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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 348/2025 R.G. promosso con ricorso in data 12 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] – Cod. Fisc. - e Parte_1 C.F._1
residente in [...]1
e
nato a [...] il [...] - C.F. - e residente in Parte_2 C.F._2
Cento, località Casumaro (FE) alla via Ex Dogana n. 63/3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Sgarbi – Cod. Fisc. – del C.F._3
Foro di Ferrara, pec: presso il cui studio in Bondeno (FE), p.zza A. Costa, n. Email_1
20, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. I figli resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove tutt'oggi hanno la residenza. La permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori sarà determinata in funzione dell'orario lavorativo dei medesimi, organizzato in turni.
2. Entrambi i genitori si impegnano a non limitare in nessun modo la libertà dei ragazzi di trascorrere tempo con l'altro genitore, e a prestare la massima attenzione e considerazione alla volontà dei ragazzi, entrambi nel 2025 ultraquattordicenni, e pertanto in grado di manifestare compiutamente e con consapevolezza desideri e aspettative. Vista anche la limitatissima distanza “geografica” fra le due abitazioni, sarà pertanto sempre possibile ai ragazzi recarsi in autonomia a casa del genitore con cui non stanno soggiornando in quel momento, anche solo per un saluto, per sbrigare un piccolo incombente in sospeso o per recuperare un oggetto ivi dimenticato.
3. In considerazione del fatto che il tempo trascorso presso ciascun genitore è pressoché equamente suddiviso e che le condizioni economiche dei genitori possono considerarsi equivalenti, nessun contributo al mantenimento dei ragazzi sarà dovuto da un genitore all'altro.
4. Con riferimento alle spese straordinarie, entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% all'onere relativo secondo lo schema di dettaglio fra spese che non necessitano preventivo accordo e spese che lo necessitano di cui al piano genitoriale allegato da intendersi qui integralmente riportato.
La richiesta della spesa straordinaria da concordare andrà riscontrata al genitore che la propone entro giorni 7 dalla proposta;
in assenza di riscontro la spesa si intenderà approvata senza riserve con conseguente ripartizione della medesima al 50%. La quota di spettanza delle spese straordinarie dovrà essere rimborsata al genitore che ha anticipato il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
5. Le decisioni di maggior interesse per i ragazzi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
in caso di disaccordo, al fine di evitare conflitti pregiudizievoli per i minori e garantire decisioni rapide sempre nell'interesse dei minori stessi, i genitori concordano che prevalga la volontà del genitore favorevole purché si accolli interamente l'onere economico dell'esperienza autorizzata e il minore venga compiutamente informato delle motivazioni del diniego dell'altro genitore. Resta salva la facoltà di ciascuno dei genitori di ricorrere al Giudice.
6. Ciascun genitore assumerà in autonomia le decisioni relative a educazione e cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
7. Ogni genitore prenderà in autonomia decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
8. Per la disciplina e la decisione di ogni questione relativa alla gestione della prole, si dovrà fare riferimento a quanto dalle parti stabilito nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e da considerarsi parte integrante dello stesso.
9. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra la RA e il Signor gli stessi Pt_1 Pt_2 dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente indipendenti e autosufficienti.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 19 marzo 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 348/2025 R.G. promosso con ricorso in data 12 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] – Cod. Fisc. - e Parte_1 C.F._1
residente in [...]1
e
nato a [...] il [...] - C.F. - e residente in Parte_2 C.F._2
Cento, località Casumaro (FE) alla via Ex Dogana n. 63/3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Sgarbi – Cod. Fisc. – del C.F._3
Foro di Ferrara, pec: presso il cui studio in Bondeno (FE), p.zza A. Costa, n. Email_1
20, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. I figli resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove tutt'oggi hanno la residenza. La permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori sarà determinata in funzione dell'orario lavorativo dei medesimi, organizzato in turni.
2. Entrambi i genitori si impegnano a non limitare in nessun modo la libertà dei ragazzi di trascorrere tempo con l'altro genitore, e a prestare la massima attenzione e considerazione alla volontà dei ragazzi, entrambi nel 2025 ultraquattordicenni, e pertanto in grado di manifestare compiutamente e con consapevolezza desideri e aspettative. Vista anche la limitatissima distanza “geografica” fra le due abitazioni, sarà pertanto sempre possibile ai ragazzi recarsi in autonomia a casa del genitore con cui non stanno soggiornando in quel momento, anche solo per un saluto, per sbrigare un piccolo incombente in sospeso o per recuperare un oggetto ivi dimenticato.
3. In considerazione del fatto che il tempo trascorso presso ciascun genitore è pressoché equamente suddiviso e che le condizioni economiche dei genitori possono considerarsi equivalenti, nessun contributo al mantenimento dei ragazzi sarà dovuto da un genitore all'altro.
4. Con riferimento alle spese straordinarie, entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% all'onere relativo secondo lo schema di dettaglio fra spese che non necessitano preventivo accordo e spese che lo necessitano di cui al piano genitoriale allegato da intendersi qui integralmente riportato.
La richiesta della spesa straordinaria da concordare andrà riscontrata al genitore che la propone entro giorni 7 dalla proposta;
in assenza di riscontro la spesa si intenderà approvata senza riserve con conseguente ripartizione della medesima al 50%. La quota di spettanza delle spese straordinarie dovrà essere rimborsata al genitore che ha anticipato il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
5. Le decisioni di maggior interesse per i ragazzi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
in caso di disaccordo, al fine di evitare conflitti pregiudizievoli per i minori e garantire decisioni rapide sempre nell'interesse dei minori stessi, i genitori concordano che prevalga la volontà del genitore favorevole purché si accolli interamente l'onere economico dell'esperienza autorizzata e il minore venga compiutamente informato delle motivazioni del diniego dell'altro genitore. Resta salva la facoltà di ciascuno dei genitori di ricorrere al Giudice.
6. Ciascun genitore assumerà in autonomia le decisioni relative a educazione e cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
7. Ogni genitore prenderà in autonomia decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
8. Per la disciplina e la decisione di ogni questione relativa alla gestione della prole, si dovrà fare riferimento a quanto dalle parti stabilito nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e da considerarsi parte integrante dello stesso.
9. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra la RA e il Signor gli stessi Pt_1 Pt_2 dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente indipendenti e autosufficienti.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 19 marzo 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri