Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1061
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'apparecchio in questione non rispettasse le caratteristiche previste dalla legge, in quanto modificato con l'aggiunta di una ventola di raffreddamento senza una nuova omologazione, configurando una manomissione. Inoltre, l'elemento soggettivo (colpa) è stato ritenuto sussistente data l'entità dell'intervento meccanico e la mancata comunicazione all'ente certificatore.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione sanzione più lieve

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione applicata fosse commisurata all'entità del fatto, poiché l'apparecchio era stato operativo per un periodo non trascurabile e i contatori di gioco avevano registrato 'zero' per l'intero periodo.

  • Rigettato
    Richiesta di contenimento sanzione nel minimo edittale

    Il Tribunale ha ritenuto che ci fosse stato uno scostamento moderato dal minimo edittale, considerando la forbice prevista (da 5.000 a 50.000 euro) e l'entità del fatto.

  • Rigettato
    Pericolo imminente di danno grave e irreparabile

    L'istanza cautelare di sospensiva è stata rigettata con ordinanza del 29.12.2024.

  • Rigettato
    Sussistenza di gravi motivi

    L'istanza cautelare di sospensiva è stata rigettata con ordinanza del 29.12.2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1061
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1061
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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