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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, RE
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4976/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 12035 CONTR. CONSORT 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 12035 CONTR. CONSORT 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e di SOGERT Spa, l'avviso di accertamento n. 2023/12035, notificato il 22/3/2024 unitamente agli avvisi di pagamento n. 2023/1595690 e n. 2022/1553452, recante la richiesta di pagamento della somma di € 7.885,66 (compresi accessori) a titolo di contributo consortile – anni 2020 e 2021, deducendone l'illegittimità per omesse previa notifica degli avvisi di pagamento, infondatezza della pretesa ed insussistenza del presupposto impositivo (con particolare riguardo all'assenza di beneficio fondiario).
Produceva consulenza tecnica di parte e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio SO.GE.R.T. Spa, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Produceva copia del piano di classifica e precedenti giudiziali favorevoli.
Con memoria del 7 gennaio 2026 l'agente della riscossione illustrava ulteriormente le ragioni poste a fondamento del dedotto difetto di legittimazione passiva e della richiesta di rigetto del ricorso.
Con memoria del 22 gennaio 2026 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattata in data 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova rilevare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. 2.
L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano
è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo
812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della
Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro
60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”. Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del
1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre
2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018). Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 11431/2022), ha ribadito che il presupposto impositivo dei contributi consortili che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell'agente della riscossione, del piano di classifica, il ricorrente ha fornito dimostrazione dell'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel suddetto piano, producendo relazione tecnica dalla quale emerge che i fondi non hanno ricevuto alcun beneficio specifico e diretto in ragione dell'attività svolta dal Consorzio.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 2023/12035 del 23/11/2023.
- Condanna in solido il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e SO.GE.R.
T. Spa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 920,00, di cui € 120,00 a titolo di esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI GN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, RE
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4976/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 12035 CONTR. CONSORT 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 12035 CONTR. CONSORT 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e di SOGERT Spa, l'avviso di accertamento n. 2023/12035, notificato il 22/3/2024 unitamente agli avvisi di pagamento n. 2023/1595690 e n. 2022/1553452, recante la richiesta di pagamento della somma di € 7.885,66 (compresi accessori) a titolo di contributo consortile – anni 2020 e 2021, deducendone l'illegittimità per omesse previa notifica degli avvisi di pagamento, infondatezza della pretesa ed insussistenza del presupposto impositivo (con particolare riguardo all'assenza di beneficio fondiario).
Produceva consulenza tecnica di parte e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio SO.GE.R.T. Spa, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Produceva copia del piano di classifica e precedenti giudiziali favorevoli.
Con memoria del 7 gennaio 2026 l'agente della riscossione illustrava ulteriormente le ragioni poste a fondamento del dedotto difetto di legittimazione passiva e della richiesta di rigetto del ricorso.
Con memoria del 22 gennaio 2026 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattata in data 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova rilevare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. 2.
L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano
è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo
812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della
Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro
60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”. Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del
1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre
2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018). Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 11431/2022), ha ribadito che il presupposto impositivo dei contributi consortili che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell'agente della riscossione, del piano di classifica, il ricorrente ha fornito dimostrazione dell'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel suddetto piano, producendo relazione tecnica dalla quale emerge che i fondi non hanno ricevuto alcun beneficio specifico e diretto in ragione dell'attività svolta dal Consorzio.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 2023/12035 del 23/11/2023.
- Condanna in solido il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e SO.GE.R.
T. Spa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 920,00, di cui € 120,00 a titolo di esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI GN