Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5191/2023
Così composta:
TA RS NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 5191/2023
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Stefania Arduini che la rappresenta e difend per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio de Avv.t Maurizio Ramundo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 4194/2023 (R.G. n. 31048/2018) del Tribunale di Roma
– opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza 4194/2023 Parte_1 chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti esecutivi.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'udienza per l'undici marzo 2024, differita al ventisette maggio 2024 su istanza congiunta delle parti pendendo trattative. All'esito era respinta l'istanza di inibitoria e fissata udienza ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. al diciassette gennaio 2028. Con istanza depositata il nove aprile 2015 difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello e depositava pec con cui detta rinuncia era trasmessa al difensore di controparte chiedendo l'estinzione del giudizio. La rinuncia è stata ritualmente proposta e l'appellata non ha interesse all'impugnazione per cui non è necessaria la sua accettazione espressa. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite considerato il primo rinvio congiunto in seguito a trattative e l'attestazione del difensore dell'appellante di aver transatto la lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2028
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA NG de Courtelary
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