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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7216/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7216/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: 1) , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_1
20/07/1981, codice fiscale , residente in [...], 112, SA C.F._1
Paolo/SP, Brasile, CAP 05.303-030; 2) brasiliana, nata in [...] Controparte_2
Paolo/SP, Brasile, in data 07/05/1979, codice fiscale , residente in [...]C.F._2
Croata, 774, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.056-020; 3) , brasiliano, nato Parte_1 in SA Paolo/SP, Brasile, in data 29/12/1971, codice fiscale , residente in C.F._3
Rua Evolução, 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001 e 4) , brasiliano, Parte_2 minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale C.F._4 residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001, rappresentato dal padre
, precedentemente qualificato, e dalla madre , Parte_1 Parte_3 brasiliana, nata il [...], in [...]/RS, Brasile, codice fiscale , C.F._5 residente in Rua Evolução, 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001, tutti appresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. presso il cui studio in Roma, via C.F._6
Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge), prodotta unitamente al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2024, i ricorrenti come sopra identificati chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, ( ), nato a [...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
SA IU (provincia di Taranto), in data 13/01/1888 (cfr. all. 3). (o Parte_4
o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Parte_5 Parte_6 naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (cfr. all. 4).
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_3
dalla controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 29.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, (o o Parte_4 Parte_5
), nato a [...] (provincia di Taranto), in data 13/01/1888 Parte_6
(cfr. all. 3). (o o ) non ha mai rinunciato alla Parte_4 Parte_5 Parte_6 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (cfr. all. 4). (o o ) ha Parte_4 Parte_5 Parte_6 contratto matrimonio con nella città di Brotas (Brasile), in data 06/10/1917 (cfr. all. Persona_1
5); dall'unione coniugale tra (o o ) e (o Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
o ) sono nati: , nata in data [...], nella città di CP_4 Persona_2 Parte_7
RI (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_3
26/07/1952, nella città di SA Paolo, Brasile (cfr. all. 6 e 7). Successivamente al matrimonio,
passerà a chiamarsi con il nome . , Parte_7 Parte_8 Parte_9 nato in data [...], nella città di RI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
2 in data 04/07/1970, nella città di Brotas, Brasile (cfr. all. 8 e 9). Persona_4
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_4 [...]
; dall'unione coniugale tra e Persona_5 Parte_8 Persona_3
(o ) è nato: (o
[...] Persona_6 Persona_7
), nato in data [...], nella città di SA Paolo (Brasile), Persona_8 dove ha contratto matrimonio con in data 05/07/1980 (cfr. all. 10 e 11). Controparte_5
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_5 [...]
; dall'unione coniugale tra (o Controparte_6 Persona_7 [...]
) e è nata: , la Persona_8 Controparte_6 Controparte_1 ricorrente, nata in data [...], nella città di SA Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 02/06/2007 (cfr. all. 12 e 13); dall'unione Persona_9 coniugale tra e sono nati: , il Parte_9 Persona_5 Parte_1 ricorrente, nato in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 04/11/2006 (cfr. all. 14 e 15). Successivamente al Parte_3 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_3 Parte_3
. , la ricorrente, nata in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile, dove
[...] CP_2 ha contratto matrimonio con in data 10/09/2011 (cfr. all. 16 e 17). Controparte_7
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_2 CP_2
dall'unione coniugale tra e , è nato:
[...] Parte_1 Parte_3
, il ricorrente, nato in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile (cfr. all. 18). Parte_2
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della
3 cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_8
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della
4 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, ( ), nato a [...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
(provincia di Taranto), in data 13/01/1888, emigrato in Brasile senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa
“iures sanguinis”, ai suoi figli, , nata in data [...] e , nato in Parte_7 Parte_9 data 27/05/1939, nella città di RI (Brasile), che a loro volta l'hanno trasmessa ai loro discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale
5 documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né
l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta ON (infatti , nata in data [...] si è Parte_7 poi coniugata nel 1952, quindi, dopo l'avvento della Costituzione italiana). La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi nulla ha eccepito nel merito della vicenda de qua.
Se, dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, giova sottolineare che gli odierni ricorrenti si sono basati sulle informazioni contenute nel sito web istituzionale del di SA Paolo, competente nel caso di specie, e, quindi, hanno Pt_10 correttamente cercato di utilizzare il sistema del c.d. “prenot@mi”, introdotto nel mese di marzo
2023. Questi, difatti, hanno tentato (per oltre 30 giorni) di effettuare la prenotazione, come risulta dalla produzione documentale allegata in atti ( (v. all. 19), Controparte_1
(v. all. 20), , per sé stesso e per suo figlio Controparte_2 Parte_1 minorenne ( ) (v. all. 21). Parte_2
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un tempo eccessivo rispetto alla posizione soggettiva vantata, determinano una lesione del diritto del richiedente, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
6 Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato non è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri 1) , brasiliana, nata in [...] Controparte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 20/07/1981, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
Camândulas, 112, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.303-030; 2) Controparte_2 brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 07/05/1979, codice fiscale
, residente in [...], 774, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.056-020; 3) C.F._2
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 29/12/1971, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163- C.F._3
001 e 4) , brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, Parte_2 codice fiscale residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP C.F._4
04.163-001, rappresentato dal padre , precedentemente qualificato, e dalla Parte_1 madre , brasiliana, nata il [...], in [...]/RS, Brasile, codice Parte_3 fiscale , residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP C.F._5
04.163-001, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 30.10.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora ID
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
7 8
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7216/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: 1) , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_1
20/07/1981, codice fiscale , residente in [...], 112, SA C.F._1
Paolo/SP, Brasile, CAP 05.303-030; 2) brasiliana, nata in [...] Controparte_2
Paolo/SP, Brasile, in data 07/05/1979, codice fiscale , residente in [...]C.F._2
Croata, 774, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.056-020; 3) , brasiliano, nato Parte_1 in SA Paolo/SP, Brasile, in data 29/12/1971, codice fiscale , residente in C.F._3
Rua Evolução, 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001 e 4) , brasiliano, Parte_2 minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale C.F._4 residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001, rappresentato dal padre
, precedentemente qualificato, e dalla madre , Parte_1 Parte_3 brasiliana, nata il [...], in [...]/RS, Brasile, codice fiscale , C.F._5 residente in Rua Evolução, 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163-001, tutti appresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. presso il cui studio in Roma, via C.F._6
Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge), prodotta unitamente al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2024, i ricorrenti come sopra identificati chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, ( ), nato a [...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
SA IU (provincia di Taranto), in data 13/01/1888 (cfr. all. 3). (o Parte_4
o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Parte_5 Parte_6 naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (cfr. all. 4).
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_3
dalla controparte e chiedendo la compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 29.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, (o o Parte_4 Parte_5
), nato a [...] (provincia di Taranto), in data 13/01/1888 Parte_6
(cfr. all. 3). (o o ) non ha mai rinunciato alla Parte_4 Parte_5 Parte_6 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (cfr. all. 4). (o o ) ha Parte_4 Parte_5 Parte_6 contratto matrimonio con nella città di Brotas (Brasile), in data 06/10/1917 (cfr. all. Persona_1
5); dall'unione coniugale tra (o o ) e (o Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
o ) sono nati: , nata in data [...], nella città di CP_4 Persona_2 Parte_7
RI (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_3
26/07/1952, nella città di SA Paolo, Brasile (cfr. all. 6 e 7). Successivamente al matrimonio,
passerà a chiamarsi con il nome . , Parte_7 Parte_8 Parte_9 nato in data [...], nella città di RI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
2 in data 04/07/1970, nella città di Brotas, Brasile (cfr. all. 8 e 9). Persona_4
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_4 [...]
; dall'unione coniugale tra e Persona_5 Parte_8 Persona_3
(o ) è nato: (o
[...] Persona_6 Persona_7
), nato in data [...], nella città di SA Paolo (Brasile), Persona_8 dove ha contratto matrimonio con in data 05/07/1980 (cfr. all. 10 e 11). Controparte_5
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_5 [...]
; dall'unione coniugale tra (o Controparte_6 Persona_7 [...]
) e è nata: , la Persona_8 Controparte_6 Controparte_1 ricorrente, nata in data [...], nella città di SA Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 02/06/2007 (cfr. all. 12 e 13); dall'unione Persona_9 coniugale tra e sono nati: , il Parte_9 Persona_5 Parte_1 ricorrente, nato in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 04/11/2006 (cfr. all. 14 e 15). Successivamente al Parte_3 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_3 Parte_3
. , la ricorrente, nata in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile, dove
[...] CP_2 ha contratto matrimonio con in data 10/09/2011 (cfr. all. 16 e 17). Controparte_7
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_2 CP_2
dall'unione coniugale tra e , è nato:
[...] Parte_1 Parte_3
, il ricorrente, nato in data [...], nella città di SA Paolo, Brasile (cfr. all. 18). Parte_2
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della
3 cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_8
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della
4 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, ( ), nato a [...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
(provincia di Taranto), in data 13/01/1888, emigrato in Brasile senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa
“iures sanguinis”, ai suoi figli, , nata in data [...] e , nato in Parte_7 Parte_9 data 27/05/1939, nella città di RI (Brasile), che a loro volta l'hanno trasmessa ai loro discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale
5 documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né
l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta ON (infatti , nata in data [...] si è Parte_7 poi coniugata nel 1952, quindi, dopo l'avvento della Costituzione italiana). La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi nulla ha eccepito nel merito della vicenda de qua.
Se, dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, giova sottolineare che gli odierni ricorrenti si sono basati sulle informazioni contenute nel sito web istituzionale del di SA Paolo, competente nel caso di specie, e, quindi, hanno Pt_10 correttamente cercato di utilizzare il sistema del c.d. “prenot@mi”, introdotto nel mese di marzo
2023. Questi, difatti, hanno tentato (per oltre 30 giorni) di effettuare la prenotazione, come risulta dalla produzione documentale allegata in atti ( (v. all. 19), Controparte_1
(v. all. 20), , per sé stesso e per suo figlio Controparte_2 Parte_1 minorenne ( ) (v. all. 21). Parte_2
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un tempo eccessivo rispetto alla posizione soggettiva vantata, determinano una lesione del diritto del richiedente, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
6 Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato non è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri 1) , brasiliana, nata in [...] Controparte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 20/07/1981, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
Camândulas, 112, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.303-030; 2) Controparte_2 brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 07/05/1979, codice fiscale
, residente in [...], 774, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 05.056-020; 3) C.F._2
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 29/12/1971, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP 04.163- C.F._3
001 e 4) , brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, Parte_2 codice fiscale residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP C.F._4
04.163-001, rappresentato dal padre , precedentemente qualificato, e dalla Parte_1 madre , brasiliana, nata il [...], in [...]/RS, Brasile, codice Parte_3 fiscale , residente in [...], 642, SA Paolo/SP, Brasile, CAP C.F._5
04.163-001, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 30.10.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora ID
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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