Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2023, proposto da
TO Di PA, RA Di PA e Consorzio Zona Cci – Alpignano, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia 30;
contro
Comune di Alpignano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Pianezza, Cogei Developing Buildings S.r.l., Anna Pent, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione del Consiglio Comunale di Alpignano n. 27 del 22/05/2023 recante all'oggetto: costruzione nuova rotatoria via Venaria Comune di Alpignano – via Susa all'intersezione con via Mombello Comune di Pianezza. presa d'atto progetto rotatoria. Adozione variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. e bozza di convenzione;
- della bozza di convenzione per permesso di costruire convenzionato;
- dell'adozione di variante semplificata del P.R.G.C. di Alpignano;
- dell'adozione di variante semplificata del P.R.G.C. di Pianezza:
- di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le note difensive depositate il 7.6.2025 e il 9.1.2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile in ragione della rimozione in via amministrativa dell’atto impugnato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, dopo la proposizione del presente ricorso, il Comune intimato ha adottato la deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2025 con cui ha deciso di “…2) di Revocare la propria precedente deliberazione n° 27 del 22/05/2023, efficace ai sensi di legge, osservando che il procedimento di variante urbanistica con essa avviata non si è concluso e non ha determinato effetti; 3) di demandare a successivo provvedimento l'adozione del nuovo progetto di costruzione nuova rotatoria via Venaria comune di Alpignano - via Susa all'intersezione con via Mombello comune di Pianezza” .
Considerato che la difesa ricorrente, a seguito della suddetta delibera, ha chiesto, con nota difensiva depositata il 7.6.2025 e richiamata nella nota di passaggio in decisione depositata il 9.1.2026, che questo Tribunale dichiari “l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere con conseguente condanna del Comune di Alpignano all’integrale refusione delle spese legali” .
Atteso che, per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferita al giudizio di appello ma estensibile quanto ai principi ivi affermati anche al presente giudizio di primo grado “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato. Più precisamente, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro un provvedimento comunale ove nel frattempo sia stato adottato dalla stessa autorità un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, essendo irrilevante, stante l'unicità del processo nei due gradi del giudizio, che la causa di improcedibilità si sia verificata prima o dopo la proposizione dell'appello o il primo giudice non l'abbia rilevata” (Cons. Stato, V, 2.10.2024, n. 7913).
Ritenuto che, alla luce delle divisate coordinate giurisprudenziali e considerato che non vi è stato integrale soddisfacimento in via amministrativa dell’interesse azionato in giudizio, poiché la contestata realizzazione della rotonda risulta meramente demandata ad un nuovo, definendo progetto, la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata da parte ricorrente vada qualificata quale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, la quale diviene così improcedibile.
Valutato che l’esito in rito del giudizio giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CC, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | IA CC |
IL SEGRETARIO