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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 686/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
4, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese, Via Don Paviolo n. 6, presso lo studio legale e la persona dell'avv. Raimondo Stefano Boggio (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti e
Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 26, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 30, presso lo studio Legale e la persona dell'avv. Erika Franciscono (Cf. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Parte C.F._4 ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. 1305 del 19/09/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 14/01/2025”
Collegio del
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Settimo T.se. 2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Settimo T.se alla Via Varese n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente fin tanto che il Parte_1 medesimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il mutuo ancora gravante sull'immobile resta in capo al signor
Pt_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordin inistrazione. Il minore avrà residenza e collocazione abituale presso l'abitazione del padre, in Settimo T.se (TO), via Varese n.
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sè il figlio minore nelle modalita' concordate con l'altro Parte_2 Persona_2 genitore, tenendo conto delle esigenze scolastiche, ludico-sportive e secondo il gradimento del figlio minore. In caso di disaccordo, i tempi di permanenza di con la mamma saranno regolati a settimane alterne dal lunedì alla domenica con previsione Per_1 pertanto di pari tempi di permanenza del minore con ciascun genitore. Inoltre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (salva la facoltà di trascorrere la vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'altro genitore), 3 giorni durante le vacanze Pasquali e comunque con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, fino ad un massimo di tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31maggio di ogni anno. Il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma (con la precisazione che lo stesso varrà per la festa del papà e del compleanno del papà), il giorno del compleanno di alternandosi con l'altro genitore nel corso della stessa giornata. Per_1
5) Confermare che ciascun genitore provvederà economicamente al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo Per_1 in cui il medesimo si troverà presso di sé. Le spese extra assegno, definite come da Protocollo d'intesa tra ti e avvocati del 24/06/2016, si pongono al 100% in capo al signor OT Pt_1
6) Confermare che l'Assegno unico relativo al figlio sig. OT verrà ripartito al 50% tra il padre e la madre. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel caso di documentazione riferibile all'uno o all'altro genitore necessaria per l'espletamento della richiesta. 7) Confermare l'assegnazione al signor OT dell'autovettura Seat Leon, tg. CJ887VK, immatricolata nell'anno Pt_1
2003, già intestata al medesimo.
8) Confermare l'assegnazione al signor OT dell'autoveicolo camper Fiat Ducato, tg. AK545CF, immatricolato Pt_1 nell'anno 1996, già intestato al medesimo.
9) Confermare l'assegnazione alla signora dell'autovettura targata EJ853M, immatricolata nel 2010, già Parte_2 intestata alla medesima.
10) Confermare che le spese relative all'immobile di comproprietà al 50% tra i coniugi vengono addossate al signor OT il quale nulla potrà richiedere a qualsivoglia titolo o ragione alla signora Pt_1 Parte_2
11) Confermare che i signori e rinunciano reciprocamente alla richiesta del contributo Parte_1 Parte_2 economico per il loro mantenim
12) Confermare che i signori e si concedono reciprocamente il nulla osta al disbrigo di ogni Parte_1 Parte_2 eventuale pratica amministra l il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il loro nome, oltre a quelli relativi ai figli.
13) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Settimo Torinese Parte_1 Parte_2 in data 16/06/1996, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 82, Parte II, Serie A, Anno 1996), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati i figli (03/04/2003) e (31/07/2012). Persona_3 Persona_2
I coniugi si erano già sep almente nel 20 ento del Tribunale di Torino del 12/02/2009, poi si sono riappacificati sino al 2022. Tuttavia, come riportato, da tempo i coniugi, a causa di una sopraggiunta incompatibilità di carattere, non hanno più avuto un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, la convivenza si era resa impossibile inducendo le parti a separarsi consensualmente anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli. Quindi si sono separati con sentenza n. 61/2025 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 14/01/2025 e passata in giudicato in data 15/07/2025. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 iciale dello stato civile del Comune di Settimo Torinese di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 686/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
4, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese, Via Don Paviolo n. 6, presso lo studio legale e la persona dell'avv. Raimondo Stefano Boggio (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti e
Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 26, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 30, presso lo studio Legale e la persona dell'avv. Erika Franciscono (Cf. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Parte C.F._4 ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. 1305 del 19/09/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 14/01/2025”
Collegio del
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Settimo T.se. 2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Settimo T.se alla Via Varese n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente fin tanto che il Parte_1 medesimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il mutuo ancora gravante sull'immobile resta in capo al signor
Pt_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordin inistrazione. Il minore avrà residenza e collocazione abituale presso l'abitazione del padre, in Settimo T.se (TO), via Varese n.
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sè il figlio minore nelle modalita' concordate con l'altro Parte_2 Persona_2 genitore, tenendo conto delle esigenze scolastiche, ludico-sportive e secondo il gradimento del figlio minore. In caso di disaccordo, i tempi di permanenza di con la mamma saranno regolati a settimane alterne dal lunedì alla domenica con previsione Per_1 pertanto di pari tempi di permanenza del minore con ciascun genitore. Inoltre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (salva la facoltà di trascorrere la vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'altro genitore), 3 giorni durante le vacanze Pasquali e comunque con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, fino ad un massimo di tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31maggio di ogni anno. Il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma (con la precisazione che lo stesso varrà per la festa del papà e del compleanno del papà), il giorno del compleanno di alternandosi con l'altro genitore nel corso della stessa giornata. Per_1
5) Confermare che ciascun genitore provvederà economicamente al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo Per_1 in cui il medesimo si troverà presso di sé. Le spese extra assegno, definite come da Protocollo d'intesa tra ti e avvocati del 24/06/2016, si pongono al 100% in capo al signor OT Pt_1
6) Confermare che l'Assegno unico relativo al figlio sig. OT verrà ripartito al 50% tra il padre e la madre. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel caso di documentazione riferibile all'uno o all'altro genitore necessaria per l'espletamento della richiesta. 7) Confermare l'assegnazione al signor OT dell'autovettura Seat Leon, tg. CJ887VK, immatricolata nell'anno Pt_1
2003, già intestata al medesimo.
8) Confermare l'assegnazione al signor OT dell'autoveicolo camper Fiat Ducato, tg. AK545CF, immatricolato Pt_1 nell'anno 1996, già intestato al medesimo.
9) Confermare l'assegnazione alla signora dell'autovettura targata EJ853M, immatricolata nel 2010, già Parte_2 intestata alla medesima.
10) Confermare che le spese relative all'immobile di comproprietà al 50% tra i coniugi vengono addossate al signor OT il quale nulla potrà richiedere a qualsivoglia titolo o ragione alla signora Pt_1 Parte_2
11) Confermare che i signori e rinunciano reciprocamente alla richiesta del contributo Parte_1 Parte_2 economico per il loro mantenim
12) Confermare che i signori e si concedono reciprocamente il nulla osta al disbrigo di ogni Parte_1 Parte_2 eventuale pratica amministra l il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il loro nome, oltre a quelli relativi ai figli.
13) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Settimo Torinese Parte_1 Parte_2 in data 16/06/1996, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 82, Parte II, Serie A, Anno 1996), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati i figli (03/04/2003) e (31/07/2012). Persona_3 Persona_2
I coniugi si erano già sep almente nel 20 ento del Tribunale di Torino del 12/02/2009, poi si sono riappacificati sino al 2022. Tuttavia, come riportato, da tempo i coniugi, a causa di una sopraggiunta incompatibilità di carattere, non hanno più avuto un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, la convivenza si era resa impossibile inducendo le parti a separarsi consensualmente anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli. Quindi si sono separati con sentenza n. 61/2025 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 14/01/2025 e passata in giudicato in data 15/07/2025. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 iciale dello stato civile del Comune di Settimo Torinese di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento