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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOZZAFAVA Controparte_1 PartitaIVA_1 OBERDAN TOMMASO e dell'avv. MAGNELLI MAURO FORTUNATO ( ) C.F._1
PIAZZA IMPASTATO N. 3 87100 COSENZA;
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D'AIX DI CP_2 P.IVA_2 [...]
dell'avv. JASELLI ORSOLA MARIA ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 Controparte_1 per l'importo di euro 190.000, a titolo di corrispettivo di prestazioni pubblicitarie.
L si oppone eccependo in rito la mancanza della procura alle liti nel Controparte_1 procedimento monitorio, non essendole stata notificata insieme al decreto ingiuntivo, e l'omissione della mediazione obbligatoria. Nel merito, l'opponente disconosce le firme sui contratti invocati da controparte ed eccepisce l'inadempimento delle prestazioni di cui si domanda il corrispettivo.
Il Tribunale, sulla prima eccezione processuale, osserva che la procura alle liti è presente nel fascicolo monitorio, debitamente firmata ed autenticata e che nessuna norma di legge ne impone la notifica unitamente al decreto ingiuntivo.
Rileva inoltre che la materia oggetto della presente causa non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali
è prevista la mediazione come condizione di procedibilità (art. 5 DLGS 28/2010). Contr replica ricostruendo in maniera dettagliata il rapporto fra le parti e la vicenda giudiziaria che ha costituito il motivo per la controparte di richiedere l'allestimento di una campagna pubblicitaria, di cui documenta l'esecuzione da parte sua e il parziale pagamento di quanto dovuto da parte della opponente, ed evidenziando che il disconoscimento delle firme non ha rilevanza, sia perché non proviene dai soggetti legittimati, ossia coloro che tali firme hanno apposto, sia perché il contratto, è stato successivamente eseguito da entrambe le parti.
Il Tribunale rileva, quanto al disconoscimento delle firme, che la stessa opponente allega una ricostruzione dei fatti che implica l'esecuzione, sia pur insoddisfacente, delle prestazioni da parte di Contr e il pagamento, sia pure parziale, del corrispettivo da parte sua. Ciò induce a presumere che le firme siano state effettivamente apposte dai soggetti legittimati o che siano state successivamente ratificate dalla parte che ha fruito delle prestazioni, oggetto di contratti per i quali, in ogni caso, la forma scritta non è richiesta a nessun fine.
Quanto all'eccezione di inadempimento, il Tribunale non può che prendere atto della dettagliata ricostruzione, operata dalla opposta, dei rapporti fra le parti, analiticamente documentata dalla Contr creditrice che ha prodotto decine di comunicazioni tra loro intercorse al fine di approntare i manifesti pubblicitari con i contenuti voluti dalla opposta;
rileva, inoltre, la documentazione fotografica che dà prova della esecuzione delle prestazioni con la affissione dei cartelloni pubblicitari, nonché la Contr circostanza della assenza di sostanziali lamentele per il lavoro svolto da ed, anzi, della reiterazione degli incarichi commissionati alla opposta, denotante soddisfazione per le prestazioni fruite.
Nessuna specifica contestazione è seguita alla documentata ricostruzione dei fatti svolta dalla opposta, che ha dunque provato i fatti costitutivi del suo credito.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 17426/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 CP_2
10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOZZAFAVA Controparte_1 PartitaIVA_1 OBERDAN TOMMASO e dell'avv. MAGNELLI MAURO FORTUNATO ( ) C.F._1
PIAZZA IMPASTATO N. 3 87100 COSENZA;
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D'AIX DI CP_2 P.IVA_2 [...]
dell'avv. JASELLI ORSOLA MARIA ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 Controparte_1 per l'importo di euro 190.000, a titolo di corrispettivo di prestazioni pubblicitarie.
L si oppone eccependo in rito la mancanza della procura alle liti nel Controparte_1 procedimento monitorio, non essendole stata notificata insieme al decreto ingiuntivo, e l'omissione della mediazione obbligatoria. Nel merito, l'opponente disconosce le firme sui contratti invocati da controparte ed eccepisce l'inadempimento delle prestazioni di cui si domanda il corrispettivo.
Il Tribunale, sulla prima eccezione processuale, osserva che la procura alle liti è presente nel fascicolo monitorio, debitamente firmata ed autenticata e che nessuna norma di legge ne impone la notifica unitamente al decreto ingiuntivo.
Rileva inoltre che la materia oggetto della presente causa non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali
è prevista la mediazione come condizione di procedibilità (art. 5 DLGS 28/2010). Contr replica ricostruendo in maniera dettagliata il rapporto fra le parti e la vicenda giudiziaria che ha costituito il motivo per la controparte di richiedere l'allestimento di una campagna pubblicitaria, di cui documenta l'esecuzione da parte sua e il parziale pagamento di quanto dovuto da parte della opponente, ed evidenziando che il disconoscimento delle firme non ha rilevanza, sia perché non proviene dai soggetti legittimati, ossia coloro che tali firme hanno apposto, sia perché il contratto, è stato successivamente eseguito da entrambe le parti.
Il Tribunale rileva, quanto al disconoscimento delle firme, che la stessa opponente allega una ricostruzione dei fatti che implica l'esecuzione, sia pur insoddisfacente, delle prestazioni da parte di Contr e il pagamento, sia pure parziale, del corrispettivo da parte sua. Ciò induce a presumere che le firme siano state effettivamente apposte dai soggetti legittimati o che siano state successivamente ratificate dalla parte che ha fruito delle prestazioni, oggetto di contratti per i quali, in ogni caso, la forma scritta non è richiesta a nessun fine.
Quanto all'eccezione di inadempimento, il Tribunale non può che prendere atto della dettagliata ricostruzione, operata dalla opposta, dei rapporti fra le parti, analiticamente documentata dalla Contr creditrice che ha prodotto decine di comunicazioni tra loro intercorse al fine di approntare i manifesti pubblicitari con i contenuti voluti dalla opposta;
rileva, inoltre, la documentazione fotografica che dà prova della esecuzione delle prestazioni con la affissione dei cartelloni pubblicitari, nonché la Contr circostanza della assenza di sostanziali lamentele per il lavoro svolto da ed, anzi, della reiterazione degli incarichi commissionati alla opposta, denotante soddisfazione per le prestazioni fruite.
Nessuna specifica contestazione è seguita alla documentata ricostruzione dei fatti svolta dalla opposta, che ha dunque provato i fatti costitutivi del suo credito.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 17426/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 CP_2
10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3