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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030418142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030418142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2560/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249030418142000 relativa a:
1. tasse automobilistiche per l'anno 2012, per l'importo di € 528,47, di cui € 296,70 per imposta, € 89,01 per sanzioni, € 55,27 per interessi e € 5,18 per spese di notifica;
2. tasse automobilistiche per l'anno 2015, per l'importo di € 489,78, di cui € 296,70 per imposta, € 89,01 per sanzioni, € 79,04 per interessi, € 5,08 per spese di notifica.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per esistenza di un giudicato di annullamento relativamente alla pretesa tassa automobilistica per l'anno 2012.
Quanto alla pretesa fiscale relativa all'anno 2015 deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito, l'infondatezza della pretesa.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE pur se ritualmente convenuta non si costituiva in giudizio
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, per il resto, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
E, invero, parte ricorrente ha provato che l'intimazione impugnata si riferisce ad una pretesa fiscale, quella portata dalla cartella di pagamento n. 29620170011904205000. che era stata già annullata con sentenza n. 3480/2024.
Ne discende che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima in merito alla cartella n.
2962017001190420500.
Relativamente alla cartella n. 29620220020980710000, relativa alla Tassa automobilistica dovuta dal contribuente per l'anno 2015, parte ricorrente ha contestato l'avvenuta notifica.
Orbene, stante la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione, nessuna prova è stata fornita della regolare notifica della suddetta cartella. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente.
Quanto all'Agenzia delle Entrate le spese vanno compensate tenuto conto che l'accoglimento del ricorso è dipeso da vizi inerenti unicamente all'attività svolta dall'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 582,00 (di cui € 30,00 relativi al CUT) con distrazione in favore del difensore antistatario;
- compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo, il 10.10.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Francescamaria Piruzza
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030418142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030418142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2560/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249030418142000 relativa a:
1. tasse automobilistiche per l'anno 2012, per l'importo di € 528,47, di cui € 296,70 per imposta, € 89,01 per sanzioni, € 55,27 per interessi e € 5,18 per spese di notifica;
2. tasse automobilistiche per l'anno 2015, per l'importo di € 489,78, di cui € 296,70 per imposta, € 89,01 per sanzioni, € 79,04 per interessi, € 5,08 per spese di notifica.
Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per esistenza di un giudicato di annullamento relativamente alla pretesa tassa automobilistica per l'anno 2012.
Quanto alla pretesa fiscale relativa all'anno 2015 deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito, l'infondatezza della pretesa.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE pur se ritualmente convenuta non si costituiva in giudizio
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, per il resto, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
E, invero, parte ricorrente ha provato che l'intimazione impugnata si riferisce ad una pretesa fiscale, quella portata dalla cartella di pagamento n. 29620170011904205000. che era stata già annullata con sentenza n. 3480/2024.
Ne discende che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima in merito alla cartella n.
2962017001190420500.
Relativamente alla cartella n. 29620220020980710000, relativa alla Tassa automobilistica dovuta dal contribuente per l'anno 2015, parte ricorrente ha contestato l'avvenuta notifica.
Orbene, stante la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione, nessuna prova è stata fornita della regolare notifica della suddetta cartella. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente.
Quanto all'Agenzia delle Entrate le spese vanno compensate tenuto conto che l'accoglimento del ricorso è dipeso da vizi inerenti unicamente all'attività svolta dall'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 582,00 (di cui € 30,00 relativi al CUT) con distrazione in favore del difensore antistatario;
- compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo, il 10.10.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Francescamaria Piruzza