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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3275/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3275/2024 R.G., promossa da
in proprio, quale obbligato principale e quale legale Parte_1 rappresentante p.t. al tempo della presunta violazione della
[...]
, (p.iva e cod. fisc. con sede a S. Agata sul Santerno CP_1 P.IVA_1
(RA) in via Marcora n°3 obbligata in solido, (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Sammartina n.54, in qualità di legale rappresentante attuale della
[...]
, rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso dall'avv. CP_1
Andrea Strocchi del Foro di Ravenna, c.f.: , con studio in C.F._2
Lugo (RA), via Manfredi 46, n. fax 0545290651, PEC: con domicilio digitale presso la Email_1 citata PEC RICORRENTE contro
Controparte_2
(c.f. ) –
[...] P.IVA_2 in persona del Direttore pro tempore ad , dott.ssa CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari (c.f. ), Controparte_6 C.F._3 CP_7
(c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_3
) domiciliati presso la C.F._5 [...] con sede in Controparte_2
Trieste Via Malaspina n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata: ; a far data dal 1.11.2025 Email_2
2 – sede di Udine, Via Gorghi 18 (PEC: CP_8 CP_2
t; Email_4
RESISTENTE
oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento RD 773/1931 conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale e la impugnavano l'ordinanza di ingiunzione emessa Parte_1 CP_1 dall' n. 10-F-QUATER-2020 – n. registro Controparte_9
0009595.30-05-2024-Udel 30.5.2024 con cui si accertava la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f quater R.D. 773/1931 comminando la sanzione di euro 10.000,00. La ricorrente ha concluso affinchè “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
-in via preliminare, sussistendo il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, disporre con decreto pronunciato fuori udienza ex art. 5 co. 2 del D.lvo n. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione ID: 12-F-QUATER-2020 registrata Contro dall'Amministrazione , Ufficio per il sul registro CP_2 Controparte_2 ufficiale con numero 9595 e data 30/05/2024, notificata il 30/05/2024 via PEC alla CP_1
e il 07.06.2024 al sig. a mezzo del servizio postale, chiedendone
[...] Parte_1
l'annullamento, per i motivi indicati nel presente atto;
-in ogni caso, sussistendo gravi motivi, disporre ex art. 5 co. 1 del D.lvo n. 150/2011, la sospensione dei provvedimenti sopra indicati.
- in via principale e nel merito: annullare l'ordinanza–ingiunzione impugnata sopra indicata, per illegittimità e infondatezza della stessa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione più lieve di cui dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero c) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere, in ogni caso e per i motivi sopra esposti, la sanzione nel minimo edittale previsto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa 4% ed iva 22% come per legge”.
pag. 2/6 Contr Si costituiva in giudizio l' chiedendo “Contrariis rejectis, di voler rigettare in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande, eccezioni e istanze proposte da parte ricorrente e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese (art. 152-bis disposizioni attuative del c.p.c.);
- di voler rigettare le richieste formulate da parte ricorrente in via istruttoria, in quanto non pertinenti e non rilevanti ai fini della decisione;
- di voler dichiarare la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata”. All'udienza del 10.10.2024 il Tribunale autorizzava il deposito di memorie difensive di replica e con successiva ordinanza ammetteva la prova testimoniale limitatamente ai capitoli indicati nel provvedimento. Con ordinanza del 29.12.2024 era rigettata l'istanza cautelare di sospensiva. All'udienza dell'8.4.2025 era assunta la prova testimoniale e il processo era aggiornato per la rimessione in decisione al 27.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 quando era definito. Diritto Contr In data 29.10.2020 funzionari dell' eseguivano un controllo presso l'esercizio commerciale PI in Pradamano (UD) via P.P. Pasolini 4/6 Controparte_10 al fine di effettuare delle verifiche su apparecchi da gioco di cui all'art. 10 comma 6 lett. a) TULPS. Nella circostanza era rinvenuto e controllato l'apparecchio da gioco modello GREEN LINE codice identificativo SN06060982A - Concessionario Netwin Italia s.p.a. – gestore Controparte_11
La macchina veniva spenta e veniva avvisato il tecnico della e Controparte_11
l'accertamento proseguiva il 2.11.2020, il Cabinet veniva aperto, era verificato il corretto funzionamento del meccanismo antimanomissione e poi la scheda era Contr Contr collegata al software SCAAMS (in uso alla e all' per eseguire i controlli di detta natura) che però restituiva “errore di comunicazione”. Contr Gli operanti di verificavano anche che nello storico della sezione EVENTI dell'apparecchio erano riportati “con frequenza giornaliera” un “errore di lettura di un messaggio inviato dall'apparecchio di gioco” cod. D3. Contr Inoltre, dall'analisi della banca dati di risultava che, con riferimento a quello specifico apparecchio, i contatori di gioco risultavano tutti a zero nonostante all'interno fosse rinvenuto denaro contante per euro 424,00 pag. 3/6 Al verbale delle operazioni seguiva la contestazione formale e l'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso l'art. 110 comma 9 lett. f quater stabilisce che “Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”. Il tenore letterale della disposizione, quindi, estende i profili di responsabilità anche al produttore dell'apparecchio come correttamente indicato nei propri scritti Contr difensivi anche dall' e non lascia spazio a interpretazioni restrittive né sul piano soggettivo, lasciando fuori dall'ambito applicativo il produttore che abbia ceduto la proprietà della macchina da gioco, né sul piano oggettivo limitando gli effetti normativi ad una specifica categoria di apparecchi c.d. Totem. Peraltro, la statuizione di cui alla lett. f-quater) estende la fattispecie sanzionatoria rispetto alla disciplina circoscritta della lett. c) anche al produttore e si pone, quindi, in rapporto di specialità rispetto a quest'ultima con conseguente sua applicabilità al caso in esame. Le doglianze preliminari di parte ricorrente per come declinate alle pagg. 9 e ss dell'atto introduttivo vanno, in questo senso, respinte. Ebbene è dimostrato che l'apparecchio in esame SN06060982A è stato attivato il 4.9.2020, collocato presso l'esercizio commerciale il Controparte_13
8.9.2020 ed è ivi rimasto in funzione fino al successivo 29.10.2020. Nonostante la macchina fosse concretamente utilizzata, come dimostrato dalla presenza di oltre 400 euro in monete rinvenute all'interno, la stessa ha sempre restituito all'Amministrazione un riscontro di incassi pari a “zero” (cfr. doc. 5 a, b e c di parte resistente). È quindi comprovato un malfunzionamento della scheda prodotto, per vero neanche contestato dalla ricorrente e ricondotto a un generalizzato problema di surriscaldamento manifestato dopo l'omologazione anche in varie altre apparecchiature analoghe. Dagli accertamenti tecnici effettuati in contraddittorio sulla scheda sottoposta in sequestro è altresì emerso che sul prodotto, con l'evidente finalità di ovviare al problema del surriscaldamento, era stata applicata una ventola di raffreddamento (doc. 6 di parte resistente nella specie all'allegato 2 - pag. 18 del documento). La stessa parte ricorrente a pagg. 7 e 8 dell'atto introduttivo elenca i tentativi di intervento per rimediare alla questione del surriscaldamento della resistenza R96, Contr alcuni dei quali non sortivano gli effetti sperati tanto che la decideva di pag. 4/6 intervenire “meccanicamente” inserendo una componente aggiuntiva accanto alla scheda ovvero la ventola di raffreddamento (Le azioni correttive adottate sono riassunte brevemente qui di seguito:
1.Hardware: intervento sulla resistenza R96; 2. Meccanico: ventola di raffreddamento;
3.Software: installazione di un sistema DVFS (si allegano a riguardo le fatture di acquisto componenti (doc.10) e la relazione tecnica prove di laboratorio (doc.11) – pag. 8). L'intervento tecnico è certamente successivo all'omologazione della scheda di gioco da parte dell'ente certificatore SIQ Italia s.r.l. come evincibile dalla documentazione Contr prodotta dall' e segnatamente dal verbale di SIT, rese nell'ambito del parallelo procedimento penale, da (dirigente della citata società Persona_1 certificatrice) che ha confermato di essere a conoscenza di emersi e generalizzati problemi di surriscaldamento delle resistenze contenute nella scheda di gioco, che all'epoca dell'omologazione tale prodotto non conteneva alcuna ventola di raffreddamento e che l'intervento, attesa la stretta interconnessione tra la ventola e la scheda madre, avrebbe necessitato di una nuova omologazione (cfr. verbale di SIT del 20.7.2021 pagg. 2 e 3 all. 7b fascicolo di parte resistente). In altri termini la tesi della ricorrente per cui l'inserimento della ventola andrebbe qualificato come intervento meramente manutentivo non è condivisibile perché si risolve in una “manomissione” della scheda, in una modifica strutturale che, per la delicatezza del prodotto e rigorosità dei controlli in ragione degli interessi che vengono in gioco (salute pubblica più volte evocata da entrambe le parti) comportando una difformità tra il prodotto omologato e quello distribuito, avrebbe richiesto un nuovo passaggio certificativo da parte dell'Ente preposto (conferente è il richiamo di parte ricorrente al DM 4.12.2003 art. 8 comma 6 in cui è stabilito che
“Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio o congegno, gia' verificato con esito positivo, il produttore od importatore e' tenuto a presentare il nuovo esemplare all'organismo prescelto (…)”). Ciò non è avvenuto e la macchina sottoposta a controllo continuava a incassare denaro senza restituire alcun riscontro al sistema dell'ADM. Non può essere accolta neppure la doglianza in ordine all'elemento soggettivo, quantomeno della colpa, desumibile dalle modalità e dall'entità dell'intervento Contr meccanico adottato e negligentemente non comunicato né ad né all'ente certificatore. Contr Al riguardo non è certo neutra la qualifica della ricorrente atteso che la “fa parte integrante del gruppo RB Holding s.r.l. una delle più importanti realtà del gioco legale nel quale sono impiegati oltre 200 dipendenti mediante una consolidata e imponente struttura aziendale” (cfr. pag. 3 del ricorso).
pag. 5/6 Da ultimo va presa in considerazione l'entità della sanzione quantificata in euro 10.000,00. Al riguardo rileva il Tribunale come vi sia stato uno scostamento moderato dal minimo atteso che la forbice edittale prevede una sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro e che lo stesso appare commisurato all'effettiva entità del fatto trattandosi di un apparecchio che è risultato operativo per un lasso temporale non minimo compreso tra il 8.9.2020 e il 29.10.2020 e che i contatori di gioco hanno restituito il valore “zero” per l'intero periodo. Nessuna disposizione in ordine alle spese di lite poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, (Cass Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01) e non rilevando nel caso in esame l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. applicabile alle sole controversie di lavoro (Corte Cass. Ord. 16 giugno 2022, n. 19501).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione 10/f-quater/2020 n. registro ufficiale ADM 0009595.30-05-2024-U.
Nulla sulle spese Trieste, 19 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3275/2024 R.G., promossa da
in proprio, quale obbligato principale e quale legale Parte_1 rappresentante p.t. al tempo della presunta violazione della
[...]
, (p.iva e cod. fisc. con sede a S. Agata sul Santerno CP_1 P.IVA_1
(RA) in via Marcora n°3 obbligata in solido, (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Sammartina n.54, in qualità di legale rappresentante attuale della
[...]
, rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso dall'avv. CP_1
Andrea Strocchi del Foro di Ravenna, c.f.: , con studio in C.F._2
Lugo (RA), via Manfredi 46, n. fax 0545290651, PEC: con domicilio digitale presso la Email_1 citata PEC RICORRENTE contro
Controparte_2
(c.f. ) –
[...] P.IVA_2 in persona del Direttore pro tempore ad , dott.ssa CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari (c.f. ), Controparte_6 C.F._3 CP_7
(c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_3
) domiciliati presso la C.F._5 [...] con sede in Controparte_2
Trieste Via Malaspina n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata: ; a far data dal 1.11.2025 Email_2
2 – sede di Udine, Via Gorghi 18 (PEC: CP_8 CP_2
t; Email_4
RESISTENTE
oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento RD 773/1931 conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale e la impugnavano l'ordinanza di ingiunzione emessa Parte_1 CP_1 dall' n. 10-F-QUATER-2020 – n. registro Controparte_9
0009595.30-05-2024-Udel 30.5.2024 con cui si accertava la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f quater R.D. 773/1931 comminando la sanzione di euro 10.000,00. La ricorrente ha concluso affinchè “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
-in via preliminare, sussistendo il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, disporre con decreto pronunciato fuori udienza ex art. 5 co. 2 del D.lvo n. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione ID: 12-F-QUATER-2020 registrata Contro dall'Amministrazione , Ufficio per il sul registro CP_2 Controparte_2 ufficiale con numero 9595 e data 30/05/2024, notificata il 30/05/2024 via PEC alla CP_1
e il 07.06.2024 al sig. a mezzo del servizio postale, chiedendone
[...] Parte_1
l'annullamento, per i motivi indicati nel presente atto;
-in ogni caso, sussistendo gravi motivi, disporre ex art. 5 co. 1 del D.lvo n. 150/2011, la sospensione dei provvedimenti sopra indicati.
- in via principale e nel merito: annullare l'ordinanza–ingiunzione impugnata sopra indicata, per illegittimità e infondatezza della stessa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione più lieve di cui dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero c) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere, in ogni caso e per i motivi sopra esposti, la sanzione nel minimo edittale previsto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa 4% ed iva 22% come per legge”.
pag. 2/6 Contr Si costituiva in giudizio l' chiedendo “Contrariis rejectis, di voler rigettare in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande, eccezioni e istanze proposte da parte ricorrente e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese (art. 152-bis disposizioni attuative del c.p.c.);
- di voler rigettare le richieste formulate da parte ricorrente in via istruttoria, in quanto non pertinenti e non rilevanti ai fini della decisione;
- di voler dichiarare la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata”. All'udienza del 10.10.2024 il Tribunale autorizzava il deposito di memorie difensive di replica e con successiva ordinanza ammetteva la prova testimoniale limitatamente ai capitoli indicati nel provvedimento. Con ordinanza del 29.12.2024 era rigettata l'istanza cautelare di sospensiva. All'udienza dell'8.4.2025 era assunta la prova testimoniale e il processo era aggiornato per la rimessione in decisione al 27.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 quando era definito. Diritto Contr In data 29.10.2020 funzionari dell' eseguivano un controllo presso l'esercizio commerciale PI in Pradamano (UD) via P.P. Pasolini 4/6 Controparte_10 al fine di effettuare delle verifiche su apparecchi da gioco di cui all'art. 10 comma 6 lett. a) TULPS. Nella circostanza era rinvenuto e controllato l'apparecchio da gioco modello GREEN LINE codice identificativo SN06060982A - Concessionario Netwin Italia s.p.a. – gestore Controparte_11
La macchina veniva spenta e veniva avvisato il tecnico della e Controparte_11
l'accertamento proseguiva il 2.11.2020, il Cabinet veniva aperto, era verificato il corretto funzionamento del meccanismo antimanomissione e poi la scheda era Contr Contr collegata al software SCAAMS (in uso alla e all' per eseguire i controlli di detta natura) che però restituiva “errore di comunicazione”. Contr Gli operanti di verificavano anche che nello storico della sezione EVENTI dell'apparecchio erano riportati “con frequenza giornaliera” un “errore di lettura di un messaggio inviato dall'apparecchio di gioco” cod. D3. Contr Inoltre, dall'analisi della banca dati di risultava che, con riferimento a quello specifico apparecchio, i contatori di gioco risultavano tutti a zero nonostante all'interno fosse rinvenuto denaro contante per euro 424,00 pag. 3/6 Al verbale delle operazioni seguiva la contestazione formale e l'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio. Tanto premesso l'art. 110 comma 9 lett. f quater stabilisce che “Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”. Il tenore letterale della disposizione, quindi, estende i profili di responsabilità anche al produttore dell'apparecchio come correttamente indicato nei propri scritti Contr difensivi anche dall' e non lascia spazio a interpretazioni restrittive né sul piano soggettivo, lasciando fuori dall'ambito applicativo il produttore che abbia ceduto la proprietà della macchina da gioco, né sul piano oggettivo limitando gli effetti normativi ad una specifica categoria di apparecchi c.d. Totem. Peraltro, la statuizione di cui alla lett. f-quater) estende la fattispecie sanzionatoria rispetto alla disciplina circoscritta della lett. c) anche al produttore e si pone, quindi, in rapporto di specialità rispetto a quest'ultima con conseguente sua applicabilità al caso in esame. Le doglianze preliminari di parte ricorrente per come declinate alle pagg. 9 e ss dell'atto introduttivo vanno, in questo senso, respinte. Ebbene è dimostrato che l'apparecchio in esame SN06060982A è stato attivato il 4.9.2020, collocato presso l'esercizio commerciale il Controparte_13
8.9.2020 ed è ivi rimasto in funzione fino al successivo 29.10.2020. Nonostante la macchina fosse concretamente utilizzata, come dimostrato dalla presenza di oltre 400 euro in monete rinvenute all'interno, la stessa ha sempre restituito all'Amministrazione un riscontro di incassi pari a “zero” (cfr. doc. 5 a, b e c di parte resistente). È quindi comprovato un malfunzionamento della scheda prodotto, per vero neanche contestato dalla ricorrente e ricondotto a un generalizzato problema di surriscaldamento manifestato dopo l'omologazione anche in varie altre apparecchiature analoghe. Dagli accertamenti tecnici effettuati in contraddittorio sulla scheda sottoposta in sequestro è altresì emerso che sul prodotto, con l'evidente finalità di ovviare al problema del surriscaldamento, era stata applicata una ventola di raffreddamento (doc. 6 di parte resistente nella specie all'allegato 2 - pag. 18 del documento). La stessa parte ricorrente a pagg. 7 e 8 dell'atto introduttivo elenca i tentativi di intervento per rimediare alla questione del surriscaldamento della resistenza R96, Contr alcuni dei quali non sortivano gli effetti sperati tanto che la decideva di pag. 4/6 intervenire “meccanicamente” inserendo una componente aggiuntiva accanto alla scheda ovvero la ventola di raffreddamento (Le azioni correttive adottate sono riassunte brevemente qui di seguito:
1.Hardware: intervento sulla resistenza R96; 2. Meccanico: ventola di raffreddamento;
3.Software: installazione di un sistema DVFS (si allegano a riguardo le fatture di acquisto componenti (doc.10) e la relazione tecnica prove di laboratorio (doc.11) – pag. 8). L'intervento tecnico è certamente successivo all'omologazione della scheda di gioco da parte dell'ente certificatore SIQ Italia s.r.l. come evincibile dalla documentazione Contr prodotta dall' e segnatamente dal verbale di SIT, rese nell'ambito del parallelo procedimento penale, da (dirigente della citata società Persona_1 certificatrice) che ha confermato di essere a conoscenza di emersi e generalizzati problemi di surriscaldamento delle resistenze contenute nella scheda di gioco, che all'epoca dell'omologazione tale prodotto non conteneva alcuna ventola di raffreddamento e che l'intervento, attesa la stretta interconnessione tra la ventola e la scheda madre, avrebbe necessitato di una nuova omologazione (cfr. verbale di SIT del 20.7.2021 pagg. 2 e 3 all. 7b fascicolo di parte resistente). In altri termini la tesi della ricorrente per cui l'inserimento della ventola andrebbe qualificato come intervento meramente manutentivo non è condivisibile perché si risolve in una “manomissione” della scheda, in una modifica strutturale che, per la delicatezza del prodotto e rigorosità dei controlli in ragione degli interessi che vengono in gioco (salute pubblica più volte evocata da entrambe le parti) comportando una difformità tra il prodotto omologato e quello distribuito, avrebbe richiesto un nuovo passaggio certificativo da parte dell'Ente preposto (conferente è il richiamo di parte ricorrente al DM 4.12.2003 art. 8 comma 6 in cui è stabilito che
“Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio o congegno, gia' verificato con esito positivo, il produttore od importatore e' tenuto a presentare il nuovo esemplare all'organismo prescelto (…)”). Ciò non è avvenuto e la macchina sottoposta a controllo continuava a incassare denaro senza restituire alcun riscontro al sistema dell'ADM. Non può essere accolta neppure la doglianza in ordine all'elemento soggettivo, quantomeno della colpa, desumibile dalle modalità e dall'entità dell'intervento Contr meccanico adottato e negligentemente non comunicato né ad né all'ente certificatore. Contr Al riguardo non è certo neutra la qualifica della ricorrente atteso che la “fa parte integrante del gruppo RB Holding s.r.l. una delle più importanti realtà del gioco legale nel quale sono impiegati oltre 200 dipendenti mediante una consolidata e imponente struttura aziendale” (cfr. pag. 3 del ricorso).
pag. 5/6 Da ultimo va presa in considerazione l'entità della sanzione quantificata in euro 10.000,00. Al riguardo rileva il Tribunale come vi sia stato uno scostamento moderato dal minimo atteso che la forbice edittale prevede una sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro e che lo stesso appare commisurato all'effettiva entità del fatto trattandosi di un apparecchio che è risultato operativo per un lasso temporale non minimo compreso tra il 8.9.2020 e il 29.10.2020 e che i contatori di gioco hanno restituito il valore “zero” per l'intero periodo. Nessuna disposizione in ordine alle spese di lite poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, (Cass Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01) e non rilevando nel caso in esame l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. applicabile alle sole controversie di lavoro (Corte Cass. Ord. 16 giugno 2022, n. 19501).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione 10/f-quater/2020 n. registro ufficiale ADM 0009595.30-05-2024-U.
Nulla sulle spese Trieste, 19 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6