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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa DE RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
LO AR AN e RI AS, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PERITORE CRISTIAN, CP_1 P.IVA_2 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 14.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2023
del 17.6.2023 del Tribunale di Agrigento con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 86.612,37 oltre interessi dalle scadenze al saldo e spese della CP_1
procedura di ingiunzione, per mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso tra il 1.8.2022 e il 7.10.2022.
1 In particolare, l'opponente ha dedotto che la documentazione prodotta per la richiesta del d.i. è inidonea a fondare la pretesa perché oggetto di pagamento nei confronti del nuovo fornitore di energia, e quindi inesigibile da parte della nonché, in ogni caso, che CP_1
quest'ultima ha già incassato l'indennizzo a titolo di CMOR e null'altro, quindi, può
pretendere.
dunque, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione della materia del contendere e, accertata la mala fede e colpa grave della CP_1
vederla condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Tempestivamente costituita, ha contestato le deduzioni avversarie CP_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'opponente non ha fornito la prova di pagamenti effettuati in favore del nuovo fornitore;
- il versamento del corrispettivo CMOR, in favore della da parte del Gestore del CP_1
Sistema Indennitario, è avvenuto successivamente al deposito del ricorso monitorio;
in ogni caso, esso consiste in un sistema di garanzia per il creditore, in attesa che il debito nei confronti del fornitore uscente venga saldato, e non in una cessione del credito.
Con ordinanza del 5.2.2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i.
opposto e rinviato la causa per decisione.
Con le note conclusive le parti hanno dato conto di aver raggiunto, in pendenza del giudizio, un accordo transattivo, riversato in atti, in base al quale Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a la somma di € 97.443,10, in 10 rate mensili a CP_1
partire da marzo 2023 (somma comprensiva della sorte capitale ingiunta, pari a € 86.612,37,
degli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole fatture alla data di concessione della provvisoria esecutorietà, pari a € 5.083,10, delle spese legali liquidate nell'ingiunzione, pari a
€ 1.747,71, e dei compensi distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore per l'attività svolta in sede di transazione e nell'opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 4.000,00).
Sennonché, dopo il pagamento dei compensi professionali e delle prime cinque rate,
ha sospeso il pagamento e ha chiesto a la restituzione di Parte_1 CP_1
2 quanto versato per aver incassato la sorte capitale a seguito di liquidazione dalla cassa per i servizi energetici e ambientali “CSEA”.
L'opposta, confermando di aver ricevuto il pagamento di € 87.003,27 da parte del
[...]
tramite il SII, a titolo di indennizzo CMOR, ha provveduto alla restituzione ad CP_2
dell'importo di € 39.890,74, pari alla differenza tra quanto da Parte_1
quest'ultima versato in esecuzione dell'accordo transattivo e l'importo degli interessi e delle spese legali che ha trattenuto (€ 10.830,81).
La ha quindi concluso rinunciato alla richiesta della sorte capitale - già CP_1
ottenuta mediante indennizzo CMOR - limitando la domanda alla richiesta di condanna generica dell'opponente al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.vo 231/2002, per il ritardato pagamento delle somme dovute dalla data di scadenza delle fatture al saldo e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
L'opponente, invece, ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini per difetto di notifica - istanza rigettata con ordinanza del 4.9.2025 al cui contenuto si rinvia interamente - e ha concluso insistendo interamente nella propria domanda di revoca del d.i. opposto.
Tanto chiarito in punto di fatto, appare necessario premettere che è ormai orientamento costante tra i giudici di merito quello secondo il quale il pagamento del Corrispettivo Morosità
(CMOR) al fornitore uscente va detratto dal credito da quest'ultimo vantato (da ultimo, Trib.
Milano sent. n. 5575/2025). Pertanto, a prescindere dalle valutazioni che seguiranno - essendo incontestato in atti l'avvenuto pagamento in favore della creditrice di € 87.003,27 a titolo di
CMOR, pagamento effettuato dall'Ente preposto in data 31.3.2025 - va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Muovendo alle ulteriori pretese di parte opposta, relative a interessi moratori e spese di lite, queste vanno rigettate per l'assorbente ragione che le parti hanno transatto la controversia di cui oggi si discute mediante l'accordo stragiudiziale del 27.2.2025 riversato agli atti, in cui le parti hanno individuato un importo (€ 97.443,10) a piena soddisfazione di quanto domandato nel presente giudizio, compresi interessi e spese di lite.
3 Ebbene, poiché risulta agli atti sia il pagamento dell'importo pattiziamente stabilito a titolo di compensi professionali (€ 4.000,00), sia dell'ulteriore somma pattuita a titolo di interessi e spese legali (€ 6.830,81), ciò basta a ritener cessata la materia del contendere.
A riguardo, non appare superfluo sottolineare che, dall'interpretazione letterale dell'accordo, emerge chiaramente che le parti hanno voluto intendere l'importo pattuito a titolo di interessi e di spese di lite come omnicomprensivo rispetto a quanto richiesto nel presente giudizio per tali poste;
con la conseguenza che il creditore non può pretendere, per i medesimi fatti di cui oggi si discute, ulteriori somme comunque riconducibili a tali voci.
A ciò si aggiunga che, con la scrittura privata di cui si tratta, le parti si sono impegnate a dar completa risoluzione al presente contenzioso, precisando che “il pagamento iniziale di €
4.000,00 comporterà in ogni caso l'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, ed infatti “il mancato adempimento, totale o parziale, al piano di rientro autorizzerà il creditore a procedere
con l'atto di precetto e l'esecuzione per le somme residue”.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 579/2023 del 19.06.2023 emesso dal Tribunale di
Agrigento;
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Agrigento, in data 4 ottobre 2025.
il Giudice
DE RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa DE RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
LO AR AN e RI AS, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PERITORE CRISTIAN, CP_1 P.IVA_2 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 14.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2023
del 17.6.2023 del Tribunale di Agrigento con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 86.612,37 oltre interessi dalle scadenze al saldo e spese della CP_1
procedura di ingiunzione, per mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso tra il 1.8.2022 e il 7.10.2022.
1 In particolare, l'opponente ha dedotto che la documentazione prodotta per la richiesta del d.i. è inidonea a fondare la pretesa perché oggetto di pagamento nei confronti del nuovo fornitore di energia, e quindi inesigibile da parte della nonché, in ogni caso, che CP_1
quest'ultima ha già incassato l'indennizzo a titolo di CMOR e null'altro, quindi, può
pretendere.
dunque, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione della materia del contendere e, accertata la mala fede e colpa grave della CP_1
vederla condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Tempestivamente costituita, ha contestato le deduzioni avversarie CP_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'opponente non ha fornito la prova di pagamenti effettuati in favore del nuovo fornitore;
- il versamento del corrispettivo CMOR, in favore della da parte del Gestore del CP_1
Sistema Indennitario, è avvenuto successivamente al deposito del ricorso monitorio;
in ogni caso, esso consiste in un sistema di garanzia per il creditore, in attesa che il debito nei confronti del fornitore uscente venga saldato, e non in una cessione del credito.
Con ordinanza del 5.2.2024, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i.
opposto e rinviato la causa per decisione.
Con le note conclusive le parti hanno dato conto di aver raggiunto, in pendenza del giudizio, un accordo transattivo, riversato in atti, in base al quale Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere a la somma di € 97.443,10, in 10 rate mensili a CP_1
partire da marzo 2023 (somma comprensiva della sorte capitale ingiunta, pari a € 86.612,37,
degli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole fatture alla data di concessione della provvisoria esecutorietà, pari a € 5.083,10, delle spese legali liquidate nell'ingiunzione, pari a
€ 1.747,71, e dei compensi distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore per l'attività svolta in sede di transazione e nell'opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 4.000,00).
Sennonché, dopo il pagamento dei compensi professionali e delle prime cinque rate,
ha sospeso il pagamento e ha chiesto a la restituzione di Parte_1 CP_1
2 quanto versato per aver incassato la sorte capitale a seguito di liquidazione dalla cassa per i servizi energetici e ambientali “CSEA”.
L'opposta, confermando di aver ricevuto il pagamento di € 87.003,27 da parte del
[...]
tramite il SII, a titolo di indennizzo CMOR, ha provveduto alla restituzione ad CP_2
dell'importo di € 39.890,74, pari alla differenza tra quanto da Parte_1
quest'ultima versato in esecuzione dell'accordo transattivo e l'importo degli interessi e delle spese legali che ha trattenuto (€ 10.830,81).
La ha quindi concluso rinunciato alla richiesta della sorte capitale - già CP_1
ottenuta mediante indennizzo CMOR - limitando la domanda alla richiesta di condanna generica dell'opponente al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.vo 231/2002, per il ritardato pagamento delle somme dovute dalla data di scadenza delle fatture al saldo e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
L'opponente, invece, ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini per difetto di notifica - istanza rigettata con ordinanza del 4.9.2025 al cui contenuto si rinvia interamente - e ha concluso insistendo interamente nella propria domanda di revoca del d.i. opposto.
Tanto chiarito in punto di fatto, appare necessario premettere che è ormai orientamento costante tra i giudici di merito quello secondo il quale il pagamento del Corrispettivo Morosità
(CMOR) al fornitore uscente va detratto dal credito da quest'ultimo vantato (da ultimo, Trib.
Milano sent. n. 5575/2025). Pertanto, a prescindere dalle valutazioni che seguiranno - essendo incontestato in atti l'avvenuto pagamento in favore della creditrice di € 87.003,27 a titolo di
CMOR, pagamento effettuato dall'Ente preposto in data 31.3.2025 - va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Muovendo alle ulteriori pretese di parte opposta, relative a interessi moratori e spese di lite, queste vanno rigettate per l'assorbente ragione che le parti hanno transatto la controversia di cui oggi si discute mediante l'accordo stragiudiziale del 27.2.2025 riversato agli atti, in cui le parti hanno individuato un importo (€ 97.443,10) a piena soddisfazione di quanto domandato nel presente giudizio, compresi interessi e spese di lite.
3 Ebbene, poiché risulta agli atti sia il pagamento dell'importo pattiziamente stabilito a titolo di compensi professionali (€ 4.000,00), sia dell'ulteriore somma pattuita a titolo di interessi e spese legali (€ 6.830,81), ciò basta a ritener cessata la materia del contendere.
A riguardo, non appare superfluo sottolineare che, dall'interpretazione letterale dell'accordo, emerge chiaramente che le parti hanno voluto intendere l'importo pattuito a titolo di interessi e di spese di lite come omnicomprensivo rispetto a quanto richiesto nel presente giudizio per tali poste;
con la conseguenza che il creditore non può pretendere, per i medesimi fatti di cui oggi si discute, ulteriori somme comunque riconducibili a tali voci.
A ciò si aggiunga che, con la scrittura privata di cui si tratta, le parti si sono impegnate a dar completa risoluzione al presente contenzioso, precisando che “il pagamento iniziale di €
4.000,00 comporterà in ogni caso l'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, ed infatti “il mancato adempimento, totale o parziale, al piano di rientro autorizzerà il creditore a procedere
con l'atto di precetto e l'esecuzione per le somme residue”.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 579/2023 del 19.06.2023 emesso dal Tribunale di
Agrigento;
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Agrigento, in data 4 ottobre 2025.
il Giudice
DE RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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