Art. 2.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1979 di cui all' articolo 6 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' aumentata di lire 600.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1979 di cui all' articolo 6 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' aumentata di lire 600.000.000.