a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.