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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9866/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FICHERA MARIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/09/1977.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.01.1978 (maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente) Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale rimane assegnata al signor con gli arredi che la Parte_2 compongono. Il signor sosterrà per intero ogni spesa ordinaria relativa all'immobile, comprese Pt_2 eventuali tasse e/o imposte;
DÀ ATTO che i signori e provvederanno alla corresponsione dell'importo della rata del Pt_2 CP_1 mutuo residuo nella misura del 50% fino alla sua estinzione;
DÀ ATTO che i coniugi concordemente stabiliscono che il conto corrente cointestato, rimarrà aperto al fine di provvedere al pagamento dei ratei di mutuo.
DÀ ATTO che i coniugi, dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra di loro esistente in ragione della convivenza matrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9866/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FICHERA MARIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/09/1977.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.01.1978 (maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente) Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale rimane assegnata al signor con gli arredi che la Parte_2 compongono. Il signor sosterrà per intero ogni spesa ordinaria relativa all'immobile, comprese Pt_2 eventuali tasse e/o imposte;
DÀ ATTO che i signori e provvederanno alla corresponsione dell'importo della rata del Pt_2 CP_1 mutuo residuo nella misura del 50% fino alla sua estinzione;
DÀ ATTO che i coniugi concordemente stabiliscono che il conto corrente cointestato, rimarrà aperto al fine di provvedere al pagamento dei ratei di mutuo.
DÀ ATTO che i coniugi, dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra di loro esistente in ragione della convivenza matrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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