Art. 30.
Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 169. - "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo o puo' essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dello articolo 118.
Per la liquidazione dell'indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni ottenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152".
Art. 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico spettante allo impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.
Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159".
Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 169. - "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo o puo' essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dello articolo 118.
Per la liquidazione dell'indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni ottenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152".
Art. 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico spettante allo impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.
Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159".