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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1143/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
24.1.2024, proposto da
(C.F. – ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Mastropaolo,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2
di Foggia il 13.12.2023 e notificato il 15.1.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di
1 soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 4.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 18.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
In data 13.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per il rigetto della domanda.
La causa è stata trattata alle udienze del 18.6.2024 e del 21.1.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modelli
Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione c/o (dal 2.1.2025 Controparte_2
2 al 31.12.2025) e c/o 4 (dal 2.1.2025 al 31.12.2025), relativi contratti di Controparte_3
lavoro e due buste paga per le mensilità di gennaio e febbraio 2025; (ii) modelli Unilav relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze di e di 4 M dei Controparte_2 [...] per l'anno 2024, nonché quindici buste paga per un importo netto percepito pari a CP_3 complessivi € 6.884,76; (iii) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 4.497,17 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di 4 dal 1°.
8.2023 al Controparte_3
31.12.2023, oltre al modello Unilav e alle buste paga emesse dall'anzidetta azienda;
(iv) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 3.591,147 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 21.2.2023 al 31.7.2023, oltre al modello Unilav e Controparte_2
alle buste paga emesse;
(v) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 2.344,82 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale LU ED dal 1.4.2023 al 31.5.2023, oltre al modello Unilav e le buste paga emesse.
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche del 2024, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà del tentativo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e, attualmente, ha un contratto di lavoro in essere.
Inoltre, v'è in atti contratto (sottoscritto anche dall'odierno ricorrente e debitamente registrato) di locazione per uso abitativo di immobile sito in CP_1
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
3 4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
23.1.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_4
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1143/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
24.1.2024, proposto da
(C.F. – ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Mastropaolo,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2
di Foggia il 13.12.2023 e notificato il 15.1.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di
1 soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 4.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 18.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
In data 13.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per il rigetto della domanda.
La causa è stata trattata alle udienze del 18.6.2024 e del 21.1.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modelli
Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione c/o (dal 2.1.2025 Controparte_2
2 al 31.12.2025) e c/o 4 (dal 2.1.2025 al 31.12.2025), relativi contratti di Controparte_3
lavoro e due buste paga per le mensilità di gennaio e febbraio 2025; (ii) modelli Unilav relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze di e di 4 M dei Controparte_2 [...] per l'anno 2024, nonché quindici buste paga per un importo netto percepito pari a CP_3 complessivi € 6.884,76; (iii) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 4.497,17 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di 4 dal 1°.
8.2023 al Controparte_3
31.12.2023, oltre al modello Unilav e alle buste paga emesse dall'anzidetta azienda;
(iv) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 3.591,147 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 21.2.2023 al 31.7.2023, oltre al modello Unilav e Controparte_2
alle buste paga emesse;
(v) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 2.344,82 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale LU ED dal 1.4.2023 al 31.5.2023, oltre al modello Unilav e le buste paga emesse.
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche del 2024, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà del tentativo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e, attualmente, ha un contratto di lavoro in essere.
Inoltre, v'è in atti contratto (sottoscritto anche dall'odierno ricorrente e debitamente registrato) di locazione per uso abitativo di immobile sito in CP_1
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
3 4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
23.1.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_4
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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