Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 12/01/2024 iscritta al n. 9/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 09.01.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Alessandra Bianchi, Riccardo Marini e Francesco Valeri del foro di
OGGETTO: Brescia domiciliatario giusta delega in atti retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
[...]
Stocchiero del foro di Bergamo domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 242 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 242/2023 del Tribunale di Brescia
sezione lavoro veniva respinto il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della datrice
[...] Parte_2 Controparte_1
al fine del riconoscimento del diritto al
[...]
pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo da febbraio 2015 a ottobre 2019 nella misura di euro 10.461,62.
Il ricorrente aveva dedotto di essere stato addetto in tale periodo a servizi di piantonamento e scorta e che gli era sempre stato ordinato di ritirare la vettura aziendale e l'equipaggiamento necessario presso la sede dell'istituto di vigilanza a Roncadelle (BS) prima di recarsi nelle varie destinazioni e di riportare la vettura e l'equipaggiamento alla sede alla fine di ciascun turno.
Aveva quindi chiesto di riconoscere come tempo di lavoro il tempo impiegato per ritirare le dotazioni e per recarsi dalla sede aziendale ai cantieri di servizio e viceversa, con conseguente diritto al pagamento della relativa retribuzione.
Il Tribunale, decidendo sul ricorso, ha richiamato l'art. 99
disposizione del CCNL applicato in base al quale “per il percorso di
andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando
dell'istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o - 3 -
successivamente segnalate non competono ai lavoratori particolari
compensi o indennità”; ha richiamato anche l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il tempo necessario per raggiungere la sede di lavoro deve rimanere a carico del lavoratore, salvo che lo spostamento non sia riconducibile a una vera e propria trasferta;
ha evidenziato che nel caso di specie la lettera di assunzione indicava quale sede di lavoro “i comuni di cui alla licenza di P.S.” ossia i comuni siti nella provincia di Brescia cui il ricorrente veniva di volta in volta assegnato cosicché nulla poteva essere riconosciuto per lo spostamento dall'abitazione del lavoratore alla sede di lavoro indicata in contratto.
Il giudice ha menzionato, inoltre, il parere del 30 ottobre
1998 della Commissione Paritetica Nazionale istituita in conformità
al CCNL secondo cui qualora al vigile venga richiesto di passare presso la sede o il comando dell'istituto di vigilanza l'orario di lavoro decorre dalla partenza di tale luogo;
ha rilevato, peraltro, che le allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo erano generiche e non consentivano di individuare chi avrebbe comandato il ricorrente di recarsi all'inizio e alla fine di ogni turno presso la sede di
Roncadelle, le modalità con cui questo ordine sarebbe stato impartito e con quale frequenza;
anche la documentazione allegata al ricorso secondo il giudice non poteva essere valorizzata in quanto riportava soltanto i turni assegnati al lavoratore.
Ne seguiva il rigetto del ricorso.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza sulla base di una serie - 4 -
di motivi di appello.
Si è tempestivamente costituito l Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il lavoratore censura la sentenza per aver fatto cattiva applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova in quanto aveva ritenuto che spettava al lavoratore dimostrare l'esistenza dell'obbligo di recarsi presso la sede di Roncadelle per ritirare l'auto di servizio e l'equipaggiamento e di riportarveli alla fine di ciascun turno.
L'appellante afferma che non era contestato il fatto che per tutte le prestazioni di piantonamento e scorta che gli erano state assegnate egli si era recato prima presso la sede per prelevare l'equipaggiamento e l'auto aziendale e che aveva sempre fatto rientro all'unità di Roncadelle alla fine di ciascun turno per consegnare l'auto e le dotazioni.
Richiama sul punto la tabella incorporata nel ricorso di primo grado contenente l'elenco dei cantieri dei clienti aziendale e dei tempi di viaggio, che non era stata contestata dalla resistente.
Secondo l'appellante spettava, a questo punto, alla società
datrice di lavoro dimostrare che il lavoratore era sempre stato libero di scegliere di rendere la prestazione con il veicolo aziendale o con l'auto personale e di recarsi nelle destinazioni di servizio direttamente - 5 -
dalla propria abitazione.
Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata interpretazione dell'articolo 99 del CCNL e della decisione della
Commissione Paritetica del 30 ottobre 1998 da parte del Tribunale.
In base alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale, a parere dell'appellante, è previsto che l'attività
necessaria a recarsi sul posto di lavoro costituisce un'attività
meramente preparatoria all'adempimento ed è di regola estranea alla prestazione di lavoro;
da ciò si ricaverebbe, al contrario, che il raggiungimento della sede dell'istituto di vigilanza da parte della guardia giurata prima di recarsi sul posto di lavoro avrebbe costituito l'inizio del proprio tempo di lavoro in base a una regola pattizia su una materia disponibile, in conformità alla interpretazione della decisione della Commissione Paritetica del 30 ottobre 1998.
::::::
Detti motivi, in quanto strettamente connessi tra loro,
possono essere trattati congiuntamente.
In fatto, dalla lettera di assunzione risulta che la sede di lavoro dell'appellante, assunto a decorrere dal 6 dicembre 2010 come guardia particolare giurata di V° livello del CCNL per dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, coincide con i
“comuni di cui alla Licenza di P.S.” ossia con le località di volta in volta assegnate per l'espletamento del servizio (v. contratto di lavoro di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata).
E' pacifico, invece, che la sede aziendale dell'appellata si - 6 -
trova a Roncadelle (BS).
Non sono contestati i luoghi di destinazione presso cui l'appellante nel periodo di causa è stato inviato di volta in volta a svolgere servizio, specificamente indicati nella tabella incorporata nel ricorso di primo grado ( Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_3 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
è inoltre documentato che ogni mese l'appellante riceveva via
[...]
mai l'elenco dei turni contenente sia gli orari di lavoro che i clienti.
Non è contestato il fatto che il ricorrente prima di raggiungere i clienti passasse dalla sede di Roncadelle a prelevare l'equipaggiamento necessario per il servizio e l'auto aziendale per poi farvi ritorno alla fine di ciascun servizio secondo le tempistiche indicate per singolo viaggio nella tabella incorporata nel ricorso di primo grado.
Tanto premesso in fatto, occorre rammentare che sulla base della contrattazione collettiva applicata il tempo impiegato per recarsi dal luogo di abitazione alla sede di lavoro, che in base al contratto di lavoro per l'appellante coincide con le singole destinazioni di svolgimento del servizio di guardia giurata, non viene remunerato in quanto non è considerato tempo di lavoro.
Il CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari applicato dalle parti, infatti, all'art. 99 - 7 -
comma 2 dispone che “per il percorso di andata e ritorno dalla
propria abitazione alla sede o comando dell'istituto o alle località di
lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate,
non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità”.
Detta previsione si fonda sul principio per cui l'attività
necessaria a recarsi sul posto di lavoro costituisce normalmente un'attività soltanto preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa che, essendo estranea all'adempimento della prestazione di lavoro, non deve essere remunerata.
La Commissione Paritetica istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL con funzione di risoluzione delle controversie interpretative del CCNL, le cui decisioni sono vincolanti per le parti contraenti, nell'interpretare l'art. 99 ha chiarito che “salvo
diverse pattuizioni contrattuali a livello locale e quanto previsto
dall'art. 56 1° comma CCNL vigente, per località di lavoro si intende
il luogo risultante dalla lettera di assunzione o quello
successivamente assegnato. Qualora al vigile venga richiesto di
passare presso la sede o comando dell'istituto di vigilanza l'orario di
lavoro decorre dalla partenza da tale luogo”.
E' stato chiarito, dunque, dalla Commissione Paritetica che,
ove il passaggio dalla sede dell'istituto sia imposto dal datore di lavoro, il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative va considerato tempo di lavoro con conseguente diritto del lavoratore alla relativa remunerazione. - 8 -
La specificazione della Commissione Paritetica è coerente con la previsione di cui all'art. 1 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66 del
2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE) che stabilisce che per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e
delle sue funzioni”.
In tema di orario di lavoro la Corte di Giustizia ha affermato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è "presente nel luogo
stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione” del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno;
il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno
(v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché
ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto
63".).
Va rammentato, inoltre, l'orientamento sviluppato dalla Corte
di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. n. 27920 del 2021; Cass. nn.
17511/2010; 5496/2006) la quale, recependo le indicazioni della
Corte di Giustizia, ha affermato in più occasioni che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo nel caso in cui lo spostamento sia - 9 -
funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Quanto, poi, al tempo impiegato per prelevare l'equipaggiamento e per la vestizione, la remunerazione dello stesso e il riconoscimento come tempo di lavoro hanno ormai trovato ampia conferma da parte della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il tempo necessario a indossare la divisa aziendale deve essere retribuito ove la relativa operazione venga svolta sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro poiché in tal caso anch'essa rientra nel lavoro effettivo che deve essere retribuito. (v. tra le altre Cass. n.
20714 del 2013).
Così ricostruito il quadro contrattuale e normativo applicabile, come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità, in base al principio di ripartizione dell'onere della prova incombe primariamente sul lavoratore, che ha agito in giudizio per il pagamento delle differenze retributive,
dimostrare i presupposti fondanti il diritto al riconoscimento come orario di lavoro del tempo dello spostamento dalla sede dell'istituto di vigilanza alla località di servizio e, quindi, il fatto di essere tenuto a recarsi presso l'unità operativa di Roncadelle per ritirare l'auto aziendale e per munirsi dell'equipaggiamento necessario prima di raggiungere i clienti;
analogamente, spetta al lavoratore dimostrare l'eterodeterminazione del luogo ove indossare la divisa e prelevare gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa. - 10 -
Viceversa, l'appellata, che sostiene che le guardie giurate sono sempre state libere di scegliere se passare dalla sede di
Roncadelle o portare presso il proprio domicilio l'auto di servizio e le dotazioni, rimane onerata della relativa prova.
***
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto indispensabile lo svolgimento dell'attività istruttoria, non condividendo la valutazione circa la genericità dei capitoli di prova articolati nel ricorso effettuata nella sentenza.
Ed infatti, benchè in maniera succinta, il ricorrente per ogni destinazione assegnata ha allegato nei propri capitoli di prova che il datore di lavoro gli aveva ordinato di presentarsi alla sede di
Roncadelle per ritirare l'auto e l'equipaggiamento di servizio prima di raggiungere le destinazioni di volta in volta assegnate, così come gli aveva ordinato di riportare l'auto e l'equipaggiamento in sede al termine del servizio.
Dette allegazioni sono state reputate dalla Corte idonee e sufficienti a consentire al lavoratore la possibilità di dimostrare i fatti costitutivi del preteso credito e per tale motivo è stata ammessa la prova orale richiesta dal ricorrente, dal che deriva l'accoglimento del secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la decisione per non avere ammesso le prove articolate nel ricorso.
In sede di discussione, invero, la difesa appellata ha lamentato il fatto che in relazione alle circostanze oggetto dei capitoli di prova siano state richieste ai testi ulteriori precisazioni e chiarimenti. - 11 -
Sul punto si reputa opportuno soltanto rilevare la possibilità
per il giudice del lavoro di esercitare i poteri istruttori d'ufficio anche in sede di appello (art. 437 c.p.c.) quando ciò è indispensabile per superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e allo scopo di contemperare il principio dispositivo con la verità materiale dei fatti.
D'altra parte, anche l'appellata si è avvalsa dei poteri istruttori ufficiosi del giudice in sede di gravame, essendo stata autorizzata all'audizione del teste quale teste di riferimento, che non era Tes_1
stato indicato come testimone dalla parte nella memoria di costituzione in primo grado.
Tanto precisato, la prova orale ha confermato che l'odierno appellante, che svolgeva pacificamente servizi di scorta e di piantonamento, prima di raggiungere i clienti si recava presso la sede di Roncadelle per ritirare l'auto aziendale e l'equipaggiamento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, il teste collega Testimone_2
dell'appellante dal 2016 al 2022, ha dichiarato: “confermo che prima
di andare in servizio noi guardie giurate andavamo presso il
distaccamento di Roncadelle per prendere l'auto di servizio le altre
dotazioni, come il giubbotto antiproiettile, e poi andavamo presso le
altre destinazioni. Così pure al termine del servizio si ritornava in
distaccamento a Roncadelle per lasciare la macchina di servizio e il
giubbotto antiproiettile”; il teste ha poi precisato : “preciso che
andavamo sempre con l'auto aziendale per svolgere i vari servizi e - 12 -
questa era la prassi che osservavamo… preciso che la prassi era
sempre quella di lasciare il giubbotto, la radio e il resto della
dotazione a ogni fine servizio presso il distaccamento facevamo tutti
così… preciso e nell'auto c'era una radio fissa che veniva utilizzata
per comunicare con la centrale operativa nel caso di necessità.”.
Il teste ex impiegato dal 2001 al 2023 alle Testimone_3
dipendenze dell'appellata, il quale si occupava della gestione dei turni coadiuvando il capo servizio e il vice-capo servizio, ha dichiarato:
“per quanto riguarda la ronda, ossia il pattugliamento è obbligatorio
per il regolamento aziendale prendere l'auto aziendale che si trova in
sede, mentre per quanto riguarda il piantonamento a meno che non ci
fossero specifiche esigenze del cliente non era necessario svolgere il
servizio con l'auto aziendale purché fossero fornite le dotazioni.
Preciso anche che in ogni caso anche per i servizi di piantonamento
l'azienda metteva a disposizione le auto aziendali… i giubbotti
antiproiettile si trovavano nella stanza utilizzata dalle guardie e
venivano riportati lì alla fine di ogni servizio.”.
Anche il teste guardia giurata tuttora alle Testimone_4
dipendenze dell'appellata dal 2009, ha riferito dell'esistenza di una prassi seguita da tutte le guardie giurate di recarsi ogni giorno a
Roncadelle a prendere l'auto e le relative dotazioni, precisando che sull'auto venivano portati la radio per comunicare con la centrale, il lampeggiante e il giubbotto e che la radio attualmente è portatile (“Il
fatto di andare in distaccamento a prendere l'auto e dotazioni è una
prassi che seguono tutti”); lo stesso ha negato l'esistenza di cantieri - 13 -
Contr
“ove l'auto aziendale della fosse direttamente presente in loco”,
in contrasto con quanto sostenuto dall'appellata nei propri scritti difensivi.
Il teste , dipendente dell'appellata da Testimone_5
giugno 2018 con mansioni di guardia giurata, ha riferito di avere svolto insieme all'appellante il servizio di piantonamento presso l'azienda di e ha riferito che: “per il servizio presso CP_10 CP_10
l'azienda tutti noi ci rechiamo prima nel nostro distaccamento CP_10
di Roncadelle, prendiamo l'auto di servizio poi ci rechiamo presso
l'azienda dove svolgiamo il pattugliamento a bordo dell'auto
all'interno dello stabilimento. Noi abbiamo l'ordine di servizio di
prendere l'auto per andare nei posti dove bisogna svolgere le
attività.”.
Il vice-capo servizi , dipendente dell'appellata fino Tes_1
al 2022, sentito quale teste di riferimento menzionato dall'impiegato ha confermato che, pur non esistendo ordini di servizio Tes_3
scritti o direttive formali dell'azienda, di fatto le guardie giurate passavano sempre in sede per prendere l'auto aziendale, il giubbotto e tutto l'occorrente per svolgere il servizio di zona;
ha confermato il transito per la sede dell'istituto di vigilanza anche per i servizi di piantonamento precisando per detti servizi che “le guardie
preferivano passare per la sede di Roncadelle per prendere l'auto
aziendale che era completa di tutti gli accessori per svolgere il
servizio”.
Risulta provato dall'istruttoria orale, inoltre, che chi voleva - 14 -
portare a casa propria l'auto aziendale doveva sempre chiedere di essere a ciò autorizzato (vedi deposizione sul punto del teste : Tes_2
“preciso che vi erano anche alcune guardie che, dietro permesso
dell'azienda, portavano l'auto aziendale presso la loro abitazione e
da lì partivano presso la destinazione del servizio”; v. deposizione del teste : “su richiesta si dava la concessione di potersi Tes_3
portare la vettura aziendale e tutta la dotazione (giubbotto, radio e
torcia) a casa prima del servizio”; v. dichiarazione del teste
: “talvolta qualcuno chiedeva l'autorizzazione per portarsi Tes_1
l'auto aziendale tra la fine di un servizio e l'inizio di un altro, ma in
via eccezionale”).
In sostanza, l'istruttoria orale ha consentito di accertare che,
benché non vi fosse un ordine di servizio formale dell'istituto di vigilanza, vi era una prassi aziendale in base alla quale le guardie dovevano passare dalla sede di Roncadelle prima di recarsi nelle varie destinazioni per ritirare l'auto aziendale e l'equipaggiamento, tanto è
vero che chi, in via occasionale, voleva portare l'auto di servizio presso la propria abitazione (perché, ad esempio, aveva due turni ravvicinati), poteva farlo solo dietro specifica autorizzazione.
I testi hanno riferito inoltre che nei servizi di piantonamento,
nei quali il servizio veniva svolto dalla guardia talvolta a piedi e con l'auto e in alcuni casi soltanto a piedi, le guardie passavano sempre e comunque dalla sede dell'istituto per prendere il mezzo di servizio e le dotazioni (v. ad esempio quanto detto dal teste : “circa il Tes_1
centro commerciale Le Acciaierie, si trattava di un servizio di - 15 -
piantonamento all'esterno del sito qui l'auto aziendale veniva data da
Roncadelle per svolgere il servizio sia a piedi che in macchina…. per
quanto riguarda la di Lonato Del Garda si svolgeva un CP_6
servizio di piantonamento all'interno della proprietà e si facevano dei
giri con l'auto ci si recava anche qui con l'auto aziendale che veniva
usata nel servizio. Presso la si faceva di solito un Controparte_7
piantonamento all'esterno l'ultima notte dell'anno. La guardia
entrava all'interno a piedi e faceva dei giri di controllo recandosi sul
posto con la macchina aziendale”).
In definitiva, sulla base del complessivo quadro probatorio il passaggio delle guardie giurate dalla sede dell'istituto al fine di ritirare l'auto aziendale e di prelevare l'equipaggiamento era la conseguenza di una modalità organizzativa vigente in azienda che le guardie giurate dovevano osservare per poter svolgere l'attività di servizio sia di scorta che di piantonamento (v. dichiarazione del teste
: “preciso che a noi hanno sempre detto che dovevamo Tes_5
prendere l'auto di servizio a Roncadelle”).
D'altro canto, presso la sede dell'istituto di vigilanza si trovavano tutte le auto aziendali ed era custodito tutto l'equipaggiamento che era indispensabile per svolgere i servizi (la divisa, le radio e il brandeggiante).
E' vero che il teste ha anche detto, nel corso della sua Tes_4
deposizione, che l'azienda gli dava la macchina “come un favore per
poter risparmiare sulle spese per i piantonamenti”; tuttavia, tale affermazione è rimasta una voce isolata e contrasta con quanto - 16 -
emerso dal racconto degli altri testimoni da cui, come detto, risulta l'esistenza di una organizzazione aziendale, mai modificata dalla società e da questa avallata, tale per cui la guardia prima di raggiungere la destinazione di servizio doveva comunque passare dalla sede di Roncadelle poichè, giova ripetere, lì si trovavano sia le auto aziendali che gli strumenti di lavoro, come il giubbotto e la radio, che la guardia giurata doveva sempre avere con sé per poter comunicare in caso di necessità con la centrale operativa.
Un simile modello organizzativo, del resto, risponde ed è
imposto dal D.M. n. 269 del 2010, contenente la disciplina dei requisiti minimi degli istituti di vigilanza, che all'art. 2 b) della
Sezione II dell'All. 4 in tema di dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate, fa espresso divieto agli istituti di vigilanza di
“impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella
disponibilità dell'Istituto. Gli automezzi devono essere, quando
impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da
guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque sempre
dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell' CP_1
nelle caratteristiche approvate dall' Autorità competente”.
La società appellata, dunque, non avrebbe nemmeno potuto consentire alle guardie giurate in uniforme di utilizzare mezzi personali essendo gli istituti di vigilanza tenuti in base al citato D.M.
a dotare le proprie guardie giurate di mezzi in possesso di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell' . CP_1
Sulla base di quanto esposto, dunque, il tempo necessario - 17 -
all'appellante per prelevare dalla sede l'equipaggiamento necessario e l'auto aziendale con cui recarsi presso le destinazioni comandate va considerato tempo di lavoro che si aggiunge al tempo di svolgimento del servizio di piantonamento e scorta svolto presso i clienti.
A conferma di simile conclusione, oltretutto, depone l'avvenuta recente remunerazione da parte dell'appellata degli spostamenti delle guardie giurate comandate a prestare il servizio di ronda presso il comune di fatto riferito dal teste Controparte_5
(“nell'ultimo periodo del servizio appaltato dal alla Tes_2 CP_5
CVO, credo negli ultimi due o tre mesi, a seguito di un accordo con
l'azienda a cui partecipavo come RSA, fu concordato di pagare
almeno un'ora di tragitto verso la destinazione di CP_5
).
[...]
Ne consegue il diritto dell'appellante al pagamento delle differenze retributive maturate durante il periodo oggetto di causa da febbraio 2015 a ottobre 2019.
Posto che il rapporto di lavoro è tuttora in corso va respinta,
inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'appellata, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che anche nei rapporti di lavoro soggetti all'applicazione dell'art. 18 Statuto lavoratori il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto (v. tra le tante Cass. sez. lav.
n. 16246 del 2022).
::::: - 18 -
Circa la quantificazione delle differenze retributive, vi è da dire che il ricorrente ha indicato nel ricorso di primo grado tutte le destinazioni assegnate e per ciascuna di esse tutti tempi di percorrenza dalla sede di Roncadelle a quella dei vari clienti con l'aggiunta di 5 minuti per le attività preparatorie (vestizione/prelievo delle dotazioni necessarie) presso la sede dell'istituto e così pure per il ritorno.
La società resistente non ha contestato la corrispondenza dei tempi di viaggio indicati nel suddetto elenco rispetto alla reale durata degli spostamenti, limitandosi ad affermare soltanto che il lavoratore avrebbe potuto impiegare un tempo inferiore laddove avesse utilizzato le tratte autostradali.
Detta osservazione, peraltro, non è idonea a escludere il diritto dell'appellante alla remunerazione dei tempi di viaggio,
avendo i testimoni riferito di non avere ricevuto alcuna imposizione da parte del datore di lavoro circa il tipo di percorso da utilizzare per raggiungere le località di servizio (v. ad es. dichiarazione teste
: “personalmente non mi è mai stato detto di andare su strade Tes_2
che non prevedessero il pagamento di pedaggi…io di solito prendevo
strade secondarie”); né poteva ragionevolmente esigersi dal lavoratore di accorciare i tempi di viaggio utilizzando, ove possibile,
le tratte autostradali di cui avrebbe dovuto sopportare il costo.
I tempi di percorrenza, in ogni caso, hanno trovato anche conferma nell'istruttoria orale (v. sul punto dichiarazione sempre del teste : “…per lo spostamento da Roncadelle a Limone… si Tes_2 - 19 -
impiegava normalmente anche più di un'ora…A Lonato del Garda
sono andato più volte, e impiegavo circa 40 minuti per raggiungere
la sede di , periodi sostanzialmente coerenti, Parte_3
rispettivamente con 1h e 30 minuti e con 45 minuti di viaggio indicati nel ricorso per tali destinazioni) e possono dunque ritenersi dimostrati in giudizio.
Circa il tempo aggiuntivo di 5 minuti per la preparazione al servizio e di ulteriori 5 minuti per la restituzione dell'equipaggiamento alla fine del turno, la società ha affermato che il ricorrente avrebbe potuto indossare il giubbotto già nella propria abitazione e da lì recarsi direttamente verso la località di lavoro senza contestare, anche in questo caso, la quantificazione effettuata dal ricorrente;
ad ogni modo, i 10 minuti al giorno aggiuntivi indicati dal ricorrente sono stati confermati nell'istruttoria orale dalla quale è
emerso, come già detto, che i giubbotti antiproiettile e le radio si trovavano in appositi armadietti all'interno dell'autorimessa al piano interrato dell'istituto di vigilanza e che il tempo necessario alla guardia per scendere nell'autorimessa, indossare il giubbotto e prelevare gli strumenti necessari era di circa 5 minuti così come quello occorrente per la riconsegna delle dotazioni (v. sul punto dep.
teste : “Per prendere le dotazioni impiegavo circa cinque Tes_2
minuti.”).
Così quantificato il tempo di viaggio e di compimento delle attività preparatorie allo svolgimento del servizio, da considerarsi come tempo di lavoro aggiuntivo, il ricorrente ha provveduto a - 20 -
calcolare la maggiorazione dovuta per lavoro straordinario sulla base dei criteri del CCNL così pervenendo all'importo complessivo lordo di euro 10.461,62, anch'esso non oggetto di specifiche contestazioni in relazione alle modalità di calcolo seguite, che va riconosciuto al lavoratore a titolo di differenze retributive.
***
Per concludere, la sentenza va riformata e la società appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma a titolo di differenze retributive, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
La riforma della decisione comporta la necessità di adottare una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosi la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 242/2023 del Tribunale di
Brescia sezione lavoro, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.461,62 per differenze retributive, oltre accessori di legge;
2) condanna l'Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell'Ordine
C.V.O. s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di primo grado nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese del presente grado di giudizio - 21 -
nella misura di € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)