenzione per il COVID 19 e del lavoro.
I ricorrenti hanno eccepito mancata notifica del verbale unico di accertamento, la carenza di motivazione o il travisamento dei fatti.
I ricorrenti hanno evidenziato che le contestazioni derivano dall'errato presupposto che i
Sig.ri , , e , al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 momento dell'accertamento, svolgessero attività di lavoro subordinato, mentre l'attività lavorativa è stata dagli stessi spontaneamente prestata e comunque senza alcun vincolo di subordinazione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l che ha resistito Controparte_3 eccependo l'incompetenza per materia del Giudice adito, la carenza di petitum, attesa la genericità del ricorso, oltre alla mancata allegazione dei provvedimenti impugnati, nel merito ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.3.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Occorre premettere che nel proposto ricorso alla terza pagina (non numerata), terz'ultimo paragrafo, si legge: «A seguito delle dichiarazione rese dai lavoratori al predetto soggetto veniva notificato il verbale di primo accesso ispettivo e successivamente le impugnate ordinanze ingiunzione», anche nelle conclusioni si fa riferimento ad ordinanze ingiunzione da annullare.
Al riguardo l'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della carenza di interesse che della genericità dello stesso, tant'è che i ricorrenti non hanno allegato alcuna ordinanza ingiunzione.
Infatti il ricorso è stato proposto il 3.3.2022, mentre le ordinanze ingiunzione sono state emesse il 26.4.2023 (v. allegati alla costituzione dell'Avvocatura nn. 9-11).
Tanto pone la questione dell'interesse ad agire e nel contempo della carenza del petitum atteso che nel ricorso si fa espresso riferimento alla necessità di annullare provvedimenti che non esistevano.
Sul punto deve essere ribadito anche nel caso di specie il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui « In tema di opposizione a sanzioni
2 amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art.
2 della legge n. 689 del 1981». (Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007, Sez. 1,
Sentenza n. 18320 del 30/08/2007, Sez. 2, Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020)
È vero che è riconosciuto l'interesse del datore di lavoro all'azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive. In tale ultima ipotesi si può apprezzare un interesse giuridicamente rilevante ad eliminare una situazione di incertezza (a titolo esemplificativo in materia di classificazione, v. Sez. L, Sentenza n.
10459 del 18/07/2002). Ma si tratta si situazione profondamente differente da quella oggetto di giudizio, atteso che nel caso di specie non sono stati chiamati gli enti previdenziali che dalle conclusioni ispettive potrebbero desumere omissioni contributive
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3960 del 18/04/1998 con riferimento ad impugnazione di verbale di accertamento dell proposta anche nei confronti di enti Controparte_3 previdenziali), ma il solo a cui possono essere mosse contestazioni solo in CP_2 materia sanzionatoria.
Infatti «il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, le quali comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento, ancorché riferito a
3 violazioni del codice della strada, è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta». (Sez. 1, Sentenza n. 11797 del
07/06/2005).
In conclusione il ricorso per i motivi sopra rassegnati è inammissibile e tale questione, essendo dirimente ai fini del decidere, esime dall'esame delle restanti questioni poste dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto delle tariffe per il III scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1900, oltre CU versato, spese forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 18 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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