Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno-Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso ordinario, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e nomina di un Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di nazionalità -OMISSIS-, ha presentato in data -OMISSIS- allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- un’istanza di autorizzazione alla conversione del suo permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ritenendo di averne tutti i presupposti previsti dalla legge.
2. Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, il ricorrente non è mai stato convocato presso il competente Sportello Unico per gli incombenti relativi al rilascio del titolo; anzi, in data 5 marzo 2025 la Prefettura di -OMISSIS- ha notificato all’interessato il preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990, senza tuttavia concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
3. Il ricorrente ha, quindi, agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e, per l’effetto, affinché sia ordinato alla stessa di provvedere sull’istanza di conversione del titolo di soggiorno.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 18 giugno 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 10 settembre 2025 il ricorrente ha insistito sulle conclusioni già rassegnate in atti.
6. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Va premesso che, in relazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 6), del d.l. n. 145/2024 (conv. in l. n. 187/2024) prevede che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” , e ciò senza che sia più necessaria, per effetto delle indicate modifiche normative, la verifica della sussistenza di quote disponibili.
L’emissione del provvedimento di conversione è subordinata, sul piano logico e cronologico, al previo rilascio del nulla osta, il quale, secondo quanto disposto dall’art. 22 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, è rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione, acquisite le informazioni dalla Questura competente, “ nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie” . Come precisato dal successivo comma 5.01 del medesimo art. 22, inoltre, il nulla osta è rilasciato “in ogni caso” qualora, nell’indicato termine di sessanta giorni decorrenti dall’istanza, non siano state acquisite dalla Questura informazioni relative a motivi ostativi.
9. Ciò premesso, nel caso di specie risulta che, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- sia rimasta inerte, non avendo fornito alcun riscontro definitivo nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’istanza stessa né in quello massimo di 180 giorni fissato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578); né, d’altra parte, l’emanazione del preavviso di rigetto è suscettibile di superare l’inerzia serbata dall’Amministrazione (v. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 gennaio 2025 n. 47 e giurisprudenza ivi richiamata).
Deve, dunque, ritenersi che il silenzio ingiustificatamente serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- costituisca inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, con conseguente obbligo per la stessa di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il procedimento di cui trattasi mediante adozione di un provvedimento espresso, valutando in quella sede l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno.
10. Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta , reputandosi opportuno differire tale incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su rituale istanza del ricorrente.
11. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 38 del 18 marzo 2025 della competente Commissione e, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.
Quanto all’istanza del difensore della ricorrente di distrazione delle spese e degli onorari a favore di se stesso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., occorre solo precisare – sulla scorta dell’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità – come detta istanza non costituisca una rinuncia implicita al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al quale sia stato ammesso l’assistito, «attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio» (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8561).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nei termini indicati in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.