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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2505 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla Via Negroni n. 53, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
n. registro di RE di RE ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Faenza (RA), alla Via Volta n. 5/4, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 9 CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: polizza assicurativa.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
21.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2020 del 24.09.2020 (R.G. n. 1982/2020), emesso in data
25.09.2020 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento dell'importo di € 21.730,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
avendo quest'ultima corrisposto alla società Terfinance S.p.A. (oggi Vivibanca Controparte_1
S.p.A.) - che aveva, a sua volta, concesso all'odierno opponente un finanziamento, il cui rimborso avveniva attraverso la cessione del quinto della retribuzione - la predetta somma, in virtù della copertura assicurativa stipulata tra dette parti, in seguito all'inadempimento del debitore, che si era reso moroso nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità e vessatorietà del contratto di assicurazione in relazione alla previsione del diritto di surroga in favore della società assicuratrice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 28.05.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che parte opponente concludeva con la società Terfinance S.p.A. un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per la complessiva somma di
€ 44.800,00, da restituire in 120 rate mensili.
pagina 2 di 9 Tale contratto veniva assistito dalla polizza assicurativa per rischio morte e dalla polizza assicurativa per rischio impiego.
Ebbene, verificatosi il presupposto previsto dalla polizza rischio impiego, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro per causa di malattia grave e non imputabile al lavoratore, la società assicuratrice provvedeva all'estinzione del debito assunto dall'opponente verso la società finanziaria, surrogandosi alla stessa, ai sensi di quanto previsto nel contratto di assicurazione (art. 1.1), e divenendo, quindi, creditrice nei confronti dell'opponente per la somma di euro 21.730,73, pari alla somma versata per estinguere il mutuo.
5. ciò premesso, in punto di diritto, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 9 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che la creditrice opposta ha dato prova della fonte del proprio diritto - attraverso la produzione del contratto di prestito personale stipulato tra parte opponente e la società finanziaria, il contratto di assicurazione intercorso tra quest'ultima ed essa opposta, il certificato di assicurazione relativo alla polizza 8230 per rischio impiego, l'atto di quietanza e dichiarazione di surroga del 04.07.2019, la lettera del 06.9.2019 di comunicazione di avvenuta estinzione del debito e dell'esercizio del diritto di surroga - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Parte opponente, non ha contestato l'inadempimento, ma ha sollevato eccezioni, come visto, relative alla propria qualificazione di assicurato, con conseguente inoperatività del diritto di surroga,
e alla presunta vessatorietà della clausola, contenuta nell'art 15 del contratto di finanziamento, che prevedeva il detto diritto di surroga.
7. Ciò detto, va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio (che caratterizza il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente) costituisce una forma di credito attraverso la quale il pagina 4 di 9 debitore si obbliga al rimborso del finanziamento cedendo volontariamente al finanziatore una quota - non superiore al quinto - del proprio stipendio mensile netto.
Mediante il ricorso a tale tipologia di contratto, si costituisce un rapporto trilaterale nel quale il creditore cedente e delegante è il lavoratore subordinato;
il debitore ceduto e delegato è il datore di lavoro;
il cessionario e delegatario è la società finanziaria che ha concesso il mutuo al lavoratore.
In tale ipotesi, l'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 prescrive che il finanziamento sia obbligatoriamente assistito da un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di perdita dell'impiego.
A tal proposito, invero, l'art. 54 della predetta normativa prevede che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
In senso analogo depone l'art. 14 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, richiamato dallo stesso opponente, che ha introdotto una distinzione tra assicurazioni a favore del finanziatore
(c.d. ramo 14. Credito - rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”) e assicurazioni a favore del finanziato (c.d. ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere – “rischi relativi all'occupazione”).
Nel primo caso, il contratto è stipulato in favore dell'ente finanziatore, in qualità di contraente/assicurato, per garantire il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Nel secondo caso, invece, il contratto è stipulato in favore del debitore/assicurato per garantire lo stesso dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa della perdita dell'impiego e della conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.
La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema negoziale presuppone un'indagine - da svolgersi caso per caso - sulla comune volontà delle parti, che tenga conto di una corretta interpretazione delle singole clausole contenute nei contratti di finanziamento e di assicurazione, al fine di stabilire se la garanzia sia prestata a favore del finanziatore o del finanziato.
Individuare il soggetto assicurato, ossia il portatore del rischio coperto dalla polizza, è decisivo per stabilire se possa o meno riconoscersi all'assicuratore il diritto di surrogazione, che andrebbe negato ove la polizza fosse stipulata nell'interesse del finanziato.
pagina 5 di 9 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
9866/2022).
Inoltre, la Suprema Corte nella medesima ordinanza rileva che “Ne' incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito”.
Per comprendere, dunque, se le pattuizioni contenute nella polizza assicurativa stipulata sia stata conclusa a vantaggio del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo al caso concreto e, in particolare, al contratto di finanziamento e di assicurazione stipulati.
8. Orbene, nel caso di specie, appare con evidenza che la polizza assicurativa era stata stipulata in favore del finanziatore.
Invero, l'art. 15 del contratto di finanziamento in parola prevedeva che le polizze assicurative venivano emesse a esclusivo beneficio del delegatario;
inoltre nel detto articolo l'odierno opponente prendeva atto che il delegatario aveva stipulato due polizze con la compagnia di assicurazione di proprio gradimento e aveva pagato il relativo premio, nonché della circostanza che la compagnia di assicurazione si sarebbe surrogata alla cessionaria in ogni diritto spettante alla stessa per le somme corrisposte e sarebbe stata autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente.
Inoltre, all'art.
1.1 della polizza assicurativa per cui è causa si legge: “dopo la liquidazione dell'indennizzo, l'assicuratore rimane surrogato nei diritti e nei privilegi del contraente/beneficiario verso il cedente/delegante, il ceduto/delegato, il fondo pensione o altro depositario del TFR e l'ente di previdenza”.
pagina 6 di 9 Ad avvalorare detta tesi emerge la mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente del contratto di assicurazione, che in tal modo dimostra l'assoluta estraneità dello stesso rispetto al rapporto assicurativo in parola, atteso che, come emerge dal certificato di assicurazione (cfr. doc. n.
3 del fascicolo di parte opposta), la polizza è stata stipulata tra la società finanziatrice/beneficiaria e la società assicuratrice.
Pertanto, risulta priva di pregio la doglianza dell'opponente circa l'asserita ulteriore polizza assicurativa stipulata tra l'opposta e il finanziatore, tenuto conto che lo stesso non prova l'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dallo stesso, né assume rilevanza la mancata indicazione del numero di polizza, dell'importo e dalla società assicuratrice nel contratto di finanziamento, vista l'estraneità del debitore stesso rispetto al contratto di cui è causa.
Né la voce D del paragrafo 3 (“costi del credito”), indicata nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, risulta idonea a porre in dubbio le predette conclusioni, tenuto conto il premio versato per l'assicurazione rischio impiego è divergente dalla somma indicata in detta voce e che la validità del diritto di surroga, come visto, non dipende dal soggetto che paga effettivamente il premio, ma dal soggetto beneficiario della polizza assicurativa.
Per tali ragioni, deve concludersi che tra l'opposta e la finanziaria era stato pattuito un valido diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo; tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa, tenuto conto che lo stesso trova la sua fonte in una assicurazione che è stata stipulata nell'interesse del finanziatore e non del finanziato.
9. Priva di pregio risulta la doglianza di parte opponente che lamenta la presunta vessatorietà e, dunque, invalidità della clausola contrattuale che riconosce all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.
La clausola di surroga, invero, sarebbe vessatoria solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa.
Siffatta interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che:
“11.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Secondo il ricorrente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato è nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 9 Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione”. (Cass. civ., sez. III, ord. n. 9866/2022).
Tuttavia, nell'ipotesi in esame, per tutti i visti motivi, non vi è dubbio che il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore della società finanziaria.
10 Per completezza, si rileva che il richiamo di parte opponente al regolamento ISVAP n.
2946/2011, e all' art. 55, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018, risulta inconferente, in quanto che nel caso di specie il beneficiario non è stato l'intermediario del contratto di assicurazione, atteso che la stessa è intervenuta tra lo stesso finanziatore e parte opposta.
Il riferimento di parte opponente all'art. 1427 c.c. risulta del tutto generico e, comunque, infondato, atteso che dalla documentazione in atti si evince che lo stesso sia stato adeguatamente informato sulle condizioni del finanziamento.
Invero, lo stesso ha dichiarato, come emerge dalla documentazione contrattuale, di aver verificato la corrispondenza del contratto di finanziamento con la proposta precontrattuale, che tale proposta era stata scelta poiché più conveniente, di aver ricevuto il documento Informazioni
Europee di base sul credito ai consumatori e la copia del contratto.
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 618/2020 del
24.09.2020 (R.G. n. 1982/2020), emesso in data 25.09.2020 dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2505 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla Via Negroni n. 53, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
n. registro di RE di RE ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Faenza (RA), alla Via Volta n. 5/4, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 9 CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: polizza assicurativa.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
21.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2020 del 24.09.2020 (R.G. n. 1982/2020), emesso in data
25.09.2020 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento dell'importo di € 21.730,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
avendo quest'ultima corrisposto alla società Terfinance S.p.A. (oggi Vivibanca Controparte_1
S.p.A.) - che aveva, a sua volta, concesso all'odierno opponente un finanziamento, il cui rimborso avveniva attraverso la cessione del quinto della retribuzione - la predetta somma, in virtù della copertura assicurativa stipulata tra dette parti, in seguito all'inadempimento del debitore, che si era reso moroso nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità e vessatorietà del contratto di assicurazione in relazione alla previsione del diritto di surroga in favore della società assicuratrice.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 28.05.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che parte opponente concludeva con la società Terfinance S.p.A. un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per la complessiva somma di
€ 44.800,00, da restituire in 120 rate mensili.
pagina 2 di 9 Tale contratto veniva assistito dalla polizza assicurativa per rischio morte e dalla polizza assicurativa per rischio impiego.
Ebbene, verificatosi il presupposto previsto dalla polizza rischio impiego, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro per causa di malattia grave e non imputabile al lavoratore, la società assicuratrice provvedeva all'estinzione del debito assunto dall'opponente verso la società finanziaria, surrogandosi alla stessa, ai sensi di quanto previsto nel contratto di assicurazione (art. 1.1), e divenendo, quindi, creditrice nei confronti dell'opponente per la somma di euro 21.730,73, pari alla somma versata per estinguere il mutuo.
5. ciò premesso, in punto di diritto, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 9 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che la creditrice opposta ha dato prova della fonte del proprio diritto - attraverso la produzione del contratto di prestito personale stipulato tra parte opponente e la società finanziaria, il contratto di assicurazione intercorso tra quest'ultima ed essa opposta, il certificato di assicurazione relativo alla polizza 8230 per rischio impiego, l'atto di quietanza e dichiarazione di surroga del 04.07.2019, la lettera del 06.9.2019 di comunicazione di avvenuta estinzione del debito e dell'esercizio del diritto di surroga - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Parte opponente, non ha contestato l'inadempimento, ma ha sollevato eccezioni, come visto, relative alla propria qualificazione di assicurato, con conseguente inoperatività del diritto di surroga,
e alla presunta vessatorietà della clausola, contenuta nell'art 15 del contratto di finanziamento, che prevedeva il detto diritto di surroga.
7. Ciò detto, va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio (che caratterizza il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente) costituisce una forma di credito attraverso la quale il pagina 4 di 9 debitore si obbliga al rimborso del finanziamento cedendo volontariamente al finanziatore una quota - non superiore al quinto - del proprio stipendio mensile netto.
Mediante il ricorso a tale tipologia di contratto, si costituisce un rapporto trilaterale nel quale il creditore cedente e delegante è il lavoratore subordinato;
il debitore ceduto e delegato è il datore di lavoro;
il cessionario e delegatario è la società finanziaria che ha concesso il mutuo al lavoratore.
In tale ipotesi, l'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 prescrive che il finanziamento sia obbligatoriamente assistito da un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di perdita dell'impiego.
A tal proposito, invero, l'art. 54 della predetta normativa prevede che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
In senso analogo depone l'art. 14 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, richiamato dallo stesso opponente, che ha introdotto una distinzione tra assicurazioni a favore del finanziatore
(c.d. ramo 14. Credito - rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”) e assicurazioni a favore del finanziato (c.d. ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere – “rischi relativi all'occupazione”).
Nel primo caso, il contratto è stipulato in favore dell'ente finanziatore, in qualità di contraente/assicurato, per garantire il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Nel secondo caso, invece, il contratto è stipulato in favore del debitore/assicurato per garantire lo stesso dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa della perdita dell'impiego e della conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.
La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema negoziale presuppone un'indagine - da svolgersi caso per caso - sulla comune volontà delle parti, che tenga conto di una corretta interpretazione delle singole clausole contenute nei contratti di finanziamento e di assicurazione, al fine di stabilire se la garanzia sia prestata a favore del finanziatore o del finanziato.
Individuare il soggetto assicurato, ossia il portatore del rischio coperto dalla polizza, è decisivo per stabilire se possa o meno riconoscersi all'assicuratore il diritto di surrogazione, che andrebbe negato ove la polizza fosse stipulata nell'interesse del finanziato.
pagina 5 di 9 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
9866/2022).
Inoltre, la Suprema Corte nella medesima ordinanza rileva che “Ne' incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito”.
Per comprendere, dunque, se le pattuizioni contenute nella polizza assicurativa stipulata sia stata conclusa a vantaggio del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo al caso concreto e, in particolare, al contratto di finanziamento e di assicurazione stipulati.
8. Orbene, nel caso di specie, appare con evidenza che la polizza assicurativa era stata stipulata in favore del finanziatore.
Invero, l'art. 15 del contratto di finanziamento in parola prevedeva che le polizze assicurative venivano emesse a esclusivo beneficio del delegatario;
inoltre nel detto articolo l'odierno opponente prendeva atto che il delegatario aveva stipulato due polizze con la compagnia di assicurazione di proprio gradimento e aveva pagato il relativo premio, nonché della circostanza che la compagnia di assicurazione si sarebbe surrogata alla cessionaria in ogni diritto spettante alla stessa per le somme corrisposte e sarebbe stata autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente.
Inoltre, all'art.
1.1 della polizza assicurativa per cui è causa si legge: “dopo la liquidazione dell'indennizzo, l'assicuratore rimane surrogato nei diritti e nei privilegi del contraente/beneficiario verso il cedente/delegante, il ceduto/delegato, il fondo pensione o altro depositario del TFR e l'ente di previdenza”.
pagina 6 di 9 Ad avvalorare detta tesi emerge la mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente del contratto di assicurazione, che in tal modo dimostra l'assoluta estraneità dello stesso rispetto al rapporto assicurativo in parola, atteso che, come emerge dal certificato di assicurazione (cfr. doc. n.
3 del fascicolo di parte opposta), la polizza è stata stipulata tra la società finanziatrice/beneficiaria e la società assicuratrice.
Pertanto, risulta priva di pregio la doglianza dell'opponente circa l'asserita ulteriore polizza assicurativa stipulata tra l'opposta e il finanziatore, tenuto conto che lo stesso non prova l'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dallo stesso, né assume rilevanza la mancata indicazione del numero di polizza, dell'importo e dalla società assicuratrice nel contratto di finanziamento, vista l'estraneità del debitore stesso rispetto al contratto di cui è causa.
Né la voce D del paragrafo 3 (“costi del credito”), indicata nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, risulta idonea a porre in dubbio le predette conclusioni, tenuto conto il premio versato per l'assicurazione rischio impiego è divergente dalla somma indicata in detta voce e che la validità del diritto di surroga, come visto, non dipende dal soggetto che paga effettivamente il premio, ma dal soggetto beneficiario della polizza assicurativa.
Per tali ragioni, deve concludersi che tra l'opposta e la finanziaria era stato pattuito un valido diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo; tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa, tenuto conto che lo stesso trova la sua fonte in una assicurazione che è stata stipulata nell'interesse del finanziatore e non del finanziato.
9. Priva di pregio risulta la doglianza di parte opponente che lamenta la presunta vessatorietà e, dunque, invalidità della clausola contrattuale che riconosce all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.
La clausola di surroga, invero, sarebbe vessatoria solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa.
Siffatta interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che:
“11.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Secondo il ricorrente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato è nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 9 Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione”. (Cass. civ., sez. III, ord. n. 9866/2022).
Tuttavia, nell'ipotesi in esame, per tutti i visti motivi, non vi è dubbio che il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore della società finanziaria.
10 Per completezza, si rileva che il richiamo di parte opponente al regolamento ISVAP n.
2946/2011, e all' art. 55, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018, risulta inconferente, in quanto che nel caso di specie il beneficiario non è stato l'intermediario del contratto di assicurazione, atteso che la stessa è intervenuta tra lo stesso finanziatore e parte opposta.
Il riferimento di parte opponente all'art. 1427 c.c. risulta del tutto generico e, comunque, infondato, atteso che dalla documentazione in atti si evince che lo stesso sia stato adeguatamente informato sulle condizioni del finanziamento.
Invero, lo stesso ha dichiarato, come emerge dalla documentazione contrattuale, di aver verificato la corrispondenza del contratto di finanziamento con la proposta precontrattuale, che tale proposta era stata scelta poiché più conveniente, di aver ricevuto il documento Informazioni
Europee di base sul credito ai consumatori e la copia del contratto.
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 618/2020 del
24.09.2020 (R.G. n. 1982/2020), emesso in data 25.09.2020 dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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